TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2969
TAR
Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis della procedura di finanziamento

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. 241/90 – Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies L. 241/90

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies L. 241/90

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 2359 C.C.

    Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi del beneficiario, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2969
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2969
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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