TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria NA Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di azione di annullamento di testamento olografo ed azione di riduzione iscritto al n. 481/2018 del Registro Generale affari contenziosi, assunta in decisione con ordinanza del 19 giugno 2024 ex art 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., promossa
DA
, e , rappresentate e difese dagli Avv.ti Aurelio Augusto Parte_1 Parte_2 Parte_3
Metta e Jacopo Metta, giusta mandato in atti attori
CONTRO
, , , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Grillo giusta mandato in atti
convenuti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
citato in giudizio , , e , in proprio e nella Controparte_1 CP_6 CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli (all'epoca minori) (n. 6 CP_4
gennaio 2003) e (n. 20 dicembre 2005). Premettevano che: CP_5
- era deceduto in Corato il 27 gennaio 2015 lasciando a sé superstiti: CP_4
o la moglie , Controparte_1
o ed i figli , , , e;
CP_6 CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- che il patrimonio relitto era composto da svariati immobili meglio descritti nell'atto introduttivo e da
<< danaro in Corato presso BPR cc n 9340390 di euro 4.571,41; BNL c.c. con saldo negativo di euro 98,73 e il deposito titoli 10317646 per euro 4880,99; Unicredit assegno circolare n. 7319358-
06 di euro 6000, 00, c.c. 40 1079805 euro 95,38 nonché deposito titoli 10317646 per euro 167,00;
libretto di risparmio n 38487433 di euro 40,05, buono fruttifero n 03 59746205 di CP_7
lire un milione pari ad euro 2.527,68; Monte dei Paschi di Siena c.c. cointestato agli eredi euro
3000;00, indennità di accompagnamento di euro 1516,00 << salvo la emergenza di ulteriori somme presso gli stessi istituti ho presso altre banche in via di accertamento>>;
- che in data 12 gennaio 2016 il dottor , notaio in Corato, su richiesta di Persona_1 [...]
figlio del de cuius, ha provveduto alla pubblicazione di un presunto testamento olografo CP_6
costituito da due fogli separati di cui solo il secondo recante una firma del defunto , CP_4
testamento datato 31 dicembre 2012, recante la correzione della data mediante sostituzione del
<<2>> all'<<1>>, presentato per la pubblicazione quasi un anno dopo il decesso del padre ed ove sono indicati quali eredi la moglie ed i figli , Controparte_1 CP_6 CP_2 [...]
e legatari di alcuni beni i IP e figli di Pt_1 Parte_2 Parte_3 CP_4 CP_5
; CP_2
- testamento al quale dava esecuzione procedendo al frazionamento dei beni secondo le CP_6
assegnazioni testamentarie ragione per la quale il patrimonio originario presenta nuovi identificativi catastali diversi da quelli riportati nella denuncia di successione;
- che le odierne attrici << disconoscono>> il presunto testamento come olografo sull'argomento che
<< non appare essere riconducibile al testatore per autografia della sottoscrizione e redazione
nonché relativamente alle correzioni della data di compilazione dei fogli costituenti il preteso testamento>> aggiungendo che da tempo il defunto sarebbe stato affetto <da una grave compromissione fisica e psichica poiché portatore di melanoma maligno, accompagnata da decadimento delle funzioni cognitive associate a gravi turbe psichiche e dunque incapace di esprimere valide volizioni>>;che la qualità della carta impiegata è di diverso spessore e colore ed è di riciclo disposizioni testamentarie vergate su fogli bianchi ed intonsi>> pertanto il contenuto dei due fogli
pagina 2 di 17 come assemblati deve considerarsi una mera bozza, l'esistenza di date differenti su ciascuno dei due fogli di cui una corretta come sopra precisato << non riconducibile al testatore vergate con inchiostro differente e dunque in momenti diversi non dando certezza sulla unicità formativa della volontà testamentaria e sulla autografia. Pertanto le attrici invocavano la inutilizzabilità della scheda testamentaria chiedendone l'accertamento negativo della esistenza e/o validità con la relativa dichiarazione di nullità e/o annullabilità;
- che il testamento deve pertanto reputarsi falso e che il suo impiego da parte di che ne CP_6
ha fatto scientemente uso ne determinano la sua esclusione dalla successione come indegno ai sensi dell'articolo 463 c.c. con conseguente perdita di ogni suo diritto successorio sia testamentario che legittimo;
- che in conseguenza di quanto sopra non può che aprirsi la successione legittima ai sensi dell'art. 581
c.c. con sua devoluzione nei limiti delle quote legittime solo in favore di coloro che risulteranno degni a succedere con esclusione e completa dei legatari;
- che nell'ipotesi in cui la detta scheda testamentaria dovesse risultare autografa, redatta in piena capacità e rispondente ai requisiti di legge le attrici << deducono la lesione della quota legittima di loro competenza per cui dovrà darsi luogo alla riduzione ex art 553 e seguenti codice civile delle disposizioni testamentarie ad iniziare dai legati e quindi gli immobili assegnati in eccedenza agli altri successori>>;
- che a mente dell'articolo 542 co. II c.c. in presenza di più figli ed in presenza del coniuge superstite ai figli spetta la metà del patrimonio ed al coniuge 1/4 laddove nel caso di specie alle attrici sarebbe stata lasciata dal defunto una porzione inferiore al 10% ciascuna dell'asse ereditario mentre a
[...]
<sarebbe stata attribuita dal testatore secondo una stima approssimativa una quota CP_6 superiore al pari al 28% del patrimonio…. Così come eccessive risultano essere le attribuzioni nei confronti dei IP del de cuius, e poiché pari ad oltre il 40% dell'asse CP_4 CP_5
ereditario>>;
- inoltre al momento del decesso vi erano conti correnti con saldi attivi e deposito titoli ed altri << in via di accertamento anche presso altri istituti nonché crediti per l'integrazione agricola per effetto della proprietà >> con la precisazione che <sono in corso verifiche sulla Parte_4
movimentazione della liquidità dei conti correnti degli ultimi anni di vita di CP_4
avendo notizia che sono state eseguite operazioni di denaro a favore di alcuni degli eredi che configurano donazioni che per la loro rilevanza devono ritenersi nulle perché non eseguite nelle forme di legge per cui va dichiarata la loro nullità e il conferimento delle somme alla massa da
pagina 3 di 17 parte dei beneficiari. Tanto allo stato non si è in grado di documentare>> stante la condotta serbata dalla banca, a dire degli attori, omissiva e negligente;
- che i soggetti indicati come eredi o legatari dopo la pubblicazione del testamento si sono immessi nel godimento dei cespiti indicati a loro favore percependone i frutti per cui gli stessi sono tenuti al rendiconto sia nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del testamento che nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima.
Sulle dette premesse concludevano in via principale chiedendo:
1) accertare negativamente l'autenticità del testamento di e quindi dichiarare la sua CP_4
falsità e/o nullità e/o inesistenza;
in subordine:
2) accertare e dichiarare la incapacità fisica e psichica di a testare e lo sciente utilizzo CP_4
del testamento, quindi la nullità o annullabilità dello stesso.
Per l'effetto:
3) dichiarare aperta la successione legittima;
4) dichiarare la caducazione dei legati in favore dei IP e , CP_4 CP_5
nelle ipotesi sub 1 e sub 2:
5) accertare e dichiarare la indegnità a succedere alla eredità di ai sensi dell'art. 463 n.i CP_4
5 e 6 c.c., di nonché di chi altri degli eredi risulterà avere partecipato perché CP_6
avendo rinvenuto alcuni fogli scritti da contenenti indicazioni di disposizioni CP_4
testamentarie ne hanno utilizzati due di cui uno con la data 5 novembre 2011 e l'altro 31 dicembre
2012 corretta a 2011, nel proprio interesse, nonché per la manipolazione dello scritto non del tutto attribuibile a anche nella consapevolezza delle incapacità di questi ad esprimere CP_4
compiutamente le sue volontà;
6) conseguentemente dichiarare la sua o loro esclusione da ogni diritto successorio del defunto e per l'effetto accertare e revocare le donazioni in denaro ricevute in vita da CP_4 [...]
sia per indegnità sia perché carenti dei requisiti di legge con conferimento del relativo CP_4
importo alla massa ereditaria;
7) nel caso di esclusione di tutti i convenuti per indegnità dichiarare unici eredi legittimi le odierne attrici attribuendo alle stesse in comune e pro indiviso l'intero asse ereditario immobiliare e mobiliare;
8) nel caso di esclusione di alcuni dei convenuti dichiarare unici eredi legittimi coloro che risulteranno essere degni successori del de cuius nonché le odierne attrici attribuendo agli stessi in comune e pro indiviso l'intero asse ereditario immobiliare e mobiliare;
pagina 4 di 17 9) nelle ipotesi sub 5,6,7,8:
9.1) << accertare e determinare la massa ereditaria per beni immobili e mobili, previa verifica dell'esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità poiché carenti dei requisiti di legge, in ogni caso il conferimento del danaro alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo nella quota del beneficiario>>;
9.2) conseguentemente disporre lo scioglimento della comunione con formazione di tante quote quanti risulteranno i successibili secondo legge in natura ove possibile o conguagli con assegnazione delle quote secondo il criterio del sorteggio;
10) in via subordinata, accertare la incapacità di a testare e/o la carenza dei requisiti CP_4
di legge dei documenti utilizzati come testamento con la conseguente sua nullità e/o annullabilità;
10.1) dichiarare la nullità dei legati indicati in favore dei IP e;
CP_4 CP_5
10.2) dichiarare aperta la successione legittima di e pertanto dichiarare eredi CP_4
legittimi in concorso tra loro la moglie e i figli , Controparte_1 CP_2 CP_6 Pt_3
e Pt_2 Pt_1
10.3) accertare determinare la massa ereditaria comprensiva dei beni immobili e mobili, previo accertamento dell'esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità perché carenti dei requisiti di legge e quindi il conferimento alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo nella quota del beneficiario;
10.4) conseguentemente procedere allo scioglimento della detta comunione ereditaria immobiliare e mobiliare con la formazione delle quote secondo legge, in natura ove possibile o con conguagli con la assegnazione secondo il criterio del sorteggio;
11) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la validità del testamento olografo:
11.1) accertare e determinare la massa ereditaria per i beni immobili e mobili, previa verifica della esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità poiché carenti dei requisiti di legge con conseguente conferimento in natura alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo alla quota del beneficiario;
11.2) accertare la lesione di legittima nei confronti delle odierne attrici;
11.3) disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie ad iniziare dai legati e quindi gli immobili e mobili assegnati in eccedenza agli eredi esuberanti la quota loro spettante ex art 542 codice civile e per l'effetto reintegrare ove possibile in natura e/o con conguagli la quota legittima spettante alle attrici;
In tutte le ipotesi:
pagina 5 di 17 12) disporre il rendiconto ed accertare l'ammontare delle rendite percepite e/o determinare un'indennità per l'utilità conseguita da coloro che risulteranno nel godimento sia illegittimo che legittimo dei beni dall'apertura della successione, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi relativi con il conferimento del relativo importo alla massa ereditaria;
13) disporre la modifica del frazionamento eseguito da a seguito della presentazione CP_6
della denuncia di successione presso il catasto di Corato nonché delle trascrizioni delle risultanze della denuncia di successione presso l'agenzia del territorio di Trani ordinando i rispettivi responsabili degli uffici competenti le relative introduzioni con esonero da ogni responsabilità;
14) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano con comparsa tutti i convenuti i quali, impugnato e contestato ogni avverso dedotto, deducevano:
- la piena validità ed efficacia del testamento per insussistenza delle avverse doglianze. In ordine alla circostanza della presunta esistenza di due fogli separati evidenziavano che i due fogli costituenti la scheda testamentaria si presentavano anche al momento della sua pubblicazione congiunti tra loro mediante spillatura come attestato dal notaio in sede di pubblicazione (<<… la scheda testamentaria del testatore che è costituita da due fogli senza righi, scritto da mano apparentemente identica…. Al documento risulta unito con spillatura altro foglio contenente modello di autocertificazione della ) atto che fa fede fino a querela di falso;
Controparte_8
- che il contenuto complessivo del testamento non presenta profili di discontinuità o disomogeneità essendo contraddistinto da una sua coerenza e logica prosecuzione e completezza di dettagli con la conseguenza che il testamento non può che considerarsi corpo unico;
- che ininfluente è la circostanza che la firma del testatore sia stata apposta in calce al foglio che chiude
e conclude il testamento non essendo richiesto che ogni foglio sia corredato da apposita sottoscrizione;
- che il testamento può essere redatto dal testatore anche a più riprese ed in date diverse, nel caso di specie il primo foglio risulta datato 5/11/2011 ed il secondo 31/12/2011 e che la circostanza che il testatore abbia corretto la data perché errata nell'indicazione dell'anno non implica nullità o annullabilità del testamento evidenziando che a mente dell'articolo 606 c.p.c. il testamento può essere annullato solo nel caso in cui la data manchi del tutto;
- che le allegazioni circa il carattere apocrifo del testamento sono prive di qualsivoglia riscontro atteso l'onere probatorio che grava sulle attrici;
- che la avversa asserita incapacità del defunto non è suffragata da qualsivoglia circostanza concretamente allegata né da documentazione medica;
pagina 6 di 17 - che è irrilevante quale tipo di carta abbia impiegato il testatore a condizione che la scrittura risulti leggibile ed intelligibile con effetto duraturo e con la propria grafia e che tanto non è sufficiente ad affermare trattarsi di una mera bozza;
- in particolare, negava di avere assemblato il documento respingendo recisamente la CP_6
richiesta di declaratoria di indegnità.
Deducevano, poi, insussistenza dei presupposti dell'azione di riduzione per il caso che il testamento dovesse reputarsi valido.
- Precisavano inoltre che tutte le somme esistenti presso gli istituti di credito al momento della morte del defunto sono state equamente distribuite tra tutti i figli.
- Contestavano inoltre la circostanza che fossero state effettuate operazioni di denaro in favore di alcuni eredi o che le stesse configurerebbero dazioni di denaro da ritenersi donazioni nulle eccependo in primo luogo la vaghezza e genericità delle avverse allegazioni.
- Deducevano l' improponibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei legatari a mente dell'articolo
564 c.c. atteso che le attrici hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente con la conseguenza che l'azione di riduzione non può essere esercitata nei confronti dei legatari.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree con condanna a mente dell'articolo 96 comma terzo c.p.c. e con il favore delle spese di lite da distrarre.
Alla prima udienza di trattazione venivano chiesti e concessi i termini ex articolo 183 co. VI c.p.c..
Con istanza depositata in data 10 dicembre 2018 parte attrice formulava richiesta di rimessione in termini per il deposito della documentazione di cui alla memoria n. 2 atteso che, pur risultando presente nell'indice della memoria depositata, la relativa documentazione non poteva essere
<> ed a tal fine la cancelleria attestava l'essere pervenuti in data 30 ottobre 2018 all'interno del fascicolo telematico da parte attrice invii di documenti prontamente accettati ma che non risultavano apribili.
Con ordinanza del 15.11.2019, alla cui motivazione si rinvia, il Tribunale, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, così disponeva : <rimette in termini parte attrice nel deposito della memoria ex art. 183 n 2 c.p.c. con relativa produzione documentale in via telematica all'uopo concedendo termine di giorni 30 decorrenti dal 30.11.2019; concede ulteriori giorni 20 ex art. 183
n 6 c.p.c. ad entrambe le parti….>>.
Depositate le dette memorie, con ordinanza del 30.09.2020, il Tribunale rigettava tutte le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'esito delle richiesta di revoca della detta ordinanza, rigettata, con nota depositata per l'udienza del 10.02.2022 gli attori, per il tramite dei difensori, dichiaravano di voler proporre querela di falso pagina 7 di 17 del testamento. Indi il Tribunale fissava l'udienza del 19.01.2023 ed, instaurato il contraddittorio, dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza del 26.05.2023 così pronunziando: << rilevato che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia è un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. L'onere della prova, conseguentemente, grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. (Cassazione Civile, sentenza nr 24835 del 17 agosto 2022); rilevato, infatti, che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015
(Rv. 635554 - 01); rilevato, peraltro, che in maniera del tutto generica nell'atto introduttivo sub 5) parte attrice formula istanza di declaratoria di indegnità a succedere di nel mentre CP_6
nella memoria 183 n. 1 c.p.c. sempre genericamente e senza aver in alcun modo circostanziato i fatti si richiede pronunziarsi declaratoria di indegnità di e di CP_6 Controparte_1
<<oltrech degli altri eredi che risulter aver partecipato>> non senza considerare che con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. si chiede ammettersi C.T.U. affinchè acclari la riconducibilità della stesura in tutto o in parte <> CP_6 Controparte_1 Parte_5 nonché l'eventuale incapacità del defunto;
ritenuto, infine, che il Consulente CP_4
tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni) (cfr da ultimo Cass. SSUU sentenza del 1° febbraio
2022 n. 3086).
P.Q.M.
Dichiara la proposta querela di falso inammissibile>>.
Nelle more del giudizio i minori e , inizialmente rappresentati dai loro CP_4 CP_5
genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale, raggiungevano la maggiore età e si costituivano personalmente in giudizio come da rispettive comparse in atti.
Indi, con ordinanza del 19 giugno 2024 ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§
Preliminarmente occorre evidenziare che, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la presente controversia rientra tra quelle di competenza collegiale a mente dell'art 50 bis c.p.c. ratione temporis applicabile essendo stata promossa anche azione di riduzione.
Tanto premesso, la domanda va preliminarmente qualificata quale azione di accertamento negativo relativamente alla validità del testamento alla quale parte attrice, per il caso di suo accoglimento, ha formulato domanda di riduzione per asserita lesione di legittima e di rendicontazione e restituzione pagina 8 di 17 dei frutti in conseguenza dell'asserito illegittimo <> con correlativa domanda di azione di rendicontazione e restituzione dei frutti anche in ragione del possesso di beni da parte di taluni degli eredi.
In ordine alla validità del testamento
Come anticipato, la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia va qualificata quale azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cassazione Civile, sentenza nr 24835 del 17 agosto 2022).
La S.C., con sentenza a S.S.U.U. n. 12307 del 2015, nel dirimere il contrasto in punto di strumento processuale da adottare nel casi in cui si ponga in discussione la validità di un testamento olografo – se quello dell'accertamento negativo e/o della querela di falso – si è così espressa: << ….. omissis…. È convincimento del collegio che le inevitabili aporie destinate a vulnerare l'una e
l'altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza, possano essere non del tutto insoddisfacentemente superate adottando una terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545,
Pres. est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un'azione di Per_2
accertamento negativo della falsità. 20.1. Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo
(anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere: - da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un
(assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al foglio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di
pagina 9 di 17 evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014). 21. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa >>.
V'è da dire che parte attrice non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio né ha formulato istanze istruttorie finalizzate precipuamente al detto fine.
Ed invero, in ordine agli argomenti di forma allegati si osserva che l'art. 602 c.c. dispone che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
Orbene, non vi è alcuna disposizione che impone che la sottoscrizione debba essere posta su ciascun foglio ed, anzi, secondo la lettura prevalente e del tutto condivisibile, il testamento olografo potrebbe persino mancare di una sottoscrizione in senso tecnico purché designi con certezza la persona del testatore. E' dunque sufficiente che sia apposta in calce alle disposizioni e, nel caso di specie, il testamento reca nome e cognome del testatore.
Quanto alla allegata, ed invero indimostrata, circostanza che i fogli non fossero congiunti si osserva che dal verbale di pubblicazione emerge che i fogli risultavano spillati.
Del resto occorre chiarire che la unicità del testamento non si riconnette ad un profilo puramente materiale ma di linearità logica e di intrinseca coerenza. Diversamente detto, quand'anche un testamento si componga di più fogli, anche separati, tanto non incide sulla sua validità se dal tenore dei singoli fogli emergano una intrinseca consequenzialità e linearità logica.
Né, peraltro, parte attrice ha allegato elementi circostanziali concreti tali da ricondurre il testamento, in tutto o in parte, ad una mano diversa dal testatore e/o tali da indurre a ritenere che siano stati assemblati da soggetto diverso dallo stesso ed in quale contesto. La circostanza è poi suffragata dal verbale di pubblicazione ad opera del notaio che fa fede fino a querela di falso.
Quanto alla data il testamento, lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha allegato, a supporto della asserita invalidità del testamento, alcuno degli elementi suddetti dovendo aggiungersi che, peraltro, non è neppure messo pagina 10 di 17 in discussione che quello di che trattasi abbia condotto alla revoca di altri, posto che l'assunto attoreo, invero del tutto indimostrato, in forza del quale quello in esame sarebbe una mera bozza e non già un testamento in senso compiuto oltre ad essere smentita dalle superiori considerazioni non
è neppure da porsi in dubbio in relazione alla esistenza di altri eventuali testamenti da revocare e/o revocati dallo stesso;
ed, ancora, la circostanza che il testatore avesse redatto altre e diverse bozze testamentarie oltre ad essere circostanza in sé neutra non ha ricevuto il benchè minimo avallo istruttorio e comunque non scalfisce il carattere definitivo del testamento in oggetto sotto il profilo formale.
Quanto all'impiego di carta diversa e/o da riciclo trattasi di circostanza ininfluente purché emerga in modo chiaro la volontà del testatore.
Va infine osservato che per il testamento olografo non occorre l'unità di contesto. Esso può essere scritto in diversi successivi giorni a intervalli di qualsiasi periodo di tempo. E può essere scritto anche in fogli sciolti e volanti, purché il contenuto si possa riordinare, pur trovandosi materialmente confusi e senza indicazione di numero progressivo.
La data di un testamento olografo deve reputarsi vera sino a prova contraria, la quale deve essere data da chi ne contesta la verità, e può farsi in tutti i modi possibili, anche con la prova testimoniale e persino con presunzioni, trattandosi di scrittura privata. L'attuale codice, con l'ultimo comma dell'art. 602, ha stabilito che la prova della non verità della data non è ammessa se non quando si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
A norma dell'art. 602 c.c., per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale;
ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria (Cass. civ. n. 25845/2008).
Quanto alla autenticità della scrittura si osserva che : <la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha
pagina 11 di 17 proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo>> (Cass civ. n.
24835/2022; Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023 (Rv. 667768 - 01).
Ebbene, proprio tale onere probatorio risulta non adeguatamente assolto da parte attrice, limitatasi a depositare una serie di documenti a firma e/o di pugno del defunto, tutte anteriori al decesso dello stesso (gennaio 2015) l'ultimo dei quali risalente al 2011; atto di compravendita del 14.03.2002 a rogito notar tra ed ed NA e, quali Persona_3 Persona_4 CP_9 CP_10
acquirenti, e;
verbale di sommarie informazioni assunte da Controparte_1 CP_4 [...]
(odierno convenuto) a seguito di querela sporta da (attrice) per asserite CP_6 Parte_2
lesioni causate da ai danni della querelante, denunzia di successione;
quietanza a firma CP_2
di tutte le parti in causa relativa alla estinzione del conto n 401079805 (con saldo di euro 5903,75) intestato al defunto;
verbale di mediazione;
copia scritto riferito a piano Controparte_1
terapeutico per ausili diabetologici del defunto;
verbale di sommarie informazioni assunte da
(odierna convenuta ) a seguito di querela sporta da (attrice) per Controparte_1 Parte_2
asserite lesioni causate da ai danni della querelante, nota a firma di CP_2 CP_2
relativa alla divisione dei beni rivenienti dalla successione di uno zio ( ), verbale di ratifica Per_5
di querela sporta da nei confronti di e per ingiuria e lesioni CP_6 Parte_2 Pt_1
personali; dichiarazione di successione integrativa;
copia estratto conto titoli cointestato al defunto ed alla moglie Unicredit al 31/12/2008, al 31 marzo 2009 ed al 31 marzo 2015.
A soluzioni dissimili non possono indurre le richieste istruttorie operate in sede di memorie ex art. 183, 6° comma, II termine c.p.c., che, oltre all'ammissione della suelencata documentazione, alcuna richiesta istruttoria è stata formulata e volta, per il tramite di fatti positivi in antitesi all'azione di accertamento negativo, a provare fatti incompatibili con la redazione del testamento da parte del defunto o tali da indurre a ritenere che lo stesso fosse, anche nella sua collazione, opera di un soggetto terzo o in tutto o in parte di pugno di altri tanto che, quale ulteriore causa di impugnazione
– incompatibile con il carattere asseritamente apocrifo del testamento – è la indimostrata incapacità del testatore. Circostanza anche questa sulla quale non è stata formulata alcuna istanza istruttoria richiedendo di demandarsi ad una disponenda CTU l'accertamento << circa la capacità di intendere
e volere di nella redazione del testamento attraverso l'andamento calligrafico nella CP_4
sua stesura, anche sulla base dello stato psico – fisico emergente dal documento>>.
Secondo principi costantemente affermati, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando pagina 12 di 17 esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
La documentazione all'uopo depositata, né le richieste istruttorie formulate da parte attrice, infatti, risultano idonee a fornire adeguati riscontri sugli elementi costitutivi della pretesa.
Né, peraltro, anche solo in termini assertivi, parte attrice ha assolto al detto onere con la prima memoria ex art 183 n 1 c.p.c. nella quale non sono neppure allegati quali sarebbero gli elementi grafici e gli ulteriori elementi da cui potersi desumere la non appartenenza del testamento in tutto o in parte al testatore avendo, solo con la introduzione del subprocedimento di querela di falso, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, allegato, del tutto tardivamente, una scarna perizia grafologica neppure giurata e che, in carenza di un adeguato approfondimento e della benchè minima argomentazione tecnica, ha esaminato esclusivamente la firma apposta dal defunto sulla propria carta di identità e quella apposta in calce al testamento pur a fronte della copiosa documentazione versata.
L'allegazione, secondo i principi ricavabili dall'art. 115 c.p.c., deve essere specifica perché deve permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e così di esercitare il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24 Cost.) sussistendo circolarità dell'onere di allegazione e di quello di contestazione.
Conclusivamente, si evidenzia che: necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso ….>> (Cass. civ. n. 25936/2021).
Quanto alla asserita invalidità del testamento per incapacità del testatore anche tale profilo è rimasto del tutto sguarnito di prova non avendo, parte attrice, neppure allegato – né chiesto di provare – elementi o documentazione atta a comprovare l'asserita incapacità del testatore chiedendo di demandarsi, come detto, ad una disponenda CTU, un tale accertamento.
Il testamento deve dunque reputarsi valido ed efficace.
La domanda subordinata di azione di riduzione- con precipuo riferimento ai legatari
pagina 13 di 17 Occorre premettere che a norma dell'art 588 c.c.: Le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.]. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Come osservato dalla S.C.: in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 42121 del 31 dicembre 2022).
Nella ricostruzione della distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28259 del 28 settembre 2022).
Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio. Ed, infatti, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello pagina 14 di 17 logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
Tanto premesso, reputa il tribunale che dalla lettura del testamento in esame si evince che i IP
e sono stati istituiti legatari atteso che, inequivocabilmente, a loro sono stati CP_5 CP_4
attribuiti beni determinati (<< io sottoscritto dichiaro che al mio decesso lascio la CP_4
casa di via Vanvitelli 4 a mio nipote figlio di , con il terreno antistante confinante CP_4 CP_2 con……..col viale interpoderale della larghezza di metri 6, iniziando da via Barletta fino ad arrivare alla via Vanvi, alla proprietà confinante con Vanvitelli. Lo stesso viale avrà la Per_6
continuazione fino all'attuale uscita di via Vanvitelli in modo da garantire l'uscita via Vanvitelli e di tutti gli eredi…. fino alla sistemazione del piano regolatore. A mio figlio lascio i vecchi CP_6 locali con il terreno antistante. Confinante con…. e con il viale interpoderale che da via Barletta porta… all'uscita di via Vanvitelli come descritto in precedenza. A mia nipote figlia di CP_5
lascio il locale sito in Corato in via Barrili 20. A mio figlio un locale non più adibito CP_2 CP_2
a forno sito in Corato in via Cesarotti 3, i fondi Missori S. Lucia, metà Via Barletta, metà Ivrea, metà Lamacupa siti in Trani-mentre a mio figlio lascio metà Lamacupa in Trani, , metà CP_6
Ivrea, metà Via Barletta in prossimità del Cimitero e Via Trani. Lascio il fondo AS ereditato da zia Maria a mia figlia con una parte restante di Via Barletta che sarà divisa in tre lotti Pt_2
alle mie figlie , e . A mia moglie la metà dei 3 locali acquistati con Pt_2 Pt_3 Pt_1 CP_1
la comunione dei beni di HE e di Genzano di Lucani. Corato 31.12.2012>>).
Ora, a norma dell'art 564 c.c. il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Come è stato precisato, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisce presupposto dell' esercizio dell'Azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia stato chiamato come erede, non già nei confronti del donatario o del legatario chiamato anche come erede, per legge o per testamento. ( V 4676/80, mass n 408487; ( V 2609/72, mass n 360156; ( V
3386/62, mass n 254977).( Sez. 2, Sentenza n. 4270 del 21/07/1984 (Rv. 436196 - 01).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie i due legatari non sono stati istituiti anche eredi con conseguente applicazione della citata disposizione.
La domanda, pertanto, è in parte qua inammissibile
Sulla azione di riduzione promossa, in linea generale
Fatte le superiori precisazioni con riferimento ai legatari, alle medesime conclusioni, seppure per le diverse ragioni di cui in seguito, deve giungersi con riferimento alle domande di accertamento della quota di spettanza dei convenuti e di riduzione per lesione di legittima, proposte in via ulteriormente subordinata dagli attori, unitamente alle conseguenziali richieste restitutorie dei relativi frutti percepiti e percipiendi.
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.( Sez. 2 - ,
Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01) Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore:
. Relatore: . P.M. . (Conf.). Testimone_1 Testimone_1 CP_11
Il superiore onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalle attrici appalesandosi la domanda attorea del tutto generica.
Nel caso di specie, all'esito della maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., non risulta in alcun modo indicato entro quali limiti sia stata lesa la legittima nella titolarità di ciascuno degli attori, né tantomeno risulta determinato con esattezza il valore della massa ereditaria su cui computare la disponibile in ipotesi ecceduta dal testatore.
Quanto, infine, alle asserite donazioni di denaro ai convenuti anche solo in termini di allegazione trattasi di profilo del tutto genericamente indicato e neppure oggetto di richiesta di prova (<< dalla produzione documentale, relativa ai conti bancari del de cuius, in corso di acquisizione, si potrà rilevare l'attribuzione ai convenuti di somme di danaro di rilevante valore che per la loro entità non possono considerarsi donazioni e che pertanto vanno annullate come tali e conferite alla massa ereditaria>> (memoria ex art 183) anche in tal caso demandandosi ad una disponenda CTU la quantificazione della asserita lesione riveniente da indimostrate donazioni.
Sulla domanda di rendicontazione e restituzione dei frutti
pagina 16 di 17 Anche in relazione a tali domande la posizione attorea si è assestata su un piano del tutto generico non essendo stato allegato né chiesto di provare di quali beni si tratti, di quale periodo e quale sia, dei convenuti, il detentore e/o possessore che abbia illegittimamente e/o legittimamente (secondo la domanda attorea) goduto dei beni a scapito di altri.
