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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati presso
[...] CodiceFiscale_2 in Rieti via Sanizi 2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Pelagotti che li rappresenta e difende in virtù di delega congiunta in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 20/10/2001 in Concerviano (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Concerviano (atto n. 1 P II, S.C., anno 2001), in regime di comunione dei beni.
Dalla unione matrimoniale sono nati: il 24.2.2003, Persona_1 Persona_2
l'8.11.2006 e il 13.2.2008.
[...] Persona_3
Con decreto n. 480/2018 il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - il figlio è economicamente autosufficiente avendo reperito una Persona_1
occupazione stabile;
Per_
- in ordine al mantenimento dei figli e entrambi conviventi con la madre, il Per_3 sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Pt_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) continuando ed essere suddivise al 50% tra loro tutte le spese straordinarie, previo accordo ove necessario;
- le parti reciprocamente si esonerano dall'obbligo di produrre in giudizio la propria dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- si dà atto che la casa ove la famiglia risiede, già casa coniugale è ed è sempre stata di esclusiva proprietà della sig.ra pertanto nulla vi è da decidere;
Parte_1
- le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Con note scritte depositate per la udienza del 20.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi, sulla scorta di quanto dedotto e documentato, non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni concordate appaiono congrue anche tenuto conto della età della prole.
Nulla sulle spese attesa la natura della decisione e vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 20/10/2001 in Concerviano (RI), trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Concerviano (atto n. 1 P II, S.C. anno
2001), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Concerviano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati presso
[...] CodiceFiscale_2 in Rieti via Sanizi 2 presso lo studio dell'Avv. Barbara Pelagotti che li rappresenta e difende in virtù di delega congiunta in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 20/10/2001 in Concerviano (RI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Concerviano (atto n. 1 P II, S.C., anno 2001), in regime di comunione dei beni.
Dalla unione matrimoniale sono nati: il 24.2.2003, Persona_1 Persona_2
l'8.11.2006 e il 13.2.2008.
[...] Persona_3
Con decreto n. 480/2018 il Tribunale di Rieti ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - il figlio è economicamente autosufficiente avendo reperito una Persona_1
occupazione stabile;
Per_
- in ordine al mantenimento dei figli e entrambi conviventi con la madre, il Per_3 sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € Parte_2 Pt_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) continuando ed essere suddivise al 50% tra loro tutte le spese straordinarie, previo accordo ove necessario;
- le parti reciprocamente si esonerano dall'obbligo di produrre in giudizio la propria dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- si dà atto che la casa ove la famiglia risiede, già casa coniugale è ed è sempre stata di esclusiva proprietà della sig.ra pertanto nulla vi è da decidere;
Parte_1
- le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Con note scritte depositate per la udienza del 20.3.2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi, sulla scorta di quanto dedotto e documentato, non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni concordate appaiono congrue anche tenuto conto della età della prole.
Nulla sulle spese attesa la natura della decisione e vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 20/10/2001 in Concerviano (RI), trascritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Concerviano (atto n. 1 P II, S.C. anno
2001), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Concerviano (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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