Articolo 5 della Legge 3 aprile 1961, n. 284
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 maggio 1961
Art. 5.
Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96 , dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti".
Entrata in vigore il 12 maggio 1961
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