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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1962/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/2025 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio”
promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Valtimora
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/05/2025, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 26/03/2024 (atto n. 33, Controparte_1 parte I, anno 2024), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione
1 delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Ordinare al resistente di lasciare l'abitazione coniugale e ritirare i beni personali di sua proprietà;
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- Assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa in decisione sullo status, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1962/2025 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 26/03/2024 CP_1
(atto n. 33, parte I, anno 2024); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/2025 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio”
promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Valtimora
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 02/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/05/2025, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Siracusa il 26/03/2024 (atto n. 33, Controparte_1 parte I, anno 2024), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo
Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione
1 delle seguenti ulteriori statuizioni:
- Ordinare al resistente di lasciare l'abitazione coniugale e ritirare i beni personali di sua proprietà;
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- Assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Contestualmente, domandava – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e rimetteva la causa in decisione sullo status, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1962/2025 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; Controparte_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Siracusa il 26/03/2024 CP_1
(atto n. 33, parte I, anno 2024); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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