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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza del 9.4.2025.
Davanti al giudice Fulvio Mastro è presente l'avv. Gervasio per parte attorea/ricorrente il quale si riporta al proprio atto di citazione/ricorso, alle richieste istruttorie e a tutti i propri atti di cui chiede l'accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1088/2024 R.G. avente ad oggetto: “condominio/consegna elenco condomini morosi”, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dallo Parte_1 CP_1 Controparte_2
stesso avv. , anche quale procuratore di se stesso, presso il cui studio elett.mente Controparte_2
domiciliano in Portici, alla via Cardano n. 5
RICORRENTI
E nella qualità di amministratore del condominio di via Annunziata n. Controparte_3
16, sito in Marano di Napoli, domiciliato come in atti
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 7.2.2024, gli odierni ricorrenti deducevano:
- di essere creditori nei confronti del condominio , sito in Marano di Napoli, Controparte_4
in forza delle sentenze prodotte in atti;
- di aver più volte sollecitato il resistente nella qualità di amministratore del Controparte_3
predetto condominio, a comunicare i nominativi dei singoli condomini morosi e le relative quote dovute, trattandosi di documentazione necessaria al fine di procedere al recupero delle somme ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.;
- che, nonostante le plurime richieste, l'amministratore del condominio non ha mai consegnato la documentazione richiesta.
Per tali ragioni chiedeva: ordinarsi all'amministratore di resistente di comunicare CP_5
l'elenco dei condomini morosi in relazione all'indicato titolo esecutivo, con la specifica indicazione delle singole quote dovute;
condannarsi l'amministratore ex art. 614bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Il resistente benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_3
All'odierna udienza il giudice riservava la decisione. osserva il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo va evidenziato, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, che in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio, con conseguente sua legittimazione passiva in caso di azione giudiziaria (Cass. n. 1002/2025).
Ciò posto, l'art. 63 disp. att. c.c., in forza del quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, legittima i creditori del a richiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei CP_5
condomini morosi.
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, risulta ritualmente provato che parte ricorrente è creditore del resistente (cfr. sentenze in atti); CP_5 così come risultano agli atti le pec con le quali i ricorrenti chiedevano all'amministratore p.t. i nominativi dei singoli condomini morosi e la relativa ripartizione delle somme da ciascuno dovute. A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione, nel merito della pretesa, parte resistente, rimasta contumace, ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa ha provato l'adempimento dell'obbligazione di consegna della documentazione richiesta posta a suo carico ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pertanto ordinarsi all'amministratore di condominio resistente la consegna della documentazione richiesta.
Merita altresì accoglimento la richiesta della parte ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614bis
c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, si determina in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.
La domanda di risarcimento del danno va viceversa rigettata, sia perché formulata in modo generico, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, sia perché parte ricorrente non ha in ogni caso fornito prova del pregiudizio in concreto subito.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituito;
Controparte_3
- accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina ad di comunicare alle parti Controparte_3 ricorrenti i dati anagrafici completi dei condomini morosi, con indicazione del codice fiscale, della data e del luogo di nascita e della residenza e/o domicilio, e le singole somme da ciascuno dovute sulla base delle tabelle millesimali in relazione al credito azionato da parte ricorrente;
- condanna, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento, in favore delle parti Controparte_3 ricorrenti, della somma pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adempimento sopra indicato, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite del Controparte_3 presente giudizio che si liquidano in euro 160,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. CP_2
, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
[...]
Così deciso in Aversa, 9.4.2025. Il giudice
Fulvio Mastro
Prima Sezione Civile
Verbale di udienza del 9.4.2025.
Davanti al giudice Fulvio Mastro è presente l'avv. Gervasio per parte attorea/ricorrente il quale si riporta al proprio atto di citazione/ricorso, alle richieste istruttorie e a tutti i propri atti di cui chiede l'accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Fulvio Mastro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1088/2024 R.G. avente ad oggetto: “condominio/consegna elenco condomini morosi”, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dallo Parte_1 CP_1 Controparte_2
stesso avv. , anche quale procuratore di se stesso, presso il cui studio elett.mente Controparte_2
domiciliano in Portici, alla via Cardano n. 5
RICORRENTI
E nella qualità di amministratore del condominio di via Annunziata n. Controparte_3
16, sito in Marano di Napoli, domiciliato come in atti
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 7.2.2024, gli odierni ricorrenti deducevano:
- di essere creditori nei confronti del condominio , sito in Marano di Napoli, Controparte_4
in forza delle sentenze prodotte in atti;
- di aver più volte sollecitato il resistente nella qualità di amministratore del Controparte_3
predetto condominio, a comunicare i nominativi dei singoli condomini morosi e le relative quote dovute, trattandosi di documentazione necessaria al fine di procedere al recupero delle somme ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.;
- che, nonostante le plurime richieste, l'amministratore del condominio non ha mai consegnato la documentazione richiesta.
Per tali ragioni chiedeva: ordinarsi all'amministratore di resistente di comunicare CP_5
l'elenco dei condomini morosi in relazione all'indicato titolo esecutivo, con la specifica indicazione delle singole quote dovute;
condannarsi l'amministratore ex art. 614bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Il resistente benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_3
All'odierna udienza il giudice riservava la decisione. osserva il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo va evidenziato, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, che in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio, con conseguente sua legittimazione passiva in caso di azione giudiziaria (Cass. n. 1002/2025).
Ciò posto, l'art. 63 disp. att. c.c., in forza del quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, legittima i creditori del a richiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei CP_5
condomini morosi.
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti, risulta ritualmente provato che parte ricorrente è creditore del resistente (cfr. sentenze in atti); CP_5 così come risultano agli atti le pec con le quali i ricorrenti chiedevano all'amministratore p.t. i nominativi dei singoli condomini morosi e la relativa ripartizione delle somme da ciascuno dovute. A fronte di tali univoci dati documentali, nessuna contestazione, nel merito della pretesa, parte resistente, rimasta contumace, ha ritenuto di dover sollevare, né la stessa ha provato l'adempimento dell'obbligazione di consegna della documentazione richiesta posta a suo carico ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pertanto ordinarsi all'amministratore di condominio resistente la consegna della documentazione richiesta.
Merita altresì accoglimento la richiesta della parte ricorrente di fissare, ai sensi dell'art. 614bis
c.p.c., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, che, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, si determina in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento.
La domanda di risarcimento del danno va viceversa rigettata, sia perché formulata in modo generico, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, sia perché parte ricorrente non ha in ogni caso fornito prova del pregiudizio in concreto subito.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituito;
Controparte_3
- accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina ad di comunicare alle parti Controparte_3 ricorrenti i dati anagrafici completi dei condomini morosi, con indicazione del codice fiscale, della data e del luogo di nascita e della residenza e/o domicilio, e le singole somme da ciascuno dovute sulla base delle tabelle millesimali in relazione al credito azionato da parte ricorrente;
- condanna, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento, in favore delle parti Controparte_3 ricorrenti, della somma pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'adempimento sopra indicato, successivo a quello decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite del Controparte_3 presente giudizio che si liquidano in euro 160,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. CP_2
, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ..
[...]
Così deciso in Aversa, 9.4.2025. Il giudice
Fulvio Mastro