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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/09/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 684/2014 promossa da:
in persona del suo Parte_1
Legale Rappresentante p.t, con sede legale in Cosenza, V.le Crati snc, elettivamente domiciliata in Vibo
Valetia, Via A. Gramsci, n. 23, 1, presso lo studio dell'avv. Maria Daniela Renda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Pizzo, alla Via dei Venti n. P.IVA_1
2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 15/09/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione ex art Parte_1
615, comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 9.04.2014 con cui la società
[...]
gli intimava di pagare la somma di euro 411.057,17 in esecuzione della sentenza Controparte_1
n. 152/2014 del 31.03.2014 con cui Tribunale di Vibo Valentia così statuiva “Condanna la soc.
[...]
corrente in Cosenza in persona del l.r.p.t. a pagare alla società “ CP_2 [...]
” in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di Controparte_1
euro 318,753,01 – oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti alla data della messa in mora
a quella dell'effettivo pagamento. Condanna la soc. corrente in Cosenza in persona Controparte_2
del l.r.p.t. a pagare alla società “ ” in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 8.600,00 per compensi professionali
oltre accessori come per legge, oltre le spese di CTU come già separatamente liquidate”.
L'opponente eccepiva l'erroneità della quantificazione del credito, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e nel merito dichiarare nullo, inammissibile o annullare l'atto di precetto perchè viziato da errore sul quantum debeatur, avendo la creditrice intimato il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta sulla base del titolo giudiziale, così come specificato in citazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Villaggio Camping Pineta Mare, che contestava tutto quanto ex adverso formulato, dedotto ed eccepito, concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta e la declaratoria di conferma del precetto opposto.
Alla prima udienza di giorno 22/09/2024, stante il mancato rispetto del termine per comparire,
pagina 2 di 8 così come eccepito da parte opposta, il Giudice fissava una nuova udienza ai sensi dell'art 164, comma
3 c.p.c. Assegnati i termini ex art 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 5/20/2015, istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava all'udienza del 30/01/2017 per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data
13/02/2024 la causa veniva assegnata alla sottoscritta. All'udienza del 15/09/2025, fissata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
In via assorbente rispetto a tutti i motivi dedotti va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione all'intero oggetto del giudizio, considerato che - come giustamente evidenziato da parte opposta
- nel corso del giudizio è stato caducato il titolo giudiziale posto alla base del precetto opposto.
Infatti, già nell'ambito del foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 13/01/2020
per l'udienza del 14/01/2020 parte opponente esponeva che, a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza in oggetto (con atto notificato il 23.07.2014), la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza non definitiva n. 875/2019 del 19.04.2019 così provvedeva: “revoca la statuizione di condanna di
[...]
a pagare in favore del Villaggio la Parte_1 Controparte_1
somma di € 318.753,01; 2) dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per tutte le
rimesse solutorie in conto corrente effettuate dalla data di apertura del conto e sino al 20.12.1994; 3)
dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali dovuti dal correntista alla
banca con conseguente applicazione degli interessi ex art. 117 TUB;
4) dichiara la nullità della clausola
di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca sino all'entrata in vigore
della delibera CICR 9.2.2000; 5) dichiara la nullità della clausola inerente l'applicazione delle
commissioni di massimo scoperto;
6) provvede all'ulteriore istruttoria come da separata ordinanza;
7)
spese al definitivo “.
pagina 3 di 8 Successivamente, con sentenza n. 579/2021 del 27.04.2021, la Corte d'Appello di Catanzaro,
all'esito del giudizio di appello n.r.g. 996/2014 ha così statuito: “in riforma della sentenza impugnata,
accerta che il saldo del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2004 era pari ad € 90.297,97
in favore di 2) condanna Controparte_1 [...]
a restituire in favore di la Controparte_1 Pt_1 Parte_1
somma di € 426.529,80 oltre interessi legali dal 10.11.2014 al saldo;
3) compensa per metà le spese del
doppio grado di giudizio e condanna al rimborso, in favore della parte appellata, della Parte_1
restante quota della metà di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in complessivi €
8.808 (di cui € 808 per spese ed € 8.000 per compensi) e per il presente grado in complessivi € 8.000,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Paolillo;
4) pone le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado ed in appello definitivamente a carico
di .”. Parte_1
È pacifica e documentata in atti l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado del Tribunale
di Vibo Valentia n. 152/2014 del 31.03.2014, posta alla base del precetto opposto- e sulla base della quale l'opponente ha realizzato l'esecuzione (pignoramento RG.Es. N.373/2014) – ad opera della sentenza di secondo grado n. 579/2021 del 27.04.2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
Ebbene, nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
inoltre, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado. (Cass. 6113 del 12/03/2013 ed in senso analogo Cass. 29021 del 13/11/2018).
Ciò posto, ormai costituisce principio consolidato, quello secondo cui, in sede di opposizione pagina 4 di 8 all'esecuzione con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610,
nonché Cass. 20868 del 06/09/2017). Pertanto, è corretta la dichiarazione di cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione - per qualunque motivo sia stata proposta (cfr. Cass. 2012 n. 3977, nonché in senso analogo Cass. 2019 n. 21240).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere si risolve, infatti, nella prassi giurisprudenziale, in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non vi sia più controversia in ordine alla pretesa esecutiva azionata sulla base di un titolo,
ormai indubbiamente caducato.
Nel caso di specie il venir meno del titolo azionato ha posto nel nulla la possibilità del creditore precettante di azionare il credito portato dal titolo giudiziale indicato in precetto.
Nel caso specifico di giudizi di esecuzione forzata intrapresa su un titolo giudiziale, poi, la
Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il principio secondo cui “in caso di esecuzione forzata
intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per
effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione
all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di
cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le
spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di
opposizione”. (così Cass. SS. UU. n. 25478/21 e successive conformi).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro,
che ha definitivamente caducato il titolo esecutivo giudiziale su cui la presente esecuzione si innesta,
impone che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non avendo le parti richiesto congiuntamente la compensazione delle stesse, dovrà seguirsi il principio della soccombenza virtuale, fondando la relativa statuizione su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. sul punto, Cass. Civile, ord. 11 agosto 2022, n. 24714).
Ebbene, se da un lato la parte che aziona in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, per cui deve subire le conseguenze della sopravvenuta caducazione di quel titolo, è pur vero che l'attività svolta in presenza di un titolo esecutivo esistente (seppur caducato) non rende illegittima l'attività svolta sino ad allora. D'altro canto, è indubbio che ove il giudizio di opposizione si chiuda prima della sentenza di appello, la regolamentazione delle spese avrebbe riguardato solo i motivi oggetto di opposizione.
Applicando il principio di diritto sopra enunciato al caso che ci occupa, ai fini della soccombenza virtuale e sulla base dei criteri di verosimiglianza, in relazione ai motivi di opposizione, che riguardavano la corretta quantificazione del credito portato ad esecuzione deve rilevarsi che quanto alle competenze professionali della redazione dell'atto di precetto conteggiate dal convenuto nell'importo di € 540,00,
trattandosi di spese e competenze che costituiscono un accessorio di legge alle spese processuali già
liquidate nella sentenza posta in esecuzione, la relativa liquidazione va fatta con riferimento temporale all'emissione della stessa (31.04.2014); che se la parte vittoriosa è un soggetto IVA (come un'azienda o un professionista), può detrarre l'IVA pagata sulle spese legali, inclusa la CTU, pertanto, il recupero di tale IVA tramite precetto è escluso, poiché non rappresenta un costo effettivo per la parte vittoriosa;
che solo iva e cpa sono accessori dovuti per legge, anche se non espressamente indicati in sentenza (ove la pagina 6 di 8 sentenza alla base del precetto indica espressamente “oltre accessori di legge”); che i costi per la notifica di sentenza e precetto si possono desumere dai documenti allegati;
che secondo la prospettazione di parte opponente, la somma richiesta a titolo di interessi legali si discosta da quanto effettivamente dovuto solo di euro 21,83).
Deve, inoltre considerarsi che parte opposta, una volta caducato il titolo esecutivo, anche a seguito della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Catanzaro, non rinunciando al precetto, ed insistendo nelle proprie conclusioni, ha dato ulteriormente corso al giudizio.
In conclusione, se da un lato non sarebbe corretto condannare l'opponente al pagamento integrale delle spese di lite, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento della somma precettata dopo la notifica del precetto, d'altro canto l'esame obiettivo dei motivi di opposizione non possono condurre alla condanna della controparte. La soluzione maggiormente aderente alla situazione giurisprudenziale e di fatto, inerente il caso concreto, conduce quindi ad una compensazione totale delle spese di lite del presente giudizio.
Stante quanto sopra, considerato il complessivo tenore delle difese svolte, si ritiene non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. per danno da lite temeraria – richiesta da entrambe le parti nei confronti di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 684/2014:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 settembre 2025
pagina 7 di 8
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha emesso, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 684/2014 promossa da:
in persona del suo Parte_1
Legale Rappresentante p.t, con sede legale in Cosenza, V.le Crati snc, elettivamente domiciliata in Vibo
Valetia, Via A. Gramsci, n. 23, 1, presso lo studio dell'avv. Maria Daniela Renda, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Pizzo, alla Via dei Venti n. P.IVA_1
2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del 15/09/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione ex art Parte_1
615, comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 9.04.2014 con cui la società
[...]
gli intimava di pagare la somma di euro 411.057,17 in esecuzione della sentenza Controparte_1
n. 152/2014 del 31.03.2014 con cui Tribunale di Vibo Valentia così statuiva “Condanna la soc.
[...]
corrente in Cosenza in persona del l.r.p.t. a pagare alla società “ CP_2 [...]
” in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di Controparte_1
euro 318,753,01 – oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti alla data della messa in mora
a quella dell'effettivo pagamento. Condanna la soc. corrente in Cosenza in persona Controparte_2
del l.r.p.t. a pagare alla società “ ” in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 8.600,00 per compensi professionali
oltre accessori come per legge, oltre le spese di CTU come già separatamente liquidate”.
L'opponente eccepiva l'erroneità della quantificazione del credito, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e nel merito dichiarare nullo, inammissibile o annullare l'atto di precetto perchè viziato da errore sul quantum debeatur, avendo la creditrice intimato il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella dovuta sulla base del titolo giudiziale, così come specificato in citazione.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Villaggio Camping Pineta Mare, che contestava tutto quanto ex adverso formulato, dedotto ed eccepito, concludendo per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta e la declaratoria di conferma del precetto opposto.
Alla prima udienza di giorno 22/09/2024, stante il mancato rispetto del termine per comparire,
pagina 2 di 8 così come eccepito da parte opposta, il Giudice fissava una nuova udienza ai sensi dell'art 164, comma
3 c.p.c. Assegnati i termini ex art 183, comma 6 c.p.c., all'udienza del 5/20/2015, istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava all'udienza del 30/01/2017 per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data
13/02/2024 la causa veniva assegnata alla sottoscritta. All'udienza del 15/09/2025, fissata per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note scritte conclusive depositate telematicamente.
In via assorbente rispetto a tutti i motivi dedotti va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione all'intero oggetto del giudizio, considerato che - come giustamente evidenziato da parte opposta
- nel corso del giudizio è stato caducato il titolo giudiziale posto alla base del precetto opposto.
Infatti, già nell'ambito del foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 13/01/2020
per l'udienza del 14/01/2020 parte opponente esponeva che, a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza in oggetto (con atto notificato il 23.07.2014), la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza non definitiva n. 875/2019 del 19.04.2019 così provvedeva: “revoca la statuizione di condanna di
[...]
a pagare in favore del Villaggio la Parte_1 Controparte_1
somma di € 318.753,01; 2) dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per tutte le
rimesse solutorie in conto corrente effettuate dalla data di apertura del conto e sino al 20.12.1994; 3)
dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali dovuti dal correntista alla
banca con conseguente applicazione degli interessi ex art. 117 TUB;
4) dichiara la nullità della clausola
di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca sino all'entrata in vigore
della delibera CICR 9.2.2000; 5) dichiara la nullità della clausola inerente l'applicazione delle
commissioni di massimo scoperto;
6) provvede all'ulteriore istruttoria come da separata ordinanza;
7)
spese al definitivo “.
pagina 3 di 8 Successivamente, con sentenza n. 579/2021 del 27.04.2021, la Corte d'Appello di Catanzaro,
all'esito del giudizio di appello n.r.g. 996/2014 ha così statuito: “in riforma della sentenza impugnata,
accerta che il saldo del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2004 era pari ad € 90.297,97
in favore di 2) condanna Controparte_1 [...]
a restituire in favore di la Controparte_1 Pt_1 Parte_1
somma di € 426.529,80 oltre interessi legali dal 10.11.2014 al saldo;
3) compensa per metà le spese del
doppio grado di giudizio e condanna al rimborso, in favore della parte appellata, della Parte_1
restante quota della metà di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in complessivi €
8.808 (di cui € 808 per spese ed € 8.000 per compensi) e per il presente grado in complessivi € 8.000,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Paolillo;
4) pone le spese delle consulenze tecniche espletate in primo grado ed in appello definitivamente a carico
di .”. Parte_1
È pacifica e documentata in atti l'avvenuta riforma della sentenza di primo grado del Tribunale
di Vibo Valentia n. 152/2014 del 31.03.2014, posta alla base del precetto opposto- e sulla base della quale l'opponente ha realizzato l'esecuzione (pignoramento RG.Es. N.373/2014) – ad opera della sentenza di secondo grado n. 579/2021 del 27.04.2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
Ebbene, nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado;
inoltre, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado. (Cass. 6113 del 12/03/2013 ed in senso analogo Cass. 29021 del 13/11/2018).
