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Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 430
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Legge 18 marzo 1968, n. 430
Articolo 3 della Legge 18 marzo 1968, n. 430
Versione
5 maggio 1968
Art. 3.
Il Ministro per le finanze provvedera' all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968
Vedi fonte istituzionale
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