Sentenza 10 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2020, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2020 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: CO PE, n. a Gragnano il 8/4/1957, avverso la sentenza del 9/7/2018 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Tagliaferri, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata -in epigrafe ha confermato la decisione del tribunale di Busto Arsizio, del 3 ottobre 2016, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti (qualificato il fatto di ricettazione come di particolare tenuità), unificati sotto il vincolo della continuazione ,e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:
1.1. inosservanza della legge penale ed extra penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., 2563 e ss. cod. civ., 22 c.p.i.), in relazione alla identificazione dell'elemento oggettivo del reato, costituito solo dal marchio o dal segno distintivo e non dal mero segno figurativo di una immagine comune;
1.2. mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per aver ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la disciplina punitiva di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen., inapplicabile alla mera riproduzione imitativa di elementi ornamentali diversi dai marchi e dai segni distintivi;
1.3. erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 49 comma secondo, cod. pen.), in merito alla configurabilità del c.d. falso grossolano anche con riguardo ai reati di pericolo;
1.4. mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di ricezione e illecita detenzione in capo all'imputato;
1.5. mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) per la mancata indicazione della diversa data di commissione del reato istantaneo di ricettazione, avendo la difesa dimostrato documentalmente che il fatto si era verificato in coincidenza con la data (17.1.2011 o, al più tardi, 19.5.2011) di acquisto dei pigiami recanti segni distintivi imitativi e non allorquando (13 settembre 2012) la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro degli indumenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e aspecificità (in quanto meramente ripetitivi dei motivi di gravame respinti con diffusa motivazione dalla Corte di appello) dei primi quattro motivi e per la carenza di interesse del quinto.
1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata e di quella consonante di primo grado si evince che nel giudizio di merito l'affermazione della responsabilità si è fondata sulla corretta analisi delle circostanze di fatto emerse nel corso del dibattimento di primo grado e che nel giudizio di appello sono state tenute in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, offrendo ad- esse diffusa ed esaustiva motivazione;
mentre l'omessa argomentazione sull'ultimo motivo di doglianza (corretta individuazione del tempus commissi delicti per il delitto di ricettazione), pur costituendo vizio della motivazione, non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole all'imputato, non avendo il ricorrente nemmeno rappresentato il concreto interesse alla deduzione del vizio derivante dalla corretta indicazione della data del fatto di ricettazione (prescrizione decennale).
1.2. Nel giudizio di merito sono state correttamente argomentate consistenza e univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell'imputato rispetto all'ipotesi accusatoria descritta in imputazione, oltre alla concorrenza delle distinte condotte contestate. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione;
senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'accertamento della responsabilità per il reato di detenzione per la vendita dei pigiami, con immagini figurative stampate, riproducenti icone che distinguono oggetti tutelati da marchi (art. 474, comma secondo, cod. pen.), si è fondato sulla corretta ed ineludibile analisi delle evidenze processuali (sequestro presso i locali aziendali dei pigiami recanti le figure tutelate, che hanno la funzione di rendere il capo differente da qualsiasi altro, così identificandolo con un prodotto conosciuto al grande pubblico), a nulla rilevando che detti disegni non recassero marchi e che comparisse - all'interno di ciascuno dei capi- la fettuccia indicativa di un produttore privo della licenza, in quanto ciò che la fattispecie tutela è la originalità del prodotto registrato (per la tutela dei segni ornamentali: Sez. 3, n. 31868, del 17/3/2016, Rv. 267668). Mentre, quanto alla ricettazione degli oggetti recanti riproduzione ingannatoria di segni distintivi registrati, la Corte ha correttamente divisato concorso di reati nelle distinte oggettività giuridiche tutelate dalle diverse norme incriminatrici, ponendosi così all'interno di un filone giurisprudenziale consolidato da almeno quattro lustri (Sez. 2, n. 12452, del 4/3/2008, Rv. 239745; Sez. U., n. 23427, del 9/5/2001, Rv. 218771). +re, 1.4. Ciò posto quanto ai primi chn motivi di ricorso, va riconosciuta la correttezza della applicazione della norma incriminatrice, per la idoneità della condotta a mettere in pericolo la tutela dell'affidamento del pubblico su determinati prodotti commerciali, ben identificabili grazie all'uso di particolari marchi o segni distintivi. Non essendo assolutamente richiesta dalla incriminazione la perfetta identità dei segni riprodotti senza licenza (Sez. 5, Sentenza n. 33543, del 21/09/2006, Rv. 235225).
1.5. La medesima sorte avvince anche il quarto motivo di ricorso, non potendo ammettersi ignoranza scusabile del titolare dell'impresa nell'acquisto di merce di natura illecita, sia pur confusa tra altra merce genuina, atteso anche che la natura di capo d'abbigliamento recante riproduzione di segni distintivi contraffatti è resa evidente dal prezzo della stessa, che confrontato con il disegno riproduttivo palesa all'imprenditore avveduto la natura illecita della res acquistata.
1.6. Si è già detto della carenza di interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) che connota l'ultimo motivo di ricorso. La più corretta indicazione del tempus commissi delicti, corrispondente con la data di acquisto dei capi di abbigliamento che si evince dalle fatture, non è accompagnata infatti dalla esposizione dell'interesse concreto ad emendare il dato cronologico. Deve in proposito rilevarsi che tale-data riguarda, come correttamente indicato nei motivi di ricorso, solo il delitto istantaneo di ricettazione e non quello permanente di cui al secondo comma dell'art. 474 cod. pen. Il termine decennale di prescrizione del delitto di ricettazione rende pertanto inutile a tali fini la detta correzione. Il termine non sarebbe comunque compiuto alla data della decisione di secondo grado. Il difetto di interesse alla impugnazione rende inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
2. Consegue alla ritenuta inammissibilità che la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità, intervenuta in data 9 luglio 2018, cristallizza i suoi effetti a quella data. Il decorso del tempo successivo a tale evento non può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione, in quanto non si è mai validamente ed efficacemente formato un rapporto di impugnazione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 2, n. 28848, del 8/5/2013, Rv. 256463). Peraltro, nella fattispecie, la intervenuta prescrizione dei reati non è stata rilevata né con i motivi di appello, né con quelli di ricorso, il che ne preclude la rilevabilità di ufficio (Sez. U. n. 12602, del 17/12/2015, Rv. 266818).
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deci