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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9765 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Francesco M. Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45306/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Parole chiave: credito bancario;
decreto ingiuntivo;
opposizione; nullità fideiussione;
anatocismo; taeg;
Fondo di garanzia.
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale:
- stante l'intervenuta cessione del credito azionato mediante il giudizio monitorio da parte della a soggetto terzo, dichiarare cessata la materia del contendere Controparte_2 per intervenuta carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta. In subordine sempre via pregiudiziale:
- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15783/2024, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione generica del 12 aprile 2017 e del contratto di fideiussione specifica del 3 settembre 2019, per le ragioni di cui alle estese premesse narrative.
- per l'effetto, separare le cause, rimettendo la domanda e le relative eccezioni sulla nullità delle fideiussioni al Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle Imprese e trattenere a sé le restanti domande, provvedendo alla sospensione del giudizio. Nel merito, per tutte le ragioni indicate in narrativa:
- Accertare e dichiarare non dovuti gli importi ingiunti quanto al contratto di mutuo chirografario n. 1344421, sottoscritto in data 14 settembre 2020, giacché gli interessi risultano pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB, accertando e dichiarando di contro l'esatto dare/avere tra le parti che emergerà a seguito dell'istruttoria e previa CTU tecnico-contabile.
- Accertare e dichiarare che l'istituto convenuto ha applicato al fido acceso sul conto corrente n. 15400/73 interessi indeterminati in violazione dell'art. 117 TUB e per avere, altresì, applicato interessi anatocistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e l'11 settembre 2016, in violazione dell'art. 120 TUB vigente ratione temporis, accertando e dichiarando di contro l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile.
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15783/2024, pubblicato dal Tribunale di Milano in data 20 novembre 2024 in seno al procedimento monitorio R.G. n. 40010/2024 e notificato all'odierno opponente in data 27 novembre 2024.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione e stante l'ammissione della alla procedura liquidatoria della debitrice principale, Controparte_2 [...]
ridurre la pretesa creditoria nei confronti dei due garanti della società fallita, Controparte_3 ovvero l'odierno attore opponente e il signor all'importo che risulterà Parte_2 all'esito della liquidazione giudiziale e dell'istruttoria del presente giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria:
- si chiede disporsi CTU tecnico- contabile sul conto corrente n. 15400/73 e sul mutuo chirografario n. 1344421 del 14 settembre 2020, al fine di rilevare le lamentate violazioni e rideterminare il rapporto dare/avere.
- Si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice
pagina 2 di 9 adito di ordinare ex art. 210 c.p.c. alle seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Banca Popolare per l'Emilia Romagna, Banca Intesa San Paolo, Banca del Fucino, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Bari, ed a tutti gli altri istituti di credito cui riterrà opportuno rivolgere l'ordine, di esibire i moduli di fideiussione generiche proposte nel 2017 e di fideiussioni specifiche proposti nel 2019.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione, emesso ogni più opportuno provvedimento, così giudicare In via pregiudiziale ed in rito: per tutte le ragioni e i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la propria competenza circa la validità delle fideiussioni prestate e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dal signor;
Pt_1
Nel merito: per tutti i motivi, le causali e i titoli esposti in narrativa e in accoglimento di tutte le difese e le eccezioni sollevate, respingere l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 15783/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 20/11/2024. Comunque, per tutti i motivi, le causali e i titoli esposti in narrativa, e in accoglimento di tutte le difese svolte e le eccezioni sollevate, respingere l'opposizione proposta dal signor , Parte_1 accertare e dichiarare che la è creditrice, della società Controparte_2 [...] dell'importo di € 407.491,55, o del maggiore o minore importo che risulterà Controparte_3 dovuto a seguito di adeguata istruttoria e, conseguentemente, condannare il signor , in Parte_1 virtù e nei limiti delle fideiussioni dallo stesso prestate, al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 400.000,00, o di quell'altra maggiore o minor somma che Controparte_2 risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 3 di 9 La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dall'attore per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese
(quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c. E' infondata, quindi, la richiesta di separazione dei giudizi e attribuzione della domanda di nullità ex lege n. 287 ad altra sezione, avanzata da parte attrice.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 407.491,55, oltre interessi, vantato dalla Controparte_2
nei confronti di nel limite e in forza delle fideiussioni da lui rilasciate
[...] Parte_1 nell'interesse della società sottoposta a liquidazione giudiziale in data Controparte_3
19/7/2024 e di cui era socio al 50%, oltre che amministratore, come risulta dalla visura camerale di cui al doc. 19 di parte convenuta.
ha rilasciato in data 12/4/2017 una fideiussione omnibus fino all'importo di euro Pt_1
250.000,00 (v. doc. 4 conv.) e in data 3/9/2019 una fideiussione specifica (v. doc. 5 conv.) a garanzia delle obbligazioni societarie derivanti da un contratto di mutuo fondiario di euro
150.000 stipulato il 24/9/2019 (v. doc. 3 conv.).
La banca con comunicazioni del 3 e 11/7/2024 (v. docc. 7 e 8 conv.) ha revocato ogni affidamento alla società. Il credito qui vantato banca deriva quanto ad euro 250.212,40 dal saldo debitore del c/c n. 15400/73, quanto ad euro 285,99 dal saldo debitore del c/c n. 15490/66, quanto ad euro 55.731,38 dal contratto di mutuo chirografario concluso in data 14/9/2020 (v. 6 conv.) e quanto ad euro 101.261,78 dal mutuo fondiario già sopra indicato.
Per il pagamento la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 15783/24, emesso per l'intero importo di euro 407.491,55, qui tempestivamente opposto;
con il decreto è stato ingiunto anche un altro garante, che non è parte di questo giudizio.
2. Nullità
L'opponente ha chiesto il primo luogo di dichiarare la nullità parziale di entrambe le fideiussioni.
La domanda non indica le parti che sarebbero colpite dal vizio, ma la difesa dell'attore si basa sul pagina 4 di 9 provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e, quindi, si deve ritenere che la domanda riguardi quelle clausole dello schema ABI di garanzia omnibus che Banca d'Italia ha ritenuto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme. Si tratta, come noto, della clausola di reviviscenza (art. 2), della deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) e della clausola di sopravvivenza (art. 8). Dette clausole sono effettivamente presenti nelle fideiussioni rilasciate dall'attore, con la stessa numerazione, con la precisazione che nella fideiussione specifica la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. è invece inserita all'art. 5.
Come sopra indicato, l'accertamento di Banca d'Italia riguarda lo schema ABI di fideiussione omnibus e quindi il relativo accertamento non può essere esteso in via automatica alle fideiussioni specifiche, quale è quella firmata dall'attore in data 3/9/2019. Proprio nel provvedimento di B.I. invocato dall'attore è messa bene in luce la rilevante diversità di portata tra la fideiussione omnibus e quella specifica, di modo che i due atti appartengono indubbiamente a mercati diversi e l'effetto distorsivo rilevato per uno di essi non può essere traslato nell'altro.
Si aggiunge che l'accertamento di il periodo dal 2003 al 2005, nella vigenza della Parte_3 circolare ABI che suggeriva quello schema di garanzia, mentre la fideiussione omnibus per cui è causa è stata firmata il 12/4/2017, cioè dodici anni dopo, nella vigenza di altre circolari ABI che non veicolavano più le tre clausole censurate.
Sotto questo profilo, è ininfluente, e non è stato accolto, l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice relativamente alle fideiussioni, omnibus e specifiche, utilizzate dalle banche negli anni
2017 e 2019.
Va, infatti, ricordato che a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990, nella materia in esame l'interpretazione delle norme è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle
Comunità europee relativi alla disciplina della concorrenza.
La prova che potrebbe essere teoricamente raggiunta ove vi fosse la produzione in giudizio dei predetti modelli di fideiussione omnibus è che in quell'epoca un certo numero di banche inseriva nei propri schemi le tre clausole sopra indicate. In altri termini, sarebbe fornita la prova di condotte negoziali parallele. Ma da ciò non potrebbe essere tratta la prova anche dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale in tal senso. Infatti, come la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato, “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato pagina 5 di 9 prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla Corte europea.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo nel periodo 2017-2019 di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
Ne deriva che è infondata la domanda di nullità parziale della due fideiussioni prestate dall'opponente.
Si noti, inoltre, che l'attore è anche privo di interesse concreto a tale domanda, dal momento che le clausole di reviviscenza e sopravvivenza non sono state applicate nella fattispecie e, non essendo stata eccepita la decadenza della banca, l'eventuale tardività dell'azione della banca non avrebbe alcun effetto circa l'obbligazione del garante.
Per completezza si osserva che è errata la tesi di parte convenuta, secondo la quale solo il consumatore potrebbe eccepire la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust: le due discipline sono autonome e concorrenti. In ogni caso, nella fattispecie l'attore non riveste la qualità di opponente, perché quando ha garantito le obbligazioni di Edil Werke Projekt fideiussioni era socio al 50% di tale società e anche amministratore fino al 2/8/2022 (v. doc. 19 conv.).
3. TAEG
Secondo l'opponente, il TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo chirografario è errato perché
pagina 6 di 9 non tiene conto del costo del Fondo di garanzia per le PMI ex lege n. 662/1996, di modo che il mutuo dovrebbe essere ricalcolato con applicazione dell'art. 117 TUB.
La difesa è infondata sotto due profili.
In primo luogo, essa è del tutto generica, perché non ha chiarito quale costo non sarebbe stato incluso nel TAEG/ISC, indicato in contratto nella misura del 3,03%, né è stata indicata quale sarebbe la misura corretta. Inoltre, è errata la pretesa di applicare in caso di indice errato la disciplina del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. La finanziata, infatti, non è un consumatore, ma una società di capitali, e quindi non troverebbe comunque applicazione l'art. 125-bis TUB. ISC e TAEG si calcolano con la medesima formula, ma il TAEG è un indice proprio del credito ai consumatori. Nel caso di specie occorre invece correttamente fare Par riferimento all' , che è un indice introdotto in via regolamentare dalla delibera CICR 4/3/2003
e attiene al profilo della trasparenza contrattuale;
la sua errata indicazione potrebbe quindi comportare solo rimedi risarcitori, ove la parte dimostrasse di aver rinunciato ad altri finanziamenti più convenienti confidando su un ISC, rivelatosi poi errato.
Manca, quindi, il presupposto per l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Di conseguenza, non vi è ragione per disporre una c.t.u. ai fini del ricalcolo del credito.
4. Conto corrente
Con riferimento al c/c 15400/73 l'attore ha in primo luogo lamentato l'indeterminatezza dell'affidamento. La doglianza formulata è priva di rilevanza, dal momento che la parte non ha contestato la misura dell'interesse debitore applicato, né ha contestato i movimenti registrati sul conto, di cui la banca ha prodotto la serie completa dall'apertura del rapporto (v. doc. 14, 15 e 16 conv.) fino al passaggio in sofferenza del 6/9/2024, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (v. doc.
13 conv.). In questo contesto non ha rilievo la mancata indicazione dell'ammontare del fido, dal momento che la misura degli interessi debitori addebitati dipende dai numeri debitori e dal tasso applicato, elementi che non sono stati contestati.
L'opponente ha, altresì, contestato l'applicazione sul conto di un illecito anatocismo dall'1/1/2014 all'11/9/2016. La doglianza è teoricamente fondata, perché dal 1/1/2014 è entrato in vigore l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013. Tuttavia, in pagina 7 di 9 concreto si rileva che l'importo assoluto degli interessi debitori annotati sul conto nel periodo indicato ammonta ad euro 6.913,36, di modo che l'effetto anatocistico da essi determinato è molto inferiore. Ma anche sottraendo dal saldo debitore del conto, pari ad euro 250.212,40,
l'intero importo degli interessi debitori, pari ad euro 6.913,36, si otterrebbe una esposizione per il garante pari ad euro 243.299,04. La fideiussione omnibus rilasciata copre anche il debito per il mutuo chirografario, di modo che il massimale di euro 250.000,00 è comunque raggiunto.
5. Cessione e surroga
Con la seconda memoria integrativa, l'attore ha prodotto due comunicazioni della banca (v. docc.
10 e 11), nel cui contesto si dà atto della avvenuta cessione dei crediti ad un soggetto terzo, non precisato. Con la terza memoria integrativa, l'opponente ha altresì dedotto che il Fondo di garanzia PMI si è surrogato per l'importo di euro 50.136,64, come da raccomandata del
13/8/2025, prodotta sub doc. 12. Sulla base di tali circostanze, la parte ha contestato la legittimazione attiva della banca. L'eccezione è infondata, perché a norma dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie nel caso in cui il diritto controverso si trasferisca per atto tra vivi a titolo particolare e tale ipotesi ricorre sia per la cessione di credito, che per il pagamento di un terzo garante con surroga, dal momento che esso non estingue il debito, ma comporta il suo trasferimento al soggetto solvente. In questa sede si deve dare atto dell'intervenuto pagamento ad opera del Fondo di garanzia PMI.
6. Importo
Come indicato al punto 1, il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di euro 407.491,55, oltre interessi, ma la domanda formulata dalla banca nei confronti del garante era necessariamente limitata all'importo delle fideiussioni da lui rilasciate. Il debito di euro
101.261,78 derivante dal mutuo fondiario è interamente coperto dalla fideiussione specifica;
il garante inoltre risponde per gli altri tre rapporti sopra indicati fino ad euro 250.000,00, quale massimale della fideiussione omnibus. Il suo debito, pertanto, ammonta ad euro 351.261,78 in linea capitale. Pertanto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il decreto ingiuntivo emesso per un maggiore importo deve essere revocato e l'attore deve essere condannato a pagare il predetto importo di euro 351.261,78, oltre gli interessi di mora sulla somma di euro 101.261,78 al tasso contrattuale pagina 8 di 9 del 3,55% dal 19/7/2024 e gli interessi sulla somma di euro 250.000,00 ai tassi contrattuali del
13% per i c/c e del 4,31% per il mutuo chirografario dalla messa in mora del 13/8/2024 (v. docc.
11 e 12 conv.). Infatti, gli interessi moratori maturati dopo il recesso della banca a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile anche al fideiussore restano a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili (cfr. Cass. n. 12263/2015).
7. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande, anche istruttorie, di parte attrice opponente;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 15783/24 nei confronti dell'attore opponente;
3. condanna parte attrice opponente a pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 351.261,78 oltre interessi come indicato in motivazione;
4. si dà atto che l'importo di euro 50.136,64 è stato pagato dal Fondo di garanza PMI;
5. condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 17 dicembre 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Francesco M. Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45306/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNO VINCENZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PELANDINI BENEDETTA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Parole chiave: credito bancario;
decreto ingiuntivo;
opposizione; nullità fideiussione;
anatocismo; taeg;
Fondo di garanzia.
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale:
- stante l'intervenuta cessione del credito azionato mediante il giudizio monitorio da parte della a soggetto terzo, dichiarare cessata la materia del contendere Controparte_2 per intervenuta carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta. In subordine sempre via pregiudiziale:
- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15783/2024, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione generica del 12 aprile 2017 e del contratto di fideiussione specifica del 3 settembre 2019, per le ragioni di cui alle estese premesse narrative.
- per l'effetto, separare le cause, rimettendo la domanda e le relative eccezioni sulla nullità delle fideiussioni al Tribunale di Milano, Sezione specializzata delle Imprese e trattenere a sé le restanti domande, provvedendo alla sospensione del giudizio. Nel merito, per tutte le ragioni indicate in narrativa:
- Accertare e dichiarare non dovuti gli importi ingiunti quanto al contratto di mutuo chirografario n. 1344421, sottoscritto in data 14 settembre 2020, giacché gli interessi risultano pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB, accertando e dichiarando di contro l'esatto dare/avere tra le parti che emergerà a seguito dell'istruttoria e previa CTU tecnico-contabile.
- Accertare e dichiarare che l'istituto convenuto ha applicato al fido acceso sul conto corrente n. 15400/73 interessi indeterminati in violazione dell'art. 117 TUB e per avere, altresì, applicato interessi anatocistici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e l'11 settembre 2016, in violazione dell'art. 120 TUB vigente ratione temporis, accertando e dichiarando di contro l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile.
- Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15783/2024, pubblicato dal Tribunale di Milano in data 20 novembre 2024 in seno al procedimento monitorio R.G. n. 40010/2024 e notificato all'odierno opponente in data 27 novembre 2024.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione e stante l'ammissione della alla procedura liquidatoria della debitrice principale, Controparte_2 [...]
ridurre la pretesa creditoria nei confronti dei due garanti della società fallita, Controparte_3 ovvero l'odierno attore opponente e il signor all'importo che risulterà Parte_2 all'esito della liquidazione giudiziale e dell'istruttoria del presente giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria:
- si chiede disporsi CTU tecnico- contabile sul conto corrente n. 15400/73 e sul mutuo chirografario n. 1344421 del 14 settembre 2020, al fine di rilevare le lamentate violazioni e rideterminare il rapporto dare/avere.
- Si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice
pagina 2 di 9 adito di ordinare ex art. 210 c.p.c. alle seguenti Banche: Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Banca Popolare per l'Emilia Romagna, Banca Intesa San Paolo, Banca del Fucino, Banca Monte Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Unicredit S.p.A. e Banca Popolare di Bari, ed a tutti gli altri istituti di credito cui riterrà opportuno rivolgere l'ordine, di esibire i moduli di fideiussione generiche proposte nel 2017 e di fideiussioni specifiche proposti nel 2019.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione, emesso ogni più opportuno provvedimento, così giudicare In via pregiudiziale ed in rito: per tutte le ragioni e i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la propria competenza circa la validità delle fideiussioni prestate e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dal signor;
Pt_1
Nel merito: per tutti i motivi, le causali e i titoli esposti in narrativa e in accoglimento di tutte le difese e le eccezioni sollevate, respingere l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 15783/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 20/11/2024. Comunque, per tutti i motivi, le causali e i titoli esposti in narrativa, e in accoglimento di tutte le difese svolte e le eccezioni sollevate, respingere l'opposizione proposta dal signor , Parte_1 accertare e dichiarare che la è creditrice, della società Controparte_2 [...] dell'importo di € 407.491,55, o del maggiore o minore importo che risulterà Controparte_3 dovuto a seguito di adeguata istruttoria e, conseguentemente, condannare il signor , in Parte_1 virtù e nei limiti delle fideiussioni dallo stesso prestate, al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 400.000,00, o di quell'altra maggiore o minor somma che Controparte_2 risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre il 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 3 di 9 La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dall'attore per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese
(quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c. E' infondata, quindi, la richiesta di separazione dei giudizi e attribuzione della domanda di nullità ex lege n. 287 ad altra sezione, avanzata da parte attrice.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 407.491,55, oltre interessi, vantato dalla Controparte_2
nei confronti di nel limite e in forza delle fideiussioni da lui rilasciate
[...] Parte_1 nell'interesse della società sottoposta a liquidazione giudiziale in data Controparte_3
19/7/2024 e di cui era socio al 50%, oltre che amministratore, come risulta dalla visura camerale di cui al doc. 19 di parte convenuta.
ha rilasciato in data 12/4/2017 una fideiussione omnibus fino all'importo di euro Pt_1
250.000,00 (v. doc. 4 conv.) e in data 3/9/2019 una fideiussione specifica (v. doc. 5 conv.) a garanzia delle obbligazioni societarie derivanti da un contratto di mutuo fondiario di euro
150.000 stipulato il 24/9/2019 (v. doc. 3 conv.).
La banca con comunicazioni del 3 e 11/7/2024 (v. docc. 7 e 8 conv.) ha revocato ogni affidamento alla società. Il credito qui vantato banca deriva quanto ad euro 250.212,40 dal saldo debitore del c/c n. 15400/73, quanto ad euro 285,99 dal saldo debitore del c/c n. 15490/66, quanto ad euro 55.731,38 dal contratto di mutuo chirografario concluso in data 14/9/2020 (v. 6 conv.) e quanto ad euro 101.261,78 dal mutuo fondiario già sopra indicato.
Per il pagamento la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 15783/24, emesso per l'intero importo di euro 407.491,55, qui tempestivamente opposto;
con il decreto è stato ingiunto anche un altro garante, che non è parte di questo giudizio.
2. Nullità
L'opponente ha chiesto il primo luogo di dichiarare la nullità parziale di entrambe le fideiussioni.
La domanda non indica le parti che sarebbero colpite dal vizio, ma la difesa dell'attore si basa sul pagina 4 di 9 provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e, quindi, si deve ritenere che la domanda riguardi quelle clausole dello schema ABI di garanzia omnibus che Banca d'Italia ha ritenuto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme. Si tratta, come noto, della clausola di reviviscenza (art. 2), della deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) e della clausola di sopravvivenza (art. 8). Dette clausole sono effettivamente presenti nelle fideiussioni rilasciate dall'attore, con la stessa numerazione, con la precisazione che nella fideiussione specifica la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. è invece inserita all'art. 5.
Come sopra indicato, l'accertamento di Banca d'Italia riguarda lo schema ABI di fideiussione omnibus e quindi il relativo accertamento non può essere esteso in via automatica alle fideiussioni specifiche, quale è quella firmata dall'attore in data 3/9/2019. Proprio nel provvedimento di B.I. invocato dall'attore è messa bene in luce la rilevante diversità di portata tra la fideiussione omnibus e quella specifica, di modo che i due atti appartengono indubbiamente a mercati diversi e l'effetto distorsivo rilevato per uno di essi non può essere traslato nell'altro.
Si aggiunge che l'accertamento di il periodo dal 2003 al 2005, nella vigenza della Parte_3 circolare ABI che suggeriva quello schema di garanzia, mentre la fideiussione omnibus per cui è causa è stata firmata il 12/4/2017, cioè dodici anni dopo, nella vigenza di altre circolari ABI che non veicolavano più le tre clausole censurate.
Sotto questo profilo, è ininfluente, e non è stato accolto, l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice relativamente alle fideiussioni, omnibus e specifiche, utilizzate dalle banche negli anni
2017 e 2019.
Va, infatti, ricordato che a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990, nella materia in esame l'interpretazione delle norme è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle
Comunità europee relativi alla disciplina della concorrenza.
La prova che potrebbe essere teoricamente raggiunta ove vi fosse la produzione in giudizio dei predetti modelli di fideiussione omnibus è che in quell'epoca un certo numero di banche inseriva nei propri schemi le tre clausole sopra indicate. In altri termini, sarebbe fornita la prova di condotte negoziali parallele. Ma da ciò non potrebbe essere tratta la prova anche dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale in tal senso. Infatti, come la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato, “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato pagina 5 di 9 prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla Corte europea.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo nel periodo 2017-2019 di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.
Ne deriva che è infondata la domanda di nullità parziale della due fideiussioni prestate dall'opponente.
Si noti, inoltre, che l'attore è anche privo di interesse concreto a tale domanda, dal momento che le clausole di reviviscenza e sopravvivenza non sono state applicate nella fattispecie e, non essendo stata eccepita la decadenza della banca, l'eventuale tardività dell'azione della banca non avrebbe alcun effetto circa l'obbligazione del garante.
Per completezza si osserva che è errata la tesi di parte convenuta, secondo la quale solo il consumatore potrebbe eccepire la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust: le due discipline sono autonome e concorrenti. In ogni caso, nella fattispecie l'attore non riveste la qualità di opponente, perché quando ha garantito le obbligazioni di Edil Werke Projekt fideiussioni era socio al 50% di tale società e anche amministratore fino al 2/8/2022 (v. doc. 19 conv.).
3. TAEG
Secondo l'opponente, il TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo chirografario è errato perché
pagina 6 di 9 non tiene conto del costo del Fondo di garanzia per le PMI ex lege n. 662/1996, di modo che il mutuo dovrebbe essere ricalcolato con applicazione dell'art. 117 TUB.
La difesa è infondata sotto due profili.
In primo luogo, essa è del tutto generica, perché non ha chiarito quale costo non sarebbe stato incluso nel TAEG/ISC, indicato in contratto nella misura del 3,03%, né è stata indicata quale sarebbe la misura corretta. Inoltre, è errata la pretesa di applicare in caso di indice errato la disciplina del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. La finanziata, infatti, non è un consumatore, ma una società di capitali, e quindi non troverebbe comunque applicazione l'art. 125-bis TUB. ISC e TAEG si calcolano con la medesima formula, ma il TAEG è un indice proprio del credito ai consumatori. Nel caso di specie occorre invece correttamente fare Par riferimento all' , che è un indice introdotto in via regolamentare dalla delibera CICR 4/3/2003
e attiene al profilo della trasparenza contrattuale;
la sua errata indicazione potrebbe quindi comportare solo rimedi risarcitori, ove la parte dimostrasse di aver rinunciato ad altri finanziamenti più convenienti confidando su un ISC, rivelatosi poi errato.
Manca, quindi, il presupposto per l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Di conseguenza, non vi è ragione per disporre una c.t.u. ai fini del ricalcolo del credito.
4. Conto corrente
Con riferimento al c/c 15400/73 l'attore ha in primo luogo lamentato l'indeterminatezza dell'affidamento. La doglianza formulata è priva di rilevanza, dal momento che la parte non ha contestato la misura dell'interesse debitore applicato, né ha contestato i movimenti registrati sul conto, di cui la banca ha prodotto la serie completa dall'apertura del rapporto (v. doc. 14, 15 e 16 conv.) fino al passaggio in sofferenza del 6/9/2024, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (v. doc.
13 conv.). In questo contesto non ha rilievo la mancata indicazione dell'ammontare del fido, dal momento che la misura degli interessi debitori addebitati dipende dai numeri debitori e dal tasso applicato, elementi che non sono stati contestati.
L'opponente ha, altresì, contestato l'applicazione sul conto di un illecito anatocismo dall'1/1/2014 all'11/9/2016. La doglianza è teoricamente fondata, perché dal 1/1/2014 è entrato in vigore l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013. Tuttavia, in pagina 7 di 9 concreto si rileva che l'importo assoluto degli interessi debitori annotati sul conto nel periodo indicato ammonta ad euro 6.913,36, di modo che l'effetto anatocistico da essi determinato è molto inferiore. Ma anche sottraendo dal saldo debitore del conto, pari ad euro 250.212,40,
l'intero importo degli interessi debitori, pari ad euro 6.913,36, si otterrebbe una esposizione per il garante pari ad euro 243.299,04. La fideiussione omnibus rilasciata copre anche il debito per il mutuo chirografario, di modo che il massimale di euro 250.000,00 è comunque raggiunto.
5. Cessione e surroga
Con la seconda memoria integrativa, l'attore ha prodotto due comunicazioni della banca (v. docc.
10 e 11), nel cui contesto si dà atto della avvenuta cessione dei crediti ad un soggetto terzo, non precisato. Con la terza memoria integrativa, l'opponente ha altresì dedotto che il Fondo di garanzia PMI si è surrogato per l'importo di euro 50.136,64, come da raccomandata del
13/8/2025, prodotta sub doc. 12. Sulla base di tali circostanze, la parte ha contestato la legittimazione attiva della banca. L'eccezione è infondata, perché a norma dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie nel caso in cui il diritto controverso si trasferisca per atto tra vivi a titolo particolare e tale ipotesi ricorre sia per la cessione di credito, che per il pagamento di un terzo garante con surroga, dal momento che esso non estingue il debito, ma comporta il suo trasferimento al soggetto solvente. In questa sede si deve dare atto dell'intervenuto pagamento ad opera del Fondo di garanzia PMI.
6. Importo
Come indicato al punto 1, il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di euro 407.491,55, oltre interessi, ma la domanda formulata dalla banca nei confronti del garante era necessariamente limitata all'importo delle fideiussioni da lui rilasciate. Il debito di euro
101.261,78 derivante dal mutuo fondiario è interamente coperto dalla fideiussione specifica;
il garante inoltre risponde per gli altri tre rapporti sopra indicati fino ad euro 250.000,00, quale massimale della fideiussione omnibus. Il suo debito, pertanto, ammonta ad euro 351.261,78 in linea capitale. Pertanto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il decreto ingiuntivo emesso per un maggiore importo deve essere revocato e l'attore deve essere condannato a pagare il predetto importo di euro 351.261,78, oltre gli interessi di mora sulla somma di euro 101.261,78 al tasso contrattuale pagina 8 di 9 del 3,55% dal 19/7/2024 e gli interessi sulla somma di euro 250.000,00 ai tassi contrattuali del
13% per i c/c e del 4,31% per il mutuo chirografario dalla messa in mora del 13/8/2024 (v. docc.
11 e 12 conv.). Infatti, gli interessi moratori maturati dopo il recesso della banca a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile anche al fideiussore restano a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili (cfr. Cass. n. 12263/2015).
7. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande, anche istruttorie, di parte attrice opponente;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 15783/24 nei confronti dell'attore opponente;
3. condanna parte attrice opponente a pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 351.261,78 oltre interessi come indicato in motivazione;
4. si dà atto che l'importo di euro 50.136,64 è stato pagato dal Fondo di garanza PMI;
5. condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 17 dicembre 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
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