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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3692 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 novembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano Parte_1 C.F._1 alla Piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Qualiano alla Controparte_1 C.F._2
Piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3692/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano l'8 ottobre 2007, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - , alle condizioni indicate in ricorso. Per_1
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 20.5.2014) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli depositato il 4.7.2014; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti del Comune di Qualiano (Na) come risulta Controparte_1 dall'atto n. 49 parte II serie A anno 2007;
2) La casa coniugale sita in Qualiano (Na) alla via U. Foscolo n. 125, di proprietà esclusiva della sig. , resta assegnata alla stessa che l'abiterà con la figlia;
Parte_1
3) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i coniugi, ma coabiterà con la madre, presso la casa coniugale, di proprietà della sig.ra con facoltà ampie di visita e di Parte_1 contatti, da parte del padre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore stessa, come da piano genitoriale in allegato e qui integralmente riportato;
4) Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia minore, CP_1 una somma mensile pari ad € 300,00 (trecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) La somma di cui sopra sarà versata il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul
2 V.G. n. 3692/2025
conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1
6) La sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento per sé ed inoltre i Parte_1 coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, atteso che gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
7) Spese di lite integralmente compensate
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate non essendo in contrasto con norme imperative e conforme all'interesse della minore, il cui ascolto non è pertanto necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano l'8 ottobre 2007 (atto n. 49, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato Parte_1 Controparte_1
a Napoli il 26.10.1979) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUALIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3692 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 7 novembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano Parte_1 C.F._1 alla Piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Qualiano alla Controparte_1 C.F._2
Piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3692/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano l'8 ottobre 2007, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - , alle condizioni indicate in ricorso. Per_1
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 20.5.2014) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli depositato il 4.7.2014; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti del Comune di Qualiano (Na) come risulta Controparte_1 dall'atto n. 49 parte II serie A anno 2007;
2) La casa coniugale sita in Qualiano (Na) alla via U. Foscolo n. 125, di proprietà esclusiva della sig. , resta assegnata alla stessa che l'abiterà con la figlia;
Parte_1
3) La figlia minore resterà affidata ad entrambi i coniugi, ma coabiterà con la madre, presso la casa coniugale, di proprietà della sig.ra con facoltà ampie di visita e di Parte_1 contatti, da parte del padre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi della minore stessa, come da piano genitoriale in allegato e qui integralmente riportato;
4) Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia minore, CP_1 una somma mensile pari ad € 300,00 (trecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
5) La somma di cui sopra sarà versata il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul
2 V.G. n. 3692/2025
conto corrente intestato alla sig.ra ; Parte_1
6) La sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento per sé ed inoltre i Parte_1 coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, atteso che gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
7) Spese di lite integralmente compensate
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate non essendo in contrasto con norme imperative e conforme all'interesse della minore, il cui ascolto non è pertanto necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano l'8 ottobre 2007 (atto n. 49, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato Parte_1 Controparte_1
a Napoli il 26.10.1979) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUALIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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