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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 6.3.2025 e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Rieti presso lo studio dell'avv. Giuliano Vivio che li rappresenta e difende per procura in allegato foglio separato all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
LI (P.I ), in persona del suo legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1 pro-tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Sabetta, ed elettivamente domiciliata Parte_3 presso il suo studio in Rieti, Via delle Mimose n. 2, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto
Appellata-Appellante incidentale
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p..t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma via Savoia n. 80 presso lo studio dell'avv. Elettra Bianchi e rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Chiattelli per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata OGGETTO: appello avverso sentenza n. 407 del Tribunale di Rieti, pubblicata il 5.9.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e impugnavano la sentenza riportata Parte_1 Parte_2 in epigrafe con la quale il Tribunale di Rieti, aveva rilevato la nullità dell'atto di citazione per l'errata vocatio in ius ed aveva disatteso la domanda senza entrare nel merito della richiesta risarcitoria.
Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza e la decisione nel merito della causa, facendo presente P che la errata indicazione della ragione sociale della convenuta ( anzicchè Parte_4 Parte_3
[...]
, non aveva impedito la corretta notifica dell'atto alla reale controparte Controparte_2 P presso la sede sociale della (in Rivolutri (RI) loc. Le Ettie n. 18), né la Parte_3 costituzione in giudizio della stessa sas, la quale si era adeguatamente difesa anche nel merito.
Chiedevano pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori già richiesti, la decisione della causa nel merito.
Con comparsa del 24.5.19, si costituiva la quale rilevava Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 cpc e proponeva appello incidentale in ordine al capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Con comparsa del 14.6.23, si costituiva la quale in via principale chiedeva il rigetto CP_4 dell'appello e, in via gradata, chiedeva il rigetto della domanda di manleva per intervenuta transazione in data 13.6.13 con la società appellata.
All'udienza cartolare del 6.3.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Gli appellanti censurano la prima decisione per aver dichiarato nullo l'atto di citazione, per errore nella vocatio in ius, nonostante sia stata regolare la costituzione della reale parte convenuta che ha assunto conclusioni anche nel merito chiamando addirittura in garanzia la propria compagnia di assicurazione.
Il motivo è fondato.
Va, difatti osservato che, sebbene l'atto di citazione contenesse un errore nella indicazione della parte convenuta, la notifica è stata eseguita correttamente nella sede legale della società ed a mani del soggetto effettivo destinatario dell'atto, il quale lo ha accettato, senza rilevare alcuna anomalia nella indicazione della ragione sociale, per poi costituirsi in giudizio formulando sì l'eccezione di difetto di legittimazione, ma svolgendo anche la difesa nel merito e chiamando in garanzia la propria assicurazione.
Fermo restando che è pacifico che la costituzione del convenuto, anche al solo fine di eccepirne la nullità, sana ogni difetto di notifica;
nel caso in esame appare evidente, dalla stessa riproposizione dei fatti, nonché dalle difese della convenuta, che mai vi è stata incertezza circa la destinataria dell'atto. Né è insorta alcuna contestazione in merito all'impresa che fu incaricata di eseguire i lavori di ristrutturazione, fonte dei danni lamentati, appaltati in data 18.7.08 dal;
tant'è che si è Controparte_5 costituito in giudizio l'effettivo soggetto che doveva essere evocato.
V'è da aggiungere che la “ditta” erroneamente indicata in citazione non esiste e che la notifica è andata a buon fine mediante il recapito dell'atto nella sede e nelle mani del soggetto che realmente doveva essere evocato in giudizio e che la società in accomandita contiene nella ragione sociale il nome dell'accomandatario che era lo stesso titolare della ditta individuale. Parte_3
Sicchè nessun dubbio può insorgere in ordine alla correttezza della vocatio in ius, che risulta effettivamente e correttamente eseguita mediante la notifica nella sede effettiva della società ed a mani del socio accomandatario indicato nella ragione sociale: soggetto che doveva essere evocato.
Da tali considerazioni risulta evidente come l'errore commesso in citazione in ordine alla esatta indicazione della convenuta sia stato frutto di un mero errore materiale (data la quasi identità dei nomi), comunque ininfluente, e che nessun pregiudizio ne è derivato per la convenuta- indicata correttamente nei successivi atti a precisazione dell'errore contenuto in citazione-.
Per le su esposte ragioni ed in accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere riformata quanto all'eccezione di nullità della citazione e decisa la causa nel merito.
La domanda formulata dagli attori ha ad oggetto il risarcimento danni per infiltrazioni meteoritiche P verificatesi nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla sull'immobile di proprietà della Pt_3 nel quale il gestiva un ristorante. Pt_1 Pt_2
L'Accertamento Tecnico Preventivo espletato ha accertato l'esistenza delle infiltrazioni nei locali di proprietà della come ha “accertato nel corso dei vari sopraluoghi che le lavorazioni ed i materiali Pt_1 posti in essere rispondono alle buone pratiche di edilizia”. Escludendo, perciò, che le infiltrazioni potessero essere riferite anche ad un periodo successivo alla esecuzione dei lavori.
Pertanto, seguendo la indicazione del tecnico si può affermare che i danni lamentati ed effettivamente sofferti ebbero origine a causa della provvisorietà dei lavori posti in essere nel periodo invernale 2008-2009
e furono causati dalla inadeguatezza della copertura adottata dall'impresa dopo aver rimosso il lastricato solare in periodo invernale.
Tali danni, sono stati dal consulente quantificati in €. 3.060,00 per quanto riguarda i danni al fabbricato e in
€. 8.877,24 per quelli relativi al contenuto dell'immobile; mentre non sono stati determinati, per assenza di parametri certi, quelli lamentati e richiesti dal gestore del ristorante per la chiusura dell'esercizio Pt_2 commerciale.
Tale ultima considerazione è certamente condivisibile, considerato che i documenti allegati dal non Pt_2 consentono di stabilire il reale danno subito in termini di decremento di introiti in relazione ai danni da infiltrazioni.
Per le considerazioni innanzi esposte e sulla scorta della espletata consulenza in sede di ATP, i danni subiti dagli appellanti vanno quantificati in €. 3.060,00, relativi al fabbricato, cui vanno aggiunti quelli relativi al contenuto danneggiato pari ad €. 8.877,24.
Part Stante l'accoglimento dell'appello, va esaminata la domanda di manleva formulata dalla nei CP_6 confronti di per la quale detta compagnia ha rilevato, in via preliminare, l'avvenuta CP_1 transazione con la società appaltatrice dei lavori ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In atti risulta la prova dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, che smentisce la dichiarazione del P Parte legale rappresentante della di non aver mai ricevuto la somma oggetto dell'accordo transattivo.
Ed, invero, è provato che l'accordo transattivo è stato regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale P Pt_ della l'assegno consegnato a mani proprie del rappresentante legale della Parte_3 CP_3
in data 24.10.2013 presso l'Agenzia Generale della Compagnia Groupama di Rieti di Via S.Sassetti,
[...] come risulta in modo incontestabile dalla data e dalla firma apposta per ricevuta del ridetto rappresentante legale sulla copia dell'assegno consegnato (Cfr. allegato alla comparsa di costituzione del fascicolo di I° grado n. 8).
L'autenticità dei documenti prodotti e della relativa sottoscrizione non è stata contestata da controparte nei termini e con le modalità di cui all'art. 214 e 215 c.p.c e quindi devono intendersi riconosciuti ex lege ai sensi dell'art. 215 comma I° n. 2 c.p.c..
Alla luce di quanto innanzi, la domanda di manleva va rigettata.
L'appello incidentale formulato da parte appellata in ordine alle spese del giudizio, resta assorbito nella riforma della sentenza, dovendosi rideterminare le spese del doppio grado con riguardo al processo unitariamente considerato (Cass. 23639/24)
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, dunque, vanno poste a carico P dell'appellata previa liquidazione come da dispositivo, in misura corrispondente al grado di Parte_3 complessità delle questioni dibattute, detratta la fase istruttoria del presente grado non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sui capi di domanda in parte motiva specificati e sull'appello proposto da , avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 di Rieti n.407/19, in accoglimento dell'appello e riforma della stessa così provvede:
P
- accerta la responsabilità dell'appaltatrice, in persona del l.r.p.t. e Controparte_2 per l'effetto la condanna, al risarcimento dei danni nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 quantificati in €. 3.060,000 per danni al fabbricato e in €. 8.877,24 per danni agli arredi, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda alla presente pronuncia, mentre sino al soddisfo saranno dovuti i soli interessi al tasso legale;
- condanna LI al pagamento in favore degli appellanti, e Controparte_2 Parte_1
, in solido delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in €. Parte_2
250 per spese ed €. 3.500,00 per compensi e spese di CTU come liquidate in atti;
e, quanto al secondo, grado in €. 400 per spese e €. 2.800,00, oltre Iva sui compensi se dovuta, cnp e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
-condanna LI al pagamento, nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del doppio grado di giudizio che si quantificano quanto al primo grado in €.
3.000 e quanto al secondo grado in €. 2.000, per compensi di avvocato, oltre Iva se dovuta, cnp e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge. Roma, 15.10.2025
IL RELATORE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg
IL PRESIDENTE
Dr. Marianna D'Avino