Ciò posto, ormai costituisce principio consolidato, quello secondo cui, in sede di opposizione pagina 4 di 8 all'esecuzione con cui si contesta il diritto a procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610,
nonché Cass. 20868 del 06/09/2017). Pertanto, è corretta la dichiarazione di cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione - per qualunque motivo sia stata proposta (cfr. Cass. 2012 n. 3977, nonché in senso analogo Cass. 2019 n. 21240).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere si risolve, infatti, nella prassi giurisprudenziale, in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non vi sia più controversia in ordine alla pretesa esecutiva azionata sulla base di un titolo,
ormai indubbiamente caducato.
Nel caso di specie il venir meno del titolo azionato ha posto nel nulla la possibilità del creditore precettante di azionare il credito portato dal titolo giudiziale indicato in precetto.
Nel caso specifico di giudizi di esecuzione forzata intrapresa su un titolo giudiziale, poi, la
Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il principio secondo cui “in caso di esecuzione forzata
intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per
effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione
all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di
cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le
spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di
opposizione”. (così Cass. SS. UU. n. 25478/21 e successive conformi).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro,
che ha definitivamente caducato il titolo esecutivo giudiziale su cui la presente esecuzione si innesta,
impone che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non avendo le parti richiesto congiuntamente la compensazione delle stesse, dovrà seguirsi il principio della soccombenza virtuale, fondando la relativa statuizione su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. sul punto, Cass. Civile, ord. 11 agosto 2022, n. 24714).
Ebbene, se da un lato la parte che aziona in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, per cui deve subire le conseguenze della sopravvenuta caducazione di quel titolo, è pur vero che l'attività svolta in presenza di un titolo esecutivo esistente (seppur caducato) non rende illegittima l'attività svolta sino ad allora. D'altro canto, è indubbio che ove il giudizio di opposizione si chiuda prima della sentenza di appello, la regolamentazione delle spese avrebbe riguardato solo i motivi oggetto di opposizione.
Applicando il principio di diritto sopra enunciato al caso che ci occupa, ai fini della soccombenza virtuale e sulla base dei criteri di verosimiglianza, in relazione ai motivi di opposizione, che riguardavano la corretta quantificazione del credito portato ad esecuzione deve rilevarsi che quanto alle competenze professionali della redazione dell'atto di precetto conteggiate dal convenuto nell'importo di € 540,00,
trattandosi di spese e competenze che costituiscono un accessorio di legge alle spese processuali già
liquidate nella sentenza posta in esecuzione, la relativa liquidazione va fatta con riferimento temporale all'emissione della stessa (31.04.2014); che se la parte vittoriosa è un soggetto IVA (come un'azienda o un professionista), può detrarre l'IVA pagata sulle spese legali, inclusa la CTU, pertanto, il recupero di tale IVA tramite precetto è escluso, poiché non rappresenta un costo effettivo per la parte vittoriosa;
che solo iva e cpa sono accessori dovuti per legge, anche se non espressamente indicati in sentenza (ove la pagina 6 di 8 sentenza alla base del precetto indica espressamente “oltre accessori di legge”); che i costi per la notifica di sentenza e precetto si possono desumere dai documenti allegati;
che secondo la prospettazione di parte opponente, la somma richiesta a titolo di interessi legali si discosta da quanto effettivamente dovuto solo di euro 21,83).
Deve, inoltre considerarsi che parte opposta, una volta caducato il titolo esecutivo, anche a seguito della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Catanzaro, non rinunciando al precetto, ed insistendo nelle proprie conclusioni, ha dato ulteriormente corso al giudizio.
In conclusione, se da un lato non sarebbe corretto condannare l'opponente al pagamento integrale delle spese di lite, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento della somma precettata dopo la notifica del precetto, d'altro canto l'esame obiettivo dei motivi di opposizione non possono condurre alla condanna della controparte. La soluzione maggiormente aderente alla situazione giurisprudenziale e di fatto, inerente il caso concreto, conduce quindi ad una compensazione totale delle spese di lite del presente giudizio.
Stante quanto sopra, considerato il complessivo tenore delle difese svolte, si ritiene non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. per danno da lite temeraria – richiesta da entrambe le parti nei confronti di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 684/2014:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, il 23 settembre 2025
pagina 7 di 8
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
pagina 8 di 8