Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02969/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8538 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Fortunato, Giuseppe Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della deliberazione del 9.5.2024 con cui IN S.p.A. ha disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse alla ricorrente ai sensi della Direttiva Operativa del MIBAC n. 237 del 29.3.2021; di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi: la Direttiva Operativa n. 237 del 29.3.2021, adottata dal Ministero della Cultura, recante “Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di iniziative imprenditoriali nell’industria culturale e creativa - PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 Asse II “Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura” e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni”; tutti i verbali e/o atti della procedura, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 19.1.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di IN - Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Giuseppe US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, la -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento con cui IN ha disposto la revoca delle agevolazioni finanziarie alla stessa concesse ai sensi della Direttiva Operativa del MIBAC n. 237 del 29.3.2021.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO (DIRETTIVA OPERATIVA N. 237/2021 DEL MINISTERO DELLA CULTURA) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2359 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, RAGIONEVOLEZZA, ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITA’ – OMESSA ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ – MOTIVAZIONE APPARENTE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL CANONE DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE DELLE OFFERTE.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E SS. L. 241/90 – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA – TRAVISAMENTO – DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI VALIDI ED EFFICACI – CONTRADDITTORIETA’ – SPROPORZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – SIMULAZIONE PROCEDIMENTALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA – TRAVISAMENTO – DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI VALIDI ED EFFICACI – CONTRADDITTORIETA’ – SPROPORZIONE – OMESSA ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 QUINQUES L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA - SVIAMENTO – SPROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 NONIES L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’, TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2359 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 9 APRILE 2021 (2021/C 121/01), RECANTE GLI “ORIENTAMENTI SULLA PREVENZIONE E SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSI A NORMA DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO” - VIOLAZIONE E FALSA APPLIAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, RAGIONEVOLEZZA, ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE L. N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITA’ – OMESSA ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ – MOTIVAZIONE APPARENTE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI;
2. Resistono in giudizio il Ministero della Cultura e IN S.p.A., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Premette parte ricorrente di aver presentato domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui alla direttiva Operativa Mibac n. 237/21 per la realizzazione, nell’ambito territoriale del comune di Napoli, di una applicazione per smartphone finalizzata all’acquisto di un biglietto in sospeso per l’accesso ai siti culturali, monumentali e artistici.
Con delibera del 08/02/2023, la domanda della ricorrente veniva ammessa alle agevolazioni previste, consistenti in:
- un contributo a fondo perduto in conto investimenti, nel limite di un importo massimo pari ad € 116.548,80;
- un finanziamento agevolato, nel limite di un importo massimo pari ad € 86.651,20, a valere sulle spese di investimento ammesse;
- un finanziamento agevolato, nel limite di un importo massimo pari ad € 29.897,60, a valere sulle spese di capitale circolante ammissibili.
Con PEC del 19/01/2024, IN comunicava alla beneficiaria l’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, ipotizzando una violazione dell’art 5.5 della Direttiva Operativa n° 237 del 29.03.2021, in quanto il Sig. -OMISSIS- risultava essere al contempo amministratore unico della società fornitrice unica -OMISSIS- e socio al 5% della società beneficiaria -OMISSIS-
Con il provvedimento che forma oggetto della presente impugnativa, IN, previa reiezione delle surrichiamate osservazioni della ricorrente, ha deliberato la revoca delle agevolazioni a suo tempo riconosciute e di incaricare la competente struttura a procedere al disimpegno, nei confronti della Società ricorrente dell’importo di complessivi € 233.097,60 per violazione dell’art. 5.5 della Direttiva Operativa n° 237 del 29.03.2021 in quanto “ il Sig. -OMISSIS- risulta essere amministratore unico della società fornitrice unica -OMISSIS- e socio al 5% della società beneficiaria -OMISSIS-. ”.
5. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa di IN il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la pretesa della ricorrente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
I motivi di ricorso sono infatti tutti incentrati sulla asserita erronea interpretazione, da parte di IN, dell’art. 5.5. della Direttiva operativa del Ministero della Cultura, n.237 del 29.3.2021 che ha condotto alla revoca del finanziamento erogato per inadempimento della predetta prescrizione, in base alla quale “ Non sono ammessi beni d’investimento e servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa beneficiaria ”.
Tale revoca, invero, come correttamente dedotto dalla difesa di IN, non può inquadrarsi come una revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990 (per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario) consistendo la stessa nel riscontro di un inadempimento all’obbligo che incombeva al beneficiario, nella fase esecutiva del rapporto, di non acquisire i beni e servizi (necessari alla realizzazione del programma) da fornitori con i quali sarebbe sussistito un rapporto di collegamento societario secondo le norme del codice civile o nei termini previsti dall’art.5.5. della Direttiva Operativa.
Come condivisibilmente eccepito dalla difesa dell’amministrazione, pertanto, tale obbligo di non acquisire beni o servizi da fornitori con cui intercorrono rapporti di collegamento societario nelle forme previste dal precedente art. 5.5., attiene alla mera fase di esecuzione del rapporto, sicché la relativa constatazione della violazione di tale obbligo in questa sede contestata non attiene all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’Amministrazione ma alla mera fase esecutiva del rapporto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, essendo la beneficiaria titolare di un diritto soggettivo perfetto.
Si osserva, al riguardo, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuto l’atto amministrativo deliberativo di definitiva concessione del contributo – la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza, risoluzione o sospensione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 16 luglio 2024 n. 19484, 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura di mero rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
Giuseppe US, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe US | CO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.