CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3527/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4549/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 25 giugno 2020, pubblicata il 1^ luglio 2020 e notificata il 7 settembre 2020, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Savanelli (C.F. ) e Daniele C.F._2
Saggese (C.F. ), in virtù di procura rispettivamente in calce all'atto di C.F._3
opposizione a decreto ingiuntivo e in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in aggiunta depositata telematicamente il 15.2.2022
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ) con sede in Bergamo Controparte_1 P.IVA_1
alla Piazza Vittorio Veneto n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione in virtù di atto di fusione Controparte_2 per notar di ES (rep. 103242 – racc. 35833), rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv.Maria Paola Sabbatino (C.F. ), in virtù di procura su C.F._4
foglio separato e costituente parte integrante della comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente l'11.1.2021
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) con sede in Conegliano alla via Vittorio Alfieri n. 1, e per CP_3 P.IVA_2
essa, in qualità di mandataria, la C.F. Controparte_4 P.IVA_3 con sede in Milano alla via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Crivelli
( ) e Michele Gioffrè ( ), in virtù di CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente il 14.1.2021
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1 chiedeva ingiungersi a , e – nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di fideiussori della società – il pagamento, in solido tra loro, Controparte_5
della somma di euro 47.256,17, oltre interessi legali.
A supporto delle proprie pretese, l'Istituto di credito affermava che:
- in data 09.05.2014 la (poi incorporata in Controparte_2 CP_6
aveva concesso al un prestito finanziario di euro
[...] Controparte_5
220.000,00 da rimborsarsi in 48 rate mensili comprensive degli interessi concordati, il quale veniva erogato con accredito sul conto corrente intestato alla medesima società;
- con contratto in pari data si costituivano fideiussori della società mutuataria – fino alla concorrenza dell'importo di euro 330.000,00 – , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, a garanzia del rimborso del suddetto finanziamento;
[...]
- alla data del 15.03.2017 la risultava creditrice della debitrice principale e dei garanti CP_2
per la somma complessiva di euro 47.256,17, comprensiva di interessi.
Con provvedimento n. 10180/2017, il Tribunale adito concedeva alla ricorrente il provvedimento monitorio richiesto, ingiungendo ai fideiussori di pagare, in solido, la somma di euro 47.256,17, oltre interessi legali dal 21.11.2017 fino al soddisfo, oltre spese della procedura di ingiunzione e compensi professionali.
I.
2. Con atto di citazione notificato il 22.2.2018 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sostenendo: Parte_1 - nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova, essendo la pretesa fondata sui soli estratti di salda conto ex art.50 TUB;
- illegittimità del contratto di mutuo in quanto concesso con finalità esclusivamente solutorie, ovvero per ripianare l'esposizione debitoria già esistente sul conto corrente n.1874/2076;
- nullità delle clausole contrattuali sugli interessi convenzionali, sia perché contrarie alla normativa antiusura, sia per l'indicazione di un tasso TAEG non corrispondente ai reali costi dell'operazione finanziaria, in quanto non comprensivo delle spese riguardanti la polizza assicurativa garanzia del rimborso e le spese di incasso;
- liberazione del fideiussore per violazione dell'art.1956 c.c. e dell'art.1957 c.c. per omesso esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale, con conseguenziale obbligo di risarcimento del danno per impossibilità del garante di insinuarsi al passivo del fallimento della debitrice principale per recuperare quanto eventualmente versato;
- nullità del contratto di mutuo per assenza del piano di ammortamento.
Tanto premesso chiedeva:
“1) accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o insussistenza e/o disporne l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli il 29.11.2017 avente numero 10180/2017, depositato in cancelleria il 06.12.2017 per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte e per quanto risulterà da pertinente CTU, il tutto anche previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o illegittimità e/o vessatorietà delle condizioni contrattuali sopra richiamate ed ex adverso fatte valere anche in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni operate e sulle illegittimità delle operazioni poste in essere sui conti correnti sopra descritti;
2) in subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa e comunque in applicazione dei tassi previsti dalla normativa richiamata;
3) ad ogni modo accertare e dichiarare la violazione da parte della resistente o chi per essa ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente nei confronti dei fideiussori e/o in applicazione degli artt. 1956 c.c. e/o 1957 c.c.
e per l'effetto anche in applicazione dell'art. 1956 c.c. ed conseguenza di quanto sopra anche ex art. 1175 c.c., accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o insussistenza e/o disporne l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli n. 10180/2017 nei confronti del sig. e/o accertare e dichiarare il danno Parte_1 subito dallo stesso per la somma di euro 47.256,17 o quella diversa ritenuta di giustizia da porre in compensazione con il credito ex adverso fatto valere ed ad ogni modo, stante la illegittima trattenuta operata ordinare alla la restituzione della somma di euro CP_2
9.465,07 in accoglimento della riconvenzionale che si spiega o comunque rideterminare
l'importo tenuto conto il danno subito dall'inadempienza avversa;
4) con vittoria di spese e compensi professionali in favore del procuratore costituito”.
I.
3. Con comparsa depositata il 10.7.2018, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'assegnazione di un termine per permettere
[...]
l'esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con integrale conferma del decreto monitorio opposto.
I.
4. Con atto depositato in data 28.12.2018 interveniva in giudizio ex ex art. 111 c.p.c.,
[...]
– e per essa, nella qualità di mandataria, la – CP_7 Controparte_4 deducendo di essere divenuta titolare del credito controverso nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione riguardante il portafoglio di crediti pecuniari di Parte_4
I.
5. Con la prima memoria ex art.183 co. 6 c.p.c. depositata il 01 marzo 2019, in considerazione delle difese ex adverso proposte, l'opponente contestava altresì la qualificazione giuridica del contratto di garanzia, sostenendo che si trattasse di fideiussione omnibus, sia per la mancanza di uno specifico riferimento al rapporto principale, sia perché la somma garantita risulta di molto superiore (euro 330.000,00) rispetto a quella finanziata
(euro 220.000,00).
I.
6. Con ordinanza depositata il 30.4.2019 il giudice disponeva procedersi all'espletamento di un accertamento peritale di tipo contabile, nominando a tal fine CTU dott. Persona_2
, al fine di valutare la determinatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto e
[...]
l'eventuale usurarietà dello stesso.
I.
7. Depositato l'elaborato peritale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I.
8. Con la sentenza n. 4549/2020 depositata il 01 luglio 2020, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
II. Grado di appello: II.
1. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 07.10.2020, Parte_1
proponeva appello,
II.
1.1. Con il primo motivo, rubricato “omesso esperimento del tentativo di conciliazione”, eccepiva che erroneamente il giudice di prime cure non dichiarava l'improcedibilità della domanda con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, nonostante l'opposta sulla quale gravava il relativo onere non si fosse attivata per promuovere la procedura di mediazione.
Con il secondo motivo, rubricato “omessa pronuncia in ordine al contenuto del documento
n. 3 e del valore probatorio”, sosteneva che erroneamente il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi e di valutare il piano di ammortamento depositato dall'Istituto di credito dal quale emergeva che alla data del 27.5.2015 il debito residuo risultava estinto in quanto pari a zero.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “nullità ed indeterminatezza del contratto – omessa valutazione delle risultanze istruttorie”, l'appellante deduceva la nullità del rapporto fideiussorio per mancanza degli elementi essenziali, non essendo in esso indicato il numero del contratto di finanziamento al quale riferire il rapporto di garanzia e non essendo ravvisabili alcun collegamento, anzi smentito dal fatto che con la fideiussione i garanti si impegnavano a pagare fino ad un importo di euro 330.000,00 superiore alla somma del finanziamento.
Con il quarto motivo, rubricato “violazione art. 1956 c.c. – violazione principio correttezza e buona fede”, l'appellante contestava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva non applicabile alla fideiussione in esame quanto previsto dall'art.1956 c.c. – considerato applicabile solo alle fideiussioni aventi ad oggetto debiti futuri – e laddove escludeva la scorrettezza del comportamento adottato dalla Banca che, benchè consapevole dell'esposizione debitoria della continuava a Controparte_5
concedere ulteriori finanziamenti, senza comunicare nulla al fideiussore.
Con il quinto e ultimo motivo di impugnazione, rubricato “erronea e/o inesatta pronuncia capo XI della sentenza – applicazione decadenza ex art. 1957 c.c. – violazione regola correttezza e buona fede”, eccepiva, da un lato, la tempestività dell'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. sollevata in primo grado, dall'altro, la fondatezza della stessa in ragione della nullità della clausola derogatoria contenuta nel contratto di garanzia in quanto da considerarsi vessatoria.
Chiedeva, dunque, in riforma della impugnata decisione l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. II.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11.1.2021, si costituiva in giudizio la società incorporante per fusione la Controparte_1 [...]
che contestava l'appello e chiedeva “rigettare integralmente Controparte_2
l'atto di appello così come proposto, ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale, siccome palesemente inammissibile ed infondato;
b) per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado e, per essa, il decreto ingiuntivo opposto;
c) condannare in ogni caso parte opponente al pagamento delle competenze professionali e delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della impugnata sentenza con vittoria delle spese del giudizio”.
II. 3 Si costituiva altresì mediante la mandataria Controparte_7 Controparte_4
rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
[...]
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Signor Parte_1
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque,
[...]
inammissibile la richiesta C.T.U. contabile.
2) nel merito, respingere l'appello proposto dal signor perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 4549/2020 emessa in data 1° luglio 2020;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado oltre CPA ed IVA come per legge”.
II.
4. Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza del 4.11.2024 la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 in quanto rispettoso dei canoni di precisione e determinatezza previsti dall'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
3. Con il primo motivo di appello, rubricato “omesso esperimento del tentativo di conciliazione”, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure erroneamente non dichiarava l'improcedibilità della domanda con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, nonostante l'opposta, sulla quale gravava il relativo onere, non si fosse attivata per promuovere la procedura di mediazione.
Esaminando gli atti e i verbali del giudizio di primo grado emerge che all'udienza del
18.9.2018, il giudice, rilevato il mancato esperimento della mediazione, assegnava termine per presentare istanza di mediazione;
in adempimento dell'ordine del giudice, dava Pt_1
impulso al procedimento di mediazione, che però rimaneva senza esito per la mancata partecipazione della Banca opposta al primo incontro.
Alla udienza successiva, celebrata in data 11.1.2019, il mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opposta non era oggetto né di eccezione di parte, né di rilievo di ufficio del giudice.
Orbene, è noto che il creditore che agisca in monitorio non ha l'obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione;
una volta proposta l'opposizione e superata la fase di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., si ripresenta, invece, la necessità di attivare il detto procedimento, pena la sanzione della improcedibilità.
Con la sentenza n.19596 del 18.9.2020 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine all'acceso dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia, con riferimento all'individuazione del soggetto tenuto a promuovere il procedimento di mediazione ed alle conseguenze della pronuncia di improcedibilità, sancendo il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo", ribadito successivamente nelle sentenze della Cassazione del 11/04/2022,
n.11598 e del 22/03/2021, n.8015 e può ritenersi ormai pacifico.
Il mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 deve essere eccepito dalle parti, a pena di decadenza, o rilevato dal giudice entro la prima udienza di trattazione o, comunque, entro la prima udienza successiva alla scadenza del termine fissato dal giudice che, a giudizio già instaurato, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, concede termine alle parti per provvedervi.
Laddove, quindi, non sia stata tempestivamente eccepita la improcedibilità in primo grado ed il giudice non abbia provveduto al rilievo di ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda;
né egli è tenuto a disporre la mediazione.
“In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice
d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cass. civ. n. 25155/2020;
n.32797/2019; n.29017/2018; n.9557/2017).
Il primo motivo è pertanto infondato.
3.1. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto la nullità del rapporto di fideiussione per mancanza degli elementi essenziali.
Secondo l'appellante, l'oggetto del contratto è indeterminato per la mancanza di indicazione specifica in ordine al rapporto principale da garantire.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
La fideiussione è un negozio giuridico a forma libera, in cui la volontà del garante può essere manifestata anche solo verbalmente, senza la necessità di rispettare particolari requisiti di forma. Affinché il rapporto di fideiussione possa dirsi perfezionato, quindi, deve ritenersi sufficiente la volontà espressa dal garante senza che sia altresì richiesta l'accettazione espressa da parte del creditore garantito, né tantomeno la conoscenza da parte del debitore principale, secondo quanto espressamente previsto dall'art.1936 c.c..
Costituisce, invece, elemento essenziale della garanzia fideiussoria l'accessorietà tra questa e il rapporto debitorio principale, la quale può dirsi sussistente laddove tra il rapporto principale e la fideiussione sia venuto a crearsi un collegamento funzionale molto stretto tanto che la validità del secondo è inevitabilmente condizionata a quella del primo.
Ulteriore corollario dell'accessorietà va ravvisato nella disposizione normativa contenuta nell'art.1942 c.c. secondo cui, salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle eventuali spese derivanti dall'escussione del debitore principale. L'oggetto della garanzia, quindi, non può dirsi costituito solo ed esclusivamente dalla sorta capitale del debito principale, ricomprendendo invece anche gli interessi, le spese e gli ulteriori accessori del rapporto garantito, fino ad un valore massimo specificamente indicato dalle parti (a meno che non si abbia riguardo a fideiussioni di tipo omnibus).
Nel caso di specie, il rapporto di garanzia tra i garanti ( , e Parte_1 Parte_2
) e la è stato instaurato con contratto Parte_3 Controparte_2
stipulato in Grumo Nevano in data 09.05.2014, in cui le parti specificavano che la Banca garantita aveva concesso alla “un finanziamento tipo: L.C. Controparte_5
Credito chirografario altro in linea capitale di euro 220.000,00” e, sulla base di tale premessa, comunicavano di costituirsi “fideiussori sino alla concorrenza di euro 330.000,00 del predetto dei suoi successori o aventi causa nei confronti Controparte_5 di codesta Banca, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è ravvisabile il rapporto di accessorietà tra la garanzia fideiussoria e il rapporto di finanziamento cui essa si riferisce.
Primo elemento che depone in tal senso è costituito sicuramente dall'elemento letterale: le parti, infatti, hanno indicato chiaramente nel testo del contratto di prestare garanzia con specifico riferimento ad un rapporto di finanziamento concesso dalla per euro CP_2
220.000,00. Anche se manca l'indicazione del numero di protocollo che possa individuare in maniera univoca il rapporto principale, deve essere valorizzato non soltanto il richiamo specifico al capitale finanziato dalla Banca, ma anche e soprattutto il fatto che il contratto di fideiussione è stato concluso dalle parti nello stesso giorno (9.5.2014) e presso la stessa sede (filiale di Grumo Nevano) in cui contestualmente la società Controparte_5 e la hanno sottoscritto il contratto con cui è sorto il rapporto di Controparte_2
finanziamento costituente il rapporto principale.
Inoltre, non può costituire un argomento idoneo a smentire la sussistenza del vincolo di accessorietà tra i rapporti in analisi il fatto che il contratto di garanzia abbia ad oggetto una cifra superiore – pari ad euro 330.000,00 – rispetto a quella di euro 220.000,00 finanziata dalla Banca, proprio in ragione del fatto che, secondo quanto previsto dall'art. 1942 c.c., la garanzia deve intendersi estesa a tutti gli accessori del rapporto principale e alle eventuali spese.
Ciò assume una particolare rilevanza proprio nel caso in esame, in cui il rapporto principale garantito si sostanzia in un rapporto di mutuo oneroso a tasso variabile, in cui appunto la variabilità del tasso può comportare una fluttuazione anche in aumento della somma dovuta a titolo di interessi rispetto a quella preventivata al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
In ogni caso, va comunque evidenziato che con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, la ha richiesto il pagamento di una somma pari ad euro 47.256,17, chiaramente CP_2
inferiore sia rispetto al valore totale del finanziamento sia rispetto al valore massimo garantito.
Per tali motivi, quindi, alla luce delle chiare ed univoche circostanze evidenziate, può concludersi per la piena validità del rapporto di fideiussione instaurato tra e Parte_1
la caratterizzato dal vincolo di accessorietà rispetto al Controparte_2
rapporto di finanziamento principale.
3.2. In ragione di quanto affermato in risposta al terzo motivo di impugnazione, possono essere analizzate congiuntamente le doglianze proposte dall'appellante con il quarto ed il quinto motivo di gravame, con i quali è stata eccepita l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato, rispettivamente, le eccezioni di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c..
Anche tali censure sono infondate.
L'art.1956 c.c. prevede una specifica cautela in favore del fideiussore quando, nell'ambito di garanzie aventi ad oggetto obbligazioni future, il creditore abbia continuato a concedere credito al debitore nonostante fosse consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Tale disposizione costituisce in sostanza una declinazione del principio generale di buona fede e correttezza di cui all'art.1175 c.c., consentendo quindi al fideiussore di liberarsi laddove il creditore abbia continuato a far credito al debitore principale nonostante il detrimento delle sue condizioni patrimoniali, facendo appunto affidamento sull'esistenza della garanzia.
La cautela prevista dal legislatore, però, trova una sua giustificazione solo quando si abbia riguardo a fideiussioni aventi ad oggetto debiti futuri, caratterizzate cioè da una forte aleatorietà dipendente dalla mancanza di specificità e indeterminatezza ex ante dell'oggetto della garanzia.
Come evidenziato in precedenza, però, il rapporto di garanzia oggetto della presente controversia va qualificato come una fideiussione c.d. specifica, avente un oggetto specifico limitato ad un debito ben definito, rappresentato appunto dalla somma che il debitore principale avrebbe dovuto restituire all'Istituto di credito in virtù del contratto di mutuo a tasso variabile con lo stesso stipulato.
In virtù della suddetta specificità dell'oggetto, non possono assumere alcuna rilevanza rispetto al rapporto di garanzia gli altri eventuali crediti concessi dalla Banca al debitore garantito, non potendo gli stessi condizionare in alcun modo l'ammontare del debito che i fideiussori potrebbero essere chiamati a garantire in caso di inadempimento del debitore principale.
Anche laddove i garanti avessero adeguatamente provato che il creditore, nonostante la consapevolezza del grave peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, abbia continuato a concederle credito, comunque non avrebbero potuto beneficiare dell'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. non ricevendo da tale comportamento alcun aggravamento della propria posizione, essendo gli stessi obbligati al pagamento dei soli debiti discendenti dallo specifico rapporto di finanziamento indicato in contratto.
Parimenti risulta priva di fondamento l'eccezione di cui all'art.1957 c.c. per non avere la
Banca creditrice escusso il debitore principale entro i termini decadenziali previsti.
In proposito va rilevato che nell'art.6 del contratto di fideiussione stipulato da Parte_1 con la è stato espressamente previsto che “I diritti derivanti alla Controparte_2
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
Debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il Debitore o il Fideiussore medesimi, o qualsiasi altro coobbligato o garante, entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Per costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, quanto previsto dall'art. 1957 c.c. costituisce una disposizione normativa rimessa alla disponibilità delle parti e, in quanto tale, dalle stesse derogabile. Secondo la S.C. di Cassazione, infatti, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. civ. ord. n. 3989/2025; conf. Cass. civ. ord. n.
28943/2017).
Va considerata, quindi, pienamente valida la clausola derogatoria contenuta nel citato art.6.
Né tantomeno può escludere la validità della deroga l'eccezione di illegittimità della clausola in quanto avente natura vessatoria.
Tale doglianza si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza della S.C. di Cassazione sul punto, secondo la quale “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”
(Cass. civ. ord. n. 3989/2025; conf. Cass. civ. sent. n. 9245/2007).
Aderendo all'indirizzo maggioritario assunto dai Giudici di legittimità, va esclusa la natura vessatoria della clausola in esame in considerazione del fatto che dalla deroga dell'art.1957
c.c. non deriva una limitazione della facoltà delle parti di opporre eccezioni, non necessitando quindi una specifica sottoscrizione della stessa ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c..
3.3. Infine, con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza gravata per non avere il Tribunale rilevato l'inesistenza del credito certificata dal piano di ammortamento depositato in atti dalla stessa CP_2
Anche tale motivo è infondato e non merita accoglimento.
Sulla necessaria presenza e allegazione del piano di ammortamento di un finanziamento si
è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che il piano di ammortamento stesso non costituisce un elemento indefettibile per la prova del credito residuo derivante da un contratto di mutuo, laddove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, il cui importo sia prevedibile e determinabile per quota di interessi e per capitale (sul punto, ex multis Cass. civ. ord. n. 26426/2017).
Ciò che è considerato necessario, infatti, è che siano desumibili dal contratto le indicazioni precise in base alle quali determinare la quota di interessi spettante al creditore. Ciò è ancor più valido con riguardo ai contratti di finanziamento a tasso variabile, in cui il piano di ammortamento - proprio in ragione della fluttuazione periodica dei tassi di interesse - non
è determinabile ex ante per tutta la durata del rapporto, se non assumendo l'immutabilità del tasso di interesse stesso fino al momento del pagamento dell'ultima rata del finanziamento.
Ciò premesso, non coglie nel segno la doglianza dell'appellante, secondo cui dal piano di ammortamento depositato emergerebbe l'inesistenza del credito della in ragione del CP_2
fatto che alla data del 27.05.2015 il debito residuo ammonterebbe a zero.
A ben vedere, infatti, il piano di ammortamento de quo prende in considerazione i soli primi dodici mesi del rapporto (dal 09.05.2014 al 09.05.2015), indicando quindi solamente le rate di finanziamento versate dalla società debitrice in seguito alla prima annualità del rapporto.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dal piano versato in atti è possibile desumere che la debitrice, alla data del 27.05.2015, aveva provveduto a versare tutte le prime 12 rate mensili per un totale di 62.069,89 di cui euro 12.163,42 corrisposti a titolo di interessi.
Conseguentemente, quindi, la quota capitale da restituire al 27.05.2015, non sarebbe pari a zero come dedotto dall'appellante, ma ammonterebbe ad € 170.090,53, sulla quale poi andrebbe calcolata la quota dovuta a titolo di interessi, dipendentemente dai tassi concretamente applicabili.
In ragione di quanto detto, quindi, non è possibile desumere dal piano di ammortamento versato in atti l'inesistenza del credito della con conseguenziale rigetto del secondo CP_2
motivo di appello.
3.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c., e vanno poste a carico dell'appellante in favore delle appellate.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, con riguardo al valore della causa da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 e quantificando il compenso rispetto ai valori medi tariffari, tenendo conto dell'attività svolta, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Le spese liquidate in favore dell'appellata vanno attribuite Controparte_1 all'Avv.Maria Paola Sabbatino dichiaratasi antistataria.
6. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n.228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e - e per essa,
[...] Controparte_1 CP_3
in qualità di mandataria, la - avverso la sentenza Controparte_4
n.4549/2020 resa dal Tribunale di Napoli, resa il 25 giugno 2020, pubblicata il 1^ luglio 2020
e notificata il 07 settembre 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro 6.946,00, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione delle spese liquidate in favore dell'appellata all'Avv.Maria Paola Sabbatino, Controparte_1
procuratore dichiaratasi antistataria;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio