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Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 27/10/2022, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 00946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Luigia Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avetrana, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Provincia di Taranto, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza comunale ex art. 192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Avetrana n. -OMISSIS-, notificata in data 9/07/2022, con la quale vene disposta la “rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati nel terreno del Comune di Avetrana (TA) sulle aree riportate nella comunicazione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - DAP Taranto, assunte agli atti del prot. com.le al nr. -OMISSIS- in data 13/04/2022”
e di tutti gli atti antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali e per ogni ulteriore statuizione di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria n.439/2022;
Vista la relazione di chiarimenti prot. -OMISSIS- del 05.10.2022, redatta e depositata dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente - D.A.P. di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udita per le parti ricorrenti il difensore avv.to L. Brunetti;
Considerato che:
-con ordinanza collegiale n. 439/2022, questa Sezione ritenuto che “ ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, sia necessario disporre urgenti incombenti istruttori ”, ha ordinato “ ad A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto Sevizio Territoriale e alla Legione dei Carabinieri “Puglia” Stazione di Avetrana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento allo stato attuale del procedimento penale n. 7082/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto e all’indicazione degli elementi raccolti in relazione ai presupposti (soggettivi ) della ritenuta responsabilità diretta per l’abbandono, il deposito incontrollato e la combustione dei rifiuti di origine agricola di che trattasi in capo alle parti ricorrenti e di quelli (di carattere oggettivo) relativi alle indagini ambientali esperite ”;
-la relazione illustrativa prodotta da A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto in ordine ai chiarimenti richiesti da questo Tribunale non risulta esaustiva (in assenza di riferimenti agli elementi di fatto ed ai compiuti accertamenti inerenti i presupposti soggettivi della ritenuta responsabilità diretta dell’abbandono dei rifiuti);
-la Legione dei Carabinieri “Puglia” Stazione di Avetrana, non ha provveduto agli adempimenti istruttori urgenti indicati da questo Tribunale nella citata ordinanza collegiale n. 439/2022.
Ritenuto, pertanto, necessario rinnovare gli incombenti istruttori già statuiti con la menzionata ordinanza collegiale di questa Sezione n. 439/2022 (rimasta in parte ineseguita), disponendo nuovamente che l’A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto Sevizio Territoriale e la Legione dei Carabinieri “Puglia” Stazione di Avetrana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, provvedano agli adempimenti istruttori urgenti indicati motivazione, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria, con avvertimento che, ai sensi dell’art.64 comma 4 c.p.a., il Tribunale potrà desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalla P.A. nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni ulteriore pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dalle parti ricorrenti, ordina (nuovamente) ad A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto Sevizio Territoriale e alla Legione dei Carabinieri “Puglia” Stazione di Avetrana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di provvedere agli adempimenti istruttori urgenti indicati motivazione, nel termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a..
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio e ad A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Taranto Sevizio Territoriale nonchè alla Legione dei Carabinieri “Puglia” Stazione di Avetrana.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO