Articolo 15 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
Articolo 14
Versione
29 marzo 1953
Art. 15.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonche' le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilita' ed alla perseguibilita' sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte puo' aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravita' del reato. La Corte puo' infliggere, altresi', le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

Disposizione transitoria.

La prima elezione della Commissione preveduta dall'art. 12 avra' luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 29 marzo 1953
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