Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2025, proposto da
- EL NA RO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 3277/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 26 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n. 3277/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 26 giugno 2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, il consigliere IO De VI e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato l’11 dicembre 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3277/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 26 giugno 2024.
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso proposto davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico per gli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per una somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00). Con la sentenza n. 3277/2024 emessa in data 26 giugno 2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di € 500,00 annui (€ 2.000,00 complessivi), ponendo le spese a carico della parte soccombente. La predetta sentenza, in data 8 luglio 2024, è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è altresì passata in giudicato, come attestato in data 10 dicembre 2025 dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica non ha provveduto a eseguire il disposto della sentenza, nella parte in cui ha imposto l’erogazione della Carta docente alla parte ricorrente.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la parte ricorrente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna della predetta Amministrazione a erogare in proprio favore la Carta docente per il periodo indicato in sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 4 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha segnalato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a erogare alla medesima ricorrente quanto riconosciutole in sede di giudizio civile con l’ottemperanda sentenza.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori della ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
TT
1. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2. Come segnalato dalla difesa della ricorrente attraverso la memoria depositata in data 4 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a erogare alla medesima ricorrente quanto riconosciutole in sede di giudizio civile con l’ottemperanda sentenza n. 3277/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 26 giugno 2024.
In conseguenza di ciò, la domanda attorea è risultata pienamente soddisfatta; va precisato che nella specie ci si trova al cospetto di una cessazione della materia del contendere, in quanto deve rilevarsi l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, avendo l’Amministrazione resistente provveduto a eseguire il comando contenuto nell’ottemperanda sentenza resa dal Tribunale di Milano in favore della predetta ricorrente.
Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente e a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB IA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De VI, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IO De VI | AB IA |
IL SEGRETARIO