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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1379 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ROCCISANO DOMENICO parte Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale
Bianca Maria n. 24
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda euro 1.397,25
a titolo di differenze retributive, o quale altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto 2. condannare a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma lorda complessiva di euro 1.397,25
a titolo di differenze retributive, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
3. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
4. con vittoria di spese diritti e onorari, oltre
IVA e CPA”.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stata assunta in data 1° agosto 2022 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento 2° livello CCNL Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 31 dicembre 2023 in occasione di una procedura di cambio appalto.
La ricorrente ha inoltre dato conto della sua anzianità nel settore, avendo lavorato alle dipendenze della società dal 1° gennaio Controparte_2
2018 al 2 agosto 2022, sempre quale addetta alle pulizie nel medesimo appalto (Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Con il presente ricorso la ricorrente lamenta di essere rimasta creditrice delle somme spettanti a titolo di CIPL (elemento retributivo previsto dal contratto Interprovinciale di settore), indennità di mensa (art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale del 17 giugno 1974) e anzianità forfettaria di settore (art. 22 CCNL).
*
Quanto all'indennità di mensa, essa è prevista dall'art. 4 dell'Accordo
Integrativo Provinciale del 17 giugno 1974, a norma del quale “salve le condizioni di miglior favore, ove non si possa fornire ai lavoratori un servizio di mensa a pari di quello usufruito dai lavoratori della Azienda appaltante, si stabilisce una indennità sostitutiva di mensa pari a Lire cinquemiladuecento mensili (5.200 = 200 x 26)”.
2 Quanto al CIPL (ovvero l'elemento retributivo previsto dal Contratto
InterProvinciale del Lavoro), esso ammonta ad euro 11,81 come previsto dal contratto provinciale 1974 (punto 1) (doc. n. 6) e dal contratto provinciale 1976 (doc. 7).
Infine, l'anzianità forfettaria di settore è prevista dall'art. 22 del c.c.n.l. applicato, a norma del quale: “In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L.. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L.
25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.
L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31/05/2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore,
l'E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo” (doc. n. 11: c.c.n.l. per il personale dipendente da
Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e le
Imprese di Pulizia).
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
3 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro nel rimanere contumace non ha Controparte_1 evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo lordo di €1.397,25 come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle previsioni di legge, del CCNL e degli accordi interprovinciali prodotti.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle Controparte_1 stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 1.397,25 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.278,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ROCCISANO DOMENICO parte Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale
Bianca Maria n. 24
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 06/02/2025 ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e
[...] dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda euro 1.397,25
a titolo di differenze retributive, o quale altra somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto 2. condannare a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma lorda complessiva di euro 1.397,25
a titolo di differenze retributive, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
3. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
4. con vittoria di spese diritti e onorari, oltre
IVA e CPA”.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stata assunta in data 1° agosto 2022 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento 2° livello CCNL Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 31 dicembre 2023 in occasione di una procedura di cambio appalto.
La ricorrente ha inoltre dato conto della sua anzianità nel settore, avendo lavorato alle dipendenze della società dal 1° gennaio Controparte_2
2018 al 2 agosto 2022, sempre quale addetta alle pulizie nel medesimo appalto (Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Con il presente ricorso la ricorrente lamenta di essere rimasta creditrice delle somme spettanti a titolo di CIPL (elemento retributivo previsto dal contratto Interprovinciale di settore), indennità di mensa (art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale del 17 giugno 1974) e anzianità forfettaria di settore (art. 22 CCNL).
*
Quanto all'indennità di mensa, essa è prevista dall'art. 4 dell'Accordo
Integrativo Provinciale del 17 giugno 1974, a norma del quale “salve le condizioni di miglior favore, ove non si possa fornire ai lavoratori un servizio di mensa a pari di quello usufruito dai lavoratori della Azienda appaltante, si stabilisce una indennità sostitutiva di mensa pari a Lire cinquemiladuecento mensili (5.200 = 200 x 26)”.
2 Quanto al CIPL (ovvero l'elemento retributivo previsto dal Contratto
InterProvinciale del Lavoro), esso ammonta ad euro 11,81 come previsto dal contratto provinciale 1974 (punto 1) (doc. n. 6) e dal contratto provinciale 1976 (doc. 7).
Infine, l'anzianità forfettaria di settore è prevista dall'art. 22 del c.c.n.l. applicato, a norma del quale: “In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L.. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L.
25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti.
Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13a, 14a, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio.
L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore.
A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31/05/2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore,
l'E.D.A.R. di cui al C.C.N.L. 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo” (doc. n. 11: c.c.n.l. per il personale dipendente da
Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e le
Imprese di Pulizia).
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
3 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro nel rimanere contumace non ha Controparte_1 evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo lordo di €1.397,25 come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle previsioni di legge, del CCNL e degli accordi interprovinciali prodotti.
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La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle Controparte_1 stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 1.397,25 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.278,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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