Conclusivamente la domanda va rigettata e quanto alla richiesta ex art 96 co. III c.p.c. non si ravvisano i presupposti per un riconoscimento di liquidazione ulteriore rispetto a quello derivante dal principio di soccombenza che cede a carico di parte attrice con distrazione in favore del difensore di parte convenuta, avv Francesco grillo, dichiaratosi antistatario e che si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il criterio del valore indeterminabile e con applicazione dei valori medi con incremento della fase istruttoria per le motivazioni di cui sopra e stante l'introduzione del subprocedimento per querela di falso e con incremento in relazione all'assistenza nei confronti di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_3 Parte_2
giudizio in favore dei convenuti con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario,
Avv Francesco Grillo, che liquida in complessive euro 10.360,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria NA Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di azione di annullamento di testamento olografo ed azione di riduzione iscritto al n. 481/2018 del Registro Generale affari contenziosi, assunta in decisione con ordinanza del 19 giugno 2024 ex art 127 ter c.p.c. con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
conclusioni: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., promossa
DA
, e , rappresentate e difese dagli Avv.ti Aurelio Augusto Parte_1 Parte_2 Parte_3
Metta e Jacopo Metta, giusta mandato in atti attori
CONTRO
, , , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Grillo giusta mandato in atti
convenuti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
citato in giudizio , , e , in proprio e nella Controparte_1 CP_6 CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli (all'epoca minori) (n. 6 CP_4
gennaio 2003) e (n. 20 dicembre 2005). Premettevano che: CP_5
- era deceduto in Corato il 27 gennaio 2015 lasciando a sé superstiti: CP_4
o la moglie , Controparte_1
o ed i figli , , , e;
CP_6 CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- che il patrimonio relitto era composto da svariati immobili meglio descritti nell'atto introduttivo e da
<< danaro in Corato presso BPR cc n 9340390 di euro 4.571,41; BNL c.c. con saldo negativo di euro 98,73 e il deposito titoli 10317646 per euro 4880,99; Unicredit assegno circolare n. 7319358-
06 di euro 6000, 00, c.c. 40 1079805 euro 95,38 nonché deposito titoli 10317646 per euro 167,00;
libretto di risparmio n 38487433 di euro 40,05, buono fruttifero n 03 59746205 di CP_7
lire un milione pari ad euro 2.527,68; Monte dei Paschi di Siena c.c. cointestato agli eredi euro
3000;00, indennità di accompagnamento di euro 1516,00 << salvo la emergenza di ulteriori somme presso gli stessi istituti ho presso altre banche in via di accertamento>>;
- che in data 12 gennaio 2016 il dottor , notaio in Corato, su richiesta di Persona_1 [...]
figlio del de cuius, ha provveduto alla pubblicazione di un presunto testamento olografo CP_6
costituito da due fogli separati di cui solo il secondo recante una firma del defunto , CP_4
testamento datato 31 dicembre 2012, recante la correzione della data mediante sostituzione del
<<2>> all'<<1>>, presentato per la pubblicazione quasi un anno dopo il decesso del padre ed ove sono indicati quali eredi la moglie ed i figli , Controparte_1 CP_6 CP_2 [...]
e legatari di alcuni beni i IP e figli di Pt_1 Parte_2 Parte_3 CP_4 CP_5
; CP_2
- testamento al quale dava esecuzione procedendo al frazionamento dei beni secondo le CP_6
assegnazioni testamentarie ragione per la quale il patrimonio originario presenta nuovi identificativi catastali diversi da quelli riportati nella denuncia di successione;
- che le odierne attrici << disconoscono>> il presunto testamento come olografo sull'argomento che
<< non appare essere riconducibile al testatore per autografia della sottoscrizione e redazione
nonché relativamente alle correzioni della data di compilazione dei fogli costituenti il preteso testamento>> aggiungendo che da tempo il defunto sarebbe stato affetto <da una grave compromissione fisica e psichica poiché portatore di melanoma maligno, accompagnata da decadimento delle funzioni cognitive associate a gravi turbe psichiche e dunque incapace di esprimere valide volizioni>>;che la qualità della carta impiegata è di diverso spessore e colore ed è di riciclo disposizioni testamentarie vergate su fogli bianchi ed intonsi>> pertanto il contenuto dei due fogli
pagina 2 di 17 come assemblati deve considerarsi una mera bozza, l'esistenza di date differenti su ciascuno dei due fogli di cui una corretta come sopra precisato << non riconducibile al testatore vergate con inchiostro differente e dunque in momenti diversi non dando certezza sulla unicità formativa della volontà testamentaria e sulla autografia. Pertanto le attrici invocavano la inutilizzabilità della scheda testamentaria chiedendone l'accertamento negativo della esistenza e/o validità con la relativa dichiarazione di nullità e/o annullabilità;
- che il testamento deve pertanto reputarsi falso e che il suo impiego da parte di che ne CP_6
ha fatto scientemente uso ne determinano la sua esclusione dalla successione come indegno ai sensi dell'articolo 463 c.c. con conseguente perdita di ogni suo diritto successorio sia testamentario che legittimo;
- che in conseguenza di quanto sopra non può che aprirsi la successione legittima ai sensi dell'art. 581
c.c. con sua devoluzione nei limiti delle quote legittime solo in favore di coloro che risulteranno degni a succedere con esclusione e completa dei legatari;
- che nell'ipotesi in cui la detta scheda testamentaria dovesse risultare autografa, redatta in piena capacità e rispondente ai requisiti di legge le attrici << deducono la lesione della quota legittima di loro competenza per cui dovrà darsi luogo alla riduzione ex art 553 e seguenti codice civile delle disposizioni testamentarie ad iniziare dai legati e quindi gli immobili assegnati in eccedenza agli altri successori>>;
- che a mente dell'articolo 542 co. II c.c. in presenza di più figli ed in presenza del coniuge superstite ai figli spetta la metà del patrimonio ed al coniuge 1/4 laddove nel caso di specie alle attrici sarebbe stata lasciata dal defunto una porzione inferiore al 10% ciascuna dell'asse ereditario mentre a
[...]
<sarebbe stata attribuita dal testatore secondo una stima approssimativa una quota CP_6 superiore al pari al 28% del patrimonio…. Così come eccessive risultano essere le attribuzioni nei confronti dei IP del de cuius, e poiché pari ad oltre il 40% dell'asse CP_4 CP_5
ereditario>>;
- inoltre al momento del decesso vi erano conti correnti con saldi attivi e deposito titoli ed altri << in via di accertamento anche presso altri istituti nonché crediti per l'integrazione agricola per effetto della proprietà >> con la precisazione che <sono in corso verifiche sulla Parte_4
movimentazione della liquidità dei conti correnti degli ultimi anni di vita di CP_4
avendo notizia che sono state eseguite operazioni di denaro a favore di alcuni degli eredi che configurano donazioni che per la loro rilevanza devono ritenersi nulle perché non eseguite nelle forme di legge per cui va dichiarata la loro nullità e il conferimento delle somme alla massa da
pagina 3 di 17 parte dei beneficiari. Tanto allo stato non si è in grado di documentare>> stante la condotta serbata dalla banca, a dire degli attori, omissiva e negligente;
- che i soggetti indicati come eredi o legatari dopo la pubblicazione del testamento si sono immessi nel godimento dei cespiti indicati a loro favore percependone i frutti per cui gli stessi sono tenuti al rendiconto sia nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del testamento che nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima.
Sulle dette premesse concludevano in via principale chiedendo:
1) accertare negativamente l'autenticità del testamento di e quindi dichiarare la sua CP_4
falsità e/o nullità e/o inesistenza;
in subordine:
2) accertare e dichiarare la incapacità fisica e psichica di a testare e lo sciente utilizzo CP_4
del testamento, quindi la nullità o annullabilità dello stesso.
Per l'effetto:
3) dichiarare aperta la successione legittima;
4) dichiarare la caducazione dei legati in favore dei IP e , CP_4 CP_5
nelle ipotesi sub 1 e sub 2:
5) accertare e dichiarare la indegnità a succedere alla eredità di ai sensi dell'art. 463 n.i CP_4
5 e 6 c.c., di nonché di chi altri degli eredi risulterà avere partecipato perché CP_6
avendo rinvenuto alcuni fogli scritti da contenenti indicazioni di disposizioni CP_4
testamentarie ne hanno utilizzati due di cui uno con la data 5 novembre 2011 e l'altro 31 dicembre
2012 corretta a 2011, nel proprio interesse, nonché per la manipolazione dello scritto non del tutto attribuibile a anche nella consapevolezza delle incapacità di questi ad esprimere CP_4
compiutamente le sue volontà;
6) conseguentemente dichiarare la sua o loro esclusione da ogni diritto successorio del defunto e per l'effetto accertare e revocare le donazioni in denaro ricevute in vita da CP_4 [...]
sia per indegnità sia perché carenti dei requisiti di legge con conferimento del relativo CP_4
importo alla massa ereditaria;
7) nel caso di esclusione di tutti i convenuti per indegnità dichiarare unici eredi legittimi le odierne attrici attribuendo alle stesse in comune e pro indiviso l'intero asse ereditario immobiliare e mobiliare;
8) nel caso di esclusione di alcuni dei convenuti dichiarare unici eredi legittimi coloro che risulteranno essere degni successori del de cuius nonché le odierne attrici attribuendo agli stessi in comune e pro indiviso l'intero asse ereditario immobiliare e mobiliare;
pagina 4 di 17 9) nelle ipotesi sub 5,6,7,8:
9.1) << accertare e determinare la massa ereditaria per beni immobili e mobili, previa verifica dell'esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità poiché carenti dei requisiti di legge, in ogni caso il conferimento del danaro alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo nella quota del beneficiario>>;
9.2) conseguentemente disporre lo scioglimento della comunione con formazione di tante quote quanti risulteranno i successibili secondo legge in natura ove possibile o conguagli con assegnazione delle quote secondo il criterio del sorteggio;
10) in via subordinata, accertare la incapacità di a testare e/o la carenza dei requisiti CP_4
di legge dei documenti utilizzati come testamento con la conseguente sua nullità e/o annullabilità;
10.1) dichiarare la nullità dei legati indicati in favore dei IP e;
CP_4 CP_5
10.2) dichiarare aperta la successione legittima di e pertanto dichiarare eredi CP_4
legittimi in concorso tra loro la moglie e i figli , Controparte_1 CP_2 CP_6 Pt_3
e Pt_2 Pt_1
10.3) accertare determinare la massa ereditaria comprensiva dei beni immobili e mobili, previo accertamento dell'esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità perché carenti dei requisiti di legge e quindi il conferimento alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo nella quota del beneficiario;
10.4) conseguentemente procedere allo scioglimento della detta comunione ereditaria immobiliare e mobiliare con la formazione delle quote secondo legge, in natura ove possibile o con conguagli con la assegnazione secondo il criterio del sorteggio;
11) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la validità del testamento olografo:
11.1) accertare e determinare la massa ereditaria per i beni immobili e mobili, previa verifica della esistenza di donazioni di denaro e dichiarazione della loro nullità poiché carenti dei requisiti di legge con conseguente conferimento in natura alla massa ereditaria, in subordine la imputazione del relativo importo alla quota del beneficiario;
11.2) accertare la lesione di legittima nei confronti delle odierne attrici;
11.3) disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie ad iniziare dai legati e quindi gli immobili e mobili assegnati in eccedenza agli eredi esuberanti la quota loro spettante ex art 542 codice civile e per l'effetto reintegrare ove possibile in natura e/o con conguagli la quota legittima spettante alle attrici;
In tutte le ipotesi:
pagina 5 di 17 12) disporre il rendiconto ed accertare l'ammontare delle rendite percepite e/o determinare un'indennità per l'utilità conseguita da coloro che risulteranno nel godimento sia illegittimo che legittimo dei beni dall'apertura della successione, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi relativi con il conferimento del relativo importo alla massa ereditaria;
13) disporre la modifica del frazionamento eseguito da a seguito della presentazione CP_6
della denuncia di successione presso il catasto di Corato nonché delle trascrizioni delle risultanze della denuncia di successione presso l'agenzia del territorio di Trani ordinando i rispettivi responsabili degli uffici competenti le relative introduzioni con esonero da ogni responsabilità;
14) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano con comparsa tutti i convenuti i quali, impugnato e contestato ogni avverso dedotto, deducevano:
- la piena validità ed efficacia del testamento per insussistenza delle avverse doglianze. In ordine alla circostanza della presunta esistenza di due fogli separati evidenziavano che i due fogli costituenti la scheda testamentaria si presentavano anche al momento della sua pubblicazione congiunti tra loro mediante spillatura come attestato dal notaio in sede di pubblicazione (<<… la scheda testamentaria del testatore che è costituita da due fogli senza righi, scritto da mano apparentemente identica…. Al documento risulta unito con spillatura altro foglio contenente modello di autocertificazione della ) atto che fa fede fino a querela di falso;
Controparte_8
- che il contenuto complessivo del testamento non presenta profili di discontinuità o disomogeneità essendo contraddistinto da una sua coerenza e logica prosecuzione e completezza di dettagli con la conseguenza che il testamento non può che considerarsi corpo unico;
- che ininfluente è la circostanza che la firma del testatore sia stata apposta in calce al foglio che chiude
e conclude il testamento non essendo richiesto che ogni foglio sia corredato da apposita sottoscrizione;
- che il testamento può essere redatto dal testatore anche a più riprese ed in date diverse, nel caso di specie il primo foglio risulta datato 5/11/2011 ed il secondo 31/12/2011 e che la circostanza che il testatore abbia corretto la data perché errata nell'indicazione dell'anno non implica nullità o annullabilità del testamento evidenziando che a mente dell'articolo 606 c.p.c. il testamento può essere annullato solo nel caso in cui la data manchi del tutto;
- che le allegazioni circa il carattere apocrifo del testamento sono prive di qualsivoglia riscontro atteso l'onere probatorio che grava sulle attrici;
- che la avversa asserita incapacità del defunto non è suffragata da qualsivoglia circostanza concretamente allegata né da documentazione medica;
pagina 6 di 17 - che è irrilevante quale tipo di carta abbia impiegato il testatore a condizione che la scrittura risulti leggibile ed intelligibile con effetto duraturo e con la propria grafia e che tanto non è sufficiente ad affermare trattarsi di una mera bozza;
- in particolare, negava di avere assemblato il documento respingendo recisamente la CP_6
richiesta di declaratoria di indegnità.
Deducevano, poi, insussistenza dei presupposti dell'azione di riduzione per il caso che il testamento dovesse reputarsi valido.
- Precisavano inoltre che tutte le somme esistenti presso gli istituti di credito al momento della morte del defunto sono state equamente distribuite tra tutti i figli.
- Contestavano inoltre la circostanza che fossero state effettuate operazioni di denaro in favore di alcuni eredi o che le stesse configurerebbero dazioni di denaro da ritenersi donazioni nulle eccependo in primo luogo la vaghezza e genericità delle avverse allegazioni.
- Deducevano l' improponibilità dell'azione di riduzione nei confronti dei legatari a mente dell'articolo
564 c.c. atteso che le attrici hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente con la conseguenza che l'azione di riduzione non può essere esercitata nei confronti dei legatari.
Su tali premesse hanno concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree con condanna a mente dell'articolo 96 comma terzo c.p.c. e con il favore delle spese di lite da distrarre.
Alla prima udienza di trattazione venivano chiesti e concessi i termini ex articolo 183 co. VI c.p.c..
Con istanza depositata in data 10 dicembre 2018 parte attrice formulava richiesta di rimessione in termini per il deposito della documentazione di cui alla memoria n. 2 atteso che, pur risultando presente nell'indice della memoria depositata, la relativa documentazione non poteva essere
<> ed a tal fine la cancelleria attestava l'essere pervenuti in data 30 ottobre 2018 all'interno del fascicolo telematico da parte attrice invii di documenti prontamente accettati ma che non risultavano apribili.
Con ordinanza del 15.11.2019, alla cui motivazione si rinvia, il Tribunale, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, così disponeva : <rimette in termini parte attrice nel deposito della memoria ex art. 183 n 2 c.p.c. con relativa produzione documentale in via telematica all'uopo concedendo termine di giorni 30 decorrenti dal 30.11.2019; concede ulteriori giorni 20 ex art. 183
n 6 c.p.c. ad entrambe le parti….>>.
Depositate le dette memorie, con ordinanza del 30.09.2020, il Tribunale rigettava tutte le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'esito delle richiesta di revoca della detta ordinanza, rigettata, con nota depositata per l'udienza del 10.02.2022 gli attori, per il tramite dei difensori, dichiaravano di voler proporre querela di falso pagina 7 di 17 del testamento. Indi il Tribunale fissava l'udienza del 19.01.2023 ed, instaurato il contraddittorio, dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza del 26.05.2023 così pronunziando: << rilevato che la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia è un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. L'onere della prova, conseguentemente, grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. (Cassazione Civile, sentenza nr 24835 del 17 agosto 2022); rilevato, infatti, che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015
(Rv. 635554 - 01); rilevato, peraltro, che in maniera del tutto generica nell'atto introduttivo sub 5) parte attrice formula istanza di declaratoria di indegnità a succedere di nel mentre CP_6
nella memoria 183 n. 1 c.p.c. sempre genericamente e senza aver in alcun modo circostanziato i fatti si richiede pronunziarsi declaratoria di indegnità di e di CP_6 Controparte_1
<<oltrech degli altri eredi che risulter aver partecipato>> non senza considerare che con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. si chiede ammettersi C.T.U. affinchè acclari la riconducibilità della stesura in tutto o in parte <
ritenuto, infine, che il Consulente CP_4
tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni) (cfr da ultimo Cass. SSUU sentenza del 1° febbraio
2022 n. 3086).
P.Q.M.
Dichiara la proposta querela di falso inammissibile>>.
Nelle more del giudizio i minori e , inizialmente rappresentati dai loro CP_4 CP_5
genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale, raggiungevano la maggiore età e si costituivano personalmente in giudizio come da rispettive comparse in atti.
Indi, con ordinanza del 19 giugno 2024 ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§
Preliminarmente occorre evidenziare che, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la presente controversia rientra tra quelle di competenza collegiale a mente dell'art 50 bis c.p.c. ratione temporis applicabile essendo stata promossa anche azione di riduzione.
Tanto premesso, la domanda va preliminarmente qualificata quale azione di accertamento negativo relativamente alla validità del testamento alla quale parte attrice, per il caso di suo accoglimento, ha formulato domanda di riduzione per asserita lesione di legittima e di rendicontazione e restituzione pagina 8 di 17 dei frutti in conseguenza dell'asserito illegittimo <> con correlativa domanda di azione di rendicontazione e restituzione dei frutti anche in ragione del possesso di beni da parte di taluni degli eredi.
In ordine alla validità del testamento
Come anticipato, la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia va qualificata quale azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cassazione Civile, sentenza nr 24835 del 17 agosto 2022).
La S.C., con sentenza a S.S.U.U. n. 12307 del 2015, nel dirimere il contrasto in punto di strumento processuale da adottare nel casi in cui si ponga in discussione la validità di un testamento olografo – se quello dell'accertamento negativo e/o della querela di falso – si è così espressa: << ….. omissis…. È convincimento del collegio che le inevitabili aporie destinate a vulnerare l'una e
l'altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza, possano essere non del tutto insoddisfacentemente superate adottando una terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545,
Pres. est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un'azione di Per_2
accertamento negativo della falsità. 20.1. Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo
(anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentiae) consente di rispondere: - da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
- dall'altro, di evitare la necessità di individuare un
(assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al foglio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
- dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa;
- infine, di
pagina 9 di 17 evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014). 21. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa >>.
V'è da dire che parte attrice non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio né ha formulato istanze istruttorie finalizzate precipuamente al detto fine.
Ed invero, in ordine agli argomenti di forma allegati si osserva che l'art. 602 c.c. dispone che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
Orbene, non vi è alcuna disposizione che impone che la sottoscrizione debba essere posta su ciascun foglio ed, anzi, secondo la lettura prevalente e del tutto condivisibile, il testamento olografo potrebbe persino mancare di una sottoscrizione in senso tecnico purché designi con certezza la persona del testatore. E' dunque sufficiente che sia apposta in calce alle disposizioni e, nel caso di specie, il testamento reca nome e cognome del testatore.
Quanto alla allegata, ed invero indimostrata, circostanza che i fogli non fossero congiunti si osserva che dal verbale di pubblicazione emerge che i fogli risultavano spillati.
Del resto occorre chiarire che la unicità del testamento non si riconnette ad un profilo puramente materiale ma di linearità logica e di intrinseca coerenza. Diversamente detto, quand'anche un testamento si componga di più fogli, anche separati, tanto non incide sulla sua validità se dal tenore dei singoli fogli emergano una intrinseca consequenzialità e linearità logica.
Né, peraltro, parte attrice ha allegato elementi circostanziali concreti tali da ricondurre il testamento, in tutto o in parte, ad una mano diversa dal testatore e/o tali da indurre a ritenere che siano stati assemblati da soggetto diverso dallo stesso ed in quale contesto. La circostanza è poi suffragata dal verbale di pubblicazione ad opera del notaio che fa fede fino a querela di falso.
Quanto alla data il testamento, lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha allegato, a supporto della asserita invalidità del testamento, alcuno degli elementi suddetti dovendo aggiungersi che, peraltro, non è neppure messo pagina 10 di 17 in discussione che quello di che trattasi abbia condotto alla revoca di altri, posto che l'assunto attoreo, invero del tutto indimostrato, in forza del quale quello in esame sarebbe una mera bozza e non già un testamento in senso compiuto oltre ad essere smentita dalle superiori considerazioni non
è neppure da porsi in dubbio in relazione alla esistenza di altri eventuali testamenti da revocare e/o revocati dallo stesso;
ed, ancora, la circostanza che il testatore avesse redatto altre e diverse bozze testamentarie oltre ad essere circostanza in sé neutra non ha ricevuto il benchè minimo avallo istruttorio e comunque non scalfisce il carattere definitivo del testamento in oggetto sotto il profilo formale.
Quanto all'impiego di carta diversa e/o da riciclo trattasi di circostanza ininfluente purché emerga in modo chiaro la volontà del testatore.
Va infine osservato che per il testamento olografo non occorre l'unità di contesto. Esso può essere scritto in diversi successivi giorni a intervalli di qualsiasi periodo di tempo. E può essere scritto anche in fogli sciolti e volanti, purché il contenuto si possa riordinare, pur trovandosi materialmente confusi e senza indicazione di numero progressivo.
La data di un testamento olografo deve reputarsi vera sino a prova contraria, la quale deve essere data da chi ne contesta la verità, e può farsi in tutti i modi possibili, anche con la prova testimoniale e persino con presunzioni, trattandosi di scrittura privata. L'attuale codice, con l'ultimo comma dell'art. 602, ha stabilito che la prova della non verità della data non è ammessa se non quando si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
A norma dell'art. 602 c.c., per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale;
ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all'eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria (Cass. civ. n. 25845/2008).
Quanto alla autenticità della scrittura si osserva che : <la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha
pagina 11 di 17 proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo>> (Cass civ. n.
24835/2022; Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023 (Rv. 667768 - 01).
Ebbene, proprio tale onere probatorio risulta non adeguatamente assolto da parte attrice, limitatasi a depositare una serie di documenti a firma e/o di pugno del defunto, tutte anteriori al decesso dello stesso (gennaio 2015) l'ultimo dei quali risalente al 2011; atto di compravendita del 14.03.2002 a rogito notar tra ed ed NA e, quali Persona_3 Persona_4 CP_9 CP_10
acquirenti, e;
verbale di sommarie informazioni assunte da Controparte_1 CP_4 [...]
(odierno convenuto) a seguito di querela sporta da (attrice) per asserite CP_6 Parte_2
lesioni causate da ai danni della querelante, denunzia di successione;
quietanza a firma CP_2
di tutte le parti in causa relativa alla estinzione del conto n 401079805 (con saldo di euro 5903,75) intestato al defunto;
verbale di mediazione;
copia scritto riferito a piano Controparte_1
terapeutico per ausili diabetologici del defunto;
verbale di sommarie informazioni assunte da
(odierna convenuta ) a seguito di querela sporta da (attrice) per Controparte_1 Parte_2
asserite lesioni causate da ai danni della querelante, nota a firma di CP_2 CP_2
relativa alla divisione dei beni rivenienti dalla successione di uno zio ( ), verbale di ratifica Per_5
di querela sporta da nei confronti di e per ingiuria e lesioni CP_6 Parte_2 Pt_1
personali; dichiarazione di successione integrativa;
copia estratto conto titoli cointestato al defunto ed alla moglie Unicredit al 31/12/2008, al 31 marzo 2009 ed al 31 marzo 2015.
