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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 415/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.f: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Eugenio Muscia, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 11 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente ed il diritto conseguente al percepimento delle provvidenze economiche.
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 11 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il CTU nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva di grado lieve/moderato e in terapia con antidepressivi, spondiloartrosi diffusa
a lieve incidenza funzionale e senza deficit della deambulazione ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante del 81%.
Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento. Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come separatamente liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON
SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare
[...]
, nato a [...] il [...], C.f: Pt_1 C.F._1
della provvidenza chiesta.
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 342/2023
r.g.a.c.) che liquida nel complesso in € 1.680,00.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 11/09/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 415/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.f: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Eugenio Muscia, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 11 settembre 2025): “...concludono le
parti richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi
dell'art. 127 ter CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente ed il diritto conseguente al percepimento delle provvidenze economiche.
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 11 settembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il CTU nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da sindrome ansioso depressiva di grado lieve/moderato e in terapia con antidepressivi, spondiloartrosi diffusa
a lieve incidenza funzionale e senza deficit della deambulazione ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante del 81%.
Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento. Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come separatamente liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON
SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare
[...]
, nato a [...] il [...], C.f: Pt_1 C.F._1
della provvidenza chiesta.
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 342/2023
r.g.a.c.) che liquida nel complesso in € 1.680,00.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla