Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1260/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Enrico Pincione,
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesco De Sanctis;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate, anche
1
10.4.1993, affetto da bipolarismo di tipo 2 e attualmente dimorante presso la
[...]
in Varazze); Parte_2
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 9.2.1985 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
742/2024, resa da questo Tribunale il 8.3.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del figlio non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 9.2.1985;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“− nulla verrà versato reciprocamente a titolo di mantenimento tra i Sigg.ri CP_1
e in quanto autonomi economicamente;
le parti
[...] Parte_1 CP_1
e dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere
[...] Parte_1
economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere fra loro per qualsivoglia titolo o ragione;
− le esigenze economiche di natura ordinaria e/o straordinaria del figlio Persona_1
fermo restando che lo stesso percepisce una pensione INPS, verranno corrisposte al 50% ciascuno fra i Sigg.ri e e secondo le eventuali esigenze Controparte_1 Parte_1
del figlio stesso;
− spese legali integralmente compensate fra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 67, parte I, anno 1985), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3