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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03377202500003861000 PRESA IN CARICO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9-9-2025 Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Como lo avviso di presa in carico notificatogli il 13-6-2025 relativo a un avviso di accertamento ivi menzionato di cui eccepiva la omessa notifica, chiedendo pertanto lo annullamento dello atto impugnato, anche a causa di vizi propri dello stesso.
Costituitesi ritualmente, la Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'ente impositore Agenzia delle Entrate di Salerno nel merito contestava la avversaria eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
E' invero pacifico che l'atto impugnato non reca alcuna motivazione, neppure circa il tipo di imposta oggetto di recupero e relativo anno di imposta, limitandosi a far riferimento, nella prima pagina, ad un avviso di accertamento asseritamente notificato il 31-10-2024, che non venne però allegato;
tale carenza sarebbe rimasta priva di rilievo ove l'ente impositore, responsabile della notifica dell'atto prodromico, avesse offerto adeguata prova di tale circostanza.
Tale dimostrazione non è però stata offerta nel presente giudizio, essendosi limitata la Agenzia delle
Entrate di Salerno ad allegare la interrogazione dell'ente postale relativo al percorso che sarebbe stato effettuato dalla missiva, trasmessa a mezzo servizio postale, che avrebbe dovuto portare a conoscenza del contribuente l'avviso di accertamento;
è evidente che siffatta documentazione non è equiparabile ad un avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d
CAD), ergo non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul notificante (cfr. Cass. SU 10012/2021); come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale attinente alla interpretazione dello art. 19 lgs 546/1992, il contribuente, a sua scelta, può limitarsi ad impugnare l'atto successivo, deducendo il vizio insito nella omessa notifica dell'atto presupposto, cioè nel mancato rispetto della sequela procedimentale prevista dalla legge, o, in alternativa impugnare congiuntamente l'atto successivo e quello presupposto, contestando in radice la pretesa tributaria (Cass. SU 16412/2007,
9873/2011)
Nel caso di specie, come evincesi dalle conclusioni del ricorso, la parte ricorrente ha optato in via principale per la prima soluzione, talchè va accolta la domanda di annullamento dell'atto impugnato
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e l'ente impositore, mentre considerate le questioni di diritto dedotte in giudizio, oggetto di intenso dibattito giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite nei confronti dell'agente di riscossione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
pone a carico della Agenzia Entrate Salerno le spese di lite del ricorrente liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge;
compensa le spese tra il ricorrente e ADER Como, 14-1-2026 Il Presidente relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03377202500003861000 PRESA IN CARICO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9-9-2025 Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Como lo avviso di presa in carico notificatogli il 13-6-2025 relativo a un avviso di accertamento ivi menzionato di cui eccepiva la omessa notifica, chiedendo pertanto lo annullamento dello atto impugnato, anche a causa di vizi propri dello stesso.
Costituitesi ritualmente, la Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'ente impositore Agenzia delle Entrate di Salerno nel merito contestava la avversaria eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
E' invero pacifico che l'atto impugnato non reca alcuna motivazione, neppure circa il tipo di imposta oggetto di recupero e relativo anno di imposta, limitandosi a far riferimento, nella prima pagina, ad un avviso di accertamento asseritamente notificato il 31-10-2024, che non venne però allegato;
tale carenza sarebbe rimasta priva di rilievo ove l'ente impositore, responsabile della notifica dell'atto prodromico, avesse offerto adeguata prova di tale circostanza.
Tale dimostrazione non è però stata offerta nel presente giudizio, essendosi limitata la Agenzia delle
Entrate di Salerno ad allegare la interrogazione dell'ente postale relativo al percorso che sarebbe stato effettuato dalla missiva, trasmessa a mezzo servizio postale, che avrebbe dovuto portare a conoscenza del contribuente l'avviso di accertamento;
è evidente che siffatta documentazione non è equiparabile ad un avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d
CAD), ergo non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul notificante (cfr. Cass. SU 10012/2021); come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale attinente alla interpretazione dello art. 19 lgs 546/1992, il contribuente, a sua scelta, può limitarsi ad impugnare l'atto successivo, deducendo il vizio insito nella omessa notifica dell'atto presupposto, cioè nel mancato rispetto della sequela procedimentale prevista dalla legge, o, in alternativa impugnare congiuntamente l'atto successivo e quello presupposto, contestando in radice la pretesa tributaria (Cass. SU 16412/2007,
9873/2011)
Nel caso di specie, come evincesi dalle conclusioni del ricorso, la parte ricorrente ha optato in via principale per la prima soluzione, talchè va accolta la domanda di annullamento dell'atto impugnato
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e l'ente impositore, mentre considerate le questioni di diritto dedotte in giudizio, oggetto di intenso dibattito giurisprudenziale, ricorrono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite nei confronti dell'agente di riscossione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
pone a carico della Agenzia Entrate Salerno le spese di lite del ricorrente liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge;
compensa le spese tra il ricorrente e ADER Como, 14-1-2026 Il Presidente relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari