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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/03/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2850/2023 R.G. promossa da cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante OL
In via definitiva e gradata:
In accoglimento del presente appello e ad in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− riformare l'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali condannando la parte appellata a rifondere, integralmente o in subordine parzialmente, all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi disgiuntamente in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
1 − condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari.
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 618/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della Dott.ssa Lombardo, in data 21/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione. oggetto: appello – compensazione spese del giudizio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 618/2023 pubblicata il 21.9.2023, così provvedeva all'esito della controversia instaurata da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
«
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di parte del credito dalla convenuta vantato, ovvero nella misura di € 377,71;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento della somma di € 73,81, a Parte_1 favore della società in forza della fattura n. AN12812269 del Controparte_1
04/08/2021, validamente emessa e non pagata;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.»
2 In particolare, a fronte della richiesta di di dichiarare non dovuto l'importo Parte_1 complessivo di € 451,52, il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda di accertamento negativo per il minor importo di € 377,71 e compensava le spese di lite per le seguenti ragioni:
«A far data dal 18/09/2021 il contratto in essere fra le parti deve dunque ritenersi risolto e, in assenza di alcuna giustificazione contrattuale in atti, alcuna spesa o costo di recesso può essere applicato dalla convenuta in ragione del recesso.
Occorre rilevare che l'attrice non ha lamentato alcun disservizio o inadempimento di sorta con riferimento alla somministrazione del servizio di telefonia oggetto di fornitura, limitando le proprie domande all'accertamento della non debenza degli addebiti contenuti in alcune fatture alla stessa inviate dalla convenuta, delle quali una sola produce (doc. 3).
Dall'esame della disdetta inviatale dallo Studio Legale per la società CP_2 Org_1 mandataria di per il recupero crediti, si apprende che il credito Controparte_1 asseritamente vantato da ammonta a totali € 451,52, così come Parte_2 risulta dall'elenco allegato che include infatti menzione di alcune fatture, fra le quali anche la citata fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, le cui date di scadenza sono comprese fra il 03/12/2020 e il 28/03/2022.
Atteso che la disdetta è intervenuta solo a partire dal 18/09/2021, in assenza di prova di alcun inadempimento nell'erogazione del servizio, le fatture relative a periodi antecedenti alla disdetta devono ritenersi in astratto legittimamente emesse, in quanto non impugnate/reclamate.
È il caso di tre delle fatture indicate nell'elenco, laddove viene indicata una data di scadenza antecedente al 18/09/2021. Fra queste anche la fattura n. AN12812269 del 04/08/2021.
Per quanto provato nel presente giudizio (o non contestato dalla convenuta, o su cui la stessa non ha preso posizione, con gli effetti di cui all'art. 115 c. 1 c.p.c.), del totale asserito credito ammontante a totali € 451,52, la sola fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, per € 73,81, non formalmente contestata dall'attrice, pare invero legittimamente emessa, e dunque dall'attrice effettivamente dovuta alla convenuta.
Circa le restati asserite fatture, sia che riportino data di emissione precedente ovvero successiva all'intervenuto recesso, che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio, in assenza di alcuna prova del credito dalle stesse portato, la giudicante non può accertarne la legittima debenza.
Per tutto quanto sopra la giudicante ritiene l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di parte del credito dalla convenuta vantato, ovvero nella misura di € 377,71 (= 451,52 - 73,81), risultando invece dovuta la residua somma di € 73,81 in forza della fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, dalla convenuta emessa in vigenza del contratto di somministrazione per cui è causa.
Sulle spese di lite
3 Ai fini della decisione in punto spese di lite, si ritiene sussistente un'ipotesi ascrivibile alla c.d. soccombenza reciproca con totale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 3438/2016).»
2. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo appello Parte_1 er il seguente motivo: Parte_1
-erronea statuizione in punto spese di lite, in quanto l'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto a quella richiesta non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca.
3. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'appellata chiedeva Controparte_1 rigettarsi l'impugnazione.
4. All'udienza del 21.2.2024 veniva assegnato alle parti termine perentorio ex art. 127ter c.p.c. fino al 12.3.2024 per il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
In data 11.3.2024 parte appellante depositava le note scritte sostitutive della Pt_1 discussione orale;
in data 6.3.2024 parte appellata depositava le note Controparte_1 scritte sostitutive della discussione orale.
*
5. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, come risulta sia delle conclusioni rassegnate dall'appellante (riportate in epigrafe) che dal tenore complessivo dell'atto di citazione in appello (cfr. citazione in appello pag. 5 “sulla/e parte/i del provvedimento che s'intende appellare”), questo giudice è chiamato a esprimersi esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace.
Si deve evidenziare che - a fronte di una domanda originariamente proposta in primo grado di € 500,00 (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 2, conclusioni formulate in via principale) o, in subordine, di € 451,52 (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 2, conclusioni formulate in via subordinata) - il Giudice di Pace ha accolto ha accolto la domanda dell'attrice (odierna appellante) per l'importo di € 377,71.
Peraltro, in primo grado, già alla prima udienza l'odierna parte appellante rinunciava alla domanda proposta in via principale (cfr. verbale udienza del 1.12.2022); ne deriva che l'unica domanda su cui il Giudice di Pace si è pronunciato è stata quella originariamente proposta in via subordinata (“in via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito di € 451,52 relativo alle fatture di cui in premessa, vantato illegittimamente dalla convenuta nei confronti di parte attrice”). Ebbene, tale
4 domanda – come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado riportata al superiore par. 1 – è stata accolta, seppur per l'inferiore importo di € 377,71.
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di domanda articolata in un unico capo. Tale esito del giudizio non è idoneo, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, a rientrare nella nozione di “soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS. UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado (sopra riportate al paragrafo 1), non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese. In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della “novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa facendo applicazione del riparto dell'onere della prova) né sussistono “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. 77/2018), che, significativamente, non sono state individuate neanche dall'appellata.
5.1. deve, quindi, essere condannata al pagamento di favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite di primo grado. Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 –
[...] scaglione fino a € 1.100 (tabella 1 – Giudice di Pace) – in complessivi € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 Controparte_1
(tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo
5 unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 618/2023 pubblicata il 21.9.2023 (R.G. 2961/2022),
1) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 13/03/2024
Il Giudice
Andrea Ghio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2850/2023 R.G. promossa da cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Lioia e Manlio Arnone
APPELLANTE contro
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola
APPELLATA conclusioni delle parti per parte appellante OL
In via definitiva e gradata:
In accoglimento del presente appello e ad in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
− riformare l'impugnata sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali condannando la parte appellata a rifondere, integralmente o in subordine parzialmente, all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi disgiuntamente in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
1 − condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari.
− condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. per parte appellata Controparte_1
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 618/2023, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in persona della Dott.ssa Lombardo, in data 21/09/2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola per fattane anticipazione. oggetto: appello – compensazione spese del giudizio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 618/2023 pubblicata il 21.9.2023, così provvedeva all'esito della controversia instaurata da contro Parte_1 Controparte_1
[...]
«
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di parte del credito dalla convenuta vantato, ovvero nella misura di € 377,71;
• dichiara la sig.ra tenuta al pagamento della somma di € 73,81, a Parte_1 favore della società in forza della fattura n. AN12812269 del Controparte_1
04/08/2021, validamente emessa e non pagata;
• compensa integralmente le spese di lite fra le parti.»
2 In particolare, a fronte della richiesta di di dichiarare non dovuto l'importo Parte_1 complessivo di € 451,52, il Giudice di prime cure riteneva fondata la domanda di accertamento negativo per il minor importo di € 377,71 e compensava le spese di lite per le seguenti ragioni:
«A far data dal 18/09/2021 il contratto in essere fra le parti deve dunque ritenersi risolto e, in assenza di alcuna giustificazione contrattuale in atti, alcuna spesa o costo di recesso può essere applicato dalla convenuta in ragione del recesso.
Occorre rilevare che l'attrice non ha lamentato alcun disservizio o inadempimento di sorta con riferimento alla somministrazione del servizio di telefonia oggetto di fornitura, limitando le proprie domande all'accertamento della non debenza degli addebiti contenuti in alcune fatture alla stessa inviate dalla convenuta, delle quali una sola produce (doc. 3).
Dall'esame della disdetta inviatale dallo Studio Legale per la società CP_2 Org_1 mandataria di per il recupero crediti, si apprende che il credito Controparte_1 asseritamente vantato da ammonta a totali € 451,52, così come Parte_2 risulta dall'elenco allegato che include infatti menzione di alcune fatture, fra le quali anche la citata fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, le cui date di scadenza sono comprese fra il 03/12/2020 e il 28/03/2022.
Atteso che la disdetta è intervenuta solo a partire dal 18/09/2021, in assenza di prova di alcun inadempimento nell'erogazione del servizio, le fatture relative a periodi antecedenti alla disdetta devono ritenersi in astratto legittimamente emesse, in quanto non impugnate/reclamate.
È il caso di tre delle fatture indicate nell'elenco, laddove viene indicata una data di scadenza antecedente al 18/09/2021. Fra queste anche la fattura n. AN12812269 del 04/08/2021.
Per quanto provato nel presente giudizio (o non contestato dalla convenuta, o su cui la stessa non ha preso posizione, con gli effetti di cui all'art. 115 c. 1 c.p.c.), del totale asserito credito ammontante a totali € 451,52, la sola fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, per € 73,81, non formalmente contestata dall'attrice, pare invero legittimamente emessa, e dunque dall'attrice effettivamente dovuta alla convenuta.
Circa le restati asserite fatture, sia che riportino data di emissione precedente ovvero successiva all'intervenuto recesso, che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio, in assenza di alcuna prova del credito dalle stesse portato, la giudicante non può accertarne la legittima debenza.
Per tutto quanto sopra la giudicante ritiene l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di parte del credito dalla convenuta vantato, ovvero nella misura di € 377,71 (= 451,52 - 73,81), risultando invece dovuta la residua somma di € 73,81 in forza della fattura n. AN12812269 del 04/08/2021, dalla convenuta emessa in vigenza del contratto di somministrazione per cui è causa.
Sulle spese di lite
3 Ai fini della decisione in punto spese di lite, si ritiene sussistente un'ipotesi ascrivibile alla c.d. soccombenza reciproca con totale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 3438/2016).»
2. Avverso la pronuncia del Giudice di Pace proponeva tempestivo appello Parte_1 er il seguente motivo: Parte_1
-erronea statuizione in punto spese di lite, in quanto l'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto a quella richiesta non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca.
3. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'appellata chiedeva Controparte_1 rigettarsi l'impugnazione.
4. All'udienza del 21.2.2024 veniva assegnato alle parti termine perentorio ex art. 127ter c.p.c. fino al 12.3.2024 per il deposito di note scritte sostitutive della discussione orale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
In data 11.3.2024 parte appellante depositava le note scritte sostitutive della Pt_1 discussione orale;
in data 6.3.2024 parte appellata depositava le note Controparte_1 scritte sostitutive della discussione orale.
*
5. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, come risulta sia delle conclusioni rassegnate dall'appellante (riportate in epigrafe) che dal tenore complessivo dell'atto di citazione in appello (cfr. citazione in appello pag. 5 “sulla/e parte/i del provvedimento che s'intende appellare”), questo giudice è chiamato a esprimersi esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace.
Si deve evidenziare che - a fronte di una domanda originariamente proposta in primo grado di € 500,00 (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 2, conclusioni formulate in via principale) o, in subordine, di € 451,52 (cfr. atto di citazione in primo grado pag. 2, conclusioni formulate in via subordinata) - il Giudice di Pace ha accolto ha accolto la domanda dell'attrice (odierna appellante) per l'importo di € 377,71.
Peraltro, in primo grado, già alla prima udienza l'odierna parte appellante rinunciava alla domanda proposta in via principale (cfr. verbale udienza del 1.12.2022); ne deriva che l'unica domanda su cui il Giudice di Pace si è pronunciato è stata quella originariamente proposta in via subordinata (“in via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito di € 451,52 relativo alle fatture di cui in premessa, vantato illegittimamente dalla convenuta nei confronti di parte attrice”). Ebbene, tale
4 domanda – come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado riportata al superiore par. 1 – è stata accolta, seppur per l'inferiore importo di € 377,71.
Si verte, quindi, in ipotesi di accoglimento, seppur in misura ridotta, di domanda articolata in un unico capo. Tale esito del giudizio non è idoneo, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, a rientrare nella nozione di “soccombenza reciproca” di cui all'art. 92 c.p.c., come delineata dalla giurisprudenza di legittimità da cui non vi sono ragioni per discostarsi (SS. UU., 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01 «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.», alla motivazione di tale pronuncia si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tenuto conto delle ragioni della decisione di primo grado (sopra riportate al paragrafo 1), non sussistono, nel caso di specie, nemmeno gli altri presupposti indicati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese. In particolare, la controversia non presenta affatto le caratteristiche della “novità assoluta” (trattandosi, semplicemente, di azione di accertamento negativo di un credito per cui era stata emessa fattura) né vi è stato alcun
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la controversia è stata decisa facendo applicazione del riparto dell'onere della prova) né sussistono “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. 77/2018), che, significativamente, non sono state individuate neanche dall'appellata.
5.1. deve, quindi, essere condannata al pagamento di favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite di primo grado. Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 –
[...] scaglione fino a € 1.100 (tabella 1 – Giudice di Pace) – in complessivi € 173,00 (€ 34,00 per la fase di studio;
€ 34,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase di istruttoria/trattazione; € 71,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione fino a € 1.100 Controparte_1
(tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione avanti al Tribunale) – in complessivi € 232,00 (€ 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo
5 unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 618/2023 pubblicata il 21.9.2023 (R.G. 2961/2022),
1) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 173,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 43,00 per contributo unificato, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio di appello, liquidate in € 232,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge, € 64,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese successive e occorrende;
spese da distrarsi nella misura del 50% ciascuno in favore dei difensori avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone dichiaratisi antistatari.
Ivrea, 13/03/2024
Il Giudice
Andrea Ghio
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