Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato ad [...] – Brasile) il 15.11.1986 ed ivi Controparte_1
residente in [...];
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]Controparte_2
do Trunfo 825 – Centro;
nata a [...] – Brasile) il 3.8.1986 e residente a [...]CP_3
(Santa Catarina – Brasile) in Travessa André Fidler 84 – Bairro Pioneiro;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]2990 – Controparte_4
Bairro Santo Antônio;
, nato ad [...] il [...] e residente a [...](Rio Grande do Sul – CP_5
Brasile) in Rua Duque de CA 25 – Centro;
nato a [...] il [...] e residente a [...](Rio Grande do Sul – Brasile) CP_6
in Rua quadra d setor três 1 – Bairro Guajuviras;
nato a [...] il [...] e residente a [...]in Rua setor três quadra Controparte_7
r , casa 35 – Bairro Guajuviras;
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]de Castilhos Controparte_8
1184;
, nato ad [...] il [...] e residente a [...]in Rua getúlio Controparte_9
Vargas 193;
, nata a [...] – Brasile) il 5.12.1995 e residente Parte_1
a Porto Alegre (Rio Grande do Sul – Brasile) in Avenida Polonia 255;
– Bairro Scorsatto;
, nato a [...] – Brasile) il 2.8.1999 e residente ad Controparte_11
VO in Rua Pitangueira 227 – Bairro Scorsatto;
, nata ad [...] l'[...] e residente a [...](Mato Grosso Controparte_12
– Brasile) in Rua Cristal 99 – Bairro Rota do Sol;
, nato a [...] il [...] e residente a [...](Pernambuco – Brasile) Controparte_13
in Rua Trinta e Sete 100 – Loteamento Recife;
nato a [...] – Brasile) il 17.1.1970 e Controparte_14
residente a ÃO JO (Santa Catarina – Brasile) in Rua Getúlio Vargas 100;
nato a [...] – Brasile) il 22.10.2003 e Controparte_15
residente a ÃO JO in Rua Getúlio Vargas 100;
nata a [...] il [...], residente a ÃO JO in Rua Getúlio Controparte_16
Vargas 100;
nata a [...] il [...] e residente a [...]do Sul in Rua Treze CP_17
de Maio 1604, apto 133 – Torre Alegria;
rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Pirisi, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_18
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “[…] − dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani;
−ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, Controparte_18
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o Persona_1 Persona_2 Per_3
o o o o o
[...] Persona_4 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
o o o – cfr. certificato negativo di Persona_8 Persona_9 Persona_10
naturalizzazione doc. 2 fascicolo dei ricorrenti) nato a [...] il [...] (doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_18
nonostante la ritualità della notifica.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_18
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli. Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicata in ricorso
(cfr. certificato di nascita doc. 01 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace. La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“[…]−i ricorrenti sono discendenti del sig. nato Persona_1
a NU (Treviso) il 29.11.1872 (All.1) e deceduto a EN LV (Rio Grande do Sul –
Brasile) il 12.1.1951 (All.4);
−il sig. – in atti denominato anche Persona_1 Per_2
o
[...] Persona_8 Persona_9 CP_19 Persona_6
- non rinunciò mai alla cittadinanza italiana né mai acquisì quella Persona_4
brasiliana (All.2);
−il 19.8.1892 il sig. sposò la sig.ra Persona_1 Per_11
(All.3);
[...]
−dalla loro unione nacquero, a EN LV:
−il 20.3.1905 la sig.ra (All.5); Persona_12
−il 1.4.1908 il sig. (All.6); Parte_2
−il 10.8.1912 la sig.ra (All.7); Parte_3
***
1.RAMO DI DISCENDENZA DALLA SIG.RA Persona_12
−il 19.6.1926 la sig.ra ontrasse matrimonio con il sig. Persona_12 Parte_4
(All.8);
−dalla coppia nacquero:
−a EN LV il 22.9.1927 la sig.ra (All.9); Persona_13
−a PU (Rio Grande do Sul – Brasile) il 23.10.1935 la sig.ra , Parte_5
chiamata anche (All.10); Parte_5
il 25.1.1943 il sig. (All.11); CP_20 Parte_6
1.1 Persona_13
−il 25.9.1948 la sig.ra convolò a nozze con il sig. Persona_13 CP_21
adottando il nome di (All.12); Persona_14
−dal loro matrimonio nacquero:
−a PU il 20.10.1955 il sig. (All.13); Persona_15
−ad VO (Rio Grande do Sul – Brasile) l'8.10.1957 la sig.ra Parte_7
(All.14);
[...]
