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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2862/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2862/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], int. 1 professione: lavoratore dipendente presso Labo Tecnic Studio reddito: euro 9.666,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Tommaso Rossi presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], int. 1 professione: libera professionista reddito: euro 7.699,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Elisa Piffanelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 16-6-2012 (anno 2012, Numero 12, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il 7-2-2010 e il Per_1 Per_2
2-8-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separati. L'immobile, adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale e di proprietà esclusiva del sig. sito in Porto Viro (RO), 45014, Parte_1 via Mantovana n.78, int. 1, al piano primo e così catastalmente censito: fg. 1, part. 688, sub. 3, cat. A/2, vani 5,0, rendita 322,79, unitamente a quota parte (1/2) del giardino comune con le unità immobiliari del piano terra, resterà assegnato, al pari degli arredi che lo compongono, a affinché vi abiti con i figli. Parte_2
2) Poiché gli impianti dell'abitazione di cui al piano primo sono comuni alle unità al piano terra di cui al fg. 1, part. 688, sub. 1 e sub 2, ove andrà a vivere il sig.
, le parti concordano quanto segue: Parte_1
• il sig. manterrà a proprio nome l'utenza del gas e la linea Parte_1 dati/internet, mentre la sig.ra si intesterà l'intestazione delle utenze di Pt_2 acqua e luce. Le suddette complessivamente saranno corrisposte nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra fino a che Parte_1 Pt_2 si procederà di comune accordo alla suddivisione degli impianti.
• la tassa rifiuti sarà ripartita in proporzione ai diversi nuclei abitativi;
• le spese per manutenzione, pulizia e taglio siepi del giardino saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso, i ricorrenti si impegno a rispettare vicendevolmente la reciproca privacy senza che la vicinanza abitativa derivante dall'accordo di cui sopra abbia ad arrecare all'uno e all'altro alcuna limitazione comportamentale. 3) I figli minori e alla data odierna minorenni, studenti e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna. Le parti convengono che i minori trascorrano con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera, rientrando alla dimora materna ed in un orario compatibile con le esigenze scolastiche. Il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con Parte_1 gli impegni scolastici e salvo il necessario preavviso e coordinamento e comunque, previo accordo anche telefonico con la Sig.ra , in una o più giornate Pt_2 infrasettimanali compatibilmente ai propri orari e turni di lavoro e nel rispetto degli impegni scolastici, ludico e sportivi dei ragazzi. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di comunicarsi con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia dei figli. e rascorreranno insieme con ciascun genitore Per_1 Per_2
e ad anni alterni, il giorno di Natale e di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stessi la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le festività natalizie e nel rispetto della suddetta alternanza, i minori resteranno con ciascun genitore o dal 25 dicembre al 30 dicembre o, in
2 alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania. Parimenti nelle vacanze pasquali i ragazzi trascorreranno alternativamente la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con i figli le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno; 4) in considerazione dei redditi percepiti dalle odierne parti in causa il sig.
si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 (venti) di Parte_1 Pt_2 ciascun mese la somma complessiva di €. 450,00# (€. 225,00# per ciascun figlio) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei minori. L'importo concordato come mantenimento ordinario verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà mensilmente integrato con l'assegno unico che la Sig.ra Pt_2 tratterrà in misura del 100% senza alcun diritto su detta somma per il ricorrente. 5) I coniugi ripartiranno poi tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la prole e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i Sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1 contribuire al pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie secondo quanto di seguito meglio specificato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta della scuola da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni,
3 l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 200,00# annui per ciascun figlio ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi secondo la percentuale concordata. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso.
6) le parti convengono che l'autovettura Volkswagen Touran targata EV788AC in uso alla Sig.ra ma intestata al Sig. venga da quest'ultimo ceduta Pt_2 Parte_1 senza onere alcuno alla coniuge che sopporterà solo le spese necessarie al passaggio di proprietà da eseguirsi entro 15 giorni dall'omologa, a pena di decadenza. Il sig. si obbliga a tenere indenne la coniuge ove emergano Parte_1 omessi versamenti dei bolli relativi agli anni antecedenti la cessione.
7) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro per spese ed esborsi relativi alle esigenze personali e della prole avvenuti in costanza di matrimonio e confermano di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico, così da nulla aver, l'un l'altro da pretendere nemmeno per il proprio mantenimento;
8) I coniugi stabiliscono di non dover nulla l'uno all'altro a titolo di concorso nel loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio;
10) I ricorrenti dichiarano di compensare interamente tra loro i costi e compensi del presente.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2862/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 16-6-2012, Pt_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AO Di AN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2862/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...], int. 1 professione: lavoratore dipendente presso Labo Tecnic Studio reddito: euro 9.666,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Tommaso Rossi presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], int. 1 professione: libera professionista reddito: euro 7.699,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Elisa Piffanelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 16-6-2012 (anno 2012, Numero 12, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il 7-2-2010 e il Per_1 Per_2
2-8-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I coniugi vivranno separati. L'immobile, adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale e di proprietà esclusiva del sig. sito in Porto Viro (RO), 45014, Parte_1 via Mantovana n.78, int. 1, al piano primo e così catastalmente censito: fg. 1, part. 688, sub. 3, cat. A/2, vani 5,0, rendita 322,79, unitamente a quota parte (1/2) del giardino comune con le unità immobiliari del piano terra, resterà assegnato, al pari degli arredi che lo compongono, a affinché vi abiti con i figli. Parte_2
2) Poiché gli impianti dell'abitazione di cui al piano primo sono comuni alle unità al piano terra di cui al fg. 1, part. 688, sub. 1 e sub 2, ove andrà a vivere il sig.
, le parti concordano quanto segue: Parte_1
• il sig. manterrà a proprio nome l'utenza del gas e la linea Parte_1 dati/internet, mentre la sig.ra si intesterà l'intestazione delle utenze di Pt_2 acqua e luce. Le suddette complessivamente saranno corrisposte nella misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra fino a che Parte_1 Pt_2 si procederà di comune accordo alla suddivisione degli impianti.
• la tassa rifiuti sarà ripartita in proporzione ai diversi nuclei abitativi;
• le spese per manutenzione, pulizia e taglio siepi del giardino saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso, i ricorrenti si impegno a rispettare vicendevolmente la reciproca privacy senza che la vicinanza abitativa derivante dall'accordo di cui sopra abbia ad arrecare all'uno e all'altro alcuna limitazione comportamentale. 3) I figli minori e alla data odierna minorenni, studenti e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la salute, il tutto con residenza e dimora privilegiata presso l'abitazione materna. Le parti convengono che i minori trascorrano con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera, rientrando alla dimora materna ed in un orario compatibile con le esigenze scolastiche. Il sig. potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con Parte_1 gli impegni scolastici e salvo il necessario preavviso e coordinamento e comunque, previo accordo anche telefonico con la Sig.ra , in una o più giornate Pt_2 infrasettimanali compatibilmente ai propri orari e turni di lavoro e nel rispetto degli impegni scolastici, ludico e sportivi dei ragazzi. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi. I coniugi cureranno di comunicarsi con ampio anticipo e, possibilmente, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, le date e le località prescelte per le vacanze in compagnia dei figli. e rascorreranno insieme con ciascun genitore Per_1 Per_2
e ad anni alterni, il giorno di Natale e di Pasqua, consentendo così al genitore che non abbia trascorso con gli stessi la festività Natalizia, di trascorre quella Pasquale e viceversa. Durante le festività natalizie e nel rispetto della suddetta alternanza, i minori resteranno con ciascun genitore o dal 25 dicembre al 30 dicembre o, in
2 alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania. Parimenti nelle vacanze pasquali i ragazzi trascorreranno alternativamente la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali verrà adottata tra le parti anche per trascorrere con i figli le ulteriori e diverse festività, sia civili che religiose, nel corso dell'anno; 4) in considerazione dei redditi percepiti dalle odierne parti in causa il sig.
si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno 20 (venti) di Parte_1 Pt_2 ciascun mese la somma complessiva di €. 450,00# (€. 225,00# per ciascun figlio) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei minori. L'importo concordato come mantenimento ordinario verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT e sarà mensilmente integrato con l'assegno unico che la Sig.ra Pt_2 tratterrà in misura del 100% senza alcun diritto su detta somma per il ricorrente. 5) I coniugi ripartiranno poi tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per la prole e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare, i Sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1 contribuire al pagamento delle spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie secondo quanto di seguito meglio specificato: spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
spese scolastiche: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi entro il mese antecedente l'acquisto; b) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta della scuola da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni,
3 l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 200,00# annui per ciascun figlio ed onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
spese varie: saranno da dividersi (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B). Ogni spesa straordinaria ulteriore, non necessaria e non elencata nel protocollo di cui sopra, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi secondo la percentuale concordata. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso.
6) le parti convengono che l'autovettura Volkswagen Touran targata EV788AC in uso alla Sig.ra ma intestata al Sig. venga da quest'ultimo ceduta Pt_2 Parte_1 senza onere alcuno alla coniuge che sopporterà solo le spese necessarie al passaggio di proprietà da eseguirsi entro 15 giorni dall'omologa, a pena di decadenza. Il sig. si obbliga a tenere indenne la coniuge ove emergano Parte_1 omessi versamenti dei bolli relativi agli anni antecedenti la cessione.
7) I coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'un l'altro per spese ed esborsi relativi alle esigenze personali e della prole avvenuti in costanza di matrimonio e confermano di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico, così da nulla aver, l'un l'altro da pretendere nemmeno per il proprio mantenimento;
8) I coniugi stabiliscono di non dover nulla l'uno all'altro a titolo di concorso nel loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
9) I coniugi si danno reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio;
10) I ricorrenti dichiarano di compensare interamente tra loro i costi e compensi del presente.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-9-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 entrambi minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2862/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto Viro (RO) il 16-6-2012, Pt_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 17 ottobre 2025
Il Presidente estensore
AO Di AN
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