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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17408/23 R.G. promossa da:
, C.F. - elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Amedeo II, n. 21, presso lo studio dell'avv. Pietro Salvatore Bafaro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
- ATTORE-
-
contro
-
P. IVA – C.F. Controparte_1 P.IVA_1
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa , medico odontoiatra Controparte_1 nella causazione delle lesioni patite dal Sig. per i motivi sovra esposti e Parte_1 per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna convenuta per complessivi € 83.745,00 a titolo di danno non patrimoniale
(biologico e morale) per € 3.745,00, danno non patrimoniale (danno emergente €
12.000,00 restituzione parcella pagata – lucro cessante € 61.1000,00 spesa del ripristino pagina 1 di 18 funzionale dell'apparato stomatognatico) e danno da mancato consenso informato €
7.000,00 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. IN VIA
ISTRUTTORIA disporsi, se del caso, idonea CTU sulla persona dell'attore al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite. Autorizzare il Sig al deposito in Pt_1 cancelleria le radiografie OPT. Ordinare alla Dott.ssa convenuta di depositare tutta la documentazione clinica a sue mani relativa alla prestazione professionale svolta sul Sig.
Ammettersi prova per interrogatorio e testi in materia diretta e contraria sui Pt_1 capitoli di prova di seguito indicati. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di causa e di patrocinio, diritti ed onorari maggiorati del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e
CPA”.
Parte attrice all'udienza del 08.10.2025 si è richiamata, per la quantificazione, alle risultanze della CTU, salvo il riconoscimento dell'ulteriore voce risarcitoria per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , al fine di ottenere la Controparte_1 condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della non corretta esecuzione degli interventi odontoiatrici a cui si è sottoposto.
Parte attrice ha allegato, in particolare, che:
. si è rivolto alla dott.ssa per l'esecuzione di alcune prestazioni odontoiatriche;
CP_1
. sulla base di una OTP del maggio 2015, la convenuta ha consegnato all'attore il preventivo per l'esecuzione delle seguenti prestazioni :“otturazione in composto per i denti 16/15/14 24/25/26 34/35 47/48/45/44, estrazione dei denti 18/28/37, impianti bifasi 17/18/23/36/37, pulizia per i denti, sbiancamento in laser. Totale € 12.850,00, più iva = € 15.677,00”;
. è stato inoltre concordato l'inserimento di protesi fisse in zirconio su tutti i denti previa devitalizzazione, nonché l'implantologia del dente 46 e la realizzazione di ponte sui denti
23-25-27;
pagina 2 di 18 . per l'esecuzione delle sue prestazioni, la convenuta ha chiesto la corresponsione della somma di € 12.000,00 che l'attore ha provveduto a pagare versando, ad aprile 2017 €
7.000, a luglio 2017 € 2.000,00, a gennaio 2018 € 2.000,00, a luglio 2018 € 1.000,00;
. il trattamento dentistico è cominciato ad aprile 2017, nell'estate dello stesso anno è stato infisso in sede 46 un impianto con carico immediato che sin da subito ha creato problemi tanto da essere rimosso a gennaio 2018;
. sono state effettuate, poi, devitalizzazioni e una serie di protesizzazioni che si sono decentrate più volte;
. nel 2019 sono state consegnate alcune protesi fisse definitive che hanno cominciato sin da subito a staccarsi per poi essere, nuovamente, ricementate;
. successivamente, a seguito della frattura del ponte 23,25,2, è stato tentato un recupero mediante perni, mentre, nel 2020 c'è stata un'altra frattura a carico del 12;
. mentre si trovava in Marocco, nel 2021, ha accusato dolore e fastidio ai denti e l'odontoiatra locale a cui si è rivolto ha ritenuto necessario eseguire le estrazioni del 23 e del 25;
. i tentativi della dott.ssa volti a porre rimedio ai danni sono risultati vani;
CP_1
. la convenuta non ha mai fatto sottoscrivere all'attore il consenso informato, prima dell'esecuzione dell'intervento, omettendo, pertanto, di informarlo in ordine ai rischi ed alle sue possibili complicanze;
. in riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni dell'attore, il legale della dott.ssa ha risposto riconoscendo l'esecuzione degli interventi, ma contestandone i vizi;
CP_1
. inutile è stato anche il procedimento di mediazione instaurato dall'attore.
Ritenendo dunque sussistere la responsabilità contrattuale della convenuta, avendo ella eseguito gli interventi con negligenza ed imperizia ed avendo omesso di far sottoscrivere all'attore il consenso informato, il sig. ha concluso Parte_1 chiedendo la condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni subiti e CP_1 quantificati in complessivi € 83.745,00, di cui € 3.745,00 per danno biologico permanente e temporaneo, € 12.000,00 per danno emergente, pari ai costi sostenuti per l'intervento mal eseguito, € 61.000,00 per lucro cessante, pari alla spesa per le pagina 3 di 18 terapie emendative ed infine, € 7.000,00 per danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio
[...] di cui è stata dichiarata la contumacia con decreto del Controparte_1
15.12.2023.
In corso di causa è stata ammessa ed espletata CTU medico legale;
successivamente i CCTTUU sono stati convocati all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al fine di rendere alcune precisazioni in ordine alle risultanze dell'elaborato peritale depositato;
all'esito, previa precisazione delle conclusioni di parte attrice, la causa è stata trattenuta a decisione.
*************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
In ordine all'inquadramento giuridico dell'invocata responsabilità del sanitario convenuto pare opportuno evidenziare che, poiché il fatto dannoso allegato si è verificato tra aprile 2017 e novembre 2022, la normativa di riferimento è quella introdotta dalla Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (c.d. Legge – ), la quale Per_1 Per_2 all'art. 7 prevede un doppio regime di responsabilità: contrattuale per le strutture sanitarie, pubbliche o privare che siano e per i medici che operino in regime di libera professione;
extracontrattuale per il sanitario che presti la propria attività professionale nell'ambito delle suddette strutture, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Orbene, nel caso di specie, l'attore si è rivolto allo studio medico della dott.ssa instaurando direttamente con quest'ultima il rapporto contrattuale relativo alle CP_1 prestazioni odontoiatriche per cui è causa;
infatti, dalla disamina della documentazione in atti, si evince che il preventivo redatto il 30.03.2017 (doc. n. 2 part attrice) reca l'intestazione della odontoiatra convenuta.
Inoltre, nella lettera di riscontro alla richiesta risarcitoria effettuata dall'attore nei confronti della convenuta, il legale di quest'ultima ha affermato: “Come da te correttamente riscontrato, nell'aprile del 2017, la dott.ss ed il signo CP_1 Parte_1 hanno concluso un contratto di prestazione odontoiatrica che si è protratto sino al 2022
pagina 4 di 18 […] al fine di risolvere alcune problematiche inerenti le proprie arcate dentali, la masticazione e, in generale, lo stato di salute dei propri denti” (doc. n. 5 parte attrice).
Ne deriva che l'invocata responsabilità dell'odontoiatra convenuta vada inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In tema di riparto dell'onere probatorio, vanno quindi richiamati i principi enunciati in via generale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, a mente dei quali: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/08: “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non pagina 5 di 18 vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c., è pertanto onere del paziente provare – anche a mezzo di presunzioni - l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere del professionista provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento(cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19).
2. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, va ribadito che, alla luce della documentazione prodotta in atti ed in particolare del preventivo del
30.03.2017 (doc. n. 2), nonché della missiva di riscontro del legale della convenuta sopra richiamata (doc. n. 5), deve ritenersi provato che tra le parti sia incorso un contratto d'opera professionale avete ad oggetto la prestazione di terapie odontoiatriche.
Ora, mentre parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando la fonte negoziale delle obbligazioni assunte dall'odontoiatra convenuta ed ha allegato l'inesatto adempimento qualificato della prestazione, producendo altresì in giudizio una perizia medico legale di parte sulle cure odontoiatriche fornite (cfr. doc. n. 7) e l'intercorsa corrispondenza a mezzo mail tra i legali delle parti per lamentare i disagi patiti (cfr. docc. n. 4 e 5), parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto né dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione, né ha quindi provato la conseguente non imputabilità del danno lamentato.
In ogni caso, ai fini dell'accertamento della violazione - da parte dell'odontoiatra- delle regole di diligenza, prudenza e perizia nell'esecuzione degli interventi cui è stato sottoposto il paziente, è stata licenziata CTU medico-legale, affidando l'incarico ad un pagina 6 di 18 collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista in odontoiatria: come noto “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass. n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass.
n. 13736/20).
Ancora, il Giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22).
Ebbene, i CCTTUU, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando hanno ritenuto che “la riabilitazione protesica posta in essere dalla dott.ssa risulti complessivamente non allineata alla regola dell'arte e abbia determinato CP_1 un danno ingiusto al periziando”.
Nel rispondere al quesito relativo alle condizioni del cavo orale dell'attore quando si è rivolto alla convenuta, nonché alle cure odontoiatriche praticate a partire dall'aprile
2017, il Collegio ha riferito: “Dall'osservazione del radiogramma eseguito il 29.05.2015, unico documento riferibile alla condizione preesistente del paziente, è possibile osservare a carico dell'arcata superiore:- presenza di elementi dentari da 1.7 a 2.3, 2.5
e 2.7;- edentulia dei siti 1.8, 2.4, 2.6 e 2.8; - che gli elementi 1.7, 1.5, 1.4 e 1.3 risultavano già trattati endodonticamente;
- ampia perdita di corona clinica a carico dell'elemento 1.7; - corone protesiche a carico degli elementi 1.5, 1.3 e 1.1. A carico dell'arcata inferiore è possibile osservare: - presenza di elementi dentari da 4.7 a 3.7; - edentulia dei siti 4.8 e 3.8; - che gli elementi 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, 3.4, 3.5 risultavano già trattati endodonticamente;
- elementi 4.7 e 4.6 affetti da ampie lesioni periapicali flogistiche;
- corone protesiche a carico degli elementi 4.4, 4.3, 3.4. Poiché non risulta pagina 7 di 18 eseguita una radiografia più aggiornata, si desume che il quadro presente nel 2017 fosse sostanzialmente sovrapponibile a quello di maggio 2015. Alla luce della carenza documentale segnalata, e dalla mancanza di corrispondenza tra il preventivo del
30.03.2017 e la condizione orale del periziando, come documentata dalla radiografia del
29.05.2015, è possibile desumere i trattamenti eseguiti dalla curante unicamente dal confronto delle radiografie panoramiche nella disponibilità del periziando ovvero del
29.05.2015, 15.11.2017, dell'ottobre 2021 e del 17.05.2023. Risultano eseguite dalla dr.ssa le seguenti operatività: - detartrasi ed estrazioni degli elementi 1.7, 4.6 e CP_1
4.7; - trattamento endodontico degli elementi 1.6, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2,
4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7; - riduzione a moncone degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7; - realizzazione di corone protesiche provvisorie e definitive da 1.6 a 2.7 e da 4.5 a 3.7; - inserimento di vite implantare in sede 4.6 precocemente fallito”.
I CCTTUU hanno precisato che “La detartrasi e le estrazioni degli elementi 1.7,
4.6 e 4.7 risultavano le uniche operatività indicate, necessarie e correttamente eseguite”. Relativamente al trattamento endodontico degli elementi 1.6, 1.2, 1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7 non risulta una chiara indicazione ai trattamenti a carico degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 e 3.3 i quali apparivano integri e sani. Gli elementi 2.3, 2.5 e 2.7 alla luce della mancanza di elementi dentari nei siti 2.4 e 2.6, presentavano l'indicazione al trattamento a fini protesici.
Analogamente risultava indicato il trattamento endodontico a carico degli elementi 1.1
(già incapsulato) e 3.6 (caratterizzato da ampia ricostruzione in amalgama fratturata).
Risultano non eseguiti a regola d'arte per iporiempimento endocanalare e assenza di sigillo apicale i trattamenti di 1.6, 4.2, 4.1, 3.6 con conseguente causazione di allargamento dello spazio periodontale/osteolisi periapicale flogistica. Relativamente alla riduzione a moncone degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2,
3.3, 3.5, 3.6, 3.7 non risulta una chiara indicazione ai trattamenti a carico degli elementi
1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 e 3.3 i quali apparivano integri e sani.
Relativamente alla realizzazione di corone protesiche provvisorie e definitive da 1.6 a 2.7
e da 4.5 a 3.7 è possibile affermare che i manufatti attualmente apprezzabili nel cavo pagina 8 di 18 orale del paziente risultano incongrui. In particolare, si segnala la precoce perdita delle corone in sede 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 3.2. Gli incongrui carichi protesici, associati alla mancanza di sigillo coronale, hanno inoltre determinato la formazione di lesioni osteolitiche periapicali a carico degli elementi 1.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1 e 3.4 oltre alla perdita (già avvenuta o prevedibile futura) degli elementi 1.6, 1.4, 1.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2
e 4.4 Relativamente all'inserimento di vite implantare in sede 4.6 esso risulta precocemente fallito”.
Dunque, il Collegio ha ribadito che “la riabilitazione protesica posta in essere dalla dr.ssa risulti complessivamente non allineata alla regola dell'arte e abbia CP_1 determinato un danno ingiusto al periziando”, hanno aggiunto che “alla luce della panoramica iniziale è possibile affermare che molti dei trattamenti proposti nel preventivo formulato il 30.03.2017, così come i trattamenti poi realmente eseguiti, non presentassero alcuna indicazione clinica”.
