Articolo 10 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 dicembre 1983
Art. 10.
I contributi per l'anno 1984 di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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