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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1172/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.181/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Matera alla via Scotellaro 11 presso lo studio dall'avv. Valeria Montemurro
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, con sede in Matera alla via XX Settembre 2;
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 16/10/2025, la causa è stata trattata ex articolo
127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
, con ricorso depositato il 26/9/2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.181 resa in data 25/5/2024 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta all'ordinanza ingiunzione emessa il 6/11/2023 dal Prefetto
1 di Matera Prot.4370/2023, a seguito del verbale di accertamento n.Z141203 redatto dal- la Polizia Locale di Matera per violazione dell'art. 7 D.Lgs. 285/1992, avendo il veicolo tg. FP209YP di sua proprietà acceduto ad un'area ZTL senza la prescritta autorizzazio- ne. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto che egli era titolare del contrassegno disabili rilasciato dal Comune di Fluminimaggiore, valida su tutto il territorio nazionale ed erroneamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile l'opposizione a ordinan- za ingiunzione perché vertente su rilievi esaminati dal Prefetto di Matera, sul presuppo- sto che l'A.G. non avrebbe potuto riesaminare le stesse questioni per l'alternatività del ricorso amministrativo rispetto a quello giurisdizionale. Sul punto il ha eviden- Pt_1 ziato che nell'ordinanza era stato contestato un ulteriore addebito non oggetto del verba- le di contestazione, ovvero la carenza di preventivo accreditamento del mezzo presso l'ufficio Z.T.L. del e che l'esercizio del diritto della persona con di- Controparte_2 sabilità ad accedere senza limiti nelle aree urbane a traffico limitato non poteva essere condizionato per esigenze informative ad un obbligo informativo a favore dell'ente co- munale, ragion per cui ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con il favore delle spese processuali.
La , nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di compa- Controparte_1 rizione, rinnovata presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza, a norma dell'art. 144
c.p.c., non si è costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Va infatti disattesa la tesi del primo giudice sull'inammissibilità dell'opposizione avver- so l'ordinanza ingiunzione, resa a seguito di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal nei confronti del verbale di contestazione Z141203, elevato dalla Polizia Lo- Pt_1 cale di Matera il 21/7/2023 sul presupposto che l'alternatività dei rimedi, stabilita dall'art. 204 bis C.d.S., impedisca all'opponente di far valere dinanzi all'A.G. le mede- sime questioni già sottoposte ed esaminate dall'autorità amministrativa: infatti, la valu- tazione rimessa al Giudice di Pace, in ordine al ricorso formulato a norma dell'art. 205
C.d.S., non è limitata alla disamina della legittimità dell'atto amministrativo, potendo il giudicante disattendere motivazioni addotte dalla competente prefettura con cognizione estesa al merito del rapporto e della contestazione mossa all'opponente (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. sent.28/1/2010 n.1786).
Ciò premesso, nel merito, si reputa, alla stregua di orientamento giurisprudenziale con-
2 solidato che il diritto del disabile di accedere con proprio veicolo nelle zone a traffico limitato sia incondizionato e non possa perciò essere subordinato da esigenze di control- lo automatizzato in quelle zone, oppure dalla necessità di limitare comunque il traffico in talune aree, senza che rilevi la circostanza per cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da diverso ente rispetto a quello in cui si circoli la persona invalida (cfr. per tutte Cass.
Civ. Sez.II 27/8/2022 n.28144). Ne consegue che la pretesa dell'amministrazione di su- bordinare l'accesso al mezzo condotto da soggetto disabile che abbia esposto il contras- segno ad una preventiva comunicazione della targa agli uffici comunali è priva di ade- guato sostegno giuridico e, soprattutto, la violazione di tale prescrizione non integra gli estremi della violazione prevista dall'art. 7 comma XIV C.d.S., stante l'illegittimità del- la disposizione che prescriva la comunicazione.
Nel caso specifico, costituisce circostanza incontroversa, confermata dalla documenta- zione in atti che è persona disabile, titolare di autorizzazione Parte_2
per la circolazione nelle zone a traffico limitato, rilasciata dal Comune di NumeroDi_1
Fluminimaggiore con relativo contrassegno, valida su tutto il territorio nazionale, sicché la circostanza per la quale egli non abbia preventivamente comunicato all'ufficio ZTL del Comune di Matera il suo accesso in data 27/6/2023 nella zona a traffico limitato non giustifica l'irrogazione della sanzione, legata all'esistenza di controllo da remoto auto- matizzato degli accessi, dovendo perciò disapplicarsi sul punto il disciplinare per la concessione di speciali autorizzazioni adottato dall'ente.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. .4370/2023 emessa dal Prefetto di Matera il
6/11/2023 e del verbale di contestazione n.Z141203 redatto dalla Polizia Municipale di
Matera.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ricor- rendo motivi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al paga- mento delle spese giudiziali che -tenuto conto del valore della causa e della relativa dif- ficoltà della controversia- sono liquidate, in misura prossima ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 55/2014, quantificate per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 200 (€
40 studio,€ 40 fase introduttiva,€ 40 istruttoria,€ 100 fase decisionale) per onorari e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed in € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introdut- tiva, € 100 istruttoria, € 100 fase decisionale) per onorari, oltre per entrambi i gradi
3 rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.181 resa dal Giudice di Pace di Matera in data 25/5/2024 proposto da con ricorso depositato il Parte_2
26/9/2024 nei confronti della , così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione
[...]
n.4370/2023 emessa dal Prefetto di Matera il 6/11/2023;
- condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese legali che liquida per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 200,00 per onorari e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge:
Così deciso in Matera, il 16/10/2025.
Il Giudice
AE Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, AE CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1172/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.181/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Matera alla via Scotellaro 11 presso lo studio dall'avv. Valeria Montemurro
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, con sede in Matera alla via XX Settembre 2;
- APPELLATO -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 16/10/2025, la causa è stata trattata ex articolo
127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, rilevato che le parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
, con ricorso depositato il 26/9/2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.181 resa in data 25/5/2024 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta all'ordinanza ingiunzione emessa il 6/11/2023 dal Prefetto
1 di Matera Prot.4370/2023, a seguito del verbale di accertamento n.Z141203 redatto dal- la Polizia Locale di Matera per violazione dell'art. 7 D.Lgs. 285/1992, avendo il veicolo tg. FP209YP di sua proprietà acceduto ad un'area ZTL senza la prescritta autorizzazio- ne. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto che egli era titolare del contrassegno disabili rilasciato dal Comune di Fluminimaggiore, valida su tutto il territorio nazionale ed erroneamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile l'opposizione a ordinan- za ingiunzione perché vertente su rilievi esaminati dal Prefetto di Matera, sul presuppo- sto che l'A.G. non avrebbe potuto riesaminare le stesse questioni per l'alternatività del ricorso amministrativo rispetto a quello giurisdizionale. Sul punto il ha eviden- Pt_1 ziato che nell'ordinanza era stato contestato un ulteriore addebito non oggetto del verba- le di contestazione, ovvero la carenza di preventivo accreditamento del mezzo presso l'ufficio Z.T.L. del e che l'esercizio del diritto della persona con di- Controparte_2 sabilità ad accedere senza limiti nelle aree urbane a traffico limitato non poteva essere condizionato per esigenze informative ad un obbligo informativo a favore dell'ente co- munale, ragion per cui ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con il favore delle spese processuali.
La , nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di compa- Controparte_1 rizione, rinnovata presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza, a norma dell'art. 144
c.p.c., non si è costituita in appello, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Va infatti disattesa la tesi del primo giudice sull'inammissibilità dell'opposizione avver- so l'ordinanza ingiunzione, resa a seguito di rigetto del ricorso amministrativo proposto dal nei confronti del verbale di contestazione Z141203, elevato dalla Polizia Lo- Pt_1 cale di Matera il 21/7/2023 sul presupposto che l'alternatività dei rimedi, stabilita dall'art. 204 bis C.d.S., impedisca all'opponente di far valere dinanzi all'A.G. le mede- sime questioni già sottoposte ed esaminate dall'autorità amministrativa: infatti, la valu- tazione rimessa al Giudice di Pace, in ordine al ricorso formulato a norma dell'art. 205
C.d.S., non è limitata alla disamina della legittimità dell'atto amministrativo, potendo il giudicante disattendere motivazioni addotte dalla competente prefettura con cognizione estesa al merito del rapporto e della contestazione mossa all'opponente (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. sent.28/1/2010 n.1786).
Ciò premesso, nel merito, si reputa, alla stregua di orientamento giurisprudenziale con-
2 solidato che il diritto del disabile di accedere con proprio veicolo nelle zone a traffico limitato sia incondizionato e non possa perciò essere subordinato da esigenze di control- lo automatizzato in quelle zone, oppure dalla necessità di limitare comunque il traffico in talune aree, senza che rilevi la circostanza per cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da diverso ente rispetto a quello in cui si circoli la persona invalida (cfr. per tutte Cass.
Civ. Sez.II 27/8/2022 n.28144). Ne consegue che la pretesa dell'amministrazione di su- bordinare l'accesso al mezzo condotto da soggetto disabile che abbia esposto il contras- segno ad una preventiva comunicazione della targa agli uffici comunali è priva di ade- guato sostegno giuridico e, soprattutto, la violazione di tale prescrizione non integra gli estremi della violazione prevista dall'art. 7 comma XIV C.d.S., stante l'illegittimità del- la disposizione che prescriva la comunicazione.
Nel caso specifico, costituisce circostanza incontroversa, confermata dalla documenta- zione in atti che è persona disabile, titolare di autorizzazione Parte_2
per la circolazione nelle zone a traffico limitato, rilasciata dal Comune di NumeroDi_1
Fluminimaggiore con relativo contrassegno, valida su tutto il territorio nazionale, sicché la circostanza per la quale egli non abbia preventivamente comunicato all'ufficio ZTL del Comune di Matera il suo accesso in data 27/6/2023 nella zona a traffico limitato non giustifica l'irrogazione della sanzione, legata all'esistenza di controllo da remoto auto- matizzato degli accessi, dovendo perciò disapplicarsi sul punto il disciplinare per la concessione di speciali autorizzazioni adottato dall'ente.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. .4370/2023 emessa dal Prefetto di Matera il
6/11/2023 e del verbale di contestazione n.Z141203 redatto dalla Polizia Municipale di
Matera.
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ricor- rendo motivi per disporne la compensazione, l'amministrazione va condannata al paga- mento delle spese giudiziali che -tenuto conto del valore della causa e della relativa dif- ficoltà della controversia- sono liquidate, in misura prossima ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 55/2014, quantificate per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 200 (€
40 studio,€ 40 fase introduttiva,€ 40 istruttoria,€ 100 fase decisionale) per onorari e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed in € 350,00 (€ 75 studio, € 75 fase introdut- tiva, € 100 istruttoria, € 100 fase decisionale) per onorari, oltre per entrambi i gradi
3 rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.181 resa dal Giudice di Pace di Matera in data 25/5/2024 proposto da con ricorso depositato il Parte_2
26/9/2024 nei confronti della , così provvede: Controparte_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione
[...]
n.4370/2023 emessa dal Prefetto di Matera il 6/11/2023;
- condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese legali che liquida per il primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 200,00 per onorari e per il presente giudizio in € 64,50 per esborsi ed € 350,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge:
Così deciso in Matera, il 16/10/2025.
Il Giudice
AE Catalani
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