Secondo il Collegio “una corretta condotta da parte del clinico si sarebbe dovuta orientare innanzitutto verso la conservazione degli elementi dentari integri e sani, oltre che alla comunicazione delle alternative riabilitative relative ai soli elementi dentari mancanti ovvero 46, 47, 2.4 e 2.6”; hanno precisato che “i trattamenti posti in essere dalla dr.ss non implicavano la soluzione di problemi di speciale difficoltà per uno CP_1 specialista del settore”.
In conseguenza dei trattamenti odontoiatrici posti in essere dalla dott.ssa CP_1
“è derivato un danno biologico permanente relativo alla indebita monconizzazione degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1 e 4.2 e perdita degli elementi 1.6, 1.4,
1.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 4.4 stimabile nel 6%. Ha fatto seguito un periodo di invalidità biologica temporanea quantificabile in n. 20 giorni a parziale minima al 25% per gli interventi, subiti inutili/produttivi di danno e subendi, in emenda”, tuttavia, il danno in questione “sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa, alla luce dei tariffari medi del settore, è stimabile in Euro 49.150,00, circa […]. Tali trattamenti non vengono solitamente erogati dal S.S.N. con tempistiche compatibili con le esigenze mediche del periziando che, pertanto, dovrà rivolgersi presso Privati. Alla
pagina 9 di 18 luce della buona riuscita dei suddetti trattamenti residuerà una quota di danno biologico permanente inemendabile stimabile nella misura del 3%”.
Infine, i CCTTUU hanno precisato che “la durata della malattia e l'entità dei postumi non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita e dei riflessi d'ordine soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno”.
Occorre, poi, tenere conto delle precisazioni rese dai CCTTUU all'udienza del
08.10.2025.
Richiesto di individuare quali operazioni indicate nella relazione (pagg. 16 e 17) fossero ripetizioni del medesimo intervento già effettuato dalla dott.ssa in modo CP_1 incongruo e quali fossero, invece, gli interventi necessari per ovviare ai danni provocati al cavo orale dell'attore dalla dottoressa convenuta, i CCTTUU hanno risposto che “Si tratta di operazioni tutte emendative del danno provocato dall'intervento della dentista convenuta”, hanno chiarito “che le operazioni indicate nel preventivo agli atti in parte non sono state eseguite e in gran parte non potevano neppure esserlo in quanto riferite ad elementi dentari non più presenti nella bocca dell'attore. Non c'è duplicazione di voci in quanto tutte le prestazioni emendative indicate sono i trattamenti derivanti dalla malpratica e nessuna di esse era già presente nel preventivo del 30.3.2017”.
I CCTTUU hanno precisato che “le prestazioni da eseguire in emenda sono tutte quelle indicate per un ammontare di € 49.150”, di queste sono state già effettuate le estrazioni degli elementi 14, 23, 25, interventi il cui costo è stato stimato dai CTTUU in €
300,00 in base ai tariffari italiani, somma da sottrarre dall'importo complessivo;
essi, infine, hanno chiarito che “il 3% è il danno biologico permanente inemendabile alla luce del buon esito dei trattamenti riconosciuti in emenda, che costituisce conseguenza diretta dalla malpractice e non si riferisce ad una situazione invalidità preesistente dell'attore.”
Orbene, le conclusioni a cui sono addivenuti i CCTTUU nella relazione depositata, anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza del 14.10.2025, risultano del tutto condivisibili, in quanto ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con il CTP della parte costituita ed a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti, nonché visitato il periziando.
pagina 10 di 18 Devono, pertanto, ritenersi provati i profili di inadempimento imputati dall'attore alla convenuta, quali sopra descritti.
3. Sulla liquidazione del danno a. danno non patrimoniale – lesione diritto alla salute
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno patito dall'attore, alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa.
Ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dall'art. 7,
4° comma della Legge n. 24/17, secondo cui il danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Ebbene, i CTU, come sopra evidenziato, hanno riconosciuto che a causa della malpractice medica accertata è derivato all'attore un danno biologico permanente del
6%; tale danno sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa
è stata stimata in € 49.150,00, al buon esito dei quali residuerà una quota di danno biologico permanete non altrimenti eliminabile del 3%.
Parte attrice, nelle note scritte depositate il 13.11.2024, ha ritenuto corretta tale quantificazione effettuata dai CCTTUU e alla stessa si è richiamata, all'udienza del
08.10.2025, in sede di precisazione delle conclusioni.
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere il danno biologico nella misura del 3%.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025. In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 3% e l'età del danneggiato al momento dell'ultimo intervento effettuato dalla dott.ssa nel novembre 2022 (47 CP_1 anni), deve essere liquidato in € 2.826,62 cui va aggiunto l'importo complessivo di €
280,90 per invalidità temporanea di 20 giorno al 25% per “gli interventi subiti inutili/produttivi di danno e subendi, in emenda” (cfr. relazione CTU pag. 17).
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Per ciò che attiene al danno morale occorre sottolineare che l'attore, pur avendo decritto l'iter clinico a cui sì è sottoposto presso la dottoressa convenuta ed i pagina 11 di 18 conseguenti danni derivati, nulla ha allegato in ordine alle sofferenze astrattamente riconducibili all'alveo del pregiudizio di natura morale;
peraltro, nella quantificazione operata nell'atto di citazione si è limitato ad indicare un importo da riconoscere a titolo di danno morale senza nulla dedurre a riguardo.
Considerato che, nel caso di specie, è stato riconosciuto un danno biologico permanete del 3%, l'attore avrebbe dovuto fornire una prova più rigorosa delle conseguenze di natura soggettiva patite. Sul punto va richiamato quanto puntualizzato dalla Suprema Corte secondo la quale vi è un “principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/23 e Cass. n. 5547/24).
Nulla può, quindi, essere riconosciuto all'attore a titolo di danno morale.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
pagina 12 di 18 per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale è dunque liquidato nella somma sopra indicata, già rivalutata e senza riconoscimento degli interessi compensativi, fatti salvi i soli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
b. danno patrimoniale
Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorre analizzare separatamente le richieste relative al danno emergente e al lucro cessante.
b.1 danno emergente – restituzione compensi
Parte attrice ha chiesto, a titolo di danno emergente, il rimborso di quanto versato per le incongrue prestazioni della dott. ravvisate dal collegio peritale, il CP_1 quale ha specificato che “le operazioni indicate nel preventivo agli atti non sono state eseguite e in gran parte non potevano neppure esserlo in quanto riferite ad elementi dentari non più presenti nella bocca dell'attore”.
Ebbene, l'attore ha dichiarato di aver corrisposto al medico la somma di €
12.000,00, come da preventivo del 30.03.2017 (doc. n. 2), con diversi pagamenti, così
pagina 13 di 18 frazionati nel tempo: nell'aprile 2017 € 7.000, a luglio 2017 € 2.000,00, a gennaio 2018
€ 2.000,00, a luglio 2018 € 1.000,00.
Tuttavia, in atti, non è ravvisabile alcuna documentazione che comprovi l'effettivo versamento delle suddette somme.
Trattasi, peraltro, di somma ingente per il cui pagamento sarebbe richiesta una modalità idonea a garantirne la tracciabilità e, anche qualora gli importi fossero stati corrisposti in contanti, l'attore avrebbe dovuto quantomeno essere in possesso dei documenti fiscali, rilasciati dal professionista ed attestanti l'avvenuto pagamento;
tuttavia, alcuna documentazione in tal senso è stata prodotta in giudizio.
Dunque, non essendo provato l'avvenuto esborso della somma di € 12.000,00 richiesta, né di una parte della stessa, nulla può essere riconosciuto a tale titolo all'attore.
b.2 lucro cessante – interventi in emenda
Passando alla disamina delle voci di danno patrimoniale, richieste a titolo di lucro cessante, relative alle spese da sostenere per gli interventi in emenda, occorre richiamare le conclusioni a cui sono addivenuti i CCTTUU. Il Collegio ha rilevato che “Il danno conseguente la malpratica odontoiatrica sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa, alla luce dei tariffari medi del settore, è stimabile in Euro 49.150,00, circa come meglio dettagliato nella sezione “Quantificazione del danno patrimoniale”. Tali trattamenti non vengono solitamente erogati dal S.S.N. con tempistiche compatibili con le esigenze mediche del periziando che, pertanto, dovrà rivolgersi presso Privati. Alla luce della buona riuscita dei suddetti trattamenti residuerà una quota di danno biologico permanente inemendabile stimabile nella misura del 3%.”.
I CCTTUU hanno chiarito che tali operazioni (cfr. elenco pag. 16/17 relazione
CTU) sono “tutte emendative del danno provocato dall'intervento della dentista convenuta”, ed ancora “Non c'è duplicazione di voci in quanto tutte le prestazioni emendative indicate sono i trattamenti derivanti dalla malpratica e nessuna di esse era già presente nel preventivo del 30.3.2017”.
Infine, i CCTTUU hanno concluso che “le prestazioni da eseguire in emenda sono tutte quelle indicate per una ammontare di € 49.150 di queste sono già state eseguite in pagina 14 di 18 Marocco: l'estrazione degli elementi 14, 23, 25 cui i CCTTUU hanno dato i valori economici in base ai tariffari italiani di € 300, che vanno sottratti dall'importo complessivo”.
Orbene, parte attrice nelle note di udienza del 13.11.2024 ha aderito alla quantificazione effettuata dai CCTTUU sia con riguardo alla percentuale di danno inemendabile (3%), sia con riferimento ai costi per l'esecuzione degli interventi riparativi e, alla stessa quantificazione ha fatto riferimento nella precisazione delle conclusioni.
Va, dunque, ritenuto sussistente l'interesse dell'attore a sottoporsi agli interventi emendativi del danno patito.
Si riconosce, pertanto quale spesa futura, l'importo stimato dai CCTTUU per gli interventi odontoiatrici necessari ad emendare parzialmente il danno derivante dalla malpractice medica della dott.ssa ; occorre precisare che il collegio peritale ha CP_1 ritenuto che tali operazioni implicherebbero una spesa di € 49.150,00, ma ha dato atto della già avvenuta esecuzione, in Marocco, dell'estrazione degli elementi 14, 23, 25 il cui costo, quantificato sulla base di tariffari italiani, è pari a € 300,00.
Sebbene l'attore abbia pacificamente dichiarato di aver eseguito interventi odontoiatrici presso un professionista di fiducia in Marocco, nulla ha allegato in ordine alle spese sostenute. Dunque, tali costi, calcolati nella misura indicata dai CTU, vanno scorporati dall'importo totale delle spese per gli interventi in emenda.
Viene pertanto riconosciuto l'importo di € 48.850,00 (€ 49.150,00 - € 300,00) relativo agli interventi necessari per emendare le conseguenze pregiudizievoli delle prestazioni incongrue eseguite dal sanitario, a cui devono aggiungersi i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo trattandosi di spesa non ancora sostenuta.
c. danno da lesione del diritto all'autodeterminazione
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'omesso consenso informato, sostenendo che la dott.ssa , prima dell'intervento, non gli avesse fatto CP_1 sottoscrivere alcun modulo, omettendo, così, di informarlo in ordine ai rischi e alle possibili complicanze dell'operazione.
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla pagina 15 di 18 salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento
(onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass.
2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018)” (cfr.
Cass. n.28985/2019).
La Suprema Corte nella prima delle pronunce dell'11.11.2019 (la n. 28985), nel dare continuità e consolidare l'orientamento giurisprudenziale già affermatosi, ha precisato che la mera allegazione e prova della violazione dell'obbligo informativo non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sul danneggiato,“non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile”.
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, possono verificarsi distinte ipotesi e, per ciò che in questa sede rileva, le seguenti:
“I) se ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto
pagina 16 di 18 all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
… (cfr. Cass. n. 16633/23).
In altri termini, in caso di danno alla salute dovuto a negligente/imperita prestazione sanitaria (liquidato quale danno biologico/morale), se non risulta allegato e provato (anche presuntivamente) che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso all'intervento – laddove debitamente informato – non può esser risarcito altro danno se non quello iatrogeno (danno alla salute).
Dunque, “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. da ultimo in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)” (cfr. Ordinanza
Cass. n. 17649/2024).
Pertanto, occorre ribadire che quando venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (cfr. Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 15273/22).
Nel caso di specie parte attrice ha lamentato la violazione da parte della dott.ssa dell'obbligo di far sottoscrivere il modulo di consenso informato, omettendo di CP_1 informare il paziente in ordine ai rischi e alle possibili complicanze dell'intervento eseguito, tuttavia, egli, per un verso non ha provato né offerto di provare che, se debitamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento (c.d. dissenso presunto) ed inoltre non ha allegato quai altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, avrebbe patito in conseguenza di detta omissione informativa.
Nulla viene, pertanto, riconosciuto a titolo di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
4. Sulle spese di lite pagina 17 di 18 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22
(giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase istruttoria e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 51.957,52, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della pronuncia al saldo;
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in 786 (CU e marca) ed 5.260,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
22.11.2024, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17408/23 R.G. promossa da:
, C.F. - elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Amedeo II, n. 21, presso lo studio dell'avv. Pietro Salvatore Bafaro che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
- ATTORE-
-
contro
-
P. IVA – C.F. Controparte_1 P.IVA_1
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità della Dott.ssa , medico odontoiatra Controparte_1 nella causazione delle lesioni patite dal Sig. per i motivi sovra esposti e Parte_1 per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna convenuta per complessivi € 83.745,00 a titolo di danno non patrimoniale
(biologico e morale) per € 3.745,00, danno non patrimoniale (danno emergente €
12.000,00 restituzione parcella pagata – lucro cessante € 61.1000,00 spesa del ripristino pagina 1 di 18 funzionale dell'apparato stomatognatico) e danno da mancato consenso informato €
7.000,00 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. IN VIA
ISTRUTTORIA disporsi, se del caso, idonea CTU sulla persona dell'attore al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite. Autorizzare il Sig al deposito in Pt_1 cancelleria le radiografie OPT. Ordinare alla Dott.ssa convenuta di depositare tutta la documentazione clinica a sue mani relativa alla prestazione professionale svolta sul Sig.
Ammettersi prova per interrogatorio e testi in materia diretta e contraria sui Pt_1 capitoli di prova di seguito indicati. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di causa e di patrocinio, diritti ed onorari maggiorati del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e
CPA”.
Parte attrice all'udienza del 08.10.2025 si è richiamata, per la quantificazione, alle risultanze della CTU, salvo il riconoscimento dell'ulteriore voce risarcitoria per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , al fine di ottenere la Controparte_1 condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della non corretta esecuzione degli interventi odontoiatrici a cui si è sottoposto.
Parte attrice ha allegato, in particolare, che:
. si è rivolto alla dott.ssa per l'esecuzione di alcune prestazioni odontoiatriche;
CP_1
. sulla base di una OTP del maggio 2015, la convenuta ha consegnato all'attore il preventivo per l'esecuzione delle seguenti prestazioni :“otturazione in composto per i denti 16/15/14 24/25/26 34/35 47/48/45/44, estrazione dei denti 18/28/37, impianti bifasi 17/18/23/36/37, pulizia per i denti, sbiancamento in laser. Totale € 12.850,00, più iva = € 15.677,00”;
. è stato inoltre concordato l'inserimento di protesi fisse in zirconio su tutti i denti previa devitalizzazione, nonché l'implantologia del dente 46 e la realizzazione di ponte sui denti
23-25-27;
pagina 2 di 18 . per l'esecuzione delle sue prestazioni, la convenuta ha chiesto la corresponsione della somma di € 12.000,00 che l'attore ha provveduto a pagare versando, ad aprile 2017 €
7.000, a luglio 2017 € 2.000,00, a gennaio 2018 € 2.000,00, a luglio 2018 € 1.000,00;
. il trattamento dentistico è cominciato ad aprile 2017, nell'estate dello stesso anno è stato infisso in sede 46 un impianto con carico immediato che sin da subito ha creato problemi tanto da essere rimosso a gennaio 2018;
. sono state effettuate, poi, devitalizzazioni e una serie di protesizzazioni che si sono decentrate più volte;
. nel 2019 sono state consegnate alcune protesi fisse definitive che hanno cominciato sin da subito a staccarsi per poi essere, nuovamente, ricementate;
. successivamente, a seguito della frattura del ponte 23,25,2, è stato tentato un recupero mediante perni, mentre, nel 2020 c'è stata un'altra frattura a carico del 12;
. mentre si trovava in Marocco, nel 2021, ha accusato dolore e fastidio ai denti e l'odontoiatra locale a cui si è rivolto ha ritenuto necessario eseguire le estrazioni del 23 e del 25;
. i tentativi della dott.ssa volti a porre rimedio ai danni sono risultati vani;
CP_1
. la convenuta non ha mai fatto sottoscrivere all'attore il consenso informato, prima dell'esecuzione dell'intervento, omettendo, pertanto, di informarlo in ordine ai rischi ed alle sue possibili complicanze;
. in riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni dell'attore, il legale della dott.ssa ha risposto riconoscendo l'esecuzione degli interventi, ma contestandone i vizi;
CP_1
. inutile è stato anche il procedimento di mediazione instaurato dall'attore.
Ritenendo dunque sussistere la responsabilità contrattuale della convenuta, avendo ella eseguito gli interventi con negligenza ed imperizia ed avendo omesso di far sottoscrivere all'attore il consenso informato, il sig. ha concluso Parte_1 chiedendo la condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni subiti e CP_1 quantificati in complessivi € 83.745,00, di cui € 3.745,00 per danno biologico permanente e temporaneo, € 12.000,00 per danno emergente, pari ai costi sostenuti per l'intervento mal eseguito, € 61.000,00 per lucro cessante, pari alla spesa per le pagina 3 di 18 terapie emendative ed infine, € 7.000,00 per danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio
[...] di cui è stata dichiarata la contumacia con decreto del Controparte_1
15.12.2023.
In corso di causa è stata ammessa ed espletata CTU medico legale;
successivamente i CCTTUU sono stati convocati all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al fine di rendere alcune precisazioni in ordine alle risultanze dell'elaborato peritale depositato;
all'esito, previa precisazione delle conclusioni di parte attrice, la causa è stata trattenuta a decisione.
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1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
In ordine all'inquadramento giuridico dell'invocata responsabilità del sanitario convenuto pare opportuno evidenziare che, poiché il fatto dannoso allegato si è verificato tra aprile 2017 e novembre 2022, la normativa di riferimento è quella introdotta dalla Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (c.d. Legge – ), la quale Per_1 Per_2 all'art. 7 prevede un doppio regime di responsabilità: contrattuale per le strutture sanitarie, pubbliche o privare che siano e per i medici che operino in regime di libera professione;
extracontrattuale per il sanitario che presti la propria attività professionale nell'ambito delle suddette strutture, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Orbene, nel caso di specie, l'attore si è rivolto allo studio medico della dott.ssa instaurando direttamente con quest'ultima il rapporto contrattuale relativo alle CP_1 prestazioni odontoiatriche per cui è causa;
infatti, dalla disamina della documentazione in atti, si evince che il preventivo redatto il 30.03.2017 (doc. n. 2 part attrice) reca l'intestazione della odontoiatra convenuta.
Inoltre, nella lettera di riscontro alla richiesta risarcitoria effettuata dall'attore nei confronti della convenuta, il legale di quest'ultima ha affermato: “Come da te correttamente riscontrato, nell'aprile del 2017, la dott.ss ed il signo CP_1 Parte_1 hanno concluso un contratto di prestazione odontoiatrica che si è protratto sino al 2022
pagina 4 di 18 […] al fine di risolvere alcune problematiche inerenti le proprie arcate dentali, la masticazione e, in generale, lo stato di salute dei propri denti” (doc. n. 5 parte attrice).
Ne deriva che l'invocata responsabilità dell'odontoiatra convenuta vada inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In tema di riparto dell'onere probatorio, vanno quindi richiamati i principi enunciati in via generale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, a mente dei quali: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Nell'ambito specifico della responsabilità medica, poi, rileva la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 577/08: “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non pagina 5 di 18 vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli art. 1218 e 1176 c.c., è pertanto onere del paziente provare – anche a mezzo di presunzioni - l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (ovvero il nesso di causalità tra l'aggravamento o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario), mentre è onere del professionista provare che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento(cfr. Cass. n. 28991/19 e Cass. n. 28992/19).
2. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, va ribadito che, alla luce della documentazione prodotta in atti ed in particolare del preventivo del
30.03.2017 (doc. n. 2), nonché della missiva di riscontro del legale della convenuta sopra richiamata (doc. n. 5), deve ritenersi provato che tra le parti sia incorso un contratto d'opera professionale avete ad oggetto la prestazione di terapie odontoiatriche.
Ora, mentre parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando la fonte negoziale delle obbligazioni assunte dall'odontoiatra convenuta ed ha allegato l'inesatto adempimento qualificato della prestazione, producendo altresì in giudizio una perizia medico legale di parte sulle cure odontoiatriche fornite (cfr. doc. n. 7) e l'intercorsa corrispondenza a mezzo mail tra i legali delle parti per lamentare i disagi patiti (cfr. docc. n. 4 e 5), parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto né dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione, né ha quindi provato la conseguente non imputabilità del danno lamentato.
In ogni caso, ai fini dell'accertamento della violazione - da parte dell'odontoiatra- delle regole di diligenza, prudenza e perizia nell'esecuzione degli interventi cui è stato sottoposto il paziente, è stata licenziata CTU medico-legale, affidando l'incarico ad un pagina 6 di 18 collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista in odontoiatria: come noto “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass. n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass.
n. 13736/20).
Ancora, il Giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22).
Ebbene, i CCTTUU, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando hanno ritenuto che “la riabilitazione protesica posta in essere dalla dott.ssa risulti complessivamente non allineata alla regola dell'arte e abbia determinato CP_1 un danno ingiusto al periziando”.
Nel rispondere al quesito relativo alle condizioni del cavo orale dell'attore quando si è rivolto alla convenuta, nonché alle cure odontoiatriche praticate a partire dall'aprile
2017, il Collegio ha riferito: “Dall'osservazione del radiogramma eseguito il 29.05.2015, unico documento riferibile alla condizione preesistente del paziente, è possibile osservare a carico dell'arcata superiore:- presenza di elementi dentari da 1.7 a 2.3, 2.5
e 2.7;- edentulia dei siti 1.8, 2.4, 2.6 e 2.8; - che gli elementi 1.7, 1.5, 1.4 e 1.3 risultavano già trattati endodonticamente;
- ampia perdita di corona clinica a carico dell'elemento 1.7; - corone protesiche a carico degli elementi 1.5, 1.3 e 1.1. A carico dell'arcata inferiore è possibile osservare: - presenza di elementi dentari da 4.7 a 3.7; - edentulia dei siti 4.8 e 3.8; - che gli elementi 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, 4.3, 3.4, 3.5 risultavano già trattati endodonticamente;
- elementi 4.7 e 4.6 affetti da ampie lesioni periapicali flogistiche;
- corone protesiche a carico degli elementi 4.4, 4.3, 3.4. Poiché non risulta pagina 7 di 18 eseguita una radiografia più aggiornata, si desume che il quadro presente nel 2017 fosse sostanzialmente sovrapponibile a quello di maggio 2015. Alla luce della carenza documentale segnalata, e dalla mancanza di corrispondenza tra il preventivo del
30.03.2017 e la condizione orale del periziando, come documentata dalla radiografia del
29.05.2015, è possibile desumere i trattamenti eseguiti dalla curante unicamente dal confronto delle radiografie panoramiche nella disponibilità del periziando ovvero del
29.05.2015, 15.11.2017, dell'ottobre 2021 e del 17.05.2023. Risultano eseguite dalla dr.ssa le seguenti operatività: - detartrasi ed estrazioni degli elementi 1.7, 4.6 e CP_1
4.7; - trattamento endodontico degli elementi 1.6, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2,
4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7; - riduzione a moncone degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7; - realizzazione di corone protesiche provvisorie e definitive da 1.6 a 2.7 e da 4.5 a 3.7; - inserimento di vite implantare in sede 4.6 precocemente fallito”.
I CCTTUU hanno precisato che “La detartrasi e le estrazioni degli elementi 1.7,
4.6 e 4.7 risultavano le uniche operatività indicate, necessarie e correttamente eseguite”. Relativamente al trattamento endodontico degli elementi 1.6, 1.2, 1.1, 2.1,
2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7 non risulta una chiara indicazione ai trattamenti a carico degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 e 3.3 i quali apparivano integri e sani. Gli elementi 2.3, 2.5 e 2.7 alla luce della mancanza di elementi dentari nei siti 2.4 e 2.6, presentavano l'indicazione al trattamento a fini protesici.
Analogamente risultava indicato il trattamento endodontico a carico degli elementi 1.1
(già incapsulato) e 3.6 (caratterizzato da ampia ricostruzione in amalgama fratturata).
Risultano non eseguiti a regola d'arte per iporiempimento endocanalare e assenza di sigillo apicale i trattamenti di 1.6, 4.2, 4.1, 3.6 con conseguente causazione di allargamento dello spazio periodontale/osteolisi periapicale flogistica. Relativamente alla riduzione a moncone degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2,
3.3, 3.5, 3.6, 3.7 non risulta una chiara indicazione ai trattamenti a carico degli elementi
1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 e 3.3 i quali apparivano integri e sani.
Relativamente alla realizzazione di corone protesiche provvisorie e definitive da 1.6 a 2.7
e da 4.5 a 3.7 è possibile affermare che i manufatti attualmente apprezzabili nel cavo pagina 8 di 18 orale del paziente risultano incongrui. In particolare, si segnala la precoce perdita delle corone in sede 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 3.2. Gli incongrui carichi protesici, associati alla mancanza di sigillo coronale, hanno inoltre determinato la formazione di lesioni osteolitiche periapicali a carico degli elementi 1.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1 e 3.4 oltre alla perdita (già avvenuta o prevedibile futura) degli elementi 1.6, 1.4, 1.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2
e 4.4 Relativamente all'inserimento di vite implantare in sede 4.6 esso risulta precocemente fallito”.
Dunque, il Collegio ha ribadito che “la riabilitazione protesica posta in essere dalla dr.ssa risulti complessivamente non allineata alla regola dell'arte e abbia CP_1 determinato un danno ingiusto al periziando”, hanno aggiunto che “alla luce della panoramica iniziale è possibile affermare che molti dei trattamenti proposti nel preventivo formulato il 30.03.2017, così come i trattamenti poi realmente eseguiti, non presentassero alcuna indicazione clinica”.
Secondo il Collegio “una corretta condotta da parte del clinico si sarebbe dovuta orientare innanzitutto verso la conservazione degli elementi dentari integri e sani, oltre che alla comunicazione delle alternative riabilitative relative ai soli elementi dentari mancanti ovvero 46, 47, 2.4 e 2.6”; hanno precisato che “i trattamenti posti in essere dalla dr.ss non implicavano la soluzione di problemi di speciale difficoltà per uno CP_1 specialista del settore”.
In conseguenza dei trattamenti odontoiatrici posti in essere dalla dott.ssa CP_1
“è derivato un danno biologico permanente relativo alla indebita monconizzazione degli elementi 1.6, 1.2, 2.1, 2.2, 3.7, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1 e 4.2 e perdita degli elementi 1.6, 1.4,
1.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 4.4 stimabile nel 6%. Ha fatto seguito un periodo di invalidità biologica temporanea quantificabile in n. 20 giorni a parziale minima al 25% per gli interventi, subiti inutili/produttivi di danno e subendi, in emenda”, tuttavia, il danno in questione “sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa, alla luce dei tariffari medi del settore, è stimabile in Euro 49.150,00, circa […]. Tali trattamenti non vengono solitamente erogati dal S.S.N. con tempistiche compatibili con le esigenze mediche del periziando che, pertanto, dovrà rivolgersi presso Privati. Alla
pagina 9 di 18 luce della buona riuscita dei suddetti trattamenti residuerà una quota di danno biologico permanente inemendabile stimabile nella misura del 3%”.
Infine, i CCTTUU hanno precisato che “la durata della malattia e l'entità dei postumi non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita e dei riflessi d'ordine soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno”.
Occorre, poi, tenere conto delle precisazioni rese dai CCTTUU all'udienza del
08.10.2025.
Richiesto di individuare quali operazioni indicate nella relazione (pagg. 16 e 17) fossero ripetizioni del medesimo intervento già effettuato dalla dott.ssa in modo CP_1 incongruo e quali fossero, invece, gli interventi necessari per ovviare ai danni provocati al cavo orale dell'attore dalla dottoressa convenuta, i CCTTUU hanno risposto che “Si tratta di operazioni tutte emendative del danno provocato dall'intervento della dentista convenuta”, hanno chiarito “che le operazioni indicate nel preventivo agli atti in parte non sono state eseguite e in gran parte non potevano neppure esserlo in quanto riferite ad elementi dentari non più presenti nella bocca dell'attore. Non c'è duplicazione di voci in quanto tutte le prestazioni emendative indicate sono i trattamenti derivanti dalla malpratica e nessuna di esse era già presente nel preventivo del 30.3.2017”.
I CCTTUU hanno precisato che “le prestazioni da eseguire in emenda sono tutte quelle indicate per un ammontare di € 49.150”, di queste sono state già effettuate le estrazioni degli elementi 14, 23, 25, interventi il cui costo è stato stimato dai CTTUU in €
300,00 in base ai tariffari italiani, somma da sottrarre dall'importo complessivo;
essi, infine, hanno chiarito che “il 3% è il danno biologico permanente inemendabile alla luce del buon esito dei trattamenti riconosciuti in emenda, che costituisce conseguenza diretta dalla malpractice e non si riferisce ad una situazione invalidità preesistente dell'attore.”
Orbene, le conclusioni a cui sono addivenuti i CCTTUU nella relazione depositata, anche alla luce dei chiarimenti resi all'udienza del 14.10.2025, risultano del tutto condivisibili, in quanto ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con il CTP della parte costituita ed a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti, nonché visitato il periziando.
pagina 10 di 18 Devono, pertanto, ritenersi provati i profili di inadempimento imputati dall'attore alla convenuta, quali sopra descritti.
3. Sulla liquidazione del danno a. danno non patrimoniale – lesione diritto alla salute
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno patito dall'attore, alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa.
Ai fini della quantificazione devono ritenersi applicabili i criteri previsti dall'art. 7,
4° comma della Legge n. 24/17, secondo cui il danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Ebbene, i CTU, come sopra evidenziato, hanno riconosciuto che a causa della malpractice medica accertata è derivato all'attore un danno biologico permanente del
6%; tale danno sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa
è stata stimata in € 49.150,00, al buon esito dei quali residuerà una quota di danno biologico permanete non altrimenti eliminabile del 3%.
Parte attrice, nelle note scritte depositate il 13.11.2024, ha ritenuto corretta tale quantificazione effettuata dai CCTTUU e alla stessa si è richiamata, all'udienza del
08.10.2025, in sede di precisazione delle conclusioni.
Si ritiene, pertanto, di dover riconoscere il danno biologico nella misura del 3%.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025. In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 3% e l'età del danneggiato al momento dell'ultimo intervento effettuato dalla dott.ssa nel novembre 2022 (47 CP_1 anni), deve essere liquidato in € 2.826,62 cui va aggiunto l'importo complessivo di €
280,90 per invalidità temporanea di 20 giorno al 25% per “gli interventi subiti inutili/produttivi di danno e subendi, in emenda” (cfr. relazione CTU pag. 17).
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Per ciò che attiene al danno morale occorre sottolineare che l'attore, pur avendo decritto l'iter clinico a cui sì è sottoposto presso la dottoressa convenuta ed i pagina 11 di 18 conseguenti danni derivati, nulla ha allegato in ordine alle sofferenze astrattamente riconducibili all'alveo del pregiudizio di natura morale;
peraltro, nella quantificazione operata nell'atto di citazione si è limitato ad indicare un importo da riconoscere a titolo di danno morale senza nulla dedurre a riguardo.
Considerato che, nel caso di specie, è stato riconosciuto un danno biologico permanete del 3%, l'attore avrebbe dovuto fornire una prova più rigorosa delle conseguenze di natura soggettiva patite. Sul punto va richiamato quanto puntualizzato dalla Suprema Corte secondo la quale vi è un “principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/23 e Cass. n. 5547/24).
Nulla può, quindi, essere riconosciuto all'attore a titolo di danno morale.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
pagina 12 di 18 per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
L'importo a titolo di danno non patrimoniale è dunque liquidato nella somma sopra indicata, già rivalutata e senza riconoscimento degli interessi compensativi, fatti salvi i soli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
b. danno patrimoniale
Con specifico riguardo alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorre analizzare separatamente le richieste relative al danno emergente e al lucro cessante.
b.1 danno emergente – restituzione compensi
Parte attrice ha chiesto, a titolo di danno emergente, il rimborso di quanto versato per le incongrue prestazioni della dott. ravvisate dal collegio peritale, il CP_1 quale ha specificato che “le operazioni indicate nel preventivo agli atti non sono state eseguite e in gran parte non potevano neppure esserlo in quanto riferite ad elementi dentari non più presenti nella bocca dell'attore”.
Ebbene, l'attore ha dichiarato di aver corrisposto al medico la somma di €
12.000,00, come da preventivo del 30.03.2017 (doc. n. 2), con diversi pagamenti, così
pagina 13 di 18 frazionati nel tempo: nell'aprile 2017 € 7.000, a luglio 2017 € 2.000,00, a gennaio 2018
€ 2.000,00, a luglio 2018 € 1.000,00.
Tuttavia, in atti, non è ravvisabile alcuna documentazione che comprovi l'effettivo versamento delle suddette somme.
Trattasi, peraltro, di somma ingente per il cui pagamento sarebbe richiesta una modalità idonea a garantirne la tracciabilità e, anche qualora gli importi fossero stati corrisposti in contanti, l'attore avrebbe dovuto quantomeno essere in possesso dei documenti fiscali, rilasciati dal professionista ed attestanti l'avvenuto pagamento;
tuttavia, alcuna documentazione in tal senso è stata prodotta in giudizio.
Dunque, non essendo provato l'avvenuto esborso della somma di € 12.000,00 richiesta, né di una parte della stessa, nulla può essere riconosciuto a tale titolo all'attore.
b.2 lucro cessante – interventi in emenda
Passando alla disamina delle voci di danno patrimoniale, richieste a titolo di lucro cessante, relative alle spese da sostenere per gli interventi in emenda, occorre richiamare le conclusioni a cui sono addivenuti i CCTTUU. Il Collegio ha rilevato che “Il danno conseguente la malpratica odontoiatrica sarà parzialmente emendabile con trattamenti odontoiatrici la cui spesa, alla luce dei tariffari medi del settore, è stimabile in Euro 49.150,00, circa come meglio dettagliato nella sezione “Quantificazione del danno patrimoniale”. Tali trattamenti non vengono solitamente erogati dal S.S.N. con tempistiche compatibili con le esigenze mediche del periziando che, pertanto, dovrà rivolgersi presso Privati. Alla luce della buona riuscita dei suddetti trattamenti residuerà una quota di danno biologico permanente inemendabile stimabile nella misura del 3%.”.
I CCTTUU hanno chiarito che tali operazioni (cfr. elenco pag. 16/17 relazione
CTU) sono “tutte emendative del danno provocato dall'intervento della dentista convenuta”, ed ancora “Non c'è duplicazione di voci in quanto tutte le prestazioni emendative indicate sono i trattamenti derivanti dalla malpratica e nessuna di esse era già presente nel preventivo del 30.3.2017”.
Infine, i CCTTUU hanno concluso che “le prestazioni da eseguire in emenda sono tutte quelle indicate per una ammontare di € 49.150 di queste sono già state eseguite in pagina 14 di 18 Marocco: l'estrazione degli elementi 14, 23, 25 cui i CCTTUU hanno dato i valori economici in base ai tariffari italiani di € 300, che vanno sottratti dall'importo complessivo”.
Orbene, parte attrice nelle note di udienza del 13.11.2024 ha aderito alla quantificazione effettuata dai CCTTUU sia con riguardo alla percentuale di danno inemendabile (3%), sia con riferimento ai costi per l'esecuzione degli interventi riparativi e, alla stessa quantificazione ha fatto riferimento nella precisazione delle conclusioni.
Va, dunque, ritenuto sussistente l'interesse dell'attore a sottoporsi agli interventi emendativi del danno patito.
Si riconosce, pertanto quale spesa futura, l'importo stimato dai CCTTUU per gli interventi odontoiatrici necessari ad emendare parzialmente il danno derivante dalla malpractice medica della dott.ssa ; occorre precisare che il collegio peritale ha CP_1 ritenuto che tali operazioni implicherebbero una spesa di € 49.150,00, ma ha dato atto della già avvenuta esecuzione, in Marocco, dell'estrazione degli elementi 14, 23, 25 il cui costo, quantificato sulla base di tariffari italiani, è pari a € 300,00.
Sebbene l'attore abbia pacificamente dichiarato di aver eseguito interventi odontoiatrici presso un professionista di fiducia in Marocco, nulla ha allegato in ordine alle spese sostenute. Dunque, tali costi, calcolati nella misura indicata dai CTU, vanno scorporati dall'importo totale delle spese per gli interventi in emenda.
Viene pertanto riconosciuto l'importo di € 48.850,00 (€ 49.150,00 - € 300,00) relativo agli interventi necessari per emendare le conseguenze pregiudizievoli delle prestazioni incongrue eseguite dal sanitario, a cui devono aggiungersi i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo trattandosi di spesa non ancora sostenuta.
c. danno da lesione del diritto all'autodeterminazione
L'attore ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'omesso consenso informato, sostenendo che la dott.ssa , prima dell'intervento, non gli avesse fatto CP_1 sottoscrivere alcun modulo, omettendo, così, di informarlo in ordine ai rischi e alle possibili complicanze dell'operazione.
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla pagina 15 di 18 salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento
(onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute (ex multis Cass.
2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018)” (cfr.
Cass. n.28985/2019).
La Suprema Corte nella prima delle pronunce dell'11.11.2019 (la n. 28985), nel dare continuità e consolidare l'orientamento giurisprudenziale già affermatosi, ha precisato che la mera allegazione e prova della violazione dell'obbligo informativo non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sul danneggiato,“non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile”.
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, possono verificarsi distinte ipotesi e, per ciò che in questa sede rileva, le seguenti:
“I) se ricorrono: a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto
pagina 16 di 18 all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
… (cfr. Cass. n. 16633/23).
In altri termini, in caso di danno alla salute dovuto a negligente/imperita prestazione sanitaria (liquidato quale danno biologico/morale), se non risulta allegato e provato (anche presuntivamente) che il paziente avrebbe manifestato il proprio dissenso all'intervento – laddove debitamente informato – non può esser risarcito altro danno se non quello iatrogeno (danno alla salute).
Dunque, “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. da ultimo in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)” (cfr. Ordinanza
Cass. n. 17649/2024).
Pertanto, occorre ribadire che quando venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (cfr. Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 15273/22).
Nel caso di specie parte attrice ha lamentato la violazione da parte della dott.ssa dell'obbligo di far sottoscrivere il modulo di consenso informato, omettendo di CP_1 informare il paziente in ordine ai rischi e alle possibili complicanze dell'intervento eseguito, tuttavia, egli, per un verso non ha provato né offerto di provare che, se debitamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento (c.d. dissenso presunto) ed inoltre non ha allegato quai altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, avrebbe patito in conseguenza di detta omissione informativa.
Nulla viene, pertanto, riconosciuto a titolo di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
4. Sulle spese di lite pagina 17 di 18 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22
(giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, secondo il criterio del decisum, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi, ridotti per la fase istruttoria e decisionale (essendosi svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 51.957,52, oltre interessi legali dalla data Parte_1 della pronuncia al saldo;
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in 786 (CU e marca) ed 5.260,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del
22.11.2024, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 17.10.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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