Articolo 12 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 giugno 1959
Art. 12.
Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria di appartenenza, a' decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959