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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/08/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 727/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alain Parte_1 C.F._1
Fortunati, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
C.F.: ) e per essa, in qualità di mandataria, COroparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Maria COroparte_2 P.IVA_2
Tenaglia, elettivamente domiciliata come in atti.
(C.F.: ) e per essa, quale mandataria, (C.F.: CP_3 CP_1 P.IVA_3 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata come P.IVA_4 in atti.
OPPOSTE COSTITUITE
e COroparte_4 COroparte_5
OPPOSTE NON COSTITUITE pagina 1 di 17 OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte:
: “[…] Accertata e dichiarata la inammissibilità e/o illegittimità e/o Email_1 Parte_1 infondatezza della decisione impugnata: - revocare la ordinanza del GE del Tribunale di Chieti datata
19/04/24 per i motivi spiegati in premessa, e -per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale mandataria, di , ad agire in CP_1 COroparte_2 executivis nella procedura esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 29/02/24, e, per l'effetto, dichiari la nullità, e/o la improcedibilità e/o l'estinzione del pignoramento de quo per le causali spiegate. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”.
, per essa, “[…] Nel riportarsi COroparte_1 COroparte_2
a tutti i propri scritti difensivi e, in particolare, al foglio di precisazione delle conclusioni datato
17/04/2025 ed alla comparsa conclusionale datata 16/05/2025, nonché a tutto quanto in essi dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed il rigetto delle avverse richieste poiché del tutto infondate in fatto e diritto”.
e, per essa, “[…] Si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, COroparte_6 Parte_2 in particolare alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica, nonché ai verbali di udienza ed ai documenti depositati ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni, con vittoria delle competenze di giudizio […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto dell'11.1.16, la eseguì – in forza del decreto ingiuntivo n. 845/14 CP_4
(dell'importo di €. 25.829,87 oltre accessori) emesso dal Tribunale di Teramo a carico della
[...]
e di – un pignoramento su alcuni COroparte_7 Parte_1
pagina 2 di 17 immobili di proprietà di quest'ultimo, siti in Ortona. Di conseguenza, venne aperta innanzi al G.E. del
Tribunale di Chieti la procedura esecutiva immobiliare n. 27/16.
2. Con atto depositato il 29.2.24, intervenne nella citata procedura esecutiva la (di CP_1 seguito, , quale asserita cessionaria del credito della (di cui al summenzionato CP_1 CP_4
CO decreto ingiuntivo) che era stato trasferito alla (di seguito, ), con COroparte_8 efficacia dall'1.2.16, per effetto di un provvedimento della Banca d'Italia adottato ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.lgs. n. 180/15 e che la dedusse di avere acquistato in blocco, ex art. 58 TUB, dalla CP_1
REV. La intervenne nell'occasione anche a mezzo della CP_1 [...]
(di seguito, ), quale sua mandataria per il recupero dei crediti COroparte_2 CP_2 cedutile.
3. Con ricorso depositato innanzi al G.E. in data 19.3.24, il ha proposto “opposizione Parte_1 all'intervento” della nella procedura esecutiva, chiedendo, oltre che la sospensione cautelare CP_1 della procedura esecutiva, di: “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per CP_1 essa, quale mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura COroparte_2 esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 29/02/24”, “per l'effetto, di dichiarare la nullità, e/o la improcedibilità e/o l'estinzione del pignoramento de quo per le causali spiegate”.
A sostegno di tali domande, l'opponente ha denunziato:
1) la “nullità e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare per difetto di titolarità del credito da parte dell'originario creditore procedente e per difetto di procura”: a dire del , Parte_1 avendo la iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare in una data (il COroparte_4
15.2.16) in cui la stessa non era più titolare del credito azionato in executivis (in quanto tale credito CO era stato ceduto in data 1.2.16 alla , per effetto del relativo provvedimento della Banca d'Italia, adottato in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di alcuni istituti di credito), detto pignoramento doveva ritenersi nullo, poiché eseguito da un soggetto che non aveva titolo ad iscriverlo. Inoltre, a dire dell'opponente, sussisteva un difetto di procura dell'Avv. Natarella (e, per esso, del Avv. Petrosemolo suo sostituto processuale) in relazione alla attività processuale svoltasi nella udienza innanzi al G.E. del 20.1.17, in cui detto procuratore avanzò, per conto della creditrice procedente l'istanza di vendita dell'immobile pignorato. COroparte_4
pagina 3 di 17 2) Il “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente e violazione di legge”, per mancanza della prova della effettiva cessione, in capo alla del credito in forza del quale quest'ultima CP_1 era intervenuta nella procedura esecutiva. CO
3) La “estinzione del pignoramento immobiliare per inattività del creditore procedente” , la quale era rimasta inerte nella procedura esecutiva dall'1.2.16 (data di iscrizione al ruolo del pignoramento) al 29.2.24 (data di intervento della quale asserita cessionaria del credito CP_1 della prima) e non aveva ottemperato all'onere (fissato dal G.E. con ordinanza del 25.1.17) di versamento delle spese di pubblicità al professionista delegato alla vendita.
4. Con comparsa depositata il 16.4.24 si è costituita nel giudizio di opposizione innanzi al G.E. la
(e, per essa, la mandataria ) la quale, argomentando in ordine alla inammissibilità CP_1 CP_2 ed infondatezza dei motivi della avversa opposizione, ha chiesto: “I) In via incidentale e/o preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva per le ragioni spiegate e comunque in mancanza dei presupposti di legge;
II) In via pregiudiziale, accertata la avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 615, comma II, c.p.c., per l'effetto, dichiarare la tardività della opposizione in parte qua spiegata dal Sig. , per i motivi spiegati al capo sub I) Parte_1 della presente memoria di costituzione, con ogni conseguente statuizione;
III) nel merito, accertata la non fondatezza della opposizione all'esecuzione, come svolta dall'opponente, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nel ricorso in opposizione, per l'effetto, rigettare la stessa con ogni conseguente statuizione;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente fase incidentale”.
5. Si è costituita in giudizio anche la altra interveniente nella procedura esecutiva (di COroparte_6 seguito, ), la quale ha chiesto al G.E.: “1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione CP_6 dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti in premessa;
2. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
3. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio.”
6. Con ordinanza del 19.4.24, il G.E. ha rigettato la istanza cautelare dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva (con statuizione confermata in data 24.7.24 dal Collegio, adito dal pagina 4 di 17 in sede di reclamo), ha condannato lo stesso al rimborso delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla (e, per essa, dalla ) ed ha fissato il termine per l'introduzione del CP_1 CP_2 giudizio di merito.
7. Con atto di citazione del 18.6.24, il ha instaurato il presente giudizio di merito Parte_1
(convenendo tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 27/16: per COroparte_1 essa, in qualità di mandataria, e per COroparte_2 COroparte_6 essa, quale mandataria, ; Parte_2 COroparte_4 COroparte_5
) ed ha avanzato le medesime conclusioni formulate nel ricorso in opposizione
[...] proposto innanzi al G.E., sulla base degli stessi motivi ivi addotti. In aggiunta, ha eccepito la mancata iscrizione della nell'albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia, dalla quale CP_1 sarebbe derivata una ulteriore causa di illegittimità del suo intervento in executivis.
8. La (e, per essa, la ) – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito la tardività del CP_1 CP_2 motivo di opposizione da ultimo richiamato, oltre che la inammissibilità e la infondatezza di tutti i motivi di opposizione già proposti dal debitore innanzi al G.E., per le medesime ragioni ivi già argomentate.
9. La e per essa, quale mandataria, la (di seguito, – nel CP_6 Parte_2 Pt_2 costituirsi in giudizio – ha domandato al Tribunale: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
10. Il giudizio, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nella udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi in data
23.6.25, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 5 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. E' bene premettere che la opposizione proposta dal nel presente giudizio attiene Parte_1 all'atto di intervento della nella procedura esecutiva n. 27/16 (cfr. il ricorso in opposizione CP_1 all'intervento del 15.3.24, presentato innanzi al G.E.; cfr. l'atto di citazione del 18.6.24, introduttivo del presente giudizio di merito). Pertanto, la presente causa non riguarda il diverso intervento in executivis della , che lo stesso ha dichiarato essere stato oggetto di una ulteriore CP_6 Parte_1 opposizione.
12. E'altresì opportuno evidenziare come il presente giudizio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei confronti non solo della ma anche della e degli altri soggetti CP_1 CP_6 procedenti ovvero intervenuti nella summenzionata procedura esecutiva. E' infatti noto che “nelle opposizioni agli atti esecutivi, al pari delle controversie distributive, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del
12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011; Cass. Sez. 5 3, Sentenza n. 17441 del
28/06/2019).
13. Tanto premesso e passando all'esame della controversia, va rilevato che i motivi di opposizione addotti da parte opponente nel presente giudizio di opposizione devono ritenersi in parte inammissibili, perché tardivi, in parte infondati, in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
A. I motivi di opposizione inammissibili per tardività ex art. 617 c.p.c.
1. Com'è noto, “l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, […] quali quelli attinenti al difetto dello "ius postulandi" o al difetto della rappresentanza o della capacità di agire che debbono anch'esse esser fatte valere nel termine fissato dalla norma sopra indicata, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 01/03/1994, n.
2024; in senso conforme, si vedano, successivamente: Cass. civ., Sez. Un., 27/10/1995, n. 11178; Cass.
pagina 6 di 17 civ., Sez. III, 17/12/1996, N. 11251; Cass. civ., Sez. III, 08/01/2001, n. 190; Cass. civ., Sez. III,
01/02/2002, n. 1308; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2007, n. 837; Cass. civ., Sez. III, 29/09/2009, n. 20814).
2. Inoltre, è noto sia che, “in tema di opposizione agli atti esecutivi - vale il principio per cui il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto stesso ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n. 15222; Cass. civ., Sez. III, 22/08/2007, n. 17880), sia che,
“oltre alla suddetta conoscenza legale dell'atto esecutivo – acquista pari valore anche la conoscenza di fatto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2009, n. 10099), non essendovi motivo per escludere l'equivalenza della conoscenza di fatto rispetto alla conoscenza legale dell'atto impugnato da parte del debitore esecutato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2015, n. 17306; Cass. civ., Sez. III,
30/12/2014, n. 27533). E “spetta a colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/05/2012, n.
7051). Deve, pertanto, affermarsi che “ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita. Tale conoscenza, naturalmente deve emergere in sede processuale per divenire rilevante ai fini del decorso del termine […]” (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, 06/08/2010, n. 18346).
3. Nella specie, è evidente la tardività dei motivi di opposizione (fatti valere dal con il Parte_1 ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 19.3.24) relativi:
-) all'asserito difetto di procura dell'Avv. Natarella (e, per esso, del Avv. Petrosemolo suo sostituto processuale), eccepito in relazione alla attività processuale svoltasi nella udienza innanzi al G.E. del
20.1.17, in cui detto procuratore avanzò, per conto della creditrice procedente COroparte_4
l'istanza di vendita dell'immobile pignorato e alla conseguente asserita improcedibilità del pignoramento che ne seguì: infatti, il debitore avrebbe dovuto far valere tali presunti vizi dei predetti atti entro il termine perentorio di 20 giorni dal loro compimento, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
pagina 7 di 17 -) all'asserita sopravvenuta inefficacia della procura della REV all'Avv. Natarella, per effetto della revoca del relativo mandato di cui alla pec del 6.8.20, da cui sarebbe derivata la improcedibilità del pignoramento: anche in tal caso, una tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere dal debitore entro il termine di 20 giorni dal compimento dell'atto asseritamente viziato, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
-) all'asserita sopravvenuta estinzione del pignoramento per la dedotta inattività della creditrice CO procedente , la quale sarebbe rimasta inerte nella procedura esecutiva dall'1.2.16 (data di iscrizione al ruolo del pignoramento) al 29.2.24 (data di intervento della quale asserita CP_1 cessionaria del credito della prima) e non avrebbe ottemperato all'onere (fissato dal GE con ordinanza del 25.1.17) di versamento al professionista delegato alla vendita le spese di pubblicità: anche in tal caso, una tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere dal debitore entro il termine di 20 giorni dalla maturazione della inerzia asseritamente idonea a determinare la estinzione della procedura, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
B. La inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione (proposti nel presente giudizio di merito) relativi alla mancanza iscrizione del servicer nell'albo degli intermediari e della nel CP_1 registro di cui all'art. 106 TUB
1. Tali motivi di opposizione, mai sollevati dal nel ricorso di opposizione innanzi al Parte_1
G. E., ma proposti soltanto nel corso del presente giudizio di merito, devono ritenersi tardivi e come tali, inammissibili.
2. Infatti, è noto che “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7163 del 10/03/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass.,
Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
pagina 8 di 17 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n.
18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ.,
Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. civ., Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022,
n. 9226).
Infatti, “L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez. VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
3. Dai summenzionati principi di diritto consegue, dunque, che doveva essere l'atto introduttivo della opposizione, innanzi al Giudice dell'esecuzione, a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al Giudice del merito dell'opposizione.
pagina 9 di 17 4. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione in parola.
5. Peraltro, non è inopportuno evidenziare, ad abundatiam, la infondatezza delle doglianze in esame, posto che, come di recente statuito dalla Suprema Corte, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
C. L'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla “nullità e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare per difetto di titolarità del credito da parte dell'originario creditore procedente”
1. Con la doglianza in oggetto – sollevata nel ricorso del 19.3.24 innanzi al G.E. – il Parte_1 ha eccepito che - avendo la iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare COroparte_4 in una data (il 15.2.16) in cui la stessa non era più titolare del credito azionato in executivis (in quanto CO tale credito era stato ceduto in data 1.2.16 alla , per effetto del relativo provvedimento della Banca
d'Italia, adottato in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di alcuni istituti di credito) - detto pignoramento doveva ritenersi nullo, poichè eseguito da un soggetto che non aveva titolo ad iscriverlo.
2. Tale doglianza (con cui l'opponente ha contestato “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.) deve ritenersi inammissibile, ai sensi del II comma della norma da ultimo citata e come eccepito dalla in quanto proposta CP_1 dopo che è stata disposta la vendita del bene pignorato (cfr. l'art. 615 comma II, ultimo periodo:
“Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui pagina 10 di 17 non imputabile”; cfr. come nella specie la vendita è stata disposta dal G.E., tramite delega, con ordinanza del 25.1.17; per l'ulteriore, generale principio per cui “Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita - nella specie, per essere stata disposta la proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all'incanto - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12732 del 30/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9018 del 16/04/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014 ).
3. Peraltro, anche al riguardo non è inopportuno evidenziare ad abundantiam come una tale doglianza – quand'anche fosse stata sollevata tempestivamente – sarebbe infondata nel merito.
3.1 Infatti, è noto che “In materia di espropriazione immobiliare, il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022)
3.2 Nella specie, è processualmente pacifico (perché documentale e perché ammesso dallo stesso opponente: cfr. il ricorso in opposizione) che il pignoramento immobiliare di cui è causa è stato eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in data 11.1.2016, per conto della e notificato al CP_4 debitore in data 13.1.16, con ricezione in data 21.1.16.
3.3 Pertanto, la procedura esecutiva in oggetto è stata ritualmente intrapresa da soggetto (la che, all'epoca, era titolare del credito fatto valere in executivis, come del resto già CP_4 efficacemente osservato dal Collegio, nella ordinanza del 24.7.24 resa in sede di reclamo ( “Il motivo di reclamo (e di originaria opposizione) è del tutto destituito di fondamento, dal momento che è non è oggetto di contestazione il fatto che l'atto di pignoramento è stato notificato prima della cessione (in data 13 gennaio 2016), con la conseguenza che il creditore procedente era titolare del credito al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva e, in applicazione del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., applicabile in via analogica al giudizio esecutivo, ha titolo quindi per coltivare l'azione esecutiva”; cfr. il comunicato della Banca d'Italia, pubblicato in G.U. il 17.3.16: “La Banca d'Italia,
pagina 11 di 17 con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. al 30 settembre
2015, detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241126 del 22 novembre 2015 di cessione delle attivita' e passivita', siano ceduti a COroparte_8
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015. La cessione ha efficacia a far
[...] tempo dalle ore 00.01 del 1 ° febbraio 2016”).
3.4 E, come osservato dal G.E. nella ordinanza del 19.4.24, in relazione alla legittimità della presenza nella procedura esecutiva (successiva alla cessione di credito in parola) tanto della cedente, quanto della cessionaria, “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 15/09/1995: nella specie, identica a quella di cui è causa, il creditore aveva ceduto il suo diritto in pendenza del processo esecutivo da lui promosso per la realizzazione del suo credito;
cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14096 del
01/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017; per il corollario per cui “Ove il credito oggetto di esecuzione forzata sia stato ceduto nel corso del processo esecutivo, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, la quale non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie;
ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo”, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011).
pagina 12 di 17 D. La sopravvenuta inammissibilità – per esistenza di giudicato - del motivo di opposizione relativo al “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente”
1. Il motivo di opposizione in oggetto, tempestivamente sollevato nel ricorso in opposizione innanzi al
G.E. e con cui il ha eccepito il difetto di prova della effettiva cessione, in capo alla Parte_1
del credito in forza del quale quest'ultima è intervenuta nella procedura esecutiva, deve CP_1 ritenersi inammissibile.
2. Infatti, premesso che la opposizione a suo tempo proposta dal e dalla Parte_1 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 845/14 (afferente al credito rivendicato in COroparte_9 executivis dalla è stata rigettata sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte di Appello, è CP_1 pacifico – come osservato dal Collegio, nella ordinanza del 24.7.24 di rigetto del reclamo cautelare proposto dall'opponente - che “la titolarità della è affermata, in motivazione e in CP_1 dispositivo, dalla sentenza della Corte di Appello n. 258/2024 del 22 febbraio 2024, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, è ormai passata in giudicato, essendo dimostrato che con pec del 23 febbraio 2024 (allegato n. 4 del fascicolo di parte reclamata CP_1
) è stata notificata;
dal canto suo, la parte reclamante non ha dedotto di aver interposto ricorso in
[...]
Cassazione”.
Si legge, infatti, nella motivazione e del dispositivo della sentenza di II grado, in atti, come la eccezione degli appellanti di difetto di legittimazione attiva e processuale della (ivi CP_1 intervenuta, quale cessionaria del credito ingiunto) è stata rigettata (cfr. la sentenza della Corte, pubblicata il 22.2.24: “[…] Nel giudizio è intervenuta la Società “ , in COroparte_10 persona del legale rappresentante, rappresentata dalla Società “ , quale COroparte_11 cessionaria della “ , già cessionaria delle attività e delle passività della COroparte_8
“ . […] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione proposta dalla COroparte_4 [...]
in ordine alla carenza della propria legittimazione passiva, atteso che il rapporto CP_12 dedotto in giudizio è stato ceduto alla Società “ prima della fusione per COroparte_8 incorporazione della “ nella “ .
1.1. Si deve rilevare al COroparte_4 COroparte_12 riguardo che, secondo la ricostruzione dei trasferimenti del predetto credito fornita dalla medesima
Banca, dimostrata dalla documentazione in atti e non specificamente contestata dall'appellante, il rapporto controverso è stato effettivamente oggetto della predetta cessione anteriormente alla cessione pagina 13 di 17 della “Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.” alla “ e alla COroparte_13 successiva fusione per incorporazione della prima nella seconda. Pertanto, considerato che il credito di cui la cessionaria è stato successivamente cartolarizzato a favore della “ CP_8 CP_1
, tale Società è legittimata passivamente, essendo invece estranea al giudizio l'appellata “
[...] [...]
; cfr. il dispositivo della sentenza della Corte di Appello : “[…] 3) Rigetta l'opposizione CP_12 al decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 854/2014 del 20.5.2014 proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della Società “Metatron S.r.l. in liquidazione”, nei
[...] confronti della “ , in persona del legale rappresentante - cui sono succedute per COroparte_4 cessione del credito la Società “ e quindi la Società interveniente “ COroparte_8 [...]
, rappresentata dalla Società “ , in persona dei rispettivi legali CP_1 COroparte_11 rappresentanti -, con l'intervento in primo grado della “ COroparte_14 mandataria della “ , in persona dei rispettivi legali rappresentanti.” COroparte_8
Ed è noto che “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il 'petitum' del primo” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav., 09/12/2016, n. 25269).
3. Del resto, il , nel prosieguo del presente giudizio, non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione al contenuto della summenzionata motivazione del Collegio, né tanto meno ha mai dimostrato di avere impugnato in Cassazione la predetta sentenza di II grado, tempestivamente notificatagli dalla (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato CP_1 esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite:
N. 1099 del 1998).
pagina 14 di 17 4. Ad abundantiam, si osserva che le risultanze processuali acquisite nel presente giudizio hanno comunque dimostrato la effettiva titolarità in capo alla del credito a tutela del quale la stessa è CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva.
4.1 In primo luogo, va osservato che la ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. 58 CP_1
d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della REV. In detto avviso si legge, tra l'altro, che: “[…]“[…]La societa' (il Cessionario) comunica che in data 15 giugno 2017, nell'ambito di COroparte_1 un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' di
[…] ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione di crediti COroparte_8 pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. l e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB (il
COratto di Cessione) in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri: crediti di cui il
Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti: […] da COroparte_15 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca
[...]
d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o […] da
[...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i COroparte_15 provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016 [...]”.
4.2 Come è noto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass.
4277/2023).
4.3 Nella specie risulta per tabulas e non è contestato il fatto che il credito oggetto di causa derivasse da un finanziamento (nel lato senso indicato nel summenzionato avviso), fosse da tempo in sofferenza e rientrasse nelle cessioni creditizie ivi menzionate, operate dalla Banca d'Italia.
pagina 15 di 17 4.4. Inoltre, va rilevato come la ha prodotto anche apposita certificazione notarile, per Notar CP_1
rep. n. 70188 del 28/05/2024, che certifica come “i crediti nei confronti di Persona_1
“METATRON – COMPAGNIA SERVIZI STRADALI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE” sono materialmente ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “REV – GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER
AZIONI” […omissis…] in favore di “ (cfr. doc. 7 delle produzioni di . COroparte_1 CP_1
4.5 Anche al riguardo, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla veridicità di tale attestazione notarile.
4.6 Ancora, è pacifico che la originaria titolare del credito non abbia mai negato la esistenza della cessione di credito in parola, né tanto meno che abbia coltivato verso il debitore – in parallelo con la
– azioni di rivendicazioni di sorta per la soddisfazione del predetto credito: anche tale CP_1 circostanza conferma sul piano logico (in difetto di allegazioni e prove di segno contrario) la perdita in capo a detto soggetto della titolarità della posta creditoria in parola
4.7 Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo alla interveniente del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti del D' . Parte_1
E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile e infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti opposte costituite seguono – ex lege – la soccombenza dell'attore opponente, secondo il principio di causalità, alla luce del quale deve imputarsi a quest'ultimo il fatto di avere instaurato nei confronti delle controparti (tutte litisconsorti necessari: vd. dietro) un giudizio di opposizione rilevatosi inammissibile ed infondato (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010: “In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”; per il principio per cui “Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia pagina 16 di 17 formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016).
3. Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa come determinato dall'entità del credito vantato dall'interveniente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 727/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inammissibili e infondati tutti i motivi di opposizione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle opposte costituitesi CP_1
e che liquida, per ciascuna di esse, in €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15%
[...] COroparte_6 sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 6.8.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 727/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alain Parte_1 C.F._1
Fortunati, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
C.F.: ) e per essa, in qualità di mandataria, COroparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Maria COroparte_2 P.IVA_2
Tenaglia, elettivamente domiciliata come in atti.
(C.F.: ) e per essa, quale mandataria, (C.F.: CP_3 CP_1 P.IVA_3 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis, elettivamente domiciliata come P.IVA_4 in atti.
OPPOSTE COSTITUITE
e COroparte_4 COroparte_5
OPPOSTE NON COSTITUITE pagina 1 di 17 OGGETTO: Opposizione esecutiva.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte:
: “[…] Accertata e dichiarata la inammissibilità e/o illegittimità e/o Email_1 Parte_1 infondatezza della decisione impugnata: - revocare la ordinanza del GE del Tribunale di Chieti datata
19/04/24 per i motivi spiegati in premessa, e -per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per essa, quale mandataria, di , ad agire in CP_1 COroparte_2 executivis nella procedura esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 29/02/24, e, per l'effetto, dichiari la nullità, e/o la improcedibilità e/o l'estinzione del pignoramento de quo per le causali spiegate. Con vittoria di spese e competente della presente procedura”.
, per essa, “[…] Nel riportarsi COroparte_1 COroparte_2
a tutti i propri scritti difensivi e, in particolare, al foglio di precisazione delle conclusioni datato
17/04/2025 ed alla comparsa conclusionale datata 16/05/2025, nonché a tutto quanto in essi dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed il rigetto delle avverse richieste poiché del tutto infondate in fatto e diritto”.
e, per essa, “[…] Si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, COroparte_6 Parte_2 in particolare alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica, nonché ai verbali di udienza ed ai documenti depositati ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel foglio di precisazione delle conclusioni, con vittoria delle competenze di giudizio […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto dell'11.1.16, la eseguì – in forza del decreto ingiuntivo n. 845/14 CP_4
(dell'importo di €. 25.829,87 oltre accessori) emesso dal Tribunale di Teramo a carico della
[...]
e di – un pignoramento su alcuni COroparte_7 Parte_1
pagina 2 di 17 immobili di proprietà di quest'ultimo, siti in Ortona. Di conseguenza, venne aperta innanzi al G.E. del
Tribunale di Chieti la procedura esecutiva immobiliare n. 27/16.
2. Con atto depositato il 29.2.24, intervenne nella citata procedura esecutiva la (di CP_1 seguito, , quale asserita cessionaria del credito della (di cui al summenzionato CP_1 CP_4
CO decreto ingiuntivo) che era stato trasferito alla (di seguito, ), con COroparte_8 efficacia dall'1.2.16, per effetto di un provvedimento della Banca d'Italia adottato ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.lgs. n. 180/15 e che la dedusse di avere acquistato in blocco, ex art. 58 TUB, dalla CP_1
REV. La intervenne nell'occasione anche a mezzo della CP_1 [...]
(di seguito, ), quale sua mandataria per il recupero dei crediti COroparte_2 CP_2 cedutile.
3. Con ricorso depositato innanzi al G.E. in data 19.3.24, il ha proposto “opposizione Parte_1 all'intervento” della nella procedura esecutiva, chiedendo, oltre che la sospensione cautelare CP_1 della procedura esecutiva, di: “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e per CP_1 essa, quale mandataria, di , ad agire in executivis nella procedura COroparte_2 esecutiva immobiliare de qua, e, quindi, dichiari privo di efficacia l'atto di intervento 29/02/24”, “per l'effetto, di dichiarare la nullità, e/o la improcedibilità e/o l'estinzione del pignoramento de quo per le causali spiegate”.
A sostegno di tali domande, l'opponente ha denunziato:
1) la “nullità e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare per difetto di titolarità del credito da parte dell'originario creditore procedente e per difetto di procura”: a dire del , Parte_1 avendo la iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare in una data (il COroparte_4
15.2.16) in cui la stessa non era più titolare del credito azionato in executivis (in quanto tale credito CO era stato ceduto in data 1.2.16 alla , per effetto del relativo provvedimento della Banca d'Italia, adottato in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di alcuni istituti di credito), detto pignoramento doveva ritenersi nullo, poiché eseguito da un soggetto che non aveva titolo ad iscriverlo. Inoltre, a dire dell'opponente, sussisteva un difetto di procura dell'Avv. Natarella (e, per esso, del Avv. Petrosemolo suo sostituto processuale) in relazione alla attività processuale svoltasi nella udienza innanzi al G.E. del 20.1.17, in cui detto procuratore avanzò, per conto della creditrice procedente l'istanza di vendita dell'immobile pignorato. COroparte_4
pagina 3 di 17 2) Il “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente e violazione di legge”, per mancanza della prova della effettiva cessione, in capo alla del credito in forza del quale quest'ultima CP_1 era intervenuta nella procedura esecutiva. CO
3) La “estinzione del pignoramento immobiliare per inattività del creditore procedente” , la quale era rimasta inerte nella procedura esecutiva dall'1.2.16 (data di iscrizione al ruolo del pignoramento) al 29.2.24 (data di intervento della quale asserita cessionaria del credito CP_1 della prima) e non aveva ottemperato all'onere (fissato dal G.E. con ordinanza del 25.1.17) di versamento delle spese di pubblicità al professionista delegato alla vendita.
4. Con comparsa depositata il 16.4.24 si è costituita nel giudizio di opposizione innanzi al G.E. la
(e, per essa, la mandataria ) la quale, argomentando in ordine alla inammissibilità CP_1 CP_2 ed infondatezza dei motivi della avversa opposizione, ha chiesto: “I) In via incidentale e/o preliminare, rigettare la richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva per le ragioni spiegate e comunque in mancanza dei presupposti di legge;
II) In via pregiudiziale, accertata la avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 615, comma II, c.p.c., per l'effetto, dichiarare la tardività della opposizione in parte qua spiegata dal Sig. , per i motivi spiegati al capo sub I) Parte_1 della presente memoria di costituzione, con ogni conseguente statuizione;
III) nel merito, accertata la non fondatezza della opposizione all'esecuzione, come svolta dall'opponente, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nel ricorso in opposizione, per l'effetto, rigettare la stessa con ogni conseguente statuizione;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente fase incidentale”.
5. Si è costituita in giudizio anche la altra interveniente nella procedura esecutiva (di COroparte_6 seguito, ), la quale ha chiesto al G.E.: “1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione CP_6 dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi esposti in premessa;
2. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
3. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio.”
6. Con ordinanza del 19.4.24, il G.E. ha rigettato la istanza cautelare dell'opponente di sospensione della procedura esecutiva (con statuizione confermata in data 24.7.24 dal Collegio, adito dal pagina 4 di 17 in sede di reclamo), ha condannato lo stesso al rimborso delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla (e, per essa, dalla ) ed ha fissato il termine per l'introduzione del CP_1 CP_2 giudizio di merito.
7. Con atto di citazione del 18.6.24, il ha instaurato il presente giudizio di merito Parte_1
(convenendo tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva n. 27/16: per COroparte_1 essa, in qualità di mandataria, e per COroparte_2 COroparte_6 essa, quale mandataria, ; Parte_2 COroparte_4 COroparte_5
) ed ha avanzato le medesime conclusioni formulate nel ricorso in opposizione
[...] proposto innanzi al G.E., sulla base degli stessi motivi ivi addotti. In aggiunta, ha eccepito la mancata iscrizione della nell'albo degli intermediari finanziari della Banca d'Italia, dalla quale CP_1 sarebbe derivata una ulteriore causa di illegittimità del suo intervento in executivis.
8. La (e, per essa, la ) – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito la tardività del CP_1 CP_2 motivo di opposizione da ultimo richiamato, oltre che la inammissibilità e la infondatezza di tutti i motivi di opposizione già proposti dal debitore innanzi al G.E., per le medesime ragioni ivi già argomentate.
9. La e per essa, quale mandataria, la (di seguito, – nel CP_6 Parte_2 Pt_2 costituirsi in giudizio – ha domandato al Tribunale: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa, le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in premessa;
con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”.
10. Il giudizio, svoltosi nella contumacia degli altri convenuti, si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nella udienza di rimessione della causa in decisione, svoltasi in data
23.6.25, con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 5 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. E' bene premettere che la opposizione proposta dal nel presente giudizio attiene Parte_1 all'atto di intervento della nella procedura esecutiva n. 27/16 (cfr. il ricorso in opposizione CP_1 all'intervento del 15.3.24, presentato innanzi al G.E.; cfr. l'atto di citazione del 18.6.24, introduttivo del presente giudizio di merito). Pertanto, la presente causa non riguarda il diverso intervento in executivis della , che lo stesso ha dichiarato essere stato oggetto di una ulteriore CP_6 Parte_1 opposizione.
12. E'altresì opportuno evidenziare come il presente giudizio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei confronti non solo della ma anche della e degli altri soggetti CP_1 CP_6 procedenti ovvero intervenuti nella summenzionata procedura esecutiva. E' infatti noto che “nelle opposizioni agli atti esecutivi, al pari delle controversie distributive, il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del
12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011; Cass. Sez. 5 3, Sentenza n. 17441 del
28/06/2019).
13. Tanto premesso e passando all'esame della controversia, va rilevato che i motivi di opposizione addotti da parte opponente nel presente giudizio di opposizione devono ritenersi in parte inammissibili, perché tardivi, in parte infondati, in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
A. I motivi di opposizione inammissibili per tardività ex art. 617 c.p.c.
1. Com'è noto, “l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, […] quali quelli attinenti al difetto dello "ius postulandi" o al difetto della rappresentanza o della capacità di agire che debbono anch'esse esser fatte valere nel termine fissato dalla norma sopra indicata, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 01/03/1994, n.
2024; in senso conforme, si vedano, successivamente: Cass. civ., Sez. Un., 27/10/1995, n. 11178; Cass.
pagina 6 di 17 civ., Sez. III, 17/12/1996, N. 11251; Cass. civ., Sez. III, 08/01/2001, n. 190; Cass. civ., Sez. III,
01/02/2002, n. 1308; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2007, n. 837; Cass. civ., Sez. III, 29/09/2009, n. 20814).
2. Inoltre, è noto sia che, “in tema di opposizione agli atti esecutivi - vale il principio per cui il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto stesso ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n. 15222; Cass. civ., Sez. III, 22/08/2007, n. 17880), sia che,
“oltre alla suddetta conoscenza legale dell'atto esecutivo – acquista pari valore anche la conoscenza di fatto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30/04/2009, n. 10099), non essendovi motivo per escludere l'equivalenza della conoscenza di fatto rispetto alla conoscenza legale dell'atto impugnato da parte del debitore esecutato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2015, n. 17306; Cass. civ., Sez. III,
30/12/2014, n. 27533). E “spetta a colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/05/2012, n.
7051). Deve, pertanto, affermarsi che “ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita. Tale conoscenza, naturalmente deve emergere in sede processuale per divenire rilevante ai fini del decorso del termine […]” (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, 06/08/2010, n. 18346).
3. Nella specie, è evidente la tardività dei motivi di opposizione (fatti valere dal con il Parte_1 ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 19.3.24) relativi:
-) all'asserito difetto di procura dell'Avv. Natarella (e, per esso, del Avv. Petrosemolo suo sostituto processuale), eccepito in relazione alla attività processuale svoltasi nella udienza innanzi al G.E. del
20.1.17, in cui detto procuratore avanzò, per conto della creditrice procedente COroparte_4
l'istanza di vendita dell'immobile pignorato e alla conseguente asserita improcedibilità del pignoramento che ne seguì: infatti, il debitore avrebbe dovuto far valere tali presunti vizi dei predetti atti entro il termine perentorio di 20 giorni dal loro compimento, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
pagina 7 di 17 -) all'asserita sopravvenuta inefficacia della procura della REV all'Avv. Natarella, per effetto della revoca del relativo mandato di cui alla pec del 6.8.20, da cui sarebbe derivata la improcedibilità del pignoramento: anche in tal caso, una tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere dal debitore entro il termine di 20 giorni dal compimento dell'atto asseritamente viziato, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
-) all'asserita sopravvenuta estinzione del pignoramento per la dedotta inattività della creditrice CO procedente , la quale sarebbe rimasta inerte nella procedura esecutiva dall'1.2.16 (data di iscrizione al ruolo del pignoramento) al 29.2.24 (data di intervento della quale asserita CP_1 cessionaria del credito della prima) e non avrebbe ottemperato all'onere (fissato dal GE con ordinanza del 25.1.17) di versamento al professionista delegato alla vendita le spese di pubblicità: anche in tal caso, una tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere dal debitore entro il termine di 20 giorni dalla maturazione della inerzia asseritamente idonea a determinare la estinzione della procedura, ovvero dal momento (di cui quello non ha mai fornito alcuna allegazione né prova) della acquisita conoscenza di essi da parte sua.
B. La inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione (proposti nel presente giudizio di merito) relativi alla mancanza iscrizione del servicer nell'albo degli intermediari e della nel CP_1 registro di cui all'art. 106 TUB
1. Tali motivi di opposizione, mai sollevati dal nel ricorso di opposizione innanzi al Parte_1
G. E., ma proposti soltanto nel corso del presente giudizio di merito, devono ritenersi tardivi e come tali, inammissibili.
2. Infatti, è noto che “la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento
(eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7163 del 10/03/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass.,
Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.
pagina 8 di 17 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n.
18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Da quanto detto consegue che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. civ.,
Sez. Un., 14/12/2020, n. 28387; analogamente, sempre in motivazione, cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
21/09/2021, n. 25478, non massimata sul punto).
Pertanto, “l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (così, Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del 10/03/2023: principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate;
cfr. in senso conforme ex multis Cass. civ., Sez. III, 13/07/2022, n. 15376; cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/03/2022,
n. 9226).
Infatti, “L'opposizione all'esecuzione si connota come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente, ha natura eterodeterminata” (si v., Cass. civ., Sez. VI-III, 20/01/2011, n. 1328).
3. Dai summenzionati principi di diritto consegue, dunque, che doveva essere l'atto introduttivo della opposizione, innanzi al Giudice dell'esecuzione, a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al Giudice del merito dell'opposizione.
pagina 9 di 17 4. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dei motivi di opposizione in parola.
5. Peraltro, non è inopportuno evidenziare, ad abundatiam, la infondatezza delle doglianze in esame, posto che, come di recente statuito dalla Suprema Corte, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
C. L'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla “nullità e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare per difetto di titolarità del credito da parte dell'originario creditore procedente”
1. Con la doglianza in oggetto – sollevata nel ricorso del 19.3.24 innanzi al G.E. – il Parte_1 ha eccepito che - avendo la iscritto a ruolo il pignoramento immobiliare COroparte_4 in una data (il 15.2.16) in cui la stessa non era più titolare del credito azionato in executivis (in quanto CO tale credito era stato ceduto in data 1.2.16 alla , per effetto del relativo provvedimento della Banca
d'Italia, adottato in attuazione dei programmi di risoluzione della crisi di alcuni istituti di credito) - detto pignoramento doveva ritenersi nullo, poichè eseguito da un soggetto che non aveva titolo ad iscriverlo.
2. Tale doglianza (con cui l'opponente ha contestato “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.) deve ritenersi inammissibile, ai sensi del II comma della norma da ultimo citata e come eccepito dalla in quanto proposta CP_1 dopo che è stata disposta la vendita del bene pignorato (cfr. l'art. 615 comma II, ultimo periodo:
“Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui pagina 10 di 17 non imputabile”; cfr. come nella specie la vendita è stata disposta dal G.E., tramite delega, con ordinanza del 25.1.17; per l'ulteriore, generale principio per cui “Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita - nella specie, per essere stata disposta la proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all'incanto - proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12732 del 30/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9018 del 16/04/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014 ).
3. Peraltro, anche al riguardo non è inopportuno evidenziare ad abundantiam come una tale doglianza – quand'anche fosse stata sollevata tempestivamente – sarebbe infondata nel merito.
3.1 Infatti, è noto che “In materia di espropriazione immobiliare, il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022)
3.2 Nella specie, è processualmente pacifico (perché documentale e perché ammesso dallo stesso opponente: cfr. il ricorso in opposizione) che il pignoramento immobiliare di cui è causa è stato eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in data 11.1.2016, per conto della e notificato al CP_4 debitore in data 13.1.16, con ricezione in data 21.1.16.
3.3 Pertanto, la procedura esecutiva in oggetto è stata ritualmente intrapresa da soggetto (la che, all'epoca, era titolare del credito fatto valere in executivis, come del resto già CP_4 efficacemente osservato dal Collegio, nella ordinanza del 24.7.24 resa in sede di reclamo ( “Il motivo di reclamo (e di originaria opposizione) è del tutto destituito di fondamento, dal momento che è non è oggetto di contestazione il fatto che l'atto di pignoramento è stato notificato prima della cessione (in data 13 gennaio 2016), con la conseguenza che il creditore procedente era titolare del credito al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva e, in applicazione del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., applicabile in via analogica al giudizio esecutivo, ha titolo quindi per coltivare l'azione esecutiva”; cfr. il comunicato della Banca d'Italia, pubblicato in G.U. il 17.3.16: “La Banca d'Italia,
pagina 11 di 17 con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. al 30 settembre
2015, detenuti da Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241126 del 22 novembre 2015 di cessione delle attivita' e passivita', siano ceduti a COroparte_8
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015. La cessione ha efficacia a far
[...] tempo dalle ore 00.01 del 1 ° febbraio 2016”).
3.4 E, come osservato dal G.E. nella ordinanza del 19.4.24, in relazione alla legittimità della presenza nella procedura esecutiva (successiva alla cessione di credito in parola) tanto della cedente, quanto della cessionaria, “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 15/09/1995: nella specie, identica a quella di cui è causa, il creditore aveva ceduto il suo diritto in pendenza del processo esecutivo da lui promosso per la realizzazione del suo credito;
cfr. in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14096 del
01/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017; per il corollario per cui “Ove il credito oggetto di esecuzione forzata sia stato ceduto nel corso del processo esecutivo, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, la quale non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie;
ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo”, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011).
pagina 12 di 17 D. La sopravvenuta inammissibilità – per esistenza di giudicato - del motivo di opposizione relativo al “difetto di legittimazione passiva della terza interveniente”
1. Il motivo di opposizione in oggetto, tempestivamente sollevato nel ricorso in opposizione innanzi al
G.E. e con cui il ha eccepito il difetto di prova della effettiva cessione, in capo alla Parte_1
del credito in forza del quale quest'ultima è intervenuta nella procedura esecutiva, deve CP_1 ritenersi inammissibile.
2. Infatti, premesso che la opposizione a suo tempo proposta dal e dalla Parte_1 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 845/14 (afferente al credito rivendicato in COroparte_9 executivis dalla è stata rigettata sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte di Appello, è CP_1 pacifico – come osservato dal Collegio, nella ordinanza del 24.7.24 di rigetto del reclamo cautelare proposto dall'opponente - che “la titolarità della è affermata, in motivazione e in CP_1 dispositivo, dalla sentenza della Corte di Appello n. 258/2024 del 22 febbraio 2024, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, è ormai passata in giudicato, essendo dimostrato che con pec del 23 febbraio 2024 (allegato n. 4 del fascicolo di parte reclamata CP_1
) è stata notificata;
dal canto suo, la parte reclamante non ha dedotto di aver interposto ricorso in
[...]
Cassazione”.
Si legge, infatti, nella motivazione e del dispositivo della sentenza di II grado, in atti, come la eccezione degli appellanti di difetto di legittimazione attiva e processuale della (ivi CP_1 intervenuta, quale cessionaria del credito ingiunto) è stata rigettata (cfr. la sentenza della Corte, pubblicata il 22.2.24: “[…] Nel giudizio è intervenuta la Società “ , in COroparte_10 persona del legale rappresentante, rappresentata dalla Società “ , quale COroparte_11 cessionaria della “ , già cessionaria delle attività e delle passività della COroparte_8
“ . […] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l'eccezione proposta dalla COroparte_4 [...]
in ordine alla carenza della propria legittimazione passiva, atteso che il rapporto CP_12 dedotto in giudizio è stato ceduto alla Società “ prima della fusione per COroparte_8 incorporazione della “ nella “ .
1.1. Si deve rilevare al COroparte_4 COroparte_12 riguardo che, secondo la ricostruzione dei trasferimenti del predetto credito fornita dalla medesima
Banca, dimostrata dalla documentazione in atti e non specificamente contestata dall'appellante, il rapporto controverso è stato effettivamente oggetto della predetta cessione anteriormente alla cessione pagina 13 di 17 della “Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.” alla “ e alla COroparte_13 successiva fusione per incorporazione della prima nella seconda. Pertanto, considerato che il credito di cui la cessionaria è stato successivamente cartolarizzato a favore della “ CP_8 CP_1
, tale Società è legittimata passivamente, essendo invece estranea al giudizio l'appellata “
[...] [...]
; cfr. il dispositivo della sentenza della Corte di Appello : “[…] 3) Rigetta l'opposizione CP_12 al decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 854/2014 del 20.5.2014 proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della Società “Metatron S.r.l. in liquidazione”, nei
[...] confronti della “ , in persona del legale rappresentante - cui sono succedute per COroparte_4 cessione del credito la Società “ e quindi la Società interveniente “ COroparte_8 [...]
, rappresentata dalla Società “ , in persona dei rispettivi legali CP_1 COroparte_11 rappresentanti -, con l'intervento in primo grado della “ COroparte_14 mandataria della “ , in persona dei rispettivi legali rappresentanti.” COroparte_8
Ed è noto che “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il 'petitum' del primo” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav., 09/12/2016, n. 25269).
3. Del resto, il , nel prosieguo del presente giudizio, non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione al contenuto della summenzionata motivazione del Collegio, né tanto meno ha mai dimostrato di avere impugnato in Cassazione la predetta sentenza di II grado, tempestivamente notificatagli dalla (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato CP_1 esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite:
N. 1099 del 1998).
pagina 14 di 17 4. Ad abundantiam, si osserva che le risultanze processuali acquisite nel presente giudizio hanno comunque dimostrato la effettiva titolarità in capo alla del credito a tutela del quale la stessa è CP_1 intervenuta nella procedura esecutiva.
4.1 In primo luogo, va osservato che la ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. 58 CP_1
d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della REV. In detto avviso si legge, tra l'altro, che: “[…]“[…]La societa' (il Cessionario) comunica che in data 15 giugno 2017, nell'ambito di COroparte_1 un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' di
[…] ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione di crediti COroparte_8 pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. l e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB (il
COratto di Cessione) in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri: crediti di cui il
Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti: […] da COroparte_15 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca
[...]
d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o […] da
[...] al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i COroparte_15 provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e 1553679 del 30 dicembre 2016 [...]”.
4.2 Come è noto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass.
4277/2023).
4.3 Nella specie risulta per tabulas e non è contestato il fatto che il credito oggetto di causa derivasse da un finanziamento (nel lato senso indicato nel summenzionato avviso), fosse da tempo in sofferenza e rientrasse nelle cessioni creditizie ivi menzionate, operate dalla Banca d'Italia.
pagina 15 di 17 4.4. Inoltre, va rilevato come la ha prodotto anche apposita certificazione notarile, per Notar CP_1
rep. n. 70188 del 28/05/2024, che certifica come “i crediti nei confronti di Persona_1
“METATRON – COMPAGNIA SERVIZI STRADALI S.R.L., IN LIQUIDAZIONE” sono materialmente ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da “REV – GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER
AZIONI” […omissis…] in favore di “ (cfr. doc. 7 delle produzioni di . COroparte_1 CP_1
4.5 Anche al riguardo, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla veridicità di tale attestazione notarile.
4.6 Ancora, è pacifico che la originaria titolare del credito non abbia mai negato la esistenza della cessione di credito in parola, né tanto meno che abbia coltivato verso il debitore – in parallelo con la
– azioni di rivendicazioni di sorta per la soddisfazione del predetto credito: anche tale CP_1 circostanza conferma sul piano logico (in difetto di allegazioni e prove di segno contrario) la perdita in capo a detto soggetto della titolarità della posta creditoria in parola
4.7 Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo alla interveniente del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti del D' . Parte_1
E. Conclusioni e disciplina delle spese di lite
1. L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile e infondata.
2. Le spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti opposte costituite seguono – ex lege – la soccombenza dell'attore opponente, secondo il principio di causalità, alla luce del quale deve imputarsi a quest'ultimo il fatto di avere instaurato nei confronti delle controparti (tutte litisconsorti necessari: vd. dietro) un giudizio di opposizione rilevatosi inammissibile ed infondato (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010: “In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”; per il principio per cui “Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia pagina 16 di 17 formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016).
3. Tali spese si liquidano come da dispositivo, applicando, quanto ai compensi, i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento corrispondente al valore della causa come determinato dall'entità del credito vantato dall'interveniente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 727/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inammissibili e infondati tutti i motivi di opposizione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle opposte costituitesi CP_1
e che liquida, per ciascuna di esse, in €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15%
[...] COroparte_6 sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 6.8.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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