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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 989/2025 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 989 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rudy Cavallone ed elettivamente domiciliato presso il C.F._1 suo studio sito in Foggia alla Via Fiorello La Guardia, 11 (c.f.: ), PEC: C.F._2
Email_1
-ricorrente-
E
in persona della socia accomandataria sig.ra (c.f.: Controparte_1 CP_1
, con sede legale in Bregnano (CO) alla Via Italia n. 24 (P.Iva: ); C.F._3 P.IVA_1
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 15 settembre 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE1) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto l'attività professionale Parte_1 stragiudiziale per conto e nell'esclusivo interesse dalla società “ , in Controparte_1 persona della socia accomandataria sig.ra ; CP_1
1 2) accertare e dichiarare che,la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t , deve all'esponente a titolo di compenso professionale, per tutti i motivi CP_1 che si leggono in premessa, la somma di €. 2.376,06 (comprensiva di oneri accessori);giusta fattura proforma del 07/10/2024, in applicazione delle tariffe professionali ex D.M. 55/2014;
3) per l'effetto, accertata la rispondenza della somma richiesta per la prestazione resa alla vigente tariffa professionale forense, condanni la Società convenuta, in persona del legale rapp.p.t. sig.ra , al CP_1 pagamento della somma di €.2.376,06 (comprensiva di oneri accessori)oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento o a quella somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda..
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 20 marzo 2025 l'Avv. domandava fissarsi Parte_1 udienza per evocare in giudizio la società “ , in persona della socia Controparte_1 accomandataria chiedendo, previo accertamento dell'avvenuto svolgimento da parte del CP_1 ricorrente di attività professionale legale per conto e nell'esclusivo interesse di controparte, la condanna di questa al pagamento in proprio favore, a titolo di compenso professionale, dell'importo di €. 2 .376,06 (già comprensivo di accessori), oltre interessi.
Richiamava il legale a riguardo la fattura proforma del 7/10/2024, da lui redatta in applicazione delle tariffe professionali ex D.M. 55/2014, quale corrispettivo per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse della resistente nella controversia da questi avuta con terzo (Dott.ssa e definita transattivamente Persona_1 con scrittura privata del 1.10.2024 sottoscritta da entrambe le parti e dai loro difensori (doc.2) proprio a seguito dell'attività stragiudiziale compiuta.
Deduceva che la società cliente, in persona del socio accomandatario non contestava la CP_1 prestazione, né la dovutezza del pagamento, né nell'ammontare supra indicato, né in quello, minore, di €
1.198,00 (comprensivo di oneri), successivamente proposto il 23.1.2025 contestualmente a pec di rinuncia al mandato;
ed anzi, secondo la ricostruzione attorea, sincerava il legale a mezzo messaggistica CP_1 whatsapp in ordine al prossimo pagamento.
Con decreto del 10.4.2025 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 25 giugno 2025, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
La resistente , pur ritualmente evocata in giudizio, non intendeva Controparte_1 costituirsi, né nel termine indicato né in udienza. Pertanto il 25.6.2025 il G.I. dichiarava la contumacia di
, non costituita pur ritualmente evocata, e fissava udienza per il Controparte_1 trattenimento in decisione del giudizio, ex art. 281 sexies - terdecies al 15 settembre 2025.
2 In tale data, tenuto conto delle note conclusive del 3.9.2025 di parte ricorrente, con le quali insisteva nelle proprie richieste e precisava le conclusioni, nonché delle note di trattazione scritta del 10.9.2025 sostitutive di udienza, il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Si fa presente, a riguardo, che la controversia giudiziale definita transattivamente con la transazione titolo dell'odierna richiesta pendeva davanti al Tribunale, come desumibile dal contenuto della missiva di sollecito di pagamento e rinuncia al mandato (vds pec del 23.1.2024: decreto ingiuntivo n.1468/2024, R.G. 3421/2024 Tribunale di Como) e dall'importo oggetto di controversia, per come individuato nella scrittura privata, superiore per valore alla soglia di competenza del
Giudice di Pace.
Sussiste, egualmente, l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva della resistente evocata in giudizio
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: si richiamano a riguardo gli accertamenti compiuti dal G.I. e indicati a verbale di udienza del 25.6.2025, ove si verbalizza l'avvenuto compimento di notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza “a mezzo PEC all'indirizzo pec il 15.4.2025 con prova di avvenuta accettazione e consegna”, previo Email_2 riscontro di corrispondenza fra l'indirizzo pec di destinazione e quello risultante nel registro INI-PEC per quanto concerne l'impresa e con Partita IVA come da controllo Controparte_1 P.IVA_1 effettuato, che pure consente di riscontrare la sede legale della società convenuta, Bregnano, nel circondario di questo Tribunale
Il ricorrente ha provveduto, infine, ad espletare la negoziazione assistita, condizione di procedibilità dlela domanda (vds. doc. allegato al ricorso).
III. Nel merito: sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata nell'an; risulta infatti adeguatamente provata l'attività stragiudiziale compiuta dal ricorrente, nell'interesse di che ha portato alla definizione della vertenza con il terzo A CP_1 Per_1 riguardo risultano documentazione idonea lo scambio mail tra l'Avv. e quello del terzo (Avv. Parte_1 CP_ Borgonovo) nonché la scrittura privata sottoscritta da per , dal terzo e dai due legali, fra cui, CP_1 appunto, il ricorrente, in data 1.10.2024.
La documentazione che precede risulta sufficiente, infatti, per provare tanto la sussistenza di un rapporto professionale tra il ricorrente e la cliente, controparte nel presente giudizio, quanto l'effettivo compimento di un'attività professionale meritevole di remunerazione.
IV. Nel merito: sul quantum.
Con riferimento al quantum, la domanda non può trovare accoglimento nell'importo domandato di € 2.376,06, bensì per la somma inferiore di € 1.198,00.
3 A tali conclusioni deve giungersi alla luce della documentazione in atti e tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, che non consente l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc;
pertanto i fatti costitutivi, e dunque anche prova dell'importo oggetto di giudizio, devono provenire interamente da parte ricorrente
Il ventaglio documentale allegato al ricorso si costituisce di sette allegati, di cui due attengono la transazione
(sottoscritta in un caso da e dal legale ricorrente, nell'altro caso dal terzo e dal suo legale), CP_1 Per_1 due riguardano la corrispondenza tra legali che ha portato alla transazione, mentre gli ultimi tre hanno ad oggetto, in ordine cronologico:
- Comunicazione pec dell'Avv. a del 7.10.2024 dal seguente oggetto “come da Parte_1 CP_1 accordi, si rimette in allegato fattura proforma relativa alle competenze legali da corrispondere al sottoscritto avvocato. Resto in attesa di sollecita restituzione dell'accordo transattivo debitamente sottoscritto” e con in allegato due files “pdf”, uno rubricato “TD01 20241007_161613” e l'altro
“compenso avvocati parametri stragiudiziali 2014 del 1.10.2024”; ma senza allegazione -nella produzione depositata in PCT- dei due files richiamati;
- Messaggistica istantanea asseritamente relativa a contatto riferibile a ” -ma di Controparte_1 cui, osserva il Tribunale, non è dato alcun elemento per verificarne la riconducibilità, e privo peraltro di indicazione della data, ma del solo orario serale- in cui il numero dal ricorrente indicato quale
[...]
” scrive “contabile per se vuoi avvisare l'avvocato della controparte tempo di CP_1 Per_1 arrivare in ufficio e lo faccio”, l'avvocato ricorrente risponde “va bene”, e il primo interlocutore allega contabile di bonifico per € 3.000 avente quale ordinante e quale beneficiario CP_1 Per_1
, causale “acconto come accordi”; seguito da ulteriore messaggio “chiedo scusa per l'orario,
[...] ecco a te la contabile del bonifico… Domani mi sento con anche per la tua fattura. Per_2
- Comunicazione pec dell'Avv. a datata 23.1.2025, e inviata il giorno seguente, con Parte_1 CP_1 rinuncia al mandato, precisazione di assenza di documentazione in originale e sollecito “a provvedere al pagamento dell'onorario dovuto al sottoscritto avvocato per un importo pari a € 1.198,00, e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, da effettuarsi sul conto corrente intestato all'Avv. Parte_1
, alle coordinate bancarie indicate in calce alla fattura pro-forma già in VS. possesso e che si
[...] allega nuovamente alla presente”; e che tuttavia, nuovamente, non è allegata nella produzione depositata in PCT,
Ebbene, alla luce della documentazione che precede, osserva il Tribunale come l'importo domandato, pari a €
2.376,06, non trovi adeguato riscontro in nessun documento. Non è infatti indicato nella pec di richiesta del compenso del 7.10.2024, non essendo richiamato nel corpo della stessa e non essendo stata allegata (in PCT) la fattura, pure presumibilmente inviata al cliente. Non è, inoltre, indicato nella corrispondenza di cui alla messaggistica istantanea (la corrispondenza della resistente con l'interlocutore non è peraltro stata adeguatamente provata) e non risulta esplicitato nemmeno nella pec di rinuncia del gennaio 2025, ove peraltro chiede il pagamento del diverso, inferiore, importo di € 1.198,00 senza che ivi sia specificato, come Parte_1 invece fatto in ricorso ex art. 281 decies cpc, che esso è stato richiesto “al solo ed unico fine di risolvere bonariamente la controversia”.
Non vi è, in sintesi, alcun documento che provi non solo l'accordo tra le parti per l'importo di € 2.376,06, ma anche solo la richiesta dell'Avv. in tal senso. Né è stata sul punto in giudizio -necessariamente con Parte_1 ricorso, stante la tipologia di rito scelto- richiesta la prova orale.
4 Vieppiù, come detto, risulta documentalmente che la richiesta svolta dal ricorrente si attesti su un diverso, inferiore, importo. Tantomeno può concludersi nel senso di ritenere documentalmente provato che parte resistente abbia mostrato acquiescenza al pagamento di € 2.376,06; né la mancata contestazione può inferirsi processualmente, stante la natura contumaciale del giudizio.
Ad abundantiam, quale ulteriore indice presuntivo militante nel senso della possibilità di riconoscimento unicamente del minore importo indicato, osserva il Tribunale come in sede di negoziazione assistita la richiesta svolta è per € 1.198,00 e addirittura tale importo si indica quale ab initio richiesto, con mail del 7.10.2024 “[…] che, con nota mail del 7 ottobre 2024 l'Avv. inviava alla S.V. fattura pro-forma al fine di procedere la Parte_1 pagamento delle competenze in favore dello stesso per l'attività prestata nella misura di € 1.198,00 comprensivo di oneri accessori” (corsivo aggiunto).
Risulta infine irrilevante il richiamo alle tabelle -effettivamente il compenso tabellare, secondo le tabelle allora vigenti, per “attività stragiudiziale” ai medi, è pari a € 1.985,00, oneri esclusi, somma corrispondente a quella oggetto di domanda oneri inclusi)-, essendo l'importo tabellare superabile dalla diversa determinazione delle parti, ed in questo caso dalla diversa richiesta svolta dal ricorrente (quantomeno per come risultante processualmente).
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea trova riconoscimento per l'importo di € 1.198,00 (da ritenersi ricompreso nella domanda principale, senza pertanto che costituisca motivo di diniego l'assenza di una domanda svolta ad hoc in via subordinata).
L'importo indicato deve intendersi già comprensivo di oneri, come indicato dal ricorrente stesso (pag.2 ricorso).
Essendo il credito dell'avvocato per le parcelle professionali un credito di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria ma l'applicabilità del principio nominalistico determina il riconoscimento degli interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
VI. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 1.101 a € 5.200), ai minimi avuto riguardo alla prossimità del valore di causa come da decisum (€ 1.198), con il valore minimo dello scaglione (€ 1.101), esclusa la fase di trattazione stante il rito scelto e l'assenza di attività istruttoria, e tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione ad una udienza ed a una nota conclusiva ripetitiva delle conclusioni precisate.
Non risultano richieste le spese per la negoziazione assistita, mentre non risulta evidenza dell'avvenuto versamento del contributo unificato.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. nei confronti di Parte_1 Pt_1 Controparte_1
in persona della socia accomandataria , ogni contraria istanza, deduzione ed
[...] CP_1 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi nel presente giudizio Controparte_1 benché ritualmente evocata;
in accoglimento, parziale, della domanda di parte ricorrente:
Pa Accerta il credito di parte ricorrente Avv. , per l'attività professionale svolta in favore Parte_1 di parte resistente, in precedenza sua assistita, nella misura di € 1.198,00, somma già comprensiva di oneri;
e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 1.198,00 (millecentonovantotto/00), già comprensivo di oneri, oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
Condanna parte resistente, nella persona del socio accomandatario , pur contumace, alla CP_1 rifusione in favore dell'Avv. , delle spese del presente giudizio, che liquida in € 852,00 Parte_1
(ottocentocinquantadue/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 989 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rudy Cavallone ed elettivamente domiciliato presso il C.F._1 suo studio sito in Foggia alla Via Fiorello La Guardia, 11 (c.f.: ), PEC: C.F._2
Email_1
-ricorrente-
E
in persona della socia accomandataria sig.ra (c.f.: Controparte_1 CP_1
, con sede legale in Bregnano (CO) alla Via Italia n. 24 (P.Iva: ); C.F._3 P.IVA_1
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 15 settembre 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE1) accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto l'attività professionale Parte_1 stragiudiziale per conto e nell'esclusivo interesse dalla società “ , in Controparte_1 persona della socia accomandataria sig.ra ; CP_1
1 2) accertare e dichiarare che,la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t , deve all'esponente a titolo di compenso professionale, per tutti i motivi CP_1 che si leggono in premessa, la somma di €. 2.376,06 (comprensiva di oneri accessori);giusta fattura proforma del 07/10/2024, in applicazione delle tariffe professionali ex D.M. 55/2014;
3) per l'effetto, accertata la rispondenza della somma richiesta per la prestazione resa alla vigente tariffa professionale forense, condanni la Società convenuta, in persona del legale rapp.p.t. sig.ra , al CP_1 pagamento della somma di €.2.376,06 (comprensiva di oneri accessori)oltre interessi dal dì della domanda al momento del pagamento o a quella somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sull'inquadramento della domanda..
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 20 marzo 2025 l'Avv. domandava fissarsi Parte_1 udienza per evocare in giudizio la società “ , in persona della socia Controparte_1 accomandataria chiedendo, previo accertamento dell'avvenuto svolgimento da parte del CP_1 ricorrente di attività professionale legale per conto e nell'esclusivo interesse di controparte, la condanna di questa al pagamento in proprio favore, a titolo di compenso professionale, dell'importo di €. 2 .376,06 (già comprensivo di accessori), oltre interessi.
Richiamava il legale a riguardo la fattura proforma del 7/10/2024, da lui redatta in applicazione delle tariffe professionali ex D.M. 55/2014, quale corrispettivo per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse della resistente nella controversia da questi avuta con terzo (Dott.ssa e definita transattivamente Persona_1 con scrittura privata del 1.10.2024 sottoscritta da entrambe le parti e dai loro difensori (doc.2) proprio a seguito dell'attività stragiudiziale compiuta.
Deduceva che la società cliente, in persona del socio accomandatario non contestava la CP_1 prestazione, né la dovutezza del pagamento, né nell'ammontare supra indicato, né in quello, minore, di €
1.198,00 (comprensivo di oneri), successivamente proposto il 23.1.2025 contestualmente a pec di rinuncia al mandato;
ed anzi, secondo la ricostruzione attorea, sincerava il legale a mezzo messaggistica CP_1 whatsapp in ordine al prossimo pagamento.
Con decreto del 10.4.2025 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 25 giugno 2025, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
La resistente , pur ritualmente evocata in giudizio, non intendeva Controparte_1 costituirsi, né nel termine indicato né in udienza. Pertanto il 25.6.2025 il G.I. dichiarava la contumacia di
, non costituita pur ritualmente evocata, e fissava udienza per il Controparte_1 trattenimento in decisione del giudizio, ex art. 281 sexies - terdecies al 15 settembre 2025.
2 In tale data, tenuto conto delle note conclusive del 3.9.2025 di parte ricorrente, con le quali insisteva nelle proprie richieste e precisava le conclusioni, nonché delle note di trattazione scritta del 10.9.2025 sostitutive di udienza, il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Si fa presente, a riguardo, che la controversia giudiziale definita transattivamente con la transazione titolo dell'odierna richiesta pendeva davanti al Tribunale, come desumibile dal contenuto della missiva di sollecito di pagamento e rinuncia al mandato (vds pec del 23.1.2024: decreto ingiuntivo n.1468/2024, R.G. 3421/2024 Tribunale di Como) e dall'importo oggetto di controversia, per come individuato nella scrittura privata, superiore per valore alla soglia di competenza del
Giudice di Pace.
Sussiste, egualmente, l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva della resistente evocata in giudizio
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: si richiamano a riguardo gli accertamenti compiuti dal G.I. e indicati a verbale di udienza del 25.6.2025, ove si verbalizza l'avvenuto compimento di notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza “a mezzo PEC all'indirizzo pec il 15.4.2025 con prova di avvenuta accettazione e consegna”, previo Email_2 riscontro di corrispondenza fra l'indirizzo pec di destinazione e quello risultante nel registro INI-PEC per quanto concerne l'impresa e con Partita IVA come da controllo Controparte_1 P.IVA_1 effettuato, che pure consente di riscontrare la sede legale della società convenuta, Bregnano, nel circondario di questo Tribunale
Il ricorrente ha provveduto, infine, ad espletare la negoziazione assistita, condizione di procedibilità dlela domanda (vds. doc. allegato al ricorso).
III. Nel merito: sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata nell'an; risulta infatti adeguatamente provata l'attività stragiudiziale compiuta dal ricorrente, nell'interesse di che ha portato alla definizione della vertenza con il terzo A CP_1 Per_1 riguardo risultano documentazione idonea lo scambio mail tra l'Avv. e quello del terzo (Avv. Parte_1 CP_ Borgonovo) nonché la scrittura privata sottoscritta da per , dal terzo e dai due legali, fra cui, CP_1 appunto, il ricorrente, in data 1.10.2024.
La documentazione che precede risulta sufficiente, infatti, per provare tanto la sussistenza di un rapporto professionale tra il ricorrente e la cliente, controparte nel presente giudizio, quanto l'effettivo compimento di un'attività professionale meritevole di remunerazione.
IV. Nel merito: sul quantum.
Con riferimento al quantum, la domanda non può trovare accoglimento nell'importo domandato di € 2.376,06, bensì per la somma inferiore di € 1.198,00.
3 A tali conclusioni deve giungersi alla luce della documentazione in atti e tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, che non consente l'operatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc;
pertanto i fatti costitutivi, e dunque anche prova dell'importo oggetto di giudizio, devono provenire interamente da parte ricorrente
Il ventaglio documentale allegato al ricorso si costituisce di sette allegati, di cui due attengono la transazione
(sottoscritta in un caso da e dal legale ricorrente, nell'altro caso dal terzo e dal suo legale), CP_1 Per_1 due riguardano la corrispondenza tra legali che ha portato alla transazione, mentre gli ultimi tre hanno ad oggetto, in ordine cronologico:
- Comunicazione pec dell'Avv. a del 7.10.2024 dal seguente oggetto “come da Parte_1 CP_1 accordi, si rimette in allegato fattura proforma relativa alle competenze legali da corrispondere al sottoscritto avvocato. Resto in attesa di sollecita restituzione dell'accordo transattivo debitamente sottoscritto” e con in allegato due files “pdf”, uno rubricato “TD01 20241007_161613” e l'altro
“compenso avvocati parametri stragiudiziali 2014 del 1.10.2024”; ma senza allegazione -nella produzione depositata in PCT- dei due files richiamati;
- Messaggistica istantanea asseritamente relativa a contatto riferibile a ” -ma di Controparte_1 cui, osserva il Tribunale, non è dato alcun elemento per verificarne la riconducibilità, e privo peraltro di indicazione della data, ma del solo orario serale- in cui il numero dal ricorrente indicato quale
[...]
” scrive “contabile per se vuoi avvisare l'avvocato della controparte tempo di CP_1 Per_1 arrivare in ufficio e lo faccio”, l'avvocato ricorrente risponde “va bene”, e il primo interlocutore allega contabile di bonifico per € 3.000 avente quale ordinante e quale beneficiario CP_1 Per_1
, causale “acconto come accordi”; seguito da ulteriore messaggio “chiedo scusa per l'orario,
[...] ecco a te la contabile del bonifico… Domani mi sento con anche per la tua fattura. Per_2
- Comunicazione pec dell'Avv. a datata 23.1.2025, e inviata il giorno seguente, con Parte_1 CP_1 rinuncia al mandato, precisazione di assenza di documentazione in originale e sollecito “a provvedere al pagamento dell'onorario dovuto al sottoscritto avvocato per un importo pari a € 1.198,00, e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, da effettuarsi sul conto corrente intestato all'Avv. Parte_1
, alle coordinate bancarie indicate in calce alla fattura pro-forma già in VS. possesso e che si
[...] allega nuovamente alla presente”; e che tuttavia, nuovamente, non è allegata nella produzione depositata in PCT,
Ebbene, alla luce della documentazione che precede, osserva il Tribunale come l'importo domandato, pari a €
2.376,06, non trovi adeguato riscontro in nessun documento. Non è infatti indicato nella pec di richiesta del compenso del 7.10.2024, non essendo richiamato nel corpo della stessa e non essendo stata allegata (in PCT) la fattura, pure presumibilmente inviata al cliente. Non è, inoltre, indicato nella corrispondenza di cui alla messaggistica istantanea (la corrispondenza della resistente con l'interlocutore non è peraltro stata adeguatamente provata) e non risulta esplicitato nemmeno nella pec di rinuncia del gennaio 2025, ove peraltro chiede il pagamento del diverso, inferiore, importo di € 1.198,00 senza che ivi sia specificato, come Parte_1 invece fatto in ricorso ex art. 281 decies cpc, che esso è stato richiesto “al solo ed unico fine di risolvere bonariamente la controversia”.
Non vi è, in sintesi, alcun documento che provi non solo l'accordo tra le parti per l'importo di € 2.376,06, ma anche solo la richiesta dell'Avv. in tal senso. Né è stata sul punto in giudizio -necessariamente con Parte_1 ricorso, stante la tipologia di rito scelto- richiesta la prova orale.
4 Vieppiù, come detto, risulta documentalmente che la richiesta svolta dal ricorrente si attesti su un diverso, inferiore, importo. Tantomeno può concludersi nel senso di ritenere documentalmente provato che parte resistente abbia mostrato acquiescenza al pagamento di € 2.376,06; né la mancata contestazione può inferirsi processualmente, stante la natura contumaciale del giudizio.
Ad abundantiam, quale ulteriore indice presuntivo militante nel senso della possibilità di riconoscimento unicamente del minore importo indicato, osserva il Tribunale come in sede di negoziazione assistita la richiesta svolta è per € 1.198,00 e addirittura tale importo si indica quale ab initio richiesto, con mail del 7.10.2024 “[…] che, con nota mail del 7 ottobre 2024 l'Avv. inviava alla S.V. fattura pro-forma al fine di procedere la Parte_1 pagamento delle competenze in favore dello stesso per l'attività prestata nella misura di € 1.198,00 comprensivo di oneri accessori” (corsivo aggiunto).
Risulta infine irrilevante il richiamo alle tabelle -effettivamente il compenso tabellare, secondo le tabelle allora vigenti, per “attività stragiudiziale” ai medi, è pari a € 1.985,00, oneri esclusi, somma corrispondente a quella oggetto di domanda oneri inclusi)-, essendo l'importo tabellare superabile dalla diversa determinazione delle parti, ed in questo caso dalla diversa richiesta svolta dal ricorrente (quantomeno per come risultante processualmente).
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea trova riconoscimento per l'importo di € 1.198,00 (da ritenersi ricompreso nella domanda principale, senza pertanto che costituisca motivo di diniego l'assenza di una domanda svolta ad hoc in via subordinata).
L'importo indicato deve intendersi già comprensivo di oneri, come indicato dal ricorrente stesso (pag.2 ricorso).
Essendo il credito dell'avvocato per le parcelle professionali un credito di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria ma l'applicabilità del principio nominalistico determina il riconoscimento degli interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
VI. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 1.101 a € 5.200), ai minimi avuto riguardo alla prossimità del valore di causa come da decisum (€ 1.198), con il valore minimo dello scaglione (€ 1.101), esclusa la fase di trattazione stante il rito scelto e l'assenza di attività istruttoria, e tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione ad una udienza ed a una nota conclusiva ripetitiva delle conclusioni precisate.
Non risultano richieste le spese per la negoziazione assistita, mentre non risulta evidenza dell'avvenuto versamento del contributo unificato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. nei confronti di Parte_1 Pt_1 Controparte_1
in persona della socia accomandataria , ogni contraria istanza, deduzione ed
[...] CP_1 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi nel presente giudizio Controparte_1 benché ritualmente evocata;
in accoglimento, parziale, della domanda di parte ricorrente:
Pa Accerta il credito di parte ricorrente Avv. , per l'attività professionale svolta in favore Parte_1 di parte resistente, in precedenza sua assistita, nella misura di € 1.198,00, somma già comprensiva di oneri;
e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 1.198,00 (millecentonovantotto/00), già comprensivo di oneri, oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al saldo.
Condanna parte resistente, nella persona del socio accomandatario , pur contumace, alla CP_1 rifusione in favore dell'Avv. , delle spese del presente giudizio, che liquida in € 852,00 Parte_1
(ottocentocinquantadue/00) oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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