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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/11/2024, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 4824 /2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Cuomo Aurelia Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G. n. 4824 /2023, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio (congiunto) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. LANZARA PAOLA Parte_2 C.F._2
e presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede;
interventore necessario
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di modifica delle condizioni come stabilite dalla sentenza di divorzio, di separazione), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di apportare le modifiche ritenute necessarie alle precedenti statuizioni giudiziali rese;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 894 del 2016 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione collegiale, prevedendo che:
- venga non più previsto l'assegno di mantenimento per i figli, e giacché Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, svolgendo la prima la professione di estetista ed il secondo quella di tecnico informatico.
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio, e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum, trattandosi di sopravvenienza giuridicamente rilevante;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
in relazione alla revoca dell'assegno di mantenimento, come Parte_2 precedentemente previsto, dalla sentenza divorzile, in favore della prole e Per_1 Per_2
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 03.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Cuomo Aurelia Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G. n. 4824 /2023, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio (congiunto) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. LANZARA PAOLA Parte_2 C.F._2
e presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede;
interventore necessario
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di modifica delle condizioni come stabilite dalla sentenza di divorzio, di separazione), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di apportare le modifiche ritenute necessarie alle precedenti statuizioni giudiziali rese;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 894 del 2016 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione collegiale, prevedendo che:
- venga non più previsto l'assegno di mantenimento per i figli, e giacché Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, svolgendo la prima la professione di estetista ed il secondo quella di tecnico informatico.
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio, e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum, trattandosi di sopravvenienza giuridicamente rilevante;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
in relazione alla revoca dell'assegno di mantenimento, come Parte_2 precedentemente previsto, dalla sentenza divorzile, in favore della prole e Per_1 Per_2
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 03.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo