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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2223/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464664 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112401464664 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.530,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal
2018 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1.
La ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la prescrizione relativa alla annualità 2018.
Per il resto la ricorrente eccepisce l'errato accertamento relativo al numero degli occupanti ed il difetto di legittimazione passiva per gli intervalli dal 01.12.2018 al 31.01.2023 e dal 16.05.2023 al 31.12.2023 in quanto l'immobile tassato era locato a terzi
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
20.01.26, un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Quanto alla prescrizione, invocata per il solo 2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Pertanto, alla luce della normativa in materia ed in particolare dell'articolo 19 del regolamento 2018 dell'Ente
(oggi contenuto nell'art. 21 e sostanzialmente sovrapponibile) combinato con il comma 684 dell'art. 1 della
Legge 147/2013 e dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019 e gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 08.11.2024 e la prescrizione non si è quindi maturata.
Nel merito il ricorso merita un parziale accoglimento per quanto riguarda la necessità di rideterminare il periodo di effettivo possesso dell'immobile da parte della ricorrente considerando che dal 01.12.2018 al
31.01.2023 e dal 16.05.2023 al 31.12.2023 non ne era nella disponibilità avendolo locato a terzi.
La TARI e TEFA dovuta per le annualità dal 2018 al 2023 andrà pertanto ricalcolata sulla base dei contratti di locazione in essere, validi anche per la determinazione degli occupanti l'immobile, imputando alla ricorrente la sola differenza dovuta a titolo di omessa dichiarazione e versamento.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte acccoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.26
Il Giudice monocratico
RN CE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3087/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464664 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 112401464664 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.530,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal
2018 al 2023 relativamente alla utenza in Indirizzo_1, in catasto al Daticatastali_1.
La ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la prescrizione relativa alla annualità 2018.
Per il resto la ricorrente eccepisce l'errato accertamento relativo al numero degli occupanti ed il difetto di legittimazione passiva per gli intervalli dal 01.12.2018 al 31.01.2023 e dal 16.05.2023 al 31.12.2023 in quanto l'immobile tassato era locato a terzi
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
20.01.26, un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Quanto alla prescrizione, invocata per il solo 2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Pertanto, alla luce della normativa in materia ed in particolare dell'articolo 19 del regolamento 2018 dell'Ente
(oggi contenuto nell'art. 21 e sostanzialmente sovrapponibile) combinato con il comma 684 dell'art. 1 della
Legge 147/2013 e dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019 e gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 08.11.2024 e la prescrizione non si è quindi maturata.
Nel merito il ricorso merita un parziale accoglimento per quanto riguarda la necessità di rideterminare il periodo di effettivo possesso dell'immobile da parte della ricorrente considerando che dal 01.12.2018 al
31.01.2023 e dal 16.05.2023 al 31.12.2023 non ne era nella disponibilità avendolo locato a terzi.
La TARI e TEFA dovuta per le annualità dal 2018 al 2023 andrà pertanto ricalcolata sulla base dei contratti di locazione in essere, validi anche per la determinazione degli occupanti l'immobile, imputando alla ricorrente la sola differenza dovuta a titolo di omessa dichiarazione e versamento.
Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
La Corte acccoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.26
Il Giudice monocratico
RN CE