Art. 5.
Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti".
Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti".