Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/1967, n. 2558
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Sentenza 20 ottobre 1967

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Massime4

L,elencazione dei casi in cui, a norma degli artt.353 e 354 C.P.C., il giudice d,appello deve rimettere la causa al primo giudice, ha carattere tassativo, pertanto, fuori di tali casi, il giudice d,appello deve sempre ritenere la causa e deciderla in merito. Conforme alla sentenza n.1744-66, massima n.323399.*

In fattispecie di Azione di reintegra, la decadenza deve essere eccepita dalla parte e non puo essere rilevata di ufficio dal giudice, non vertendosi in materia sottratta alla disponibilita delle parti.*

Il ritardo nel deposito, rispetto al termine di cui all'art.120 disp.Attuaz. Cod.proc.civ., non costituisce motivo di nullita della sentenza.*

L'animus spoliandi e insito nel fatto stesso di privare altri del possesso o del compossesso in modo violento o clandestino, perche la violenza e la clandestinita implicano, di regola, la consapevolezza di agire contro la volonta espressa o presunta del possessore. ( Conf. 2109-62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/1967, n. 2558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2558
    Data del deposito : 20 ottobre 1967

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