Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2547/2020 R.G.L. promossa
DA rappresentato e difeso dall' Avv.to Gaetano Parte_1
Fratello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ER in Via F. Li Donni n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente- C O N T R O
, in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Guagliardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Altavilla Milicia in Via Sant'Anna n. 61;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente del convenuto dal 13.12.1991 al CP_1
01.03.2019, con la qualifica di operatore tecnico livello A5 C.C.N.L. Enti locali, esponeva:
- di aver richiesto, con istanza del 27.07.2016, riconoscersi il proprio diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della
L.335/1995;
- di essere stato sottoposto a visita medica il 22.11.2016, all'esito della quale veniva riconosciuto “Non idoneo assolutamente e permanente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza,
2 comma 12 della legge 335/95”;
- che, nonostante tale giudizio medico-legale, l'amministrazione non risolveva il rapporto di lavoro, lasciandolo languire nel ruolo e inducendolo a prolungare l'assenza per malattia protrattasi dal
02.05.2016 al 01.03.2019;
- di aver nuovamente richiesto, con istanza del 12.12.2018, riconoscersi il proprio diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art.2 della L.335/1995;
- che, sottoposto a visita collegiale, con verbale del 30.01.2019, la
Commissione Medica di ER precisava “Già giudicato non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza, non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza, non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art 2 comma 12 della legge
335/95. Sussiste assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che, a seguito di tale nuova valutazione, il Comune resistente lo collocava al riposo per inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, l.
335/1995 e con liquidazione da parte dell'INPS della pensione diretta di inabilità; il tutto, a far data dal 01.03.2019.
Lamentava il ricorrente l'erroneità dell'operato dell'Amministrazione comunale la quale, non risolvendo il rapporto di lavoro già a partire dal primo verbale della Commissione Medica di ER ( 22.11.2016), lo avrebbe costretto a prolungare l'assenza per malattia privandolo di fatto di accedere al relativo trattamento di quiescenza e di reperire altra attività lavorativa compatibile con il residuo di capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro privato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che il
Comune di avrebbe dovuto dispensare dal servizio Controparte_1
il sig. , per inabilità permanente a proficuo lavoro, a far Parte_1
data dal 22.11.2016 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, collocandolo in quiescenza presso l'Inps con i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva maturati a tale data;
- per l'effetto, condannare il in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, a risarcire il sig. per il danno subito a causa del Pt_1
ritardato collocamento in quiescenza, pari alla complessiva somma di €
18.247,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In subordine, condannare il in persona Controparte_1
del suo legale rapp.te pro tempore, a risarcire il sig. per il danno Pt_1
da perdita di chance, consistente nell'aver perso le occasioni di lavoro che questi avrebbe potuto conseguire ove l'amministrazione avesse risolto il rapporto di lavoro per inabilità permanente a proficuo lavoro, a far data dal 22.11.2016 o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, da liquidare in € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
In ulteriore subordine, condannare il Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a risarcire il
[...]
sig. per il danno da perdita di chance, consistente nel non aver Pt_1
potuto accedere all'assegno sociale che gli sarebbe spettato ove l'amministrazione lo avesse dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente, in considerazione dell'assenza di altre fonti di reddito, da quantificare nella complessiva somma di € 6.721,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.- In ogni caso, condannare il in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, a risarcire il sig. del danno non Pt_1
patrimoniale sofferto, quantificato in € 10.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_1
del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Assumeva, in particolare, la legittimità del proprio operato, ritenendo, in base alle risultanze di cui al verbale della Commissione Medica di verifica del 30.01.2019, di aver correttamente disposto il collocamento a riposo del ricorrente nell'impossibilità di adibirlo a qualsiasi altro compito di istituto solo a far data dal 01.03.2019; che quindi di alcun danno il ricorrente poteva dolersi.
La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di ctu contabile, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
15.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Come è dato evincere dal tenore del ricorso, il ricorrente -sul presupposto di essere stato dipendente del - rivendica il CP_1
proprio diritto alla collocazione al riposo già a far data dal 22.11.2016 dolendosi dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente che lo avrebbe dovuto dispensare già a far data dal 22.11.2016, collocandolo in quiescenza presso l'Inps con i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva maturati a tale data. Ebbene, è stato dedotto e provato per tabulas che, all'esito del primo accertamento sanitario, disposto su domanda dell'interessato, ed espletato secondo la procedura accertativa legale, non sono state riscontrate le condizioni sanitarie richieste dalla legge per accedere al beneficio pensionistico in questione, in quanto non è stata riscontrata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sulla scorta del giudizio medico legale effettuato dalla Commissione medica di verifica di ER ed espresso nel verbale n. 15633 del
22.11.2016, il ricorrente era stato ritenuto soggetto “non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza, non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza, non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art 2 comma 12 della legge 335/95”.