il 13.7.1959 il sig. (All.15); CP_22 Persona_16
*** −il 18.9.1982 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra Persona_15 Pt_8
he prese il nome di (All.16);
[...] Parte_9
−dalla coppia nacquero, ad VO:
−il 15.11.1986 il sig. (All.17), ricorrente;
Controparte_1
−il 20.10.1993 il sig. (All.18), ricorrente;
Controparte_2
***
−il 27.10.2012 il sig. sposò la sig.ra , che Controparte_1 Persona_17
adottò il nome di (All.19); Persona_18
***
−il 22.9.1979 la sig.ra contrasse matrimonio con il Parte_7
sig. che passò a firmarsi come (All.20); CP_23 Parte_10
−dalla loro unione nacquero:
−a PO (Rio Grande do Sul – Brasile) il 3.8.1986 la sig.ra (All.21), CP_3
ricorrente;
(Santa Catarina – Brasile) il 28.2.1992 il sig. All.22), Persona_19 Controparte_4
ricorrente;
***
−il 17.9.1983 il sig. convolò a nozze con la sig.ra Persona_16
che cambiò nome in Parte_11 Persona_20
(All.23);
−dal loro matrimonio nacque ad VO il 2.11.1988 il sig. (All.24), CP_5
ricorrente;
***
1.2 Parte_5
−il 16.5.1953 la sig.ra si unì in matrimonio con il sig. Parte_5 CP_24
assumendo il nome di (All.25); Parte_5 CP_24
−dalle loro nozze nacquero, a PU:
−il 4.9.1954 la sig.ra (All.26); Parte_12
−il 18.12.1968 la sig.ra (All.27); Parte_13
***
−l 19.7.1975 la sig.ra sposò il sig. Parte_12 Persona_21
e passò a firmarsi come (All.28);
[...] Parte_14 −dalla coppia nacquero, a PU:
−il 27.2.1976 il sig. (All.29), ricorrente, CP_6
−il 4.7.1977 il sig. (All.30), ricorrente;
Persona_22
***
−il 25.11.2011 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra CP_6 Parte_15
che adottò il nome di (All.31); Persona_23
***
−il 19.3.2010 il sig. convolò a nozze con la sig.ra Persona_22 Parte_16
che passò a chiamarsi (All.32);
[...] Parte_17
***
−il 16.1.1968 la sig.ra si unì in matrimonio con il sig. Parte_18 [...]
adottando il nome di (All.33); Parte_19 Parte_20
−dalla loro unione nacquero, a PU:
−il 24.8.1992 la sig.ra (All.34), ricorrente;
Controparte_8
−il 29.11.1999 il sig. (All.35), ricorrente;
Controparte_9
***
1.3 Parte_6
−il 14.10.1967 il sig. sposò la sig.ra , Parte_6 Persona_24
che cambiò nome in (All.36); Controparte_25
−dalla coppia nacquero, a PU:
−il 18.10.1968 il sig. (All.37); Parte_21
−l'8.2.1975 il sig. (All.38), ricorrente;
CP_10
−il 26.5.1980 il sig. (All.39), ricorrente;
Controparte_13
−il 12.5.1990 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Parte_21 [...]
, che assunse il nome di (All.40); Per_25 Pt_22 Persona_25 Parte_23
−dalla loro unione nacque a EN LV il 5.12.1995 la sig.ra Parte_1
(All.41), ricorrente;
−l 29.5.2023 la sig.ra convolò a nozze con il sig. Parte_1 [...]
(All.42); Controparte_26
***
−il 22.5.1998 il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra CP_10 [...]
, che passò a chiamarsi (All.43); Pt_24 Parte_25 −dal loro matrimonio nacquero:
−a (Mato Grosso – Brasile) il 2.8.1999 il sig. Per_26 Controparte_11
(All.44), ricorrente;
−ad VO l'8.3.2002 la sig.ra (All.45), ricorrente;
Controparte_12
***
2. RAMO DI DISCENDENZA DAL SIG. Pt_2 CP_14
−l'11.5.1932 il sig. sposò la sig.ra che Parte_2 Persona_27
adottò il nome di (All.46); Persona_28
−dalla coppia nacque a IL (Rio Grande do Sul – Brasile) il 18.1.1940 il sig. Pt_26
(All.47);
[...]
−il 16.11.1968 il sig. contrasse matrimonio con la sig.ra Parte_26 Parte_27
, che cambiò nome in (All.48);
[...] Persona_29
−dalla loro unione nacque a CA do Sul (Rio Grande do Sul – Brasile) il 17.1.1970 il sig.
(All.49), ricorrente;
Controparte_14
−il 21.9.2002 il sig. convolò a nozze con la sig.ra Controparte_14 [...]
, che assunse il nome di Controparte_27 Controparte_28
(All.50);
−dal loro matrimonio nacquero, a IS (Santa Catarina – Brasile):
−il 22.10.2003 il sig. (All.51), ricorrente;
Controparte_15
−il 25.4.2006 la sig.ra (All.52), ricorrente;
Controparte_16
***
3. RAMO DI DISCENDENZA DALLA SIG.RA Parte_3
−il 12.6.1935 la sig.ra si unì in matrimonio con il sig. Parte_3 Parte_28
passando a firmarsi come (All.53); Parte_29
−dalla coppia nacque a EN LV il 1.5.1941 il sig. (All.54); Persona_30
−il 6.11.1971 il sig. sposò la sig.ra , che adottò il Persona_30 Persona_31
nome di (All.55); Persona_32
−dal loro matrimonio nacque a EN LV il 12.5.1981 la sig.ra CP_17
(All.56), ricorrente”;
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc.1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56 fascicolo dei ricorrenti ).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionali nelle Sentenze n. 87//1975 e n. 30/1983 valevoli nel caso in esame trattandosi di fattispecie ancora giustiziabili secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 4466/2009.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva infatti:
“la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 7813/2025, promossa da , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Parte_1 CP_10 Controparte_11
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
contro il , con l'intervento
[...] Controparte_16 CP_17 Controparte_18
del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_18
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_1
legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 23/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo