Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 13420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Andrea Natale Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 06/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. rapp.to e difeso dall'avv. MARIA C.F._1 C.F._2
CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 12/10/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto in data 13/10/2022. Con provvedimento recante prot. nr. 751/2024, reso in data 05/04/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 16/07/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 18/03/2024, prot. nr. 0052170, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/07/2024 e depositato il giorno 25/07/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 02/08/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata, dinanzi al Giudice designato per la trattazione del merito del procedimento, l'udienza di comparizione delle parti. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 27/02/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 06/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a. e viste le conclusioni come in atti rassegnate dal ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 04/03/2025), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di , dopo aver premesso che l'odierno ricorrente risultava irregolare CP_1 sul territorio, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, reputate vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha espresso «parere negativo», avendo ritenuto «che non sussistano sufficienti elementi di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, tali da comportare un rilevante pregiudizio alla vita privata dell'istante in caso di rimpatrio nel Paese di origine. Non risultano soddisfatti i requisiti di legge, non potendosi dimostrare – sulla base della documentazione presentata dall'istante – che lo stesso istante abbia radicato il centro della propria vita
- 2 - privata e familiare in territorio italiano stante l'assenza di legami familiari stabiliti in Italia, non risultando sufficiente a tal proposito l'impiego lavorativo». Il ricorrente – precisato di aver ricevuto il giorno 13/10/2022 la comunicazione relativa alla data fissata per la presentazione della domanda di protezione speciale – ha censurato il provvedimento impugnato, rappresentando «di aver fatto ingresso nel Territorio italiano in data 11.10.2019 e di aver contestualmente proposto istanza di protezione internazionale in fase di contenzioso (ad oggi conclusasi con un rigetto nel procedimento iscritto al R.G. n. 13580/2021 di questo Tribunale, seguito da altro difensore) (…) di aver correttamente specificato le proprie generalità nel corso dell'audizione presso la Commissione Territoriale, in precedenza queste erano registrate in modo errato in quanto [egli] non era in possesso del passaporto al momento del suo ingresso in Italia (…) di aver frequentato corsi di lingua italiana, senza tuttavia conseguire la relativa certificazione, e di aver inizialmente lavorato per un anno senza contratto mentre successivamente di aver sempre svolto regolarmente attività lavorativa e di essere titolare di un contratto di assunzione a tempo determinato (…) infine, di essere immune da precedenti penali, di polizia o carichi pendenti e di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha argomentato, quindi, in ordine al suo «diritto … al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1, art. 5 co. 6 del d. lgs. n. 286/98 e artt. 3 e 8 CEDU, ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 32 co. 3, d. lgs. n. 25/2008» (pagg.
3-6 del ricorso). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
- 3 - È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che, in data 13/10/2022, all'odierno ricorrente è stata comunicata la data dell'appuntamento fissato per la presentazione della domanda (v., sul punto, espressa indicazione contenuta nel provvedimento impugnato, che consente di escludere che, al caso di specie, vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
- 4 - Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, ha svolto Parte_1 attività lavorativa negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; dal giorno 01/01/2025 (v. comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 2 in data 04/03/2025), lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 5-11, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
1-7 depositati in data 04/03/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare, sul punto, che la p.a. ha scelto di non costituirsi in giudizio e che, dunque, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta anche su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 12/12/2024). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
- 5 - Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda proposta da , n[...]to il [...] [...] [...] Parte_1
Sunamganj (Bangladesh), C.F. , C.U.I. 05XDOOB, volta al C.F._1 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 19/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott. Andrea Natale
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