La predetta verifica medica era stata effettuata in particolare, come può leggersi dal verbale suddetto, in atti, ai soli fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art. 2 comma 12 l. 335/95, ovvero della pensione di inabilità per i dipendenti pubblici.
Ebbene, al fine di vagliare la legittimità dell'operato dell'amministrazione resistente, deve esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Ai sensi dell'art. 55 octies del d.lgs. 165/01 “Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.
Il DPR n. 171/2011, con cui è stato adottato il Regolamento di attuazione “ in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, prevede all'art.7 che “Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione” e all'art. 8 che “Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso”.
Il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.5.2018 dispone all'art. 36 “1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 44 4. Superati
i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR
n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta,
l'indennità di preavviso….”.
Dalla normativa sopra citata emerge come sia consentito - ma comunque non imposto - al datore di lavoro risolvere il rapporto con il dipendente di cui sia stata accertata la inidoneità permanente e assoluta al servizio.
L'accertamento medico eseguito dalla Commissione medica di verifica nel 2016, al cui esito il Comune ha ritenuto di uniformarsi, era stato effettuato non al fine, previsto dal DPR 171/2011, di accertare l'inidoneità psicofisica al servizio, in sé, del dipendente, né per quello di accertare le sue condizioni di salute dopo un periodo di malattia, come previsto dall'art. 36 CCNL di categoria, bensì per valutare la sussistenza dei benefici di cui all'art. 2 comma 12 della legge
335/1995.
Vero è che l'art. 7 della l. 335/95 prevede che “ L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta”, tuttavia nella specie il ricorrente nel 2016 è stato dichiarato dalla commissione medica di verifica “non inabile” ex art. 2 della predetta legge, semmai inidoneo al servizio ex art. 55 octies, tanto che è lo stesso ricorrente a specificare che “ove il
Comune avesse risolto il rapporto di lavoro in conformità alle indicazioni della Commissione medica il sig. potuto reperire Controparte_2
un'altra attività lavorativa compatibile con il residuo di capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro privato (visto che la prima visita della Commissione medica aveva accertato l'insussistenza dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa solo nell'amministrazione di appartenenza)….”.
Ne consegue che la procedura attivata su istanza del ricorrente già nel
2016 poteva comportare la cessazione del rapporto unicamente in presenza delle condizioni sanitarie incluse dalla legge citata tra i requisiti prescritti per ottenere la pensione di inabilità, che invece, per come risulta pacifico tra le parti contrattuali, non sussistono, tant'è che il ricorrente non ha avuto accesso alla pensione di inabilità ex art. 2 cit. se non a partire dal 01.03.2019 e, a seguito del secondo verbale della Commissione medica n. 20325 del 30.01.2019, che specifica ulteriormente “Già giudicato non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza, non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza, non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art 2 comma 12 della legge 335/95. Sussiste assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Senza tralasciare che il ricorrente non contesta in questa sede il giudizio medico-legale contenuto nel verbale della CMV del 22.11.2016
- che lo ha riconosciuto “non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza, non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza, non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art 2 comma 12 della legge 335/95” , né risulta che il suddetto verbale di visita medica sia mai stato fatto oggetto di impugnazione.
In ultimo, deve essere pure rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Ed infatti, accertata l'insussistenza del diritto rivendicato, non può ritenersi l'esistenza di un danno risarcibile.
A ciò si aggiunga che, anche a voler considerare in ogni caso sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 della L. 335/1995 già a far data dal
22.11.2016 (circostanza non riscontrabile nel caso di specie), dalle risultanze della CTU contabile espletata “non è stato possibile calcolare la pensione maturata al 22/11/2016 in quanto non è presente agli atti del fascicolo telematico “l'estratto conto previdenziale” essenziale per questo tipo di calcolo. Inoltre, non è stato possibile individuare con precisione, per la mancanza di alcuni cedolini paga, la somma percepita dal Sig. nel periodo dal Pt_1
22/11/2016 al 01/03/2019” (cit. pag. 5 relazione CTU), sicchè emerge un difetto di allegazione e prova da parte ricorrente non censurabile ai sensi dell'art 421 cpc.
Ed infatti, “nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostituiva degli oneri di parte in quanto l'art
421 cpc in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale- quale caratteristica precipua del rito speciale- consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati d'indagine al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” ( Cass. Sez lav. ordinanza n. 23605 del 27.10.2020).
Per i motivi suesposti, il ricorso non merita accoglimento. Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso il 17.03.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo