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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10499 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 207 presso l'Avv. Ernesto Piscopo, c.f.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2
citazione.
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Longhini, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_4
studio in Napoli, alla Via Giambattista Marino n. 13, giusta procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.4.23 conveniva in Parte_1
giudizio . Controparte_1
L'opponente , premesso che: Parte_1
con ricorso del 28.3.23 l'opposta , premesso che: Controparte_1
la sig.ra , unitamente alla madre sig.ra ed alla Controparte_1 Controparte_2
germana sig.ra , tutte nella qualità di eredi beneficiate del Parte_1
SI. , venivano condannate con sentenza n. 2994/2004 emessa Persona_1
dal Tribunale di Napoli in data 10.03.2004 al pagamento della somma di £ 770.000.000 (€
397.671,81) in favore dei SIg.ri , e;
Parte_2 Per_2 Per_3
la vicenda veniva definita con accordo transattivo sottoscritto in data 26.07.2017;
ha versato in favore della parte creditrice un importo superiore rispetto alla propria quota di competenza e ciò a copertura di parte della quota spettante all'anziana madre SI.ra
, divenendo in tal guisa sua creditrice della somma complessiva pari ad Controparte_2
€ 73.332,00;
in data 04.02.2022 decedeva la SI.ra lasciando quali chiamate Controparte_2
all'eredità le figlie e;
Controparte_1 Parte_1
le coeredi accettavano con il beneficio dell'inventario l'eredità della predetta;
con d.i. n. 3127/23 emesso in data 14.4.23 il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro 36.666 a titolo di regresso per la propria quota del debito della comune genitrice pagato dalla sorella;
deduceva che:
il credito vantato dall'opposta non è nei confronti dell'ingiunta ma della de cuius
; Controparte_2
il debito della defunta, infatti, non si è trasmesso agli eredi in quanto gli stessi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario;
il debito rimane in capo all'eredità giacente e va pagato, se del caso, con i beni ereditari;
in ogni caso il pagamento effettuato concreta una mera restituzione di quanto l'opposta ha ricevuto dalla madre;
l'opponente ha anch'essa pagato debiti ereditari per € 11.822 che andrebbero, nel caso, portati in compensazione;
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Si costituiva ritualmente l'opposta e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
nulla ha ricevuto dalla genitrice;
il pagamento della somma di € 73.332 è avvenuto in adempimento del citato atto di transazione e non in adempimento di debiti ereditari;
l'opponente, pertanto, in qualità di obbligata in solido in virtù del predetto atto transattivo, è tenuta al regresso ai sensi dell'art. 1299 cc;
in ogni caso l'eredità beneficiata non può essere considerata, al pari dell'eredità giacente, come un patrimonio a sé stante non ancora acquistato dall'erede a seguito dell'accettazione;
ne consegue che l'erede è tenuto a provvedere al pagamento dei debiti ereditari, nel caso di specie ex art. 495 c.c. stante la mancata opposizione dei creditori a norma dell'art. 498 c.c. nel termine di legge, facendosi parte diligente e nei limiti del valore della quota ad esso spettante della massa ereditaria;
l'opponente, pertanto, quale erede della propria dante causa, risponde dei debiti lasciati dalla stessa ed è legittimata ad essere convenuta in giudizio quale titolare del rapporto obbligatorio, precedentemente facente capo alla de cuius e, dopo la sua scomparsa, caduto in successione unitamente agli altri beni relitti;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 27.2.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'opposta afferma espressamente di aver pagato le somme ingiunte in luogo della defunta madre in virtù dell'atto di transazione stipulato dalla de cuius e dalle odierne litiganti.
Orbene, secondo l'art. 1299 cc, il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
L'opponente ha pagato la quota di debito della defunta genitrice: obbligata alla restituzione, pertanto, era soltanto la suddetta, allora in vita.
Ne consegue che l'obbligo di pagamento in via di regresso costituisce un debito gravante sull'eredità della de cuius.
E' pacifico che l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario da entrambe le coeredi.
Orbene l'art. 497 Codice Civile stabilisce che L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto
e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. L'opponente non ha chiesto alla coerede di presentare il conto né ha dato prova che la suddetta abbia la disponibilità di somme liquide, provenienti dall'eredità, con le quali soddisfare i debiti ereditari.
Né è possibile utilizzare per il pagamento beni da liquidare come gli immobili.
La domanda di pagamento, pertanto, allo stato è inammissibile.
Tutte le altre questioni proposte, inerenti i rapporti familiari tra le parti, non riguardano la causa in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc sussistendo, comunque, un astratto diritto alla restituzione della somma.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n.
3127/23 emesso in data 14.4.23 proposta da nei confronti di Parte_1
con atto di citazione notificato il 19.4.23, così provvede: Controparte_1
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
6.713 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 22.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)