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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3471/2024 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso d come da mandato in atti dall'avv. Caterina Mallardi (C.F. ) presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla Via Piccinni n.12 (PEC:
; Email_1
- Attore – contro in personale del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Casamassima alla Via Vecchia Acquaviva Case Sparse (C.F ); P.IVA_1
- Convenuto contumace –
Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.3.2024, ha proposto azione giudiziaria nei confronti Parte_1 della società con sede in Controparte_1
Casamassima, esponendo:
-di avere, nella qualità di proprietario dell'immobile sito in Casamassima alla via Noicattaro n. 10, commissionato nel mese di ottobre 2021 le opere di sostituzione e rifacimento delle ringhiere della suddetta unità abitativa.
- di avere determinato nel preventivo stilato dalla società convenuta determinato i lavori, i costi, la previsione del pagamento in via anticipata;
- di essere stata emessa la fattura n. 13/21 con la previsione del pagamento in via anticipata;
- di avere in data 24.09.2022 eseguito ( esso attore) il pagamento del prezzo a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 9.760,00 in favore della società Controparte_1
[...]
- di avere inviato senza esito gli atti di diffida e di invito al percorso in negoziazione assistita.
Concludeva come in atti.
Nessuno si costituiva per la società convenuta.
Assegnati i termini di cui all'art. 171 c.p.c., parte attrice ha chiesto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.,dato atto della contumacia del convenuto, Parte_1 ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni.
Pertanto disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha ribadito di aver rinunziato dall
'udienza del 16.4.2025 all'azione di risarcimento del danno ed ha concluso chiedendo di:
-accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore e la risoluzione del contratto del 05.10.2022 per tutte le ragioni di espresse in corso di causa e per l'effetto
-condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento di Controparte_1
€ 9.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione del prezzo versato per le opere non eseguite.
-condannare altresì la al pagamento di tutte le spese legali in favore del sottoscritto Controparte_1 procuratore antistatario.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 2.7.2025 non è stata richiesta la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata trattenuta ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva che in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c. il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova di non essere tenuto al pagamento o di disconoscere il contratto. La norma si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al secondo comma , la medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.( Cass. Civ.SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Parte convenuta non si è neppure premurato di costituirsi nel presente giudizio e pertanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. devono ritenersi per ammessi i fatti di causa.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza che si liquidano, in assenza di nota specifica, in
€.3.397,00 per i compensi così determinati stante il valore della causa, la scarna attività svolta,
l'assenza di nota specifica ai sensi del DM n.147/2022 (€. 919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1701,00 fase decisionale); oltre le spese borsuali in €.264,00 = ed oneri accessori.
L'importo ai sensi dell'art. 4 per assenza di questioni specifiche in fatto e in diritto e per l'assenza di contraddittorio viene ridotta del 30% e quindi in €. 2.377,90
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
RIDUZIONI ( del 30% sul compenso ) e quindi €. 2.377,90
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta da in accoglimento della Parte_1 stessa, rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
1) dichiara l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e la conseguenziale risoluzione del contratto del 05.10.2022 e per l'effetto
2) condanna la SO , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento di € 9.760,00 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
3) condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. Mallardi Caterina, dichiaratasi antistataria, della somma di €. 2.377,90 oltre €.264,00 per spese;
nonché al rimborso delle spese generali e oneri accessori ( IVA e CAP come per legge, nonché alle spese forfetarie nella misura del 15%). Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari,7.7.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.3471/2024 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso d come da mandato in atti dall'avv. Caterina Mallardi (C.F. ) presso il C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla Via Piccinni n.12 (PEC:
; Email_1
- Attore – contro in personale del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Casamassima alla Via Vecchia Acquaviva Case Sparse (C.F ); P.IVA_1
- Convenuto contumace –
Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.3.2024, ha proposto azione giudiziaria nei confronti Parte_1 della società con sede in Controparte_1
Casamassima, esponendo:
-di avere, nella qualità di proprietario dell'immobile sito in Casamassima alla via Noicattaro n. 10, commissionato nel mese di ottobre 2021 le opere di sostituzione e rifacimento delle ringhiere della suddetta unità abitativa.
- di avere determinato nel preventivo stilato dalla società convenuta determinato i lavori, i costi, la previsione del pagamento in via anticipata;
- di essere stata emessa la fattura n. 13/21 con la previsione del pagamento in via anticipata;
- di avere in data 24.09.2022 eseguito ( esso attore) il pagamento del prezzo a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 9.760,00 in favore della società Controparte_1
[...]
- di avere inviato senza esito gli atti di diffida e di invito al percorso in negoziazione assistita.
Concludeva come in atti.
Nessuno si costituiva per la società convenuta.
Assegnati i termini di cui all'art. 171 c.p.c., parte attrice ha chiesto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
Emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.,dato atto della contumacia del convenuto, Parte_1 ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni.
Pertanto disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha ribadito di aver rinunziato dall
'udienza del 16.4.2025 all'azione di risarcimento del danno ed ha concluso chiedendo di:
-accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore e la risoluzione del contratto del 05.10.2022 per tutte le ragioni di espresse in corso di causa e per l'effetto
-condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento di Controparte_1
€ 9.760,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di restituzione del prezzo versato per le opere non eseguite.
-condannare altresì la al pagamento di tutte le spese legali in favore del sottoscritto Controparte_1 procuratore antistatario.
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 2.7.2025 non è stata richiesta la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata trattenuta ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva che in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c. il convenuto avrebbe dovuto fornire la prova di non essere tenuto al pagamento o di disconoscere il contratto. La norma si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al secondo comma , la medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.( Cass. Civ.SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Parte convenuta non si è neppure premurato di costituirsi nel presente giudizio e pertanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. devono ritenersi per ammessi i fatti di causa.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza che si liquidano, in assenza di nota specifica, in
€.3.397,00 per i compensi così determinati stante il valore della causa, la scarna attività svolta,
l'assenza di nota specifica ai sensi del DM n.147/2022 (€. 919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1701,00 fase decisionale); oltre le spese borsuali in €.264,00 = ed oneri accessori.
L'importo ai sensi dell'art. 4 per assenza di questioni specifiche in fatto e in diritto e per l'assenza di contraddittorio viene ridotta del 30% e quindi in €. 2.377,90
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
RIDUZIONI ( del 30% sul compenso ) e quindi €. 2.377,90
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta da in accoglimento della Parte_1 stessa, rigettata ogni ulteriore eccezione, richiesta e domanda così provvede:
1) dichiara l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e la conseguenziale risoluzione del contratto del 05.10.2022 e per l'effetto
2) condanna la SO , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento di € 9.760,00 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
3) condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'Avv. Mallardi Caterina, dichiaratasi antistataria, della somma di €. 2.377,90 oltre €.264,00 per spese;
nonché al rimborso delle spese generali e oneri accessori ( IVA e CAP come per legge, nonché alle spese forfetarie nella misura del 15%). Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari,7.7.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini