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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3354/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19291/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002526670243267474 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3377/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, contro comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.R.L., impugna comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'atto di preavviso di fermo per mancata notifica del prodromico atto di accertamento;
- infondatezza della pretesa nel merito per cessazione dell'attività nell'anno 2014.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 Srl.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di preavviso di fermo per mancata notifica del prodromico atto di accertamento esecutivo n. 00023492022. Le resistenti documentano in atti la regolare notifica dell'avviso di accertamento notificato in data 10/01/2023 nelle mani del ricorrente. Il termine decadenziale per l'avviso annualità 2017 (pur non tenendo conto delle successive proroghe emergenziali) sarebbe spirato in data 31/12/2022, mentre l'avviso risulta spedito in data 30/12/2022 ed a nulla rileva che sia stato consegnato al ricorrente in data 10/01/2023 inquanto la notifica risulta perfezionata ed efficace in data 30/12/2022 e quindi nei termini di legge;
- che è infondata l'eccezione di infondatezza della pretesa nel merito per cessazione dell'attività nell'anno
2014. I mezzi pubblicitari oggetto di imposizione in capo al ricorrente sono quelli che risultano accertati dalla competente società per la gestione delle attività di accertamento nel settore della pubblicità e delle pubbliche affissioni (Società_1 srl), fin dalla annualità 2010. Parte ricorrente era onerata a comunicare, in modo esplicito e specifico, la cessazione dell'attività di impresa e di ogni singolo impianto/mezzo pubblicitario.
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19291/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002526670243267474 PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3377/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, contro comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.R.L., impugna comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'atto di preavviso di fermo per mancata notifica del prodromico atto di accertamento;
- infondatezza della pretesa nel merito per cessazione dell'attività nell'anno 2014.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 Srl.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di preavviso di fermo per mancata notifica del prodromico atto di accertamento esecutivo n. 00023492022. Le resistenti documentano in atti la regolare notifica dell'avviso di accertamento notificato in data 10/01/2023 nelle mani del ricorrente. Il termine decadenziale per l'avviso annualità 2017 (pur non tenendo conto delle successive proroghe emergenziali) sarebbe spirato in data 31/12/2022, mentre l'avviso risulta spedito in data 30/12/2022 ed a nulla rileva che sia stato consegnato al ricorrente in data 10/01/2023 inquanto la notifica risulta perfezionata ed efficace in data 30/12/2022 e quindi nei termini di legge;
- che è infondata l'eccezione di infondatezza della pretesa nel merito per cessazione dell'attività nell'anno
2014. I mezzi pubblicitari oggetto di imposizione in capo al ricorrente sono quelli che risultano accertati dalla competente società per la gestione delle attività di accertamento nel settore della pubblicità e delle pubbliche affissioni (Società_1 srl), fin dalla annualità 2010. Parte ricorrente era onerata a comunicare, in modo esplicito e specifico, la cessazione dell'attività di impresa e di ogni singolo impianto/mezzo pubblicitario.
Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il giudice rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio