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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9484 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 12918/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Roberta Di Clemente Presidente rel/est.
Dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
Dott.ssa Barbara Tango Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12918 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati e vertente
TRA
nata a [...] l'[...], ammesso in via provvisoria Parte_1
al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Napoli n. 2940 del
25.05.2022, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Rivellese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambelli sito in Napoli alla via M. Schipa n. 115
ATTORE
E
pagina 1 di 16 in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla Via Armando Diaz, n. 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa dell'attore ha chiesto revocarsi l'ordinanza del G.I. del 12.3.2024 con la quale è stata rigettata l'istanza di consulenza tecnica mirante ad accertare lo stato dell'automobile oggetto di sequestro in data 26.09.1992 e dissequestrata solo il 26.5.2017 per la valutazione del danno patito dall'attore. Nella denegata ipotesi di rigetto ha concluso come da atto introduttivo.
La difesa della ha concluso riportandosi alla Controparte_1
comparsa di risposta, alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. c.p.c. ed a tutta la produzione documentale, e, impugnato ogni avverso dedotto, ha chiesto, introitarsi la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Va, preliminarmente, rilevato che, nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 della legge
117/1988- come tra l'altro risulta per tabulas- tutti i magistrati i cui provvedimenti rilevano nel presente giudizio, hanno avuto la comunicazione della pendenza del presente procedimento almeno quindici giorni prima dell'udienza e nessuno dei predetti
è intervenuto nel presente giudizio.
pagina 2 di 16 Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Salerno, parte attrice ha agìto in giudizio nei confronti della chiedendo: Controparte_1
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Corte di Appello di Salerno per non aver disposto il dissequestro dell'autovettura dell'attore nella sentenza di assoluzione del 2002;
2) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Procura e del Tribunale di Sala
Consilina per aver illegittimamente provveduto al sequestro dell'autovettura dell'attore durato ben 25 anni;
3) Per l'effetto di tali accertamenti condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore per il mancato godimento dell'autovettura che al momento del sequestro aveva un anno di vita attesa la sua immatricolazione avvenuta il
19.05.1987; danni quantificati in euro 50.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della sua pretesa risarcitoria l'attore ha dedotto che:
• era stato indagato dalla Procura presso il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale n. 287/1991 ed in data 28.09.1992 la sua autovettura
Citroen CX tg. SA 666788 era stata sottoposta a sequestro penale e data in custodia alla Guardia di Finanza di Sala Consilina, presso la Concessionaria
Citroen di sita in Sala Consilina;
CP_2
• l'indagine era sfociata in un processo penale definito, in primo grado, dal
Tribunale di Sala Consilina con la sentenza del 25.5.2000;
• la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza del 19.2.2002, aveva assolto l'attore con la formula “il fatto non sussiste”;
• Il Tribunale di Lagonegro, a seguito della soppressione di quello di Sala
Consilina, con ordinanza del 26.5.2017 aveva disposto il dissequestro dell'autovettura in questione e la restituzione della stessa all'attore, legittimo pagina 3 di 16 proprietario, delegando la Guardia di Finanza all'esecuzione del provvedimento;
• L'autovettura era stata restituita in data 29.05.2017 in pessime condizioni.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 15.09.2022, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dei fatti costitutivi del diritto azionato ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. Ha, altresì, chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per maturata decadenza dell'azione ed, in via subordinata, la prescrizione del diritto;
in via ulteriormente gradata rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Dopo diversi rinvii per consentire la comunicazione della pendenza del procedimento ai magistrati interessati dalla vicenda, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
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Vanno, dunque, esaminate secondo l'ordine logico- giuridico le eccezioni preliminari di rito e/o di merito.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Ritiene, preliminarmente, il Collegio di condividere la scelta del giudice istruttore di non rilevare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 comma 3 n. 4 e 164 comma IV c.p.c.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi pagina 4 di 16 accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che dal tenore dell'atto di citazione, seppure in termini estremamente ridotti, e dagli atti ad esso allegati, è possibile evincere sia i fatti a base della domanda ( prospettate condotte illegittime dei magistrati inquirenti e comportamenti omissivi dei magistrati giudicanti dei due gradi di processo ) che gli elementi di diritto a fondamento della stessa (gravi violazioni di legge), l'eccezione risulta destituita di fondamento anche in considerazione del fatto che parte convenuta ha potuto compiutamente articolare le sue difese.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione
Per la decisione, anche in relazione all'eccezione in esame, occorre analizzare la normativa e la giurisprudenza di riferimento in tema di responsabilità civile dei
Magistrati, alla luce della novella legislativa introdotta con Legge 27 febbraio 2015, n.
18.
La materia risulta, allo stato, disciplinata dalla cd. legge SS (Legge 13 aprile 1988,
n. 117) come modificata ed integrata dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2015,
n. 52 ( entrata in vigore il 19.03.2015).
Con le nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale viene riconosciuto in presenza di precisi presupposti, ovvero che si sia verificato in conseguenza di un atto o pagina 5 di 16 provvedimento giudiziario di un magistrato agente con “dolo” o “colpa grave” nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero di un “diniego di giustizia”, con la precisazione che “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento” (art. 2 e 3, comma 1, L.
117/88).
Giova osservare che la legge in vigore sulla responsabilità civile dei magistrati opera un bilanciamento tra il principio generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., che obbliga l'autore di un fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica a risarcire i danni, ed il principio costituzionale di indipendenza funzionale dei magistrati previsto all'art. 101
Cost., che esclude l'assoggettamento delle decisioni giudiziarie a condizionamenti esterni diversi dalla legge.
L'ingiustizia del danno va, dunque, ricondotta nel paradigma dell'art. 2043 c.c., ed è una conseguenza di un illecito compiuto dal magistrato nel compimento di un atto, laddove possa ravvisarsi, alternativamente o congiuntamente dolo, colpa grave o diniego di giustizia.
Quanto al dolo, trattasi di ipotesi in cui il magistrato ha volutamente alterato il suo giudizio scostandosi dalle prerogative di imparzialità ed equilibrio nella decisione, in esecuzione di una sua scelta consapevole e deliberata di violare la legge. Rappresenta il caso più evidente di responsabilità del magistrato per il quale sono previste, al ricorrere di determinate condizioni, anche conseguenze penali.
E' tuttavia jus receptum (tra le tante, Cass. Civ., sent. 26 luglio 1994, n. 6950; Cass., 5 luglio 2007, n. 15227; Cass., 18 marzo 2008, n. 7272; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2107;
Cass., 5 febbraio 2013, n. 2637) che il sistema delineato dalla predetta disposizione e, dunque, la responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della pagina 6 di 16 risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo le fattispecie specifiche contemplate nell'articolo 2 della legge citata;
ipotesi tutte riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile.
La colpa grave è individuata nelle seguenti ipotesi:
1) "violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea" (tale formulazione segue le tracce della sentenza della CGUE Traghetti del mediterraneo):
Vengono sussunti in questa ipotesi i provvedimenti cd. abnormi, completamente al di fuori dei dettami imposti dalla legge;
2) il travisamento del fatto o delle prove (ipotesi del tutto nuova), che abbia condotto da una decisione basata su fatti o prove falsi o comunque palesemente non corrispondenti alla realtà, contraddetti o smentiti da altri fatti e prove “veri” e dei quali egli non ha invece tenuto alcun conto;
3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o al contrario la negazione di un fatto la cui esistenza è provata in maniera incontrastabile dagli atti stessi. Il fatto inesistente affermato dal magistrato, o il fatto esistente negato dal magistrato, devono essere immediatamente evidenti e non suscettibili di interpretazioni, deduzioni o ragionamenti. Deve trattarsi di fatti obiettivi, accaduti e storici, non di ricostruzioni o qualificazioni giuridiche. Quei fatti inoltre devono essere presenti negli atti del processo;
4) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Il diniego di giustizia consiste invece in un ingiustificato ritardo, rifiuto o omissione nel compiere un atto d'ufficio al quale il magistrato è tenuto in base alla legge.
In particolare, il ritardo o l'omissione diventano rilevanti quando: (i) è trascorso il termine che la legge prevede per il compimento di quell'atto; (ii) la parte interessata ad averlo ha presentato una rituale istanza in cancelleria;
(iii) sono trascorsi inutilmente più
pagina 7 di 16 di trenta giorni dal deposito dell'istanza; (iv) non vi sono motivi che giustifichino il ritardo.
Tali disposizioni vanno lette alla luce della clausola di salvaguardia ex art. 2 legge cit., in base alla quale il giudice non può essere chiamato a rispondere dell'esercizio dell'attività di interpretazione della legge e di valutazione dei fatti e delle prove emersi nel processo.
Sul punto, la l. 13 aprile 1988 n. 117, come modificata dalla l. 27 febbraio 2015 n., da un lato ha riconosciuto all'art. 2, comma 1, il diritto al risarcimento del danno da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari (ovvero per diniego di giustizia ex art. 3) posti in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha previsto all'art. 4 una serie di condizioni processuali per l'esperimento della relativa azione (tra le quali rileva in special modo il termine decadenziale di tre anni per promuovere l'azione); dall'altro, a garanzia dell'indipendenza. lo stesso art. 2 al comma 2
(sin dalla prima versione del testo normativo) esclude l'antigiuridicità della condotta del magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si trovi a causare un danno nello svolgimento di un'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove.
Tale clausola c.d. di salvaguardia si giustifica in ragione della peculiarità dell'attività interpretativa demandata al magistrato, attività che, almeno all'interno di qualsivoglia significato semanticamente attribuibile ad una disposizione giuridica, è innegabilmente creativa, tanto che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito, in ordine alla portata della clausola stessa, che non tollera letture riduttive, perché" è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria ed attua l'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (cfr. Cass., n. 23979 del 27.12.2012); inoltre è stato escluso che possa dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, senza che possa ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all'interpretazione giurisprudenziale effettuata pagina 8 di 16 precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia (cfr.
Cass. n. 13000 del 31.5.2006).
E', dunque, opportuno evidenziare che, in virtù di tale clausola di salvaguardia, è escluso che il magistrato possa essere ritenuto responsabile per le conseguenze pregiudizievoli che derivino in capo ad alcuno per effetto dell'interpretazione della legge e, quindi, per la sua conseguente applicazione, essendo tale attività insita nella funzione che gli è affidata dalla Costituzione ex art. 102 e dalla legge nell'ordinamento dello Stato di diritto, nel quale l'indipendenza del giudice nell'esercizio delle funzioni costituisce il fondamento della tutela dei diritti dell'uomo (cfr. l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tali assunti devono affermarsi come del tutto pacifici sia nell'attuale formulazione della legge che nella sua formulazione originaria, nella quale l'art. 2 disponeva "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto (…)" e l'art. 3 "Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
(…)".
Al contrario, può affermarsi la responsabilità civile del magistrato quando l'attività di interpretazione travalichi i massimi limiti semantici che possano trarsi dal dato letterale della legge e dal combinato disposto con altre norme contenute nel sistema, di modo che l'applicazione che ne derivi sia del tutto arbitraria, priva di ogni raccordo con la norma giuridica di riferimento, delle ulteriori disposizioni applicabili e che, da tale applicazione, siano effettivamente conseguiti effetti dannosi per i destinatari della decisione.
Pertanto, il discrimine tra interpretazione della legge e violazione della stessa va individuato nel superamento del massimo limite di significato della legge stessa, letta unitariamente con l'intero complesso normativo, alla luce della sua portata letterale e dei consolidati arresti giurisprudenziali formatisi sullo specifico tema sottoposto alla sua attenzione.
Non a caso, la disciplina attuale, al comma 3 bis della legge 117 del 1988 impone, al fine di determinare se il magistrato sia incorso in violazione manifesta della legge,
pagina 9 di 16 doversi tenere conto "in particolare" del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchè dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza.
Può dunque ritenersi che, sotto il piano oggettivo, la sussistenza di una disposizione chiara e precisa, implicando di regola una minore esigenza di interpretazione e ricostruzione, implica, a sua volta, una più immediata attribuzione di responsabilità per il caso di violazione. Non così, dunque, nei casi di legislazione altamente tecnica, complessa e frammentata che sia legittimamente fonte di dubbi interpretativi, comprovati in alcuni casi da non univoche soluzioni giurisprudenziali.
Ciò assume indubbia rilevanza anche sul piano soggettivo, in quanto il richiamo all'inescusabilità postula una valutazione della colpa, cioè della diligenza del magistrato nello svolgimento dell'attività interpretativa, secondo lo standard a lui paragonabile. Tale valutazione, come visto, è prevista dalla stessa legge per determinare se il magistrato è incorso nella violazione manifesta della legge, dovendosi comunque far ricorso ad un parametro di riferimento secondo i principi consolidati in tema di colpa (cd. “agente modello”).
La Corte di Cassazione ha precisato che tale qualificazione di negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante esplicitazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso di esigere che essa si presenti come "non spiegabile", vale a dire senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato –
l'errore del giudice (cfr. tra le pronunce più recenti Cass. Sez. 3 ord. 19865 del
17.7.2025).
In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato art. 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, ancora, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero.
pagina 10 di 16 Precisa, altresì, la Suprema Corte che la responsabilità ricorre solo allorchè la violazione di legge sia ascrivibile a negligenza inescusabile (Cass. Civ. sent. 26 luglio 1994, n.
6950; Cass. Civ. 14 febbraio 2012, n. 2107); cioè quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe ed indiscutibili. O siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare (casi di colpa grave); oppure quando ricorrano particolari circostanze – che debbono essere specificamente dedotte in giudizio e dimostrate – tali da evidenziare che, nel singolo caso controverso, l'adozione di una certa soluzione non possa che ascriversi al dolo del giudicante.
Da tanto deriva che dovrà tenersi conto dei temperamenti richiesti dalla natura dell'attività interpretativa e dell'indipendenza che, come detto, connota la funzione. Il richiamo della legge alla gravità dell'inosservanza, al fine di determinare la natura manifesta della violazione, postula infatti l'esistenza di diverse gravità nella violazione della legge e, quindi, che tanto più l'inosservanza è grave, tanto più la violazione è manifesta: la gravità dell'inosservanza, quindi, attiene ad una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto delle circostanze nelle quali si colloca l'episodio di esercizio della giurisdizione unitamente alla gravità delle conseguenze derivatene (cfr. Tribunale
Perugia sez. II, Sentenza del 01/12/2020 n. 1331).
E' stato peraltro autorevolmente affermato che la motivazione della decisione, pure rilevante in punto di valutazione dell'eventuale responsabilità del magistrato nell'interpretazione della disposizione se assolutamente omessa o carente, rappresenta un rilevante indice di carenza di responsabilità ove evidenzi un percorso argomentativo, anche contratto, che renda ragione dell'interpretazione fatta e della sussistenza di un sufficiente grado di plausibilità della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 3 maggio 2019, n.
11747).
Ciò chiarito in ordine alla distinzione tra interpretazione della legge e violazione della stessa occorre anche evidenziare che nell'ordinamento giuridico della Repubblica spetta alla Corte di cassazione la funzione di assicurare "quale organo supremo della giustizia",
"l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo pagina 11 di 16 nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;
" (art. 66, r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, recante "Ordinamento giudiziario"). Essendo quindi funzione della suprema magistratura ordinaria, nell'indipendenza e terzietà che le è assicurata dalla costituzione e dalla legge, decidere in ordine all'interpretazione della legge.
Del resto, afferma la giurisprudenza, “l'azione di responsabilità del magistrato non può costituire strumento per rimettere in questioni soluzioni giuridiche accolte dal provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato messo sotto accusa, riproponendo così in sede di azione di responsabilità le ragioni per cui la parte interessata non condivide quelle soluzioni e riaprendo il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata;
in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di cassazione: cioè l'organo che il sistema legislativo ha designato quale giudice di ultima istanza, al fine di porre un termine alle controversie e di evitare il moltiplicarsi indefinito dei mezzi di impugnazione" (Corte di Cassazione, Sez. III, 5 febbraio 2013, n.
2637).
Infine, per quanto in questa sede specificamente rileva in ordine al termine di decadenza per la proposizione dell'azione, va ricordato che, a norma dell'art. 4 della legge citata,
l'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato (ed in particolare nei confronti della
Presidenza del Coniglio dei Ministri quale unico soggetto legittimato passivo) può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni (termine ampliato rispetto ai due anni previsti nel testo ante-riforma) che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "In tema di responsabilità civile del magistrato, il termine decadenziale previsto dall'art. 4 della l. n.
pagina 12 di 16 117 del 1988 è ancorato all'esaurirsi dei rimedi avverso il provvedimento pregiudizievole o del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", che va inteso come fatto dannoso" e non come "danno conseguenza" poichè la verificazione del danno non rientra tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria" (così Cass. Civ. sent. 23 giugno 2016 n.
12997) e che "nei casi in cui avverso l'atto o il provvedimento che si assume pregiudizievole non siano previsti rimedi" il termine decadenziale decorre "dal momento in cui si è esaurito il grado del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", sempre inteso come fatto dannoso (così Cass. Civ. sent. 7 aprile
2016 n. 6810).
Applicando i principi esposti al caso sub iudice , il Collegio ritiene infondata l'eccezione in esame per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che, come risulta dagli atti ( cfr. all. 4 e 5 prod. parte convenuta), il sequestro dell'autovettura oggetto di causa- unitamente ad altri beni mobili ed immobili-
è stato disposto dal PM presso il Tribunale di Sala Consilina in data 26.09.1992 ai sensi dell'art. 12 quinquies D.L. 306/1992, convertito con modifiche nella legge 356/1992, rientrando nella previsione del possesso ingiustificato di valori ascrivibile a persona anche solo indagata per il delitto di usura ed è stato eseguito in data 28.09.1992 con affidamento in custodia giudiziale a . CP_2
Con la sentenza di primo grado del Tribunale di Sala Consilina, depositata il 5 luglio
2000, l'odierno attore è stato condannato per il reato di tentata estorsione ed è stato, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto per intervenuta prescrizione per il reato di usura. In tale sede i giudici di primo grado nulla hanno disposto in ordine all'autovettura oggetto del sequestro.
In sede di gravame, proposto dal Dibisceglie, la Corte di Appello di Salerno con la sentenza del 7.03.2002, riformando la decisione di primo grado, ha assolto l'attore ai sensi dell'art. 530 cpv c.p. sia dal reato di tentata estorsione che da quello di usura pagina 13 di 16 continuata ed ha disposto il dissequestro solo di titoli bancari e non anche dell'autovettura per cui è causa.
La sentenza della Corte di Appello è diventata irrevocabile in data 26.04.2002.
Ebbene, dato per accertato che nè il giudice di primo grado né quello di secondo grado hanno provveduto a disporre il dissequestro dell'autovettura pur essendo un atto dovuto ai sensi dell'art. 262 c.p.p sia per effetto della sentenza di prescrizione che per quella di assoluzione, parte attrice non ha dedotto né tanto meno dimostrato di aver proposto, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno per ottenere la restituzione del veicolo in questione.
Ne consegue che, in assenza di un termine di legge per introdurre tale procedimento, solo a seguito del dissequestro di tale bene disposto dal Tribunale di Lagonegro in data
26.05.2017 ed eseguito in data 29.05.2017, non potendosi più né modificare né revocare l'originario provvedimento di sequestro, l'azione in esame è divenuta esperibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 117/1988.
Rispetto a tale data stante la non contestata proposizione tra le odierne parti dell'azione in oggetto nel mese di aprile 2018 dinanzi al Tribunale di Salerno nel procedimento recante R.G. n. 3446/2018, definito in data 28.04.2022 con ordinanza dichiarativa di incompetenza per territorio, comunicata il 13.05.2022, in favore del Tribunale di Napoli,
l'eccezione di decadenza risulta priva di fondamento, a prescindere dal termine applicabile ( di due o di tre anni), dal momento che l'originario giudizio risulta tempestivamente proposto a meno di un anno di distanza dal dissequestro.
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione de qua è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che rientrando la domanda in esame nella fattispecie dell'illecito extracontrattuale il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2947 c.c. è iniziato a decorrere dalla data del dissequestro ( 26.05.2017), dagli atti di causa tale termine risulta tempestivamente interrotto, una prima volta, con l'atto di messa in mora consegnato alla convenuta in data 12.10.2017, una seconda volta con la notifica dell'atto di citazione pagina 14 di 16 dinanzi al giudice incompetente in data 11.4.2018 ed una terza volta in data 25.5.2022 con la notifica dell'atto di citazione in riassunzione e da quest'ultima data all'attualità non risulta ancora decorso.
Pertanto s'impone il rigetto dell'eccezione in esame.
Merito della controversia
Ritiene il Collegio che parte attrice non abbia dimostrato l'an della pretesa risarcitoria.
Ed invero, quanto alla condotta ascritta ai rappresentanti dell'organo inquirente presso il
Tribunale di Sala Consilina, nessuna prova ha fornito l'istante in ordine all'illegittimità del sequestro dell'autovettura e ciò in quanto, come si legge chiaramente nel decreto di sequestro, tale provvedimento è stato disposto ex art. 12 quinquies DL 302/1992 convertito nella legge 356/1992, essendo il , prima, indagato e, poi, imputato Parte_1
del reato di cui all'art. 644 c.p. Pertanto nessuna violazione di legge, dolosa e/o contrassegnata da colpa grave, risulta ascrivibile all'organo requirente secondo i principi giurisprudenziali in precedenza riportati.
Quanto alla condotta dell'organo giudicante collegiale che ha deciso in primo grado, posto che l'autovettura è stata oggetto di sequestro nel corso delle indagini, non può attribuirsi al predetto l'adozione del provvedimento in oggetto bensì solo il mancato dissequestro dello stesso a seguito della pronuncia di proscioglimento;
condotta non dedotta a carico di tale organo giudicante di primo grado bensì solo a carico di quello di secondo grado.
Con riferimento a tale ultima prospettazione difensiva, non essendo stato né dedotto né tanto meno dimostrata la sussistenza di un'eventuale colpa grave a carico di tale organo giudicante, secondo i dettami delle pronunce in precedenza riportate, risulta priva di fondamento la domanda proposta in relazione all'an della stessa.
Per mera completezza di motivazione ritiene il Collegio dirimente per il rigetto della domanda anche la carenza di prova da parte dell'istante del danno da mancato godimento del bene nell'arco di tempo del lungo sequestro giudiziario posto che alcuna pagina 15 di 16 allegazione, neanche meramente indiziaria, risulta prospettata quale conseguenza della concreta possibilità di godimento perduta e del pregiudizio specifico subito (ad esempio, la perdita di occasioni di locazione). Pertanto correttamente il giudice istruttore non ha accolto l'istanza di espletamento di una CTU tecnica essendo stata proposta tale richiesta solo al fine di dimostrare eventuali danni all'autovettura pur in assenza di domanda diretta ad ottenere il risarcimento di tale tipologia di danno .
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) ed in relazione ai valori medi relativi alle quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) ridotti del 30% per l'assenza di complesse questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni di parte convenuta;
2. Rigetta la domanda dell'attore;
3. Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore della in persona del Controparte_1
Presidente p.t.; spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20.10.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Roberta Di Clemente Presidente rel/est.
Dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
Dott.ssa Barbara Tango Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12918 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità civile dei magistrati e vertente
TRA
nata a [...] l'[...], ammesso in via provvisoria Parte_1
al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Napoli n. 2940 del
25.05.2022, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Antonio Rivellese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Zambelli sito in Napoli alla via M. Schipa n. 115
ATTORE
E
pagina 1 di 16 in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla Via Armando Diaz, n. 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa dell'attore ha chiesto revocarsi l'ordinanza del G.I. del 12.3.2024 con la quale è stata rigettata l'istanza di consulenza tecnica mirante ad accertare lo stato dell'automobile oggetto di sequestro in data 26.09.1992 e dissequestrata solo il 26.5.2017 per la valutazione del danno patito dall'attore. Nella denegata ipotesi di rigetto ha concluso come da atto introduttivo.
La difesa della ha concluso riportandosi alla Controparte_1
comparsa di risposta, alle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. c.p.c. ed a tutta la produzione documentale, e, impugnato ogni avverso dedotto, ha chiesto, introitarsi la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Va, preliminarmente, rilevato che, nel rispetto del disposto di cui all'art. 6 della legge
117/1988- come tra l'altro risulta per tabulas- tutti i magistrati i cui provvedimenti rilevano nel presente giudizio, hanno avuto la comunicazione della pendenza del presente procedimento almeno quindici giorni prima dell'udienza e nessuno dei predetti
è intervenuto nel presente giudizio.
pagina 2 di 16 Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Salerno, parte attrice ha agìto in giudizio nei confronti della chiedendo: Controparte_1
1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Corte di Appello di Salerno per non aver disposto il dissequestro dell'autovettura dell'attore nella sentenza di assoluzione del 2002;
2) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Procura e del Tribunale di Sala
Consilina per aver illegittimamente provveduto al sequestro dell'autovettura dell'attore durato ben 25 anni;
3) Per l'effetto di tali accertamenti condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti dall'attore per il mancato godimento dell'autovettura che al momento del sequestro aveva un anno di vita attesa la sua immatricolazione avvenuta il
19.05.1987; danni quantificati in euro 50.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della sua pretesa risarcitoria l'attore ha dedotto che:
• era stato indagato dalla Procura presso il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale n. 287/1991 ed in data 28.09.1992 la sua autovettura
Citroen CX tg. SA 666788 era stata sottoposta a sequestro penale e data in custodia alla Guardia di Finanza di Sala Consilina, presso la Concessionaria
Citroen di sita in Sala Consilina;
CP_2
• l'indagine era sfociata in un processo penale definito, in primo grado, dal
Tribunale di Sala Consilina con la sentenza del 25.5.2000;
• la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza del 19.2.2002, aveva assolto l'attore con la formula “il fatto non sussiste”;
• Il Tribunale di Lagonegro, a seguito della soppressione di quello di Sala
Consilina, con ordinanza del 26.5.2017 aveva disposto il dissequestro dell'autovettura in questione e la restituzione della stessa all'attore, legittimo pagina 3 di 16 proprietario, delegando la Guardia di Finanza all'esecuzione del provvedimento;
• L'autovettura era stata restituita in data 29.05.2017 in pessime condizioni.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata il 15.09.2022, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dei fatti costitutivi del diritto azionato ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. Ha, altresì, chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda per maturata decadenza dell'azione ed, in via subordinata, la prescrizione del diritto;
in via ulteriormente gradata rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Dopo diversi rinvii per consentire la comunicazione della pendenza del procedimento ai magistrati interessati dalla vicenda, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., respinte le istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2025 all'esito della quale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
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Vanno, dunque, esaminate secondo l'ordine logico- giuridico le eccezioni preliminari di rito e/o di merito.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Ritiene, preliminarmente, il Collegio di condividere la scelta del giudice istruttore di non rilevare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 comma 3 n. 4 e 164 comma IV c.p.c.
E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi pagina 4 di 16 accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “ In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che dal tenore dell'atto di citazione, seppure in termini estremamente ridotti, e dagli atti ad esso allegati, è possibile evincere sia i fatti a base della domanda ( prospettate condotte illegittime dei magistrati inquirenti e comportamenti omissivi dei magistrati giudicanti dei due gradi di processo ) che gli elementi di diritto a fondamento della stessa (gravi violazioni di legge), l'eccezione risulta destituita di fondamento anche in considerazione del fatto che parte convenuta ha potuto compiutamente articolare le sue difese.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione
Per la decisione, anche in relazione all'eccezione in esame, occorre analizzare la normativa e la giurisprudenza di riferimento in tema di responsabilità civile dei
Magistrati, alla luce della novella legislativa introdotta con Legge 27 febbraio 2015, n.
18.
La materia risulta, allo stato, disciplinata dalla cd. legge SS (Legge 13 aprile 1988,
n. 117) come modificata ed integrata dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2015,
n. 52 ( entrata in vigore il 19.03.2015).
Con le nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale viene riconosciuto in presenza di precisi presupposti, ovvero che si sia verificato in conseguenza di un atto o pagina 5 di 16 provvedimento giudiziario di un magistrato agente con “dolo” o “colpa grave” nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero di un “diniego di giustizia”, con la precisazione che “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento” (art. 2 e 3, comma 1, L.
117/88).
Giova osservare che la legge in vigore sulla responsabilità civile dei magistrati opera un bilanciamento tra il principio generale di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., che obbliga l'autore di un fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica a risarcire i danni, ed il principio costituzionale di indipendenza funzionale dei magistrati previsto all'art. 101
Cost., che esclude l'assoggettamento delle decisioni giudiziarie a condizionamenti esterni diversi dalla legge.
L'ingiustizia del danno va, dunque, ricondotta nel paradigma dell'art. 2043 c.c., ed è una conseguenza di un illecito compiuto dal magistrato nel compimento di un atto, laddove possa ravvisarsi, alternativamente o congiuntamente dolo, colpa grave o diniego di giustizia.
Quanto al dolo, trattasi di ipotesi in cui il magistrato ha volutamente alterato il suo giudizio scostandosi dalle prerogative di imparzialità ed equilibrio nella decisione, in esecuzione di una sua scelta consapevole e deliberata di violare la legge. Rappresenta il caso più evidente di responsabilità del magistrato per il quale sono previste, al ricorrere di determinate condizioni, anche conseguenze penali.
E' tuttavia jus receptum (tra le tante, Cass. Civ., sent. 26 luglio 1994, n. 6950; Cass., 5 luglio 2007, n. 15227; Cass., 18 marzo 2008, n. 7272; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2107;
Cass., 5 febbraio 2013, n. 2637) che il sistema delineato dalla predetta disposizione e, dunque, la responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della pagina 6 di 16 risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo le fattispecie specifiche contemplate nell'articolo 2 della legge citata;
ipotesi tutte riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile.
La colpa grave è individuata nelle seguenti ipotesi:
1) "violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea" (tale formulazione segue le tracce della sentenza della CGUE Traghetti del mediterraneo):
Vengono sussunti in questa ipotesi i provvedimenti cd. abnormi, completamente al di fuori dei dettami imposti dalla legge;
2) il travisamento del fatto o delle prove (ipotesi del tutto nuova), che abbia condotto da una decisione basata su fatti o prove falsi o comunque palesemente non corrispondenti alla realtà, contraddetti o smentiti da altri fatti e prove “veri” e dei quali egli non ha invece tenuto alcun conto;
3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, o al contrario la negazione di un fatto la cui esistenza è provata in maniera incontrastabile dagli atti stessi. Il fatto inesistente affermato dal magistrato, o il fatto esistente negato dal magistrato, devono essere immediatamente evidenti e non suscettibili di interpretazioni, deduzioni o ragionamenti. Deve trattarsi di fatti obiettivi, accaduti e storici, non di ricostruzioni o qualificazioni giuridiche. Quei fatti inoltre devono essere presenti negli atti del processo;
4) l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Il diniego di giustizia consiste invece in un ingiustificato ritardo, rifiuto o omissione nel compiere un atto d'ufficio al quale il magistrato è tenuto in base alla legge.
In particolare, il ritardo o l'omissione diventano rilevanti quando: (i) è trascorso il termine che la legge prevede per il compimento di quell'atto; (ii) la parte interessata ad averlo ha presentato una rituale istanza in cancelleria;
(iii) sono trascorsi inutilmente più
pagina 7 di 16 di trenta giorni dal deposito dell'istanza; (iv) non vi sono motivi che giustifichino il ritardo.
Tali disposizioni vanno lette alla luce della clausola di salvaguardia ex art. 2 legge cit., in base alla quale il giudice non può essere chiamato a rispondere dell'esercizio dell'attività di interpretazione della legge e di valutazione dei fatti e delle prove emersi nel processo.
Sul punto, la l. 13 aprile 1988 n. 117, come modificata dalla l. 27 febbraio 2015 n., da un lato ha riconosciuto all'art. 2, comma 1, il diritto al risarcimento del danno da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari (ovvero per diniego di giustizia ex art. 3) posti in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha previsto all'art. 4 una serie di condizioni processuali per l'esperimento della relativa azione (tra le quali rileva in special modo il termine decadenziale di tre anni per promuovere l'azione); dall'altro, a garanzia dell'indipendenza. lo stesso art. 2 al comma 2
(sin dalla prima versione del testo normativo) esclude l'antigiuridicità della condotta del magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si trovi a causare un danno nello svolgimento di un'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove.
Tale clausola c.d. di salvaguardia si giustifica in ragione della peculiarità dell'attività interpretativa demandata al magistrato, attività che, almeno all'interno di qualsivoglia significato semanticamente attribuibile ad una disposizione giuridica, è innegabilmente creativa, tanto che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito, in ordine alla portata della clausola stessa, che non tollera letture riduttive, perché" è giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria ed attua l'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (cfr. Cass., n. 23979 del 27.12.2012); inoltre è stato escluso che possa dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, senza che possa ritenersi che il giudice sia obbligato a decidere conformemente all'interpretazione giurisprudenziale effettuata pagina 8 di 16 precedentemente dallo stesso o da altro giudice in relazione ad un'altra controversia (cfr.
Cass. n. 13000 del 31.5.2006).
E', dunque, opportuno evidenziare che, in virtù di tale clausola di salvaguardia, è escluso che il magistrato possa essere ritenuto responsabile per le conseguenze pregiudizievoli che derivino in capo ad alcuno per effetto dell'interpretazione della legge e, quindi, per la sua conseguente applicazione, essendo tale attività insita nella funzione che gli è affidata dalla Costituzione ex art. 102 e dalla legge nell'ordinamento dello Stato di diritto, nel quale l'indipendenza del giudice nell'esercizio delle funzioni costituisce il fondamento della tutela dei diritti dell'uomo (cfr. l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Tali assunti devono affermarsi come del tutto pacifici sia nell'attuale formulazione della legge che nella sua formulazione originaria, nella quale l'art. 2 disponeva "Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto (…)" e l'art. 3 "Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
(…)".
Al contrario, può affermarsi la responsabilità civile del magistrato quando l'attività di interpretazione travalichi i massimi limiti semantici che possano trarsi dal dato letterale della legge e dal combinato disposto con altre norme contenute nel sistema, di modo che l'applicazione che ne derivi sia del tutto arbitraria, priva di ogni raccordo con la norma giuridica di riferimento, delle ulteriori disposizioni applicabili e che, da tale applicazione, siano effettivamente conseguiti effetti dannosi per i destinatari della decisione.
Pertanto, il discrimine tra interpretazione della legge e violazione della stessa va individuato nel superamento del massimo limite di significato della legge stessa, letta unitariamente con l'intero complesso normativo, alla luce della sua portata letterale e dei consolidati arresti giurisprudenziali formatisi sullo specifico tema sottoposto alla sua attenzione.
Non a caso, la disciplina attuale, al comma 3 bis della legge 117 del 1988 impone, al fine di determinare se il magistrato sia incorso in violazione manifesta della legge,
pagina 9 di 16 doversi tenere conto "in particolare" del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchè dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza.
Può dunque ritenersi che, sotto il piano oggettivo, la sussistenza di una disposizione chiara e precisa, implicando di regola una minore esigenza di interpretazione e ricostruzione, implica, a sua volta, una più immediata attribuzione di responsabilità per il caso di violazione. Non così, dunque, nei casi di legislazione altamente tecnica, complessa e frammentata che sia legittimamente fonte di dubbi interpretativi, comprovati in alcuni casi da non univoche soluzioni giurisprudenziali.
Ciò assume indubbia rilevanza anche sul piano soggettivo, in quanto il richiamo all'inescusabilità postula una valutazione della colpa, cioè della diligenza del magistrato nello svolgimento dell'attività interpretativa, secondo lo standard a lui paragonabile. Tale valutazione, come visto, è prevista dalla stessa legge per determinare se il magistrato è incorso nella violazione manifesta della legge, dovendosi comunque far ricorso ad un parametro di riferimento secondo i principi consolidati in tema di colpa (cd. “agente modello”).
La Corte di Cassazione ha precisato che tale qualificazione di negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità, mediante esplicitazione del concetto di gravità della colpa, integra un quid pluris rispetto alla negligenza, nel senso di esigere che essa si presenti come "non spiegabile", vale a dire senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile – anche se non giustificato –
l'errore del giudice (cfr. tra le pronunce più recenti Cass. Sez. 3 ord. 19865 del
17.7.2025).
In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato art. 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, ancora, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero.
pagina 10 di 16 Precisa, altresì, la Suprema Corte che la responsabilità ricorre solo allorchè la violazione di legge sia ascrivibile a negligenza inescusabile (Cass. Civ. sent. 26 luglio 1994, n.
6950; Cass. Civ. 14 febbraio 2012, n. 2107); cioè quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe ed indiscutibili. O siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare (casi di colpa grave); oppure quando ricorrano particolari circostanze – che debbono essere specificamente dedotte in giudizio e dimostrate – tali da evidenziare che, nel singolo caso controverso, l'adozione di una certa soluzione non possa che ascriversi al dolo del giudicante.
Da tanto deriva che dovrà tenersi conto dei temperamenti richiesti dalla natura dell'attività interpretativa e dell'indipendenza che, come detto, connota la funzione. Il richiamo della legge alla gravità dell'inosservanza, al fine di determinare la natura manifesta della violazione, postula infatti l'esistenza di diverse gravità nella violazione della legge e, quindi, che tanto più l'inosservanza è grave, tanto più la violazione è manifesta: la gravità dell'inosservanza, quindi, attiene ad una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto delle circostanze nelle quali si colloca l'episodio di esercizio della giurisdizione unitamente alla gravità delle conseguenze derivatene (cfr. Tribunale
Perugia sez. II, Sentenza del 01/12/2020 n. 1331).
E' stato peraltro autorevolmente affermato che la motivazione della decisione, pure rilevante in punto di valutazione dell'eventuale responsabilità del magistrato nell'interpretazione della disposizione se assolutamente omessa o carente, rappresenta un rilevante indice di carenza di responsabilità ove evidenzi un percorso argomentativo, anche contratto, che renda ragione dell'interpretazione fatta e della sussistenza di un sufficiente grado di plausibilità della stessa (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 3 maggio 2019, n.
11747).
Ciò chiarito in ordine alla distinzione tra interpretazione della legge e violazione della stessa occorre anche evidenziare che nell'ordinamento giuridico della Repubblica spetta alla Corte di cassazione la funzione di assicurare "quale organo supremo della giustizia",
"l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo pagina 11 di 16 nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;
" (art. 66, r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12, recante "Ordinamento giudiziario"). Essendo quindi funzione della suprema magistratura ordinaria, nell'indipendenza e terzietà che le è assicurata dalla costituzione e dalla legge, decidere in ordine all'interpretazione della legge.
Del resto, afferma la giurisprudenza, “l'azione di responsabilità del magistrato non può costituire strumento per rimettere in questioni soluzioni giuridiche accolte dal provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato messo sotto accusa, riproponendo così in sede di azione di responsabilità le ragioni per cui la parte interessata non condivide quelle soluzioni e riaprendo il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata;
in particolar modo quando il giudicante sia la Corte di cassazione: cioè l'organo che il sistema legislativo ha designato quale giudice di ultima istanza, al fine di porre un termine alle controversie e di evitare il moltiplicarsi indefinito dei mezzi di impugnazione" (Corte di Cassazione, Sez. III, 5 febbraio 2013, n.
2637).
Infine, per quanto in questa sede specificamente rileva in ordine al termine di decadenza per la proposizione dell'azione, va ricordato che, a norma dell'art. 4 della legge citata,
l'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato (ed in particolare nei confronti della
Presidenza del Coniglio dei Ministri quale unico soggetto legittimato passivo) può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni (termine ampliato rispetto ai due anni previsti nel testo ante-riforma) che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "In tema di responsabilità civile del magistrato, il termine decadenziale previsto dall'art. 4 della l. n.
pagina 12 di 16 117 del 1988 è ancorato all'esaurirsi dei rimedi avverso il provvedimento pregiudizievole o del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", che va inteso come fatto dannoso" e non come "danno conseguenza" poichè la verificazione del danno non rientra tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria" (così Cass. Civ. sent. 23 giugno 2016 n.
12997) e che "nei casi in cui avverso l'atto o il provvedimento che si assume pregiudizievole non siano previsti rimedi" il termine decadenziale decorre "dal momento in cui si è esaurito il grado del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", sempre inteso come fatto dannoso (così Cass. Civ. sent. 7 aprile
2016 n. 6810).
Applicando i principi esposti al caso sub iudice , il Collegio ritiene infondata l'eccezione in esame per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che, come risulta dagli atti ( cfr. all. 4 e 5 prod. parte convenuta), il sequestro dell'autovettura oggetto di causa- unitamente ad altri beni mobili ed immobili-
è stato disposto dal PM presso il Tribunale di Sala Consilina in data 26.09.1992 ai sensi dell'art. 12 quinquies D.L. 306/1992, convertito con modifiche nella legge 356/1992, rientrando nella previsione del possesso ingiustificato di valori ascrivibile a persona anche solo indagata per il delitto di usura ed è stato eseguito in data 28.09.1992 con affidamento in custodia giudiziale a . CP_2
Con la sentenza di primo grado del Tribunale di Sala Consilina, depositata il 5 luglio
2000, l'odierno attore è stato condannato per il reato di tentata estorsione ed è stato, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto per intervenuta prescrizione per il reato di usura. In tale sede i giudici di primo grado nulla hanno disposto in ordine all'autovettura oggetto del sequestro.
In sede di gravame, proposto dal Dibisceglie, la Corte di Appello di Salerno con la sentenza del 7.03.2002, riformando la decisione di primo grado, ha assolto l'attore ai sensi dell'art. 530 cpv c.p. sia dal reato di tentata estorsione che da quello di usura pagina 13 di 16 continuata ed ha disposto il dissequestro solo di titoli bancari e non anche dell'autovettura per cui è causa.
La sentenza della Corte di Appello è diventata irrevocabile in data 26.04.2002.
Ebbene, dato per accertato che nè il giudice di primo grado né quello di secondo grado hanno provveduto a disporre il dissequestro dell'autovettura pur essendo un atto dovuto ai sensi dell'art. 262 c.p.p sia per effetto della sentenza di prescrizione che per quella di assoluzione, parte attrice non ha dedotto né tanto meno dimostrato di aver proposto, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno per ottenere la restituzione del veicolo in questione.
Ne consegue che, in assenza di un termine di legge per introdurre tale procedimento, solo a seguito del dissequestro di tale bene disposto dal Tribunale di Lagonegro in data
26.05.2017 ed eseguito in data 29.05.2017, non potendosi più né modificare né revocare l'originario provvedimento di sequestro, l'azione in esame è divenuta esperibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 117/1988.
Rispetto a tale data stante la non contestata proposizione tra le odierne parti dell'azione in oggetto nel mese di aprile 2018 dinanzi al Tribunale di Salerno nel procedimento recante R.G. n. 3446/2018, definito in data 28.04.2022 con ordinanza dichiarativa di incompetenza per territorio, comunicata il 13.05.2022, in favore del Tribunale di Napoli,
l'eccezione di decadenza risulta priva di fondamento, a prescindere dal termine applicabile ( di due o di tre anni), dal momento che l'originario giudizio risulta tempestivamente proposto a meno di un anno di distanza dal dissequestro.
L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione de qua è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che rientrando la domanda in esame nella fattispecie dell'illecito extracontrattuale il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2947 c.c. è iniziato a decorrere dalla data del dissequestro ( 26.05.2017), dagli atti di causa tale termine risulta tempestivamente interrotto, una prima volta, con l'atto di messa in mora consegnato alla convenuta in data 12.10.2017, una seconda volta con la notifica dell'atto di citazione pagina 14 di 16 dinanzi al giudice incompetente in data 11.4.2018 ed una terza volta in data 25.5.2022 con la notifica dell'atto di citazione in riassunzione e da quest'ultima data all'attualità non risulta ancora decorso.
Pertanto s'impone il rigetto dell'eccezione in esame.
Merito della controversia
Ritiene il Collegio che parte attrice non abbia dimostrato l'an della pretesa risarcitoria.
Ed invero, quanto alla condotta ascritta ai rappresentanti dell'organo inquirente presso il
Tribunale di Sala Consilina, nessuna prova ha fornito l'istante in ordine all'illegittimità del sequestro dell'autovettura e ciò in quanto, come si legge chiaramente nel decreto di sequestro, tale provvedimento è stato disposto ex art. 12 quinquies DL 302/1992 convertito nella legge 356/1992, essendo il , prima, indagato e, poi, imputato Parte_1
del reato di cui all'art. 644 c.p. Pertanto nessuna violazione di legge, dolosa e/o contrassegnata da colpa grave, risulta ascrivibile all'organo requirente secondo i principi giurisprudenziali in precedenza riportati.
Quanto alla condotta dell'organo giudicante collegiale che ha deciso in primo grado, posto che l'autovettura è stata oggetto di sequestro nel corso delle indagini, non può attribuirsi al predetto l'adozione del provvedimento in oggetto bensì solo il mancato dissequestro dello stesso a seguito della pronuncia di proscioglimento;
condotta non dedotta a carico di tale organo giudicante di primo grado bensì solo a carico di quello di secondo grado.
Con riferimento a tale ultima prospettazione difensiva, non essendo stato né dedotto né tanto meno dimostrata la sussistenza di un'eventuale colpa grave a carico di tale organo giudicante, secondo i dettami delle pronunce in precedenza riportate, risulta priva di fondamento la domanda proposta in relazione all'an della stessa.
Per mera completezza di motivazione ritiene il Collegio dirimente per il rigetto della domanda anche la carenza di prova da parte dell'istante del danno da mancato godimento del bene nell'arco di tempo del lungo sequestro giudiziario posto che alcuna pagina 15 di 16 allegazione, neanche meramente indiziaria, risulta prospettata quale conseguenza della concreta possibilità di godimento perduta e del pregiudizio specifico subito (ad esempio, la perdita di occasioni di locazione). Pertanto correttamente il giudice istruttore non ha accolto l'istanza di espletamento di una CTU tecnica essendo stata proposta tale richiesta solo al fine di dimostrare eventuali danni all'autovettura pur in assenza di domanda diretta ad ottenere il risarcimento di tale tipologia di danno .
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) ed in relazione ai valori medi relativi alle quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) ridotti del 30% per l'assenza di complesse questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni di parte convenuta;
2. Rigetta la domanda dell'attore;
3. Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore della in persona del Controparte_1
Presidente p.t.; spese liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20.10.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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