Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 11975
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Sentenza 10 aprile 2020

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La sentenza analizzata è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il consigliere Massimo Perrotti. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale riguardo alla ricettazione e alla configurabilità del reato, nonché la mancanza di motivazione su alcuni punti cruciali. In particolare, ha contestato l'identificazione dell'elemento oggettivo del reato e la corretta individuazione della data di commissione del fatto.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati e aspecifici. Ha argomentato che le doglianze del ricorrente si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello, senza fornire un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'analisi delle evidenze processuali era stata condotta in modo corretto, confermando la responsabilità dell'imputato per la detenzione di merce contraffatta. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, evidenziando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 11975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11975
    Data del deposito : 10 aprile 2020

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