Articolo 28 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 gennaio 1972
Art. 28. (Riduzione di contributi)

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'.
E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti.
La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto.
Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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