Articolo 12 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 11Articolo 13
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16 aprile 1988
Art. 12. Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati
del consiglio di presidenza della Corte dei conti 1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro ed all'indennita' dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Nota all' art. 12:
La legge 24 marzo 1958, n. 195 , reca norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Entrata in vigore il 16 aprile 1988
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