Articolo 3 della Legge 3 dicembre 1948, n. 1425
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20 dicembre 1948
Art. 3.
Del Comitato di cui all' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891 , per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.).
Il presidente del Comitato, che assume la denominazione di Comitato I.M.I. - E.R.P., e' il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il segretario del Comitato stesso.
In case di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di presidente saranno esercitate dal direttore generale del Tesoro.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1948