A soluzioni dissimili non possono indurre le richieste istruttorie operate in sede di memorie ex art. 183, 6° comma, II termine c.p.c., che, oltre all'ammissione della suelencata documentazione, alcuna richiesta istruttoria è stata formulata e volta, per il tramite di fatti positivi in antitesi all'azione di accertamento negativo, a provare fatti incompatibili con la redazione del testamento da parte del defunto o tali da indurre a ritenere che lo stesso fosse, anche nella sua collazione, opera di un soggetto terzo o in tutto o in parte di pugno di altri tanto che, quale ulteriore causa di impugnazione
– incompatibile con il carattere asseritamente apocrifo del testamento – è la indimostrata incapacità del testatore. Circostanza anche questa sulla quale non è stata formulata alcuna istanza istruttoria richiedendo di demandarsi ad una disponenda CTU l'accertamento << circa la capacità di intendere
e volere di nella redazione del testamento attraverso l'andamento calligrafico nella CP_4
sua stesura, anche sulla base dello stato psico – fisico emergente dal documento>>.
Secondo principi costantemente affermati, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto' fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando pagina 12 di 17 esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
La documentazione all'uopo depositata, né le richieste istruttorie formulate da parte attrice, infatti, risultano idonee a fornire adeguati riscontri sugli elementi costitutivi della pretesa.
Né, peraltro, anche solo in termini assertivi, parte attrice ha assolto al detto onere con la prima memoria ex art 183 n 1 c.p.c. nella quale non sono neppure allegati quali sarebbero gli elementi grafici e gli ulteriori elementi da cui potersi desumere la non appartenenza del testamento in tutto o in parte al testatore avendo, solo con la introduzione del subprocedimento di querela di falso, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, allegato, del tutto tardivamente, una scarna perizia grafologica neppure giurata e che, in carenza di un adeguato approfondimento e della benchè minima argomentazione tecnica, ha esaminato esclusivamente la firma apposta dal defunto sulla propria carta di identità e quella apposta in calce al testamento pur a fronte della copiosa documentazione versata.
L'allegazione, secondo i principi ricavabili dall'art. 115 c.p.c., deve essere specifica perché deve permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e così di esercitare il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24 Cost.) sussistendo circolarità dell'onere di allegazione e di quello di contestazione.
Conclusivamente, si evidenzia che: necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso ….>> (Cass. civ. n. 25936/2021).
Quanto alla asserita invalidità del testamento per incapacità del testatore anche tale profilo è rimasto del tutto sguarnito di prova non avendo, parte attrice, neppure allegato – né chiesto di provare – elementi o documentazione atta a comprovare l'asserita incapacità del testatore chiedendo di demandarsi, come detto, ad una disponenda CTU, un tale accertamento.
Il testamento deve dunque reputarsi valido ed efficace.
La domanda subordinata di azione di riduzione- con precipuo riferimento ai legatari
pagina 13 di 17 Occorre premettere che a norma dell'art 588 c.c.: Le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.]. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Come osservato dalla S.C.: in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 42121 del 31 dicembre 2022).
Nella ricostruzione della distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28259 del 28 settembre 2022).
Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio. Ed, infatti, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello pagina 14 di 17 logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
Tanto premesso, reputa il tribunale che dalla lettura del testamento in esame si evince che i IP
e sono stati istituiti legatari atteso che, inequivocabilmente, a loro sono stati CP_5 CP_4
attribuiti beni determinati (<< io sottoscritto dichiaro che al mio decesso lascio la CP_4
casa di via Vanvitelli 4 a mio nipote figlio di , con il terreno antistante confinante CP_4 CP_2 con……..col viale interpoderale della larghezza di metri 6, iniziando da via Barletta fino ad arrivare alla via Vanvi, alla proprietà confinante con Vanvitelli. Lo stesso viale avrà la Per_6
continuazione fino all'attuale uscita di via Vanvitelli in modo da garantire l'uscita via Vanvitelli e di tutti gli eredi…. fino alla sistemazione del piano regolatore. A mio figlio lascio i vecchi CP_6 locali con il terreno antistante. Confinante con…. e con il viale interpoderale che da via Barletta porta… all'uscita di via Vanvitelli come descritto in precedenza. A mia nipote figlia di CP_5
lascio il locale sito in Corato in via Barrili 20. A mio figlio un locale non più adibito CP_2 CP_2
a forno sito in Corato in via Cesarotti 3, i fondi Missori S. Lucia, metà Via Barletta, metà Ivrea, metà Lamacupa siti in Trani-mentre a mio figlio lascio metà Lamacupa in Trani, , metà CP_6
Ivrea, metà Via Barletta in prossimità del Cimitero e Via Trani. Lascio il fondo AS ereditato da zia Maria a mia figlia con una parte restante di Via Barletta che sarà divisa in tre lotti Pt_2
alle mie figlie , e . A mia moglie la metà dei 3 locali acquistati con Pt_2 Pt_3 Pt_1 CP_1
la comunione dei beni di HE e di Genzano di Lucani. Corato 31.12.2012>>).
Ora, a norma dell'art 564 c.c. il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Come è stato precisato, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisce presupposto dell' esercizio dell'Azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario che non sia stato chiamato come erede, non già nei confronti del donatario o del legatario chiamato anche come erede, per legge o per testamento. ( V 4676/80, mass n 408487; ( V 2609/72, mass n 360156; ( V
3386/62, mass n 254977).( Sez. 2, Sentenza n. 4270 del 21/07/1984 (Rv. 436196 - 01).
pagina 15 di 17 Nel caso di specie i due legatari non sono stati istituiti anche eredi con conseguente applicazione della citata disposizione.
La domanda, pertanto, è in parte qua inammissibile
Sulla azione di riduzione promossa, in linea generale
Fatte le superiori precisazioni con riferimento ai legatari, alle medesime conclusioni, seppure per le diverse ragioni di cui in seguito, deve giungersi con riferimento alle domande di accertamento della quota di spettanza dei convenuti e di riduzione per lesione di legittima, proposte in via ulteriormente subordinata dagli attori, unitamente alle conseguenziali richieste restitutorie dei relativi frutti percepiti e percipiendi.
Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.( Sez. 2 - ,
Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01) Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore:
. Relatore: . P.M. . (Conf.). Testimone_1 Testimone_1 CP_11
Il superiore onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dalle attrici appalesandosi la domanda attorea del tutto generica.
Nel caso di specie, all'esito della maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., non risulta in alcun modo indicato entro quali limiti sia stata lesa la legittima nella titolarità di ciascuno degli attori, né tantomeno risulta determinato con esattezza il valore della massa ereditaria su cui computare la disponibile in ipotesi ecceduta dal testatore.
Quanto, infine, alle asserite donazioni di denaro ai convenuti anche solo in termini di allegazione trattasi di profilo del tutto genericamente indicato e neppure oggetto di richiesta di prova (<< dalla produzione documentale, relativa ai conti bancari del de cuius, in corso di acquisizione, si potrà rilevare l'attribuzione ai convenuti di somme di danaro di rilevante valore che per la loro entità non possono considerarsi donazioni e che pertanto vanno annullate come tali e conferite alla massa ereditaria>> (memoria ex art 183) anche in tal caso demandandosi ad una disponenda CTU la quantificazione della asserita lesione riveniente da indimostrate donazioni.
Sulla domanda di rendicontazione e restituzione dei frutti
pagina 16 di 17 Anche in relazione a tali domande la posizione attorea si è assestata su un piano del tutto generico non essendo stato allegato né chiesto di provare di quali beni si tratti, di quale periodo e quale sia, dei convenuti, il detentore e/o possessore che abbia illegittimamente e/o legittimamente (secondo la domanda attorea) goduto dei beni a scapito di altri.
Conclusivamente la domanda va rigettata e quanto alla richiesta ex art 96 co. III c.p.c. non si ravvisano i presupposti per un riconoscimento di liquidazione ulteriore rispetto a quello derivante dal principio di soccombenza che cede a carico di parte attrice con distrazione in favore del difensore di parte convenuta, avv Francesco grillo, dichiaratosi antistatario e che si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 secondo il criterio del valore indeterminabile e con applicazione dei valori medi con incremento della fase istruttoria per le motivazioni di cui sopra e stante l'introduzione del subprocedimento per querela di falso e con incremento in relazione all'assistenza nei confronti di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_3 Parte_2
giudizio in favore dei convenuti con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario,
Avv Francesco Grillo, che liquida in complessive euro 10.360,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 17 di 17