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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PARZANI MICHELA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/05/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 10/06/2025: Parte_1
“1) Affidare il minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) con prelievo a scuola e riaccompagnamento alla residenza materna alle ore 20; a weekend alternati dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica alle ore 20; vacanze natalizie e pasquali ripartite al 50% tra i genitori;
nelle vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre di € 300 mensili, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Cremona;
4) Disporre che l'assegno unico per il figlio minore spetterà nella misura del 100 % alla sig.ra
essendo la stessa genitore collocatario. Parte_2
5) Disporre che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio, in relazione al figlio minore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa rifusi.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/01/2024, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con unione dalla quale è nato Controparte_1
il figlio (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_1
della responsabilità genitoriale sul figlio minore. La ricorrente chiedeva, in particolare, l'affidamento in via condivisa del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e la modulazione delle visite paterne;
in punto economico, domandava un assegno di Parte_1
mantenimento a carico del padre e in favore del minore pari a € 700 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/05/2024 il Giudice disponeva il rinnovo della notificazione, non perfezionata regolarmente. Alla successiva udienza del 10/10/2024, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente non comparso e, sentita la sola ricorrente, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti;
alla medesima udienza, il Giudice ordinava l'integrazione della documentazione economica e disponeva accertamenti sulla situazione del nucleo a mezzo dei servizi sociali territorialmente competenti.
Esaurita l'istruzione e garantito il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 10/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 15/09/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che, pur avendo i genitori nazionalità peruviana, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg.
CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza del Tribunale adito.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha domandato l'affido condiviso a entrambi i genitori del figlio , con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione della Persona_1
frequentazione paterna.
Al riguardo, il Collegio osserva preliminarmente che il materiale agli atti appare sufficiente ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte. In particolare, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore (adempimento per il quale la parte non ha insistito), tenuto conto dell'età e delle fragilità dimostrate da , connesse proprio alla separazione dei genitori. Persona_1
Del resto, le verbalizzazioni di parte e gli elementi forniti dagli operatori dei servizi sociali rendono l'audizione giudiziale manifestamente superflua.
Tanto premesso, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso già disposto dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, non emergendo profili di manifesta inidoneità in capo ai genitori. In specie, risulta agli atti che, a seguito della disgregazione del nucleo (avvenuta nel 2022), superate le prime tensioni, Controparte_1
e hanno saputo instaurare una efficace collaborazione e
[...] Parte_1
gestire in modo condiviso la responsabilità genitoriale, anche assecondando le necessità e i desideri di , come riportato dai genitori stessi agli operatori dei servizi sociali. Persona_1
In questo frangente, rileva il Tribunale che la madre rappresenta per il minore il punto di riferimento ed ella ha saputo assumere un ruolo trainante nella vita del figlio, gestendone le quotidiane esigenze e cogliendone i bisogni emotivi e affettivi, anche favorendo la frequentazione paterna. Il padre, di contro, si è rivelato incostante nell'adempimento dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, omettendo, soprattutto inizialmente, il versamento dell'assegno e non impegnandosi ad incontrare il figlio con sufficiente continuità. Nondimeno, tenuto conto delle difficoltà economiche paventate e della circostanza che, allo stato, la frequentazione padre/figlio è comunque stata ripristinata con sufficiente regolarità, valorizzato l'attaccamento dimostrato dal ragazzo alla figura paterna, può formularsi una prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale (osservano, sul punto, i servizi sociali “Il sig. ha un rapporto positivo con , basato su una dinamica CP_1 Per_1
amichevole e paritaria (…) il sig. mostra affetto per il figlio e cerca di mantenere un legame CP_1 anche attraverso un contatti telefonici” cfr relazione del 10/03/2025). Il minore, del resto, dinanzi agli operatori dei servizi ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo.
Pertanto, auspicando che il padre assuma un ruolo maggiormente presente e stabile nella vita del figlio, in mancanza di elementi di pregiudizio, reputa il Tribunale che possa confermarsi l'affido condiviso di a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente Persona_1 rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere dal momento Persona_1
della disgregazione del nucleo. Quanto alle frequentazioni con il genitore non collocatario, osserva il
Tribunale che il ragazzo ha dichiarato di desiderare un incremento delle visite con il padre, incontrando anche il supporto della madre. Nondimeno, è emerso che Controparte_1
ha, attualmente, una situazione abitativa precaria e, anche in considerazione degli impegni lavorativi, non riesce a garantire una presenza maggiore (specialmente durante la settimana) e accogliere il figlio per i pernottamenti.
La frequentazione con il genitore non collocatario, pertanto, tenuto conto delle attuali consuetudini e degli impegni delle parti, valutati i desideri espressi da e, al contempo, l'esigenza di Persona_1
garantire una sufficiente stabilità, avverrà con i seguenti tempi e modalità: il padre potrà tenere con sé il sabato o la domenica (su accordo tra i genitori), indicativamente alle ore 09 alle Persona_1
ore 21; quando il padre avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa, egli potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore 09 (o dopo la scuola) sino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore e del padre;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di . Durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del Persona_1
periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale
2025 con la mamma) e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2026 con il papà); i ponti e le altre festività saranno, di preferenza, trascorsi dal minore con il padre previa comunicazione, con congruo anticipo (di regola 48 ore); durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
Resta da precisare che nulla deve il Tribunale dichiarare in ordine alla domanda di parte ricorrente circa i documenti validi per l'espatrio, trattandosi di materia riservata al Giudice tutelare ex art. 3 L.
1185/1967.
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha riferito Parte_1
di essere occupata come operatrice socio-sanitaria e di guadagnare circa € 1300 al mese. In atti, risulta che ella è stata assunta il 13/12/2021 presso Igea e nel 2022 ha percepito redditi da Controparte_2 lavoro dipendente pari a € 11416,91 (v. C.U. 2023). Nel 2023, invece, Parte_1
ha percepito € 13910,89 a titolo di redditi da lavoro dipendente (v. C.U. 2024).
[...]
La ricorrente abita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone di € 530 mensili (v. contratto in atti).
Quanto a il Tribunale non dispone di elementi certi circa la sua attuale Controparte_1
situazione economica e reddituale in quanto egli non ha inteso costituirsi in giudizio. Nondimeno, emerge dalle dichiarazioni rese ai servizi sociali che il resistente attualmente è occupato, ma non dispone di un alloggio proprio.
Dunque, evidenziato che il resistente (classe 1991) non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, anche in relazione all'età, appare equa la quantificazione in € 250,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto anche conto della situazione economica della madre, delle consuetudini invalse nel nucleo e delle attuali esigenze del minore, in rapporto all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Difatti, considerando che il padre non frequenta continuativamente il figlio, esigui sono gli oneri di mantenimento diretto a suo carico.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, tenuto conto di quanto versato dal padre nelle mensilità precedenti.
La madre, inoltre, percepirà l'importo integrale dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario.
In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1) il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Pt_3 Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE che il padre possa vedere il figlio con i seguenti tempi e modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato o la domenica (su accordo tra i genitori), Persona_1
indicativamente alle ore 09 alle ore 21; quando il padre avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa, egli potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore
09 (o dopo la scuola) sino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore e del padre;
durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale 2025 con la mamma) e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2026 con il papà); i ponti e le altre festività saranno, di preferenza, trascorsi dal minore con il padre previa comunicazione alla madre con congruo anticipo (di regola 48 ore); durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di Per_1
[...]
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
prole mediante versamento a , con decorrenza dalla Parte_1
mensilità di settembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PARZANI MICHELA , elettivamente domiciliata presso il difensore giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/05/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 10/06/2025: Parte_1
“1) Affidare il minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento dello stesso presso la madre;
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: un pomeriggio a settimana (indicativamente il mercoledì) con prelievo a scuola e riaccompagnamento alla residenza materna alle ore 20; a weekend alternati dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica alle ore 20; vacanze natalizie e pasquali ripartite al 50% tra i genitori;
nelle vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
tutte le festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre di € 300 mensili, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Cremona;
4) Disporre che l'assegno unico per il figlio minore spetterà nella misura del 100 % alla sig.ra
essendo la stessa genitore collocatario. Parte_2
5) Disporre che i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio, in relazione al figlio minore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa rifusi.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/01/2024, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con unione dalla quale è nato Controparte_1
il figlio (nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_1
della responsabilità genitoriale sul figlio minore. La ricorrente chiedeva, in particolare, l'affidamento in via condivisa del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e la modulazione delle visite paterne;
in punto economico, domandava un assegno di Parte_1
mantenimento a carico del padre e in favore del minore pari a € 700 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/05/2024 il Giudice disponeva il rinnovo della notificazione, non perfezionata regolarmente. Alla successiva udienza del 10/10/2024, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente non comparso e, sentita la sola ricorrente, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti;
alla medesima udienza, il Giudice ordinava l'integrazione della documentazione economica e disponeva accertamenti sulla situazione del nucleo a mezzo dei servizi sociali territorialmente competenti.
Esaurita l'istruzione e garantito il contraddittorio, assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 10/09/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 15/09/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che, pur avendo i genitori nazionalità peruviana, sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg.
CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza del Tribunale adito.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha domandato l'affido condiviso a entrambi i genitori del figlio , con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione della Persona_1
frequentazione paterna.
Al riguardo, il Collegio osserva preliminarmente che il materiale agli atti appare sufficiente ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte. In particolare, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore (adempimento per il quale la parte non ha insistito), tenuto conto dell'età e delle fragilità dimostrate da , connesse proprio alla separazione dei genitori. Persona_1
Del resto, le verbalizzazioni di parte e gli elementi forniti dagli operatori dei servizi sociali rendono l'audizione giudiziale manifestamente superflua.
Tanto premesso, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso già disposto dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, non emergendo profili di manifesta inidoneità in capo ai genitori. In specie, risulta agli atti che, a seguito della disgregazione del nucleo (avvenuta nel 2022), superate le prime tensioni, Controparte_1
e hanno saputo instaurare una efficace collaborazione e
[...] Parte_1
gestire in modo condiviso la responsabilità genitoriale, anche assecondando le necessità e i desideri di , come riportato dai genitori stessi agli operatori dei servizi sociali. Persona_1
In questo frangente, rileva il Tribunale che la madre rappresenta per il minore il punto di riferimento ed ella ha saputo assumere un ruolo trainante nella vita del figlio, gestendone le quotidiane esigenze e cogliendone i bisogni emotivi e affettivi, anche favorendo la frequentazione paterna. Il padre, di contro, si è rivelato incostante nell'adempimento dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, omettendo, soprattutto inizialmente, il versamento dell'assegno e non impegnandosi ad incontrare il figlio con sufficiente continuità. Nondimeno, tenuto conto delle difficoltà economiche paventate e della circostanza che, allo stato, la frequentazione padre/figlio è comunque stata ripristinata con sufficiente regolarità, valorizzato l'attaccamento dimostrato dal ragazzo alla figura paterna, può formularsi una prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale (osservano, sul punto, i servizi sociali “Il sig. ha un rapporto positivo con , basato su una dinamica CP_1 Per_1
amichevole e paritaria (…) il sig. mostra affetto per il figlio e cerca di mantenere un legame CP_1 anche attraverso un contatti telefonici” cfr relazione del 10/03/2025). Il minore, del resto, dinanzi agli operatori dei servizi ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo.
Pertanto, auspicando che il padre assuma un ruolo maggiormente presente e stabile nella vita del figlio, in mancanza di elementi di pregiudizio, reputa il Tribunale che possa confermarsi l'affido condiviso di a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente Persona_1 rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere dal momento Persona_1
della disgregazione del nucleo. Quanto alle frequentazioni con il genitore non collocatario, osserva il
Tribunale che il ragazzo ha dichiarato di desiderare un incremento delle visite con il padre, incontrando anche il supporto della madre. Nondimeno, è emerso che Controparte_1
ha, attualmente, una situazione abitativa precaria e, anche in considerazione degli impegni lavorativi, non riesce a garantire una presenza maggiore (specialmente durante la settimana) e accogliere il figlio per i pernottamenti.
La frequentazione con il genitore non collocatario, pertanto, tenuto conto delle attuali consuetudini e degli impegni delle parti, valutati i desideri espressi da e, al contempo, l'esigenza di Persona_1
garantire una sufficiente stabilità, avverrà con i seguenti tempi e modalità: il padre potrà tenere con sé il sabato o la domenica (su accordo tra i genitori), indicativamente alle ore 09 alle Persona_1
ore 21; quando il padre avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa, egli potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore 09 (o dopo la scuola) sino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore e del padre;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di . Durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del Persona_1
periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale
2025 con la mamma) e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2026 con il papà); i ponti e le altre festività saranno, di preferenza, trascorsi dal minore con il padre previa comunicazione, con congruo anticipo (di regola 48 ore); durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
Resta da precisare che nulla deve il Tribunale dichiarare in ordine alla domanda di parte ricorrente circa i documenti validi per l'espatrio, trattandosi di materia riservata al Giudice tutelare ex art. 3 L.
1185/1967.
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha riferito Parte_1
di essere occupata come operatrice socio-sanitaria e di guadagnare circa € 1300 al mese. In atti, risulta che ella è stata assunta il 13/12/2021 presso Igea e nel 2022 ha percepito redditi da Controparte_2 lavoro dipendente pari a € 11416,91 (v. C.U. 2023). Nel 2023, invece, Parte_1
ha percepito € 13910,89 a titolo di redditi da lavoro dipendente (v. C.U. 2024).
[...]
La ricorrente abita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone di € 530 mensili (v. contratto in atti).
Quanto a il Tribunale non dispone di elementi certi circa la sua attuale Controparte_1
situazione economica e reddituale in quanto egli non ha inteso costituirsi in giudizio. Nondimeno, emerge dalle dichiarazioni rese ai servizi sociali che il resistente attualmente è occupato, ma non dispone di un alloggio proprio.
Dunque, evidenziato che il resistente (classe 1991) non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, anche in relazione all'età, appare equa la quantificazione in € 250,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto anche conto della situazione economica della madre, delle consuetudini invalse nel nucleo e delle attuali esigenze del minore, in rapporto all'età e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Difatti, considerando che il padre non frequenta continuativamente il figlio, esigui sono gli oneri di mantenimento diretto a suo carico.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di settembre 2024, tenuto conto di quanto versato dal padre nelle mensilità precedenti.
La madre, inoltre, percepirà l'importo integrale dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario.
In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n. 23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al 100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla Suprema Corte con ord. n. 4672 del
22/02/2025).
Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto in sede di quantificazione degli oneri di mantenimento.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1) il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Pt_3 Persona_1
genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE che il padre possa vedere il figlio con i seguenti tempi e modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé il sabato o la domenica (su accordo tra i genitori), Persona_1
indicativamente alle ore 09 alle ore 21; quando il padre avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa, egli potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore
09 (o dopo la scuola) sino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore e del padre;
durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale 2025 con la mamma) e del giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2026 con il papà); i ponti e le altre festività saranno, di preferenza, trascorsi dal minore con il padre previa comunicazione alla madre con congruo anticipo (di regola 48 ore); durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di Per_1
[...]
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
prole mediante versamento a , con decorrenza dalla Parte_1
mensilità di settembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato