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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2402 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione dell'11.04.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2302/2019, pubblicata in data 15.11.2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita per effetto della deliberazione della G.M. n. 138 del 18.12.2019, dall'avv. Federico Jorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via R. Misasi 80/D;
= APPELLANTE=
E
(C.F. , in persona del Presidente l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura conferita per effetto della deliberazione del
C.D.A. n. 9 del 04.03.2020, dall'avv. GO Barba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via F. e G. Falcone n.45;
= APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante rassegnate nell'appello, al quale la parte si è Parte_1 riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia la Corte di
Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta e difesa, che tutte si impugnano, riforma della appellata sentenza:
1)In via cautelare:
-sospendere l'efficacia della sentenza appellata per le motivazioni indicate nel presente atto di appello.
2)In via preliminare:
- accertare e dichiarare prescritto il credito azionato;
- rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , Parte_1 con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
3)Nel merito: accogliere l'atto di appello per tutti i motivi e le ragioni addotte e per
l'effetto, in totale ed integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni evidenziate, con successiva revoca dello stesso, accertando che nessun debito grava nei confronti del
[...]
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c .”;
Per l'appellato specificamente rassegnate nalle note di trattazione Controparte_1 per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) per le motivazioni e causali di cui alla narrativa della comparsa costitutiva in appello, dichiarare inammissibile ovvero rigettare siccome infondato in fatto e in diritto sotto tutti i profili articolati l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, n. 2302/2019 del 12.11.2019 pubblicata in data 15.11.2019, resa tra le parti nel giudizio iscritto al n. 3396/2018
R.G.A.C. di op-posizione a decreto ingiuntivo n. 861/2018 dell'01.06.2018 emesso dal
Tribunale di Cosenza su istanza del (proc. n. 1364/2018 Controparte_1
R.G.A.C.);
2 2) per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, dunque, il decreto in-giuntivo immotivatamente opposto;
3) condannare il appellante, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Pt_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, C.A.P. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 861/2018, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 16.01.2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
163.217,58, a titolo di quota ad esso attribuita nella ripartizione del debito maturato dal nei confronti della società Fisia Italimpianti S.p.A. per i servizi di Controparte_1 smaltimento reflui, RSU e raccolta differenziata svolti per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato di rifiuti solidi e liquidi urbani nella conurbazione Cosenza-
Rende negli anni 1998/2000.
Con la spiegata opposizione, e quindi al fine di ottenere la revoca del monitorio, il eccepiva: Parte_1
1) l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto relativo al contratto di appalto del 14.10.1997 stipulato con la Fisia Italimpianti s.p.a. per l'erogazione di servizi di raccolta di rifiuti, in favore del nel periodo intercorrente tra l'anno Parte_2
1998 e l'anno 2000;
2) l'incompetenza per materia del Tribunale di Cosenza in favore della Sezione
Specializzata delle Imprese presso il Tribunale di Catanzaro;
3) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito azionato si riferiva ad un debito assunto dal per un servizio reso in favore del solo CP_1
anche alla stregua del principio del divieto del c.d. “soccorso Parte_2 finanziario” previsto dall'art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010;
4) l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 194 del d. lgs. n.
267/2000 che prevede la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio, atteso che il avrebbe dovuto fare emergere il disavanzo formale attraverso CP_1
l'approvazione del rendiconto e, successivamente, chiedere a tutti gli enti consorziati il ripiano, attraverso l'approvazione dei parametri di copertura;
3 5) l'indeterminatezza della somma ingiunta, posto che non erano stati specificati i criteri di riparto del debito tra i Comuni consorziati.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, sulla base delle seguenti deduzioni:
- il decreto ingiuntivo n. 861/2018 si riferiva al debito di gestione maturato dal nei confronti di Fisia Italimpianti S.p.A., come riconosciuto dal lodo arbitrale CP_1 dell'11-19.6.2007 e ripartito dal nei confronti dei Comuni Controparte_1 consorziati pro quota, in esecuzione della sentenza di ottemperanza del Controparte_2
- n. 205/2016 e della deliberazione del Commissario ad acta del 7.03.2017; CP_3
- che il suddetto debito di gestione era ontologicamente estraneo e differente rispetto al debito di servizi intercorrente tra il ed il Controparte_1 Parte_2
trovando esso fondamento nella partecipazione dei singoli Comuni al
[...]
, nonché nelle disposizioni contenute nella Convenzione di costituzione del CP_1
e nelle previsioni di cui all'art. 194 lett. b) del d.lgs n.267/2000; CP_1
- che, alla stregua di tali argomentazioni, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, sollevate dal Comune opponente, così come quella di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese, risultavano infondate, e pertanto, non erano meritevoli di accoglimento;
- che il riparto del debito tra i comuni consorziati era stato effettuato secondo la quota di pertinenza di ciascun tenendo conto del periodo di partecipazione di Pt_1 ciascun ente locale al , conformemente ai criteri indicati dal commissario ad CP_1 acta e riprodotti nella tabella di cui all'allegato A della delibera n. 27 del 10.5.2017.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2302/2019 del
12.11.2019, pubblicata in data 15.11.2019, così provvedeva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 861/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
1.6.2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.535,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
4 Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria (accolta, poi, in data 13.05.2020), il
[...]
proponeva appello, censurando le statuizioni in essa contenute per i Parte_1 seguenti motivi:
1) Errato rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere mediante il decreto ingiuntivo n. 861/2018 dal Assumeva, Controparte_1 in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare, nella verifica della tempestività dell'azione creditoria, l'effettiva portata del lodo arbitrale del
11.06.2007, dal quale, a suo dire, sarebbero dovuti discendere due specifici effetti: da un lato, l'iscrizione del relativo debito nel bilancio del e, dall'altro, la CP_1 sterilizzazione degli effetti dello stesso debito con la iscrizione di un fondo crediti, da rivendicare verso l'ente consorziato, che avrebbe, a sua volta, Parte_2 giustificato anche l'azione di rivalsa esercitata nei confronti del Parte_2
Riteneva, pertanto, l'appellante, che il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere individuato dal Giudice di prime cure nella data del 11.06.2007, allorquando il lodo arbitrale aveva sancito la titolarità del debito ed il suo esatto ammontare.
2) Errato rigetto dell'eccezione relativa al difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di imprese. Sarebbe stato applicabile – secondo la tesi difensiva – il disposto di cui all'art. 3, comma 2, del d. lgs n .168/03, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d. l. 1/12, convertito, con modificazioni, nella l. 27/12, il quale prevede che “le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, …. , per le cause e i procedimenti: …. f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Ciò in quanto il aveva agito in qualità di ente di riferimento sovrastante gli interessi dei CP_1 singoli comuni consorziati che hanno goduto dei servizi di R.S.U. - resi dalle imprese selezionate attraverso procedure di gara – i cui crediti oggi verrebbero “maldestramente
5 rivendicati a titolo di copertura di un disavanzo”, con conseguente competenza della
Sezione Specializzata in materia di imprese.
3) Errato riconoscimento della sua legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria del , e conseguente erronea pronuncia di infondatezza della CP_1 medesima pretesa;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver il Tribunale riscontrato nel provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c..
Con tale articolato motivo, l'appellante censurava la sentenza di prime cure innanzi tutto per non avere, il Tribunale, accertato l'inesistenza del titolo per effetto del quale il aveva rivendicato il proprio credito, non potendosi rinvenire detto titolo nel CP_1 provvedimento con cui il Commissario ad acta (nominato dal TAR della su CP_2 ricorso della Fisia Italimpianti S.p.A.) - in esecuzione della sentenza di ottemperanza n.
205/2016 - aveva disposto il soddisfacimento della pretesa creditoria di Fisia
Italimpianti S.p.A. e ciò perché alle determinazioni del Commissario ad acta non poteva essere attribuito alcun carattere cogente, trattandosi di provvedimento inattuabile, avendo, il Commissario, chiesto a ciascun ente consorziato di riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 T.u.e.l., senza tenere conto che, tuttavia, affinché ciò si rendesse attuabile, sarebbe stato necessario che il avesse prima proceduto CP_1 all'approvazione del bilancio e, una volta emerso il disavanzo, quest'ultimo si sarebbe dovuto ripianare attraverso il conferimento in quota parte di tutti i consorziati. In mancanza di simile procedura, invece, sarebbe stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo un debito del per un servizio reso al e non, CP_1 Parte_2 invece, un titolo idoneo a legittimare il a rivendicare il credito nei confronti CP_1 dei consorziati, mancando qualsiasi provvedimento consortile – che presupporrebbe l'avvenuta approvazione del bilancio con emersione del disavanzo – che potesse costituire il fondamento della pretesa azionata.
Inoltre, a dire dell'appellante, il titolo in forza del quale il sarebbe stato CP_1 legittimato ad agire nei confronti dei consorziati non sarebbe stato ravvisabile – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – neppure nella deliberazione consortile n. 5 del 20.09.2016, che nulla avrebbe disposto in relazione al riparto del debito, né nella delibera n. 27 del 10.5.2017, che, nel richiedere agli enti consorziati di riconoscere il debito fuori bilancio, non avrebbe considerato che la procedura di riconoscimento in
6 parola è connotata da ampia discrezionalità in capo all'ente di fare proprio un debito estraneo alle previsioni di bilancio.
Inoltre, richiamati gli artt. 40 dello Statuto e 114 T.u.e.l., evidenziava: 1) che il disavanzo tecnicamente inteso non è tale fintanto che non emerga dal rendiconto;
2) che il D. Lgs. 118/2011 impone alle aziende speciali – alla cui disciplina sono soggetti anche i Consorzi – l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, prima del quale è necessario che la perdita emerga dal bilancio e che il ripiani il disavanzo, non CP_1 potendo chiudere l'esercizio in perdita;
3) l'insussistenza dell'obbligo in capo ai
Comuni consorziati di intervenire per ripianare le perdite accumulate e l'eventuale disavanzo finale di liquidazione del , stante il divieto del c.d. soccorso CP_1 finanziario, sancito dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010.
Con il motivo di argomento, il appellante reiterava, inoltre, l'eccezione relativa Pt_1 alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione creditoria del
, lamentando l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice CP_1 di primo grado non aveva accertato l'inefficacia del provvedimento monitorio n.
867/2018, considerata la mancanza della riconducibilità soggettiva del credito al e quindi della prova certa dell'effettività del rapporto Parte_1 obbligatorio, nonché la facoltà attribuita al di potere agire per la copertura del CP_1 disavanzo nei confronti del quale unico debitore, e quindi quale Parte_2 ente che aveva concorso a generarlo, in quanto non ottemperante al pagamento del servizio reso, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto consortile.
Assumeva, ancora, sotto il profilo specifico della prova del diritto di credito vantato dal
, che il creditore opposto non avesse offerto prova dell'esistenza e CP_1 determinabilità del credito azionato, non essendo, a tal fine, utile la tabella di riparto del debito, sulla base della quale era stato erroneamente emesso il decreto ingiuntivo.
A tal proposito, l'appellante censurava la conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure sull'erroneo presupposto che i parametri oggettivi di distribuzione del debito tra i consorziati, così come indicati nella tabella A, non fossero stati, dal Pt_1 debitore, specificatamente contestati sotto il profilo della loro conformità alle previsioni statutarie.
Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, l'appellante asseriva di avere, invece, contestato i criteri posti a fondamento della quantificazione del credito azionato anche
7 sotto il profilo della loro conformità alle disposizioni statutarie;
di contro, alcuna dimostrazione della corretta applicazione dei criteri statutari e dell'esistenza, certezza e determinabilità del credito era stata offerta dall'allora opposto.
Evidenziava, infine, che il corretto accertamento di requisiti di legge avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare la nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 633 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un credito inesistente, inesigibile e incerto.
Si costituiva il il quale, in via preliminare, instava per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e di manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, sulla cui infondatezza ampiamente argomentava, invocando la conferma della sentenza impugnata.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito di taluni rinvii, all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 5.6.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto di essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del proposto appello, per come sollevata dall'appellato costituito, sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi.
Benché debba riscontrarsi che l'appello, per diversi tratti, si limita alla riproposizione delle argomentazioni già illustrate in primo grado e frequentemente – come si vedrà – non si confronta con la motivazione della sentenza gravata, tuttavia, nel complesso, esso non può dirsi integralmente inammissibile, potendo, detta inammissibilità, predicarsi con riferimento a specifici motivi, consentendo l'atto, comunque, un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle ragioni della critica e delle modifiche richieste alla decisione del giudice di prime cure.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
8 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla
Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie.
Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Appare opportuno far precedere, allo scrutinio dei motivi di appello, alcune osservazioni utili a definire il contesto di fatto alla luce del quale, successivamente, saranno valutate le singole doglianze.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal creditore, emerge che il come da Statuto prodotto, è un ente Controparte_1 collettivo di natura strumentale avente – sin dalla sua costituzione con decreto del
Prefetto della Provincia di Cosenza del 10.9.1974 e, successivamente, in forza di Statuto allegato alla Convenzione consortile a rogito Notaio del 4.01.1993 (tutti Persona_1 documenti contenuti nel fascicolo di parte appellata della fase monitoria) – lo scopo di gestire, in forma associata e a beneficio dei Comuni consorziati “il risanamento, la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti”. Nel rispetto di tali principi il assume, come obiettivo prioritario, tra CP_1
l'altro, quello di “predisporre, attuare e gestire un piano complessivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi urbani e speciali”, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Già nel testo originario dello Statuto (art 10) era previsto che il provvedesse al raggiungimento dei propri obiettivi mediante il versamento, CP_1 da parte degli Enti consorziati, sia di contributi ordinari (determinati in una quota annua di uguale importo) e sia di contributi di servizio, determinati in ragione della
9 popolazione residente e dell'effettivo utilizzo degli impianti consortili e dei servizi prestati dal al singolo Comune. CP_1
Con la modifica dello Statuto, approvata con deliberazione del 15.6.2015, il tema del finanziamento del ha trovato disciplina nell'art. 40, il quale – per quanto CP_1 nella presente sede rileva – prevede “Gli Enti aderenti provvedono al finanziamento dell'attività corrente del attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione CP_1 comprensivo di:
- finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Ente consortile;
- finanziamenti specifici a carico dei singoli Comuni aderenti per la gestione di servizi di competenza degli Enti che gli stessi ritengano opportuno conferire al . CP_1
[...] I Comuni coprono eventuali perdite di bilancio in base alla quota di partecipazione come determinata all' articolo 17 del presente Statuto.
Tutti gli Enti aderenti sono responsabili dei pagamenti a favore del per i CP_1 servizi ricevuti. Essi ne rispondono in quota proporzionale all'utilizzo dei servizi stessi.
Nessun può sottrarsi al pagamento del servizio di cui ha fruito, anche in Pt_1 assenza di apposito contratto di servizio la cui mancata sottoscrizione non sia dipesa dalla volontà del ”. CP_1
Dunque, ciascun Comune consorziato è tenuto al pagamento: a) dei costi di gestione dell'ente, sia di quelli necessari per le spese generali sia quelli necessari per ripianare le perdite, che vanno ripartiti ai sensi dell'art. 17 (il quale prevede un meccanismo di determinazione del costo a carico del singolo consorziato proporzionale alla popolazione censita); b) dei costi di servizio, ossia della quota parte dei costi dei servizi ricevuti determinata in proporzione all'utilizzo del servizio.
Per l'esecuzione dei servizi ai consorziati, in conformità alle previsioni statutarie (art. 3), il , piuttosto che optare per la gestione diretta, si è, nel tempo, avvalso di CP_1 società esterne, alle quali ha, appunto, appaltato l'esecuzione dei servizi.
In particolare, per il periodo 1998-2000, il si è avvalso della Fisia Italimpianti CP_1
s.p.a. per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato di rifiuti solidi e liquidi urbani nella conurbazione Cosenza-Rende, concludendo, con la predetta società, contratto di appalto in data 14.10.1997.
10 Quindi, alla luce di quanto sin qui descritto, può pervenirsi ad una prima considerazione: possono enuclearsi due distinti rapporti negoziali rilevanti ai fini della risoluzione della controversia. L'uno esistente tra il e i singoli Comuni, tale CP_1 per cui l'ente è tenuto a garantire determinati servizi e i consorziati sono tenuti a sovvenzionare l'Ente, a ripianarne le perdite e a corrispondere il costo dello specifico servizio di cui abbiano usufruito;
l'altro, riconducibile ad un contratto di appalto, esistente tra il , quale soggetto di diritto autonomo rispetto ai consorizati, e la CP_1 società appaltatrice del servizio che ha diritto, eseguita la propria prestazione a favore del appaltante, ad ottenere il corrispettivo dell'appalto da parte del CP_1
. CP_1
Dunque, soggetto obbligato nei confronti dei terzi appaltatori è solo il , che è, CP_1 appunto, il contraente che assume il debito di pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Nei rapporti interni al , poi, quel debito viene ripartito tra i singoli consorziati CP_1
o secondo i criteri di cui all'art. 17 dello Statuto (e, quindi, in proporzione alla popolazione) se si tratta di debito di gestione ovvero secondo i criteri di cui all'art. 40 del medesimo Statuto se si tratta di costi di servizio, ossia del pagamento di un corrispettivo di un servizio di cui hanno usufruito determinati consorziati, tenuti, quindi,
a detto pagamento in proporzione all'utilizzo.
Nella fattispecie, non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo preteso in forza dell'appalto, la Fisia Italimpianti, con ricorso depositato nel 2006, avviò un giudizio arbitrale, che si concluse con il lodo dell'11.6.2007, con cui il venne CP_1 condannato al pagamento, in favore della citata società, dell'importo di euro
2.243.311,88, oltre interessi legali e maggior danno, quantificato nel 5% annuo a far data dal 4.7.2001 sino al soddisfo.
Il lodo, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Cosenza con decreto del 18.6.2008, venne impugnato dal ma la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 570 del CP_1
18.4.2014, rigettò l'impugnazione, sicché il lodo, passata in giudicato la sentenza, divenne definitivo.
Sulla scorta del lodo divenuto esecutivo la notificò dapprima Controparte_4 pignoramento presso terzi e, successivamente, introdusse giudizio di ottemperanza, conclusosi con sentenza del Tar n. 205/2016 depositata in data 02.02.2016, che CP_2 dichiarò l'obbligo del di adottare le determinazioni Controparte_1
11 amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sul citato lodo arbitrale, nominando, per il caso di inadempienza ulteriore, un
Commissario ad acta. Quest'ultimo, nella persona del dott. , con Controparte_5
Deliberazione del 7.03.2017 dispose il soddisfacimento della pretesa creditoria di Fisia
Italimpianti s.p.a. con le seguenti modalità: a) gli uffici del Controparte_1 avrebbero dovuto determinare, in ragione delle quote possedute dagli Enti consorziati,
l'entità del disavanzo che il mancato pagamento del debito aveva provocato, notificando il conseguente atto agli Enti aderenti al netto di quanto essi avessero già, eventualmente, erogato all'Ente consortile;
b) gli Enti consorziati, ciascuno per propria competenza, avrebbero dovuto verificare le somme impegnate in bilancio per far fronte al debito suddetto ovvero avrebbero dovuto procedere a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000. La delibera commissariale venne impugnata innanzi al T.a.r. dal ma il giudizio si concluse con la declaratoria di inammissibilità Parte_1 del 31.10/02.11.2017.
In esecuzione della predetta delibera del Commissario ad acta, il Controparte_1 con provvedimento n. 27 del 10.05.2017, ripartì tra i Comuni consorziati l'importo di euro 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti di Fisia Italimpianti s.p.a. dal
2000 al 2015, secondo le modalità e per gli importi indicati nella Tabella Allegato A al medesimo provvedimento, che venne notificato a tutti i Comuni consorziati.
Nella pendenza della lite tra il e la Fisia Italimpianti sp.a., il , con CP_1 CP_1 citazione notificata il 28.2.2006 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, CP_ il stessa , chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_6 euro 4.421.853,89, oltre accessori, a titolo di contributi per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani per il periodo dal 1997 al 2000. Il Tribunale, con sentenza n. 306/2009, rigettò la domanda;
la sentenza venne confermata dalla Corte di Appello, con pronuncia n. 858/2011 pubblicata in data 1.9.2011, in ragione dell'insufficienza, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento dei costi di servizio, della sola adesione del al , in mancanza di un contratto di servizi concluso in forma Pt_1 CP_1 scritta e non essendo ravvisabili i presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. La pronuncia venne confermata anche in sede di legittimità con sentenza della
Suprema Corte depositata in data 3.4.2017.
12 Pertanto, i costi dei servizi cui usufruì, nel periodo 1997-2000, il Parte_2 sono rimasti, per così dire, “in pancia” al , unico soggetto tenuto a rispondere CP_1 dell'obbligazione nei confronti della Fisia Italimpianti s.p.a. non solo per quei servizi di cui aveva usufruito il citato ma, più in generale, per tutti i servizi resi dalla Pt_1
Fisia Italimpianti s.p.a. nel periodo 1998-2000 in favore di tutti i Comuni consorziati.
Simili costi, essendo passata in giudicato la sentenza di rigetto della domanda di pagamento spiegata nei confronti del sono divenuti perdite che i Parte_2 consorziati sono tenuti a ripianare secondo i criteri di distribuzione previsti per i costi di gestione dall'art. 17 dello Statuto, per come previsto nel successivo art. 40.
Ebbene sulla scorta di siffatte premesse può procedersi alla valutazione dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado e rigettata dal giudice in quanto il credito azionato dal “concerne CP_1 non il debito relativo ai servizi resi in favore del nel periodo 1998- Parte_2
2000, in forza del contratto di appalto del 14 ottobre 1997 stipulato con la società Fisia
Italimpianti S.p.A., bensì il debito di gestione maturato dal nei confronti CP_1 della predetta, per effetto del disavanzo conseguente all'esistenza di entrate inferiori alle uscite”.
Secondo l'ordito difensivo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il dies a quo della decorrenza della prescrizione corrisponderebbe alla data del lodo arbitrale
(11.7.2007) che ha sancito la titolarità del credito in capo alla Fisia Italimpianti s.p.a. e il suo esatto ammontare e, contestualmente, ha determinato l'insorgenza del disavanzo che il avrebbe dovuto fare emergere tramite l'iscrizione del relativo debito nel CP_1 bilancio consortile.
La tesi non è condivisibile. Il debito del riconosciuto nel lodo è rimasto sub CP_1 iudice, perché contestato, sino alla pronuncia della Corte di Appello del 18.4.2014: è solo da questa data che può ritenersi definitivamente cristallizzata, nel patrimonio del
, la posta passiva di cui si discorre ed è solo da questa data che è divenuto CP_1 certo e incontestabile il debito dell'ente, da ripartire tra i Comuni consorziati. Ne consegue che la richiesta di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, trasmessa all'appellante via Pec in data 16.11.2017 (cfr. allegato al fascicolo monitorio),
è intervenuta prima del decorso del termine ordinario decennale di prescrizione e in ogni
13 caso anche l'azione giudiziale è tempestiva, giacché il ricorso per decreto ingiuntivo e il conseguente monitorio sono stati notificati in data 20.6.2018. D'altra parte, il credito della Fisia Italimpianti s.p.a. non si è prescritto e finché esso è esigibile non può ritenersi prescritto neppure il credito del verso i comuni che altro non è che la CP_1 ripartizione interna degli effetti di quell'obbligazione (appunto non prescritta ed esigibile) che il ha contratto all'esterno nell'interesse dei Comuni consorziati. CP_1
Per queste ragioni a diversa conclusione non si sarebbe pervenuti neppure se il
, come ritiene l'appellante, avesse iscritto in bilancio la passività sin CP_1 dall'epoca del lodo, facendo emergere la perdita e ciò in quanto la mera formale contabilizzazione del debito non incide né sull'insorgenza del diritto del né CP_1 sulla sua estinzione per prescrizione. In altri termini, l'appostazione contabile non condiziona né la genesi né la persistenza del diritto di credito del verso i CP_1
Comuni aderenti, in quanto non ne costituisce la fonte né determina la data a partire dalla quale decorre la prescrizione: elementi, questi, dipendenti da fatti sostanziali e non da fatti di rilievo meramente formale, nella stessa misura in cui se un debito o un credito non risulti regolarmente appostato in bilancio tanto non significa che non esista, posto che detta esistenza va ricercata in un titolo (fonte) generatore del rapporto sostanziale e non nel mero dato formale dell'appostazione contabile.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Catanzaro, quale
Tribunale dell'Impresa, eccezione rigettata dal giudice di prime cure in quanto il contezioso introdotto “ad oggetto posizioni soggettive di debito/credito nei confronti di enti pubblici originate dalla partecipazione dei predetti enti al ”. CP_1
L'appellante al riguardo richiama l'art. 3, 2 comma, del D.Lgs 168/03, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.L. 1/12, convertito, con modificazioni, nella
L. 27/12 (in particolare, nella parte in cui prevede la competenza delle sezioni specializzate nelle cause e procedimenti “relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al o al CP_1 raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”) e ne deduce l'applicabilità in quanto il
14 avrebbe agito “come ente di riferimento sovrastante gli interessi dei singoli CP_1 comuni consorziati i quali hanno goduto dei servizi di R.S.U. resi dalle imprese selezionate attraverso procedure di gara ed i cui crediti oggi vengono maldestramente rivendicati a titolo di copertura di un disavanzo”.
La censura, com'è evidente, non si confronta con la motivazione della sentenza gravata che, quindi, resiste ampiamente alle deduzioni contenute nell'appello. Può solo precisarsi, rispetto a quanto già rilevato dal Tribunale, che l'applicazione della norma invocata postula, all'evidenza, che la società sia parte del giudizio e che il contenzioso abbia ad oggetto, appunto, il contratto pubblico di appalto di cui la società sia parte. Nel caso di specie, il contenzioso non ha ad oggetto l'appalto e la società appaltatrice (nella specie la Fisia Italimpianti s.p.a.) non è parte del giudizio, il quale involge il rapporto tra il e i singoli consorziati: sul punto è sufficiente richiamare quanto Controparte_8 già chiarito in principio in relazione alla distinzione tra il rapporto negoziale (esterno)
terza e il rapporto negoziale (interno) aderenti, Controparte_9 Controparte_10 nell'ambito del quale la diversa soggettività giuridica dell'ente consortile rispetto ai
Comuni ad esso aderenti (art.1 dello Statuto nel testo modificato) comporta l'attribuzione all'uno della facoltà di agire nei confronti degli altri e viceversa, al fine di ottenere la tutela dei rispettivi diritti e interessi nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto o comunque connessi alla qualità di ente partecipante al . CP_1
Coerentemente alle sue prerogative, il ha, infatti, agito in giudizio per il CP_1 recupero, nei confronti del , in proporzione alla sua quota di Parte_1 partecipazione, dei costi di gestione e ripianamento delle passività ed è questo il rapporto negoziale in contesa.
Anche il motivo di argomento va, dunque, respinto.
Con il terzo, articolato, motivo di impugnazione – rubricato “Difetto di legittimazione passiva del – infondatezza delle pretesa fatta valere. Parte_1
Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento alla eccezione relativa al difetti dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.” – l'appellante ripropone una serie di questioni, già agitate innanzi al Tribunale, anche in tal caso molto spesso senza porsi in dialettico confronto con la sentenza impugnata e talvolta anche senza rigoroso ordine logico.
In estrema sintesi, tentando di dare un ordine alle questioni poste, viene dedotto che:
15 1. il non avrebbe fatto emergere tempestivamente il disavanzo generato CP_1 dal debito attraverso una corretta appostazione in bilancio, sicché macherebbe il titolo in forza del quale i comuni consorziati., per come disposto dal
Commissario ad acta, possano riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 T.u.e.l e in forza del quale il possa rivendicare la copertura del disavanzo;
CP_1 titolo non ravvisabile né nella delibera consortile n. 5 del 20.9.2016, citata dal
Tribunale, né nella delibera consortile n. 27 del 10.5.2017;
2. ne conseguirebbe il difetto di legittimazione passiva del appellante, Pt_1 posto che il debito di cui si chiede, pro quota, il pagamento resterebbe – in difetto dei presupposti per l'emersione contabile del disavanzo da ripianare e, quindi, per richiedere ai consorziati detto ripianamento – un debito direttamente riconducibile al per il quale l'appellante non sarebbe tenuto Parte_2
a rispondere in forza dell'art. 40 co. 5 dello Statuto del;
CP_1
3. ai sensi dell'art. 114 T.u.e.l., trovando applicazione al consorzio le disposizioni normative previste per le aziende speciali e, quindi, anche le disposizioni contabili, il disavanzo tecnicamente inteso non sarebbe qualificabile come tale fintanto che non emerga dal rendiconto;
vigerebbe, inoltre, il divieto di
“soccorso finanziario” previsto dall'art. 6 co. 19 D.l. 78/2010, alla luce del quale l'Ente locale partecipante non sarebbe tenuto a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal soggetto partecipato;
e ancora: il D. lgs.
118/2011 imporrebbe alle citate aziende speciali l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, sicché la presenza di perdite “imporebbe al l'azione di CP_1 provvedimento con i quali ripianare il disavanzo che allo stato mancano, atteso che l'assemblea non ha mai assunto provvedimenti che andassero in questa direzione”;
4. non sarebbero adeguatamente indicati – e neppure sarebbero evincibili dalla sentenza gravata – i criteri di riparto, tra i Comuni aderenti, del debito del
, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero stati CP_1 contestati dall'appellante sin dal primo grado e tanto avrebbe imposto al di dimostrare la loro corretta applicazione e la conformità alle CP_1 disposizioni statutarie, onere non assolto;
16 5. mancherebbero i presupposti perché il decreto ingiuntivo potesse essere emesso, in mancanza di ragioni di credito valide e in mancanza di certezza e determinatezza del credito e su tale contestazione il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi pronuncia, incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c..
Le singole questioni vanno partitamente esaminate.
Il primo ordine di considerazioni muove da un presupposto errato, nella misura in cui attribuisce alla regolare appostazione contabile effetto, per così dire, costitutivo del diritto del a richiedere ai Comuni aderenti il ripianamento del debito maturato CP_1 nei confronti della Fisia Italimpianti s.p.a.. Il ragionamento non è condivisibile, come si
è già anticipato nell'esaminare il primo motivo di appello. Il credito del nei CP_1 confronti dei Comuni trova la sua fonte negli artt. 17 e 40 dello Statuto come modificato nel 2015 (e già nell'art. 10 del vecchio Statuto): la sola adesione del all'ente Pt_1 collettivo comporta l'assunzione dell'obbligo di pagarne, per quota parte, i costi di gestione e di ripianarne le perdite. Siffatto obbligo, nella fattispecie, poi, è divenuto attuale all'esito: del definitivo accertamento giudiziale del credito della Fisia
Italimpianti; della sentenza 205/2016 resa dal Tar per la all'esito del giudizio di CP_2 ottemperanza, che ha dichiarato l'obbligo del di adottare le determinazioni CP_1 amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato nel termine di 90 giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di pedurante inadempienza, non giustificata dalle difficoltà finanziarie manifestate;
della delibera del n. 5 del 20.9.2016, con cui l'ente, abdicando alla facoltà (e non adempiendo CP_1 all'obbligo) di determinare esso stesso (in quanto soggetto tenuto verso la Fiasia
Italimpianti s.p.a.) le modalità di attuazione di un dettato già imperativo, si è rimesso alle determinazioni del Commissario ad acta (nella delibera si puntualizzava anche che
“il è un ente strumentale dei Comuni consorziati e che qualsiasi debito o CP_1 disavanzo di gestione è a carico dei comuni aderenti che possono far fronte a tale disavanzo anche con i fondi previsti dall'art. 194 TUEL”); della delibera del commissario ad acta (titolare dei più ampi poteri, sul piano amministrativo e contabile, per dare attuazione al giudicato, per come chiarito dallo stesso T.a.r. su richiesta del commissario) del 7.3.2017, che ha dettato le prescrizioni rivolte dal e ai CP_1
Comuni per l'esecuzione coattiva del dictum giudiziale, sostituendosi all'ente (in
17 particolare, il provvedimento commissariale disponeva che venisse determinata “l'entità del disavanzo che il mancato pagamento ha provocato, in base alle quote possedute dagli Enti consorziati”, prescrivendo contestualmente a questi ultimi di verificare, ciascuno per propria competenza, “le somme impegnate al bilancio per far fronte al debito de quo ovvero di procedere al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194
TUEL”); del provvedimento del n. 27 del 10.5.2017 con cui, in attuazione CP_1 della delibera del Commissario, il ha ripartito il debito tra i Comuni CP_1 consorziati, secondo le direttive di cui alla delibera del Commissario ad acta del
7.3.2017, in ragione della loro quota di partecipazione all'ente consortile, attraverso le modalità indicate nella tabella A allegata al provvedimento stesso.
Il dipanarsi di siffatti atti ha reso concreto ed attuale l'obbligo di ripianamento da parte del Comuni, discendente dallo status di consorziati, soggetti alle disposizioni statutarie, di talché un'eventuale – dovuta o meno che sia – appostazione del debito in bilancio nulla avrebbe apportato in più in punto di esistenza e certezza del debito del CP_1 verso la Fisia Italimpianti s.p.a. e del debito conseguente dei Comuni verso il . CP_1
Indipendentemente dall'emersione contabile della perdita, in tutti i citati provvedimenti si dà atto della mancanza di fondi, nelle casse del , per poter adempiere al CP_1 comando giudiziale (tanto che, per come si legge nella delibera n. 5 del 20.9.2016, il ebbe anche a tentare la strada dei finanziamenti bancari e presso la Cassa CP_1
Depositi e Prestiti) e dell'obbligo dei Comuni consorziati di corrispondere, pro quota, la somma necessaria all'estinzione del debito.
In sintesi, coerentemente ai criteri (vincolanti) di finanziamento e partecipazione alle spese di cui all'art. 17 dello Statuto nel testo modificato con delibera di assemblea n.1 del 15.06.2015, nonché del principio stabilito dall'art. 40 dello stesso Statuto, in forza del quale, premessa la necessaria qualificazione del quale ente di natura CP_1 strumentale dei consorziati, qualsiasi debito o disavanzo di gestione è a carico dei comuni ad esso aderenti, è stata determinata, in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 205/2016 resa dal e della deliberazione del Controparte_2
Commissario ad acta del 7.03.2017, la ripartizione del suddetto debito.
Tanto costituisce idoneo “titolo” affinché possa dirsi esistente ed esigibile il debito dell'appellante, che ben può, quindi, avvalersi della procedura di riconoscimento del
18 debito fuori bilancio, previsto dall'art. 194 T.u.e.l., per come disposto dal Commissario ad acta.
Peraltro, con specifico riferimento all'efficacia cogente della delibera commissariale, sono opportune ulteriori considerazioni.
La giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sui ricorsi proposti da altri
Comuni aderenti al ha avuto occasione di precisare che, per Controparte_1
l'esecuzione di un giudicato nei confronti di un Consorzio di Comuni, il commissario ad acta, all'uopo nominato, può legittimamente disporre la ripartizione del debito tra i
Comuni consorziati quando, accertata l'impossibilità del di adempiere CP_1 direttamente con fondi propri, tale soluzione risulti l'unica praticabile per garantire l'effettività del giudicato (Cons. Stato, sez. V, 27/02/2023, n.2000).
Il medesimo Consiglio di Stato ha ulteriormente ribadito che nell'esercizio dei poteri sostitutivi finalizzati all'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può legittimamente ordinare la ripartizione del debito tra i comuni consorziati quando il non disponga delle somme necessarie, purché tale determinazione sia CP_1 coerente con il giudicato formatosi e con la volontà espressa dall'assemblea consortile di rimettersi alle decisioni commissariali. (Cons. Stato, sez. V, sent. 30/04/2023,
n.3459).
Alla luce di ciò – aggiunge il Consiglio di Stato – non è configurabile il vizio di difetto di attribuzione quando il commissario esercita poteri propri del consorzio in via sostitutiva, essendo l'obbligo dei comuni di far fronte al debito una conseguenza diretta della loro qualità di enti consorziati.
La delibera adottata, nel caso di specie, rispetta perfettamente i criteri elaborati negli indirizzi giurisprudenziali richiamati: il commissario dopo aver “preso atto che il non dispone delle somme di cui trattasi, atteso che esso vanta Controparte_1 partite creditorie nei confronti di buona parte degli enti locali consorziati e ciò ha determinato gravi criticità di cassa, e che, inoltre le somme disponibili sono vincolate per spese di investimenti di natura obbligatoria , già peraltro giuridicamente impegnate” (cfr. pag. 2 delibera del 07.03.2017), ha adottato opportunamente le prescrizioni volte alla ripartizione del disavanzo di gestione maturato dall'ente consortile. La deliberazione commissariale, poi, è coerente con il giudicato e con la delibera consortile n. 5 del 20.09.2016, la quale, riconoscendo preliminarmente che il
19 debito di gestione andava posto a carico di tutti gli enti consorziati, si è rimessa alle determinazioni esecutive del commissario ad acta.
Infine, si rammenta che il impugnò la deliberazione del Parte_1
Commissario ad acta del 7.03.2017 e il provvedimento consortile n. 27 del 10.05.2017 innanzi al Tar per la e il relativo giudizio si concluse con sentenza del CP_2
31.10.2017 (depositata il 2.11.2017) che dichiarò inammissibile il ricorso: tanto ha conferito ai provvedimenti commissariali (relativi alla ripartizione del debito di gestione) e, di riflesso, ai conseguenti provvedimenti consortili una certa irretrattabilità, consolidando, così, inevitabilmente la certezza del credito vantato dal verso il CP_1 qui appellante. Pt_1
Quanto al secondo ordine di censure, nella sentenza gravata ben si argomenta sul punto:
“il credito di € 163.217,58, azionato nei confronti del , in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 861/2018, oggetto di opposizione, costituisce la quota-parte del debito di gestione inerente il rapporto tra il debitore e la Controparte_1 creditrice società Fisia Italimpianti s.p.a., ontologicamente diverso dal debito di servizi relativo al rapporto tra il creditore e il debitore Controparte_1 Parte_2
per i servizi resi in favore di quest'ultimo. [...]. Il debito di gestione, poi, è
[...] stato ripartito tra i Comuni consorziati, in ragione del disavanzo del ed in CP_1 ossequio ai criteri di finanziamento e partecipazione alle spese dettati dagli artt. 17 e
40 dello Statuto consortile, vincolanti per tutti gli enti partecipanti al stesso”. CP_1
Nessuna specifica censura viene articolata in ordine al riportato argomentare, che l'appellante si limita ad ignorare, riproducendo, tal quali, le difese già illustrate innanzi al Tribunale.
Il motivo è, quindi, inammissibile e la sentenza gravata, anche alla luce delle premesse già illustrate in principio in relazione al giudicato formatosi sulla non esigibilità del credito vantato dal verso il e sulle conseguenze che ne CP_1 Parte_2 sono derivate in punto di stabilizzazione del debito nel patrimonio dell'ente collettivo, va, anche in parte qua, confermata, essendone pienamente condivisibile lo sviluppo argomentativo. D'altra parte, come già chiarito, l'emersione contabile del debito e del disavanzo determinato dall'assenza di risorse sufficienti per adempiere non costituisce – contrariamente a quanto sostenuto nell'appello – una condizione in assenza della quale quel disavanzo non può essere ripartito tra i consorziati (rimanendo, così, secondo
20 l'appellante, un debito vantato esclusivamente nei confronti del : Parte_2 sul punto è sufficiente fare rimando a quanto già in precedenza illustrato.
Anche il terzo ordine di osservazioni non merita sequela.
Sul punto è sufficiente ancora una volta rilevare, in primo luogo, che, come già ampiamente illustrato, la correttezza o meno delle appostazioni contabili non condiziona
(con effetto costitutivo) né l'esistenza del disavanzo né l'esistenza del debito del verso la Fisia Italimpianti s.p.a. e, quindi, dei singoli consorziati verso il CP_1
. Anche in assenza di iscrizione del debito in bilancio o di mancata emersione CP_1 del disavanzo, i provvedimenti giudiziali e amministrativi sopra riportati, vincolanti e imperativi, determinano ampiamente l'emersione del disavanzo o, comunque, del debito del che i Comuni devono ripianare. CP_1
D'altra parte, è lo stesso art. 194 T.u.e.l. che prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”. Nella fattispecie, è indubbio che il debito fuori bilancio derivi dalla necessità di copertura di disavanzo del che deriva da fatti di gestione, mentre, quanto al pareggio del CP_1 bilancio, trattasi di condizione che l'art. 114 (richiamato nell'art. 194) T.u.e.l. prevede esclusivamente per le istituzioni e non per i consorzi e per le aziende speciali e, d'altra parte, la riscossione dei contributi dovuti dai consorziati ha lo scopo proprio di acquisire le risorse per il riequilibrio finanziario al quale il è tenuto in forza del CP_1 richiamato art. 114 T.u.e.l.. Non vi è, quindi, ostacolo alcuno all'attuazione del meccanismo del riconoscimento del debito fuori bilancio, come previsto anche nella deliberazione del Commissario ad acta del 7.3.2017.
Va aggiunto, poi, che il finanziamento delle spese suddette avviene secondo la libera determinazione degli stessi enti locali, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 194.
La discrezionalità, tuttavia – è bene chiarirlo – attiene alla scelta del quomodo (e non dell'an) del risanamento del debito fuori bilancio, per come si desume anche dall'art. 193, comma 3, T.u.e.l., il quale attribuisce agli enti locali la possibilità di ricorrere ai
21 mutui, qualora non possa provvedersi con risorse proprie dell'ente a norma dell'art. 193, comma 3 del medesimo testo normativo.
Non vi è, invece, discrezionalità in ordine all'an del ripianamento e del riconoscimento del debito fuori bilancio ove non siano impegnate in bilancio sufficienti somme per estinguere il debito del nei confronti del . Infatti, ferma restando la Pt_1 CP_1 libera scelta delle risorse economiche attraverso cui ripianare il debito, va precisato al contempo che, coerentemente con la qualità di ente strumentale rivestita dal CP_1
(a cui peraltro l'appellante fa riferimento), “i termini e le modalità con le quali i singoli
Comuni sono tenuti a contribuire al e, sotto altro profilo, i termini e le CP_1 modalità con cui il può rivolgersi ai suoi consociati per ottenere risorse CP_1 economiche, sono quelle previste e disciplinate dagli accordi degli associati e dallo
Statuto”; e, dunque, “è compito dell'ente locale fornire, in linea di massima, in proporzione alla quota consortile detenuta, le risorse al affinché lo stesso CP_1 possa portare avanti il servizio pubblico, coprendo i costi sostenuti e facendo fronte agli impegni finanziari assunti a tal fine, apparendo giustificato in tal senso il frazionamento del debito tra i membri del .” ( n. 3585 del CP_1 CP_11
30.05.2018).
In secondo luogo, è utile rammentare che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 - in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate - trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000
(T.U.E.L.), stante l'inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all'art. 2447 c.c.” (Cass. n. 6871 del 14/03/2024, che si è pronunciata proprio in una controversia avente ad oggetto l'obbligo dei Comuni aderenti ad un CP_1 affidatario della gestione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione, di ripianare le perdite del stesso). CP_1
Infine, a dispetto di quanto lamentato nell'appello, l'assemblea del ha emesso CP_1 gli opportuni provvedimenti secondo le direttive dettate dal Commissario ad acta,
22 provvedendo alla distribuzione del debito fra i Comuni e ad agire per la relativa riscossione.
In merito alle censure relative ai criteri di quantificazione della quota di debito richiesta al appellante, occorre previamente dare atto che, nella delibera n. 27 del Pt_1
10.5.2017, si chiarisce che il pagamento del debito è stato imputato a tutti i Comuni che hanno fatto parte del dall'anno 2000 all'anno 2015 e che nel calcolo si è CP_1 tenuto conto dell'anno di entrata e di quello di recesso dei Comuni consorziati, limitando l'imputazione del pagamento alla pemanenza dei Comuni in ambito consortile;
si riportano anche le direttive del Commissario ad acta secondo cui la ripartizione del debito sarebbe dovuta avvenire in base alle quote possedute da ciascun
Comune. Il riferimento, contenuto nelle varie delibere commissariali e consortili, all'esistenza di un disavanzo e al debito contratto dal verso la società CP_1 appaltatrice e lo stesso riferimento alla “quota di partecipazione” contenuto nella delibera del Commissario ad acta citata, richiamano chiaramente il disposto di cui all'art. 40 (che, a sua volta, richiama l'art. 17) dello Statuto, a mente del quale la quota di partecipazione al ripiano del disavanzo è determinata in base al peso demografico, ossia alla popolazione del Comune censita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il debito.
Ebbene, a fronte di siffatte indicazioni, va condivisa l'osservazione del Tribunale, secondo cui “il ha espressamente indicato i parametri oggettivi, utilizzati per CP_1 la distribuzione del debito tra gli enti consorziati, né è stata messa in discussione la conformità di tali criteri alle previsioni statutarie”.
Con l'atto di opposizione, invero, l'appellante si è limitato a sostenere che 1) “il decreto ingiuntivo non ha alcun fondamento logico, in quanto manca una prova certa che dimostri l'effettività del rapporto obbligatorio e del conseguente diritto di credito da esso nascente, non essendo a tal fine utile la tabella di riparto del debito allegata dal ricorrente” (cfr. pag. 11); che 2) “il piano di riparto costituisce una grave negligenza da parte del ”; (cfr. pag. 12) ed infine 3) che “la quota ripartita al CP_1 [...]
è stata determinata senza tenere in riferimento alcun criterio di riparto”. Parte_1
(cfr. pag.13).
Si rammenta che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente
(sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore
23 sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass., 27/06/2022, n. 20597).
Nella fattispecie, a fronte della specifica indicazione dei criteri di riparto, come sopra riportati, evincibili tanto nelle delibere richiamate quanto nello Statuto, mai è stato contestato che il conteggio eseguito sia difforme rispetto alle previsioni statutarie. In mancanza di simile specifica contestazione, non sorge, in capo al , alcun CP_1 onere di più puntuale dimostrazione di siffatta (mai contestata) conformità.
Infine, in relazione alle osservazioni sviluppate circa l'assenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, come previsti dall'art. 633 ss c.p.c. – in ordine ai quali l'appellante lamenta un vizio di motivazione nella sentenza gravata – esse sono, all'evidenza, assorbite da quanto sin qui illustrato, oltre a palesarsi chiaramente superflue.
Infatti, per come diffusamente argomentato anche dall'appellante (e ribadito nella sentenza impugnata), il giudizio di cognizione piena che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il decreto o l'esistenza dei requisiti normativamente richiesti per la sua emissione, bensì la fondatezza o meno della pretesa sostanziale sottesa al ricorso originario. Ne consegue che, se all'esito del giudizio – con il contraddittorio pieno e l'istruttoria che lo connotatno – la pretesa, come nel caso di specie, risulta integralmente fondata, allora l'opposizione non potrà che essere rigettata, con conferma del decreto opposto, quand'anche, per avventura, nella fase monitoria la pretesa non fosse adeguatamente assistita dalla prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile. Peraltro, considerato che tutta la documentazione utile alla definizione della controversia – e sulla quale sia il Tribunale sia questa Corte hanno fondato il proprio convincimento – era già contenuta nel fascicolo monitorio, tanto dimostra che, già in quella fase, il credito era ampiamente dimostrato nell'an e nel quantum.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (scaglione ricompreso tra euro 52.001 ad euro 260.000, in ragione della
24 domanda), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado), con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2302/2019, emessa in data
[...]
12.11.2019, pubblicata in data 15.11.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in euro 7.160,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, avv.
GO Barba;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
25
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2402 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione dell'11.04.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2302/2019, pubblicata in data 15.11.2019 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita per effetto della deliberazione della G.M. n. 138 del 18.12.2019, dall'avv. Federico Jorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via R. Misasi 80/D;
= APPELLANTE=
E
(C.F. , in persona del Presidente l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura conferita per effetto della deliberazione del
C.D.A. n. 9 del 04.03.2020, dall'avv. GO Barba ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla via F. e G. Falcone n.45;
= APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante rassegnate nell'appello, al quale la parte si è Parte_1 riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia la Corte di
Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta e difesa, che tutte si impugnano, riforma della appellata sentenza:
1)In via cautelare:
-sospendere l'efficacia della sentenza appellata per le motivazioni indicate nel presente atto di appello.
2)In via preliminare:
- accertare e dichiarare prescritto il credito azionato;
- rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , Parte_1 con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
3)Nel merito: accogliere l'atto di appello per tutti i motivi e le ragioni addotte e per
l'effetto, in totale ed integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni evidenziate, con successiva revoca dello stesso, accertando che nessun debito grava nei confronti del
[...]
. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c .”;
Per l'appellato specificamente rassegnate nalle note di trattazione Controparte_1 per l'udienza del 20.5.2025: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) per le motivazioni e causali di cui alla narrativa della comparsa costitutiva in appello, dichiarare inammissibile ovvero rigettare siccome infondato in fatto e in diritto sotto tutti i profili articolati l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, n. 2302/2019 del 12.11.2019 pubblicata in data 15.11.2019, resa tra le parti nel giudizio iscritto al n. 3396/2018
R.G.A.C. di op-posizione a decreto ingiuntivo n. 861/2018 dell'01.06.2018 emesso dal
Tribunale di Cosenza su istanza del (proc. n. 1364/2018 Controparte_1
R.G.A.C.);
2 2) per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, dunque, il decreto in-giuntivo immotivatamente opposto;
3) condannare il appellante, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- Pt_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, C.A.P. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 861/2018, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 16.01.2018, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
163.217,58, a titolo di quota ad esso attribuita nella ripartizione del debito maturato dal nei confronti della società Fisia Italimpianti S.p.A. per i servizi di Controparte_1 smaltimento reflui, RSU e raccolta differenziata svolti per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato di rifiuti solidi e liquidi urbani nella conurbazione Cosenza-
Rende negli anni 1998/2000.
Con la spiegata opposizione, e quindi al fine di ottenere la revoca del monitorio, il eccepiva: Parte_1
1) l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto relativo al contratto di appalto del 14.10.1997 stipulato con la Fisia Italimpianti s.p.a. per l'erogazione di servizi di raccolta di rifiuti, in favore del nel periodo intercorrente tra l'anno Parte_2
1998 e l'anno 2000;
2) l'incompetenza per materia del Tribunale di Cosenza in favore della Sezione
Specializzata delle Imprese presso il Tribunale di Catanzaro;
3) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito azionato si riferiva ad un debito assunto dal per un servizio reso in favore del solo CP_1
anche alla stregua del principio del divieto del c.d. “soccorso Parte_2 finanziario” previsto dall'art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010;
4) l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 194 del d. lgs. n.
267/2000 che prevede la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio, atteso che il avrebbe dovuto fare emergere il disavanzo formale attraverso CP_1
l'approvazione del rendiconto e, successivamente, chiedere a tutti gli enti consorziati il ripiano, attraverso l'approvazione dei parametri di copertura;
3 5) l'indeterminatezza della somma ingiunta, posto che non erano stati specificati i criteri di riparto del debito tra i Comuni consorziati.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione, sulla base delle seguenti deduzioni:
- il decreto ingiuntivo n. 861/2018 si riferiva al debito di gestione maturato dal nei confronti di Fisia Italimpianti S.p.A., come riconosciuto dal lodo arbitrale CP_1 dell'11-19.6.2007 e ripartito dal nei confronti dei Comuni Controparte_1 consorziati pro quota, in esecuzione della sentenza di ottemperanza del Controparte_2
- n. 205/2016 e della deliberazione del Commissario ad acta del 7.03.2017; CP_3
- che il suddetto debito di gestione era ontologicamente estraneo e differente rispetto al debito di servizi intercorrente tra il ed il Controparte_1 Parte_2
trovando esso fondamento nella partecipazione dei singoli Comuni al
[...]
, nonché nelle disposizioni contenute nella Convenzione di costituzione del CP_1
e nelle previsioni di cui all'art. 194 lett. b) del d.lgs n.267/2000; CP_1
- che, alla stregua di tali argomentazioni, le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, sollevate dal Comune opponente, così come quella di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese, risultavano infondate, e pertanto, non erano meritevoli di accoglimento;
- che il riparto del debito tra i comuni consorziati era stato effettuato secondo la quota di pertinenza di ciascun tenendo conto del periodo di partecipazione di Pt_1 ciascun ente locale al , conformemente ai criteri indicati dal commissario ad CP_1 acta e riprodotti nella tabella di cui all'allegato A della delibera n. 27 del 10.5.2017.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2302/2019 del
12.11.2019, pubblicata in data 15.11.2019, così provvedeva:
“1) Rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 861/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza in data
1.6.2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.535,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
4 Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria (accolta, poi, in data 13.05.2020), il
[...]
proponeva appello, censurando le statuizioni in essa contenute per i Parte_1 seguenti motivi:
1) Errato rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere mediante il decreto ingiuntivo n. 861/2018 dal Assumeva, Controparte_1 in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare, nella verifica della tempestività dell'azione creditoria, l'effettiva portata del lodo arbitrale del
11.06.2007, dal quale, a suo dire, sarebbero dovuti discendere due specifici effetti: da un lato, l'iscrizione del relativo debito nel bilancio del e, dall'altro, la CP_1 sterilizzazione degli effetti dello stesso debito con la iscrizione di un fondo crediti, da rivendicare verso l'ente consorziato, che avrebbe, a sua volta, Parte_2 giustificato anche l'azione di rivalsa esercitata nei confronti del Parte_2
Riteneva, pertanto, l'appellante, che il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale avrebbe dovuto essere individuato dal Giudice di prime cure nella data del 11.06.2007, allorquando il lodo arbitrale aveva sancito la titolarità del debito ed il suo esatto ammontare.
2) Errato rigetto dell'eccezione relativa al difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di imprese. Sarebbe stato applicabile – secondo la tesi difensiva – il disposto di cui all'art. 3, comma 2, del d. lgs n .168/03, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d. l. 1/12, convertito, con modificazioni, nella l. 27/12, il quale prevede che “le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, …. , per le cause e i procedimenti: …. f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Ciò in quanto il aveva agito in qualità di ente di riferimento sovrastante gli interessi dei CP_1 singoli comuni consorziati che hanno goduto dei servizi di R.S.U. - resi dalle imprese selezionate attraverso procedure di gara – i cui crediti oggi verrebbero “maldestramente
5 rivendicati a titolo di copertura di un disavanzo”, con conseguente competenza della
Sezione Specializzata in materia di imprese.
3) Errato riconoscimento della sua legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria del , e conseguente erronea pronuncia di infondatezza della CP_1 medesima pretesa;
violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver il Tribunale riscontrato nel provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c..
Con tale articolato motivo, l'appellante censurava la sentenza di prime cure innanzi tutto per non avere, il Tribunale, accertato l'inesistenza del titolo per effetto del quale il aveva rivendicato il proprio credito, non potendosi rinvenire detto titolo nel CP_1 provvedimento con cui il Commissario ad acta (nominato dal TAR della su CP_2 ricorso della Fisia Italimpianti S.p.A.) - in esecuzione della sentenza di ottemperanza n.
205/2016 - aveva disposto il soddisfacimento della pretesa creditoria di Fisia
Italimpianti S.p.A. e ciò perché alle determinazioni del Commissario ad acta non poteva essere attribuito alcun carattere cogente, trattandosi di provvedimento inattuabile, avendo, il Commissario, chiesto a ciascun ente consorziato di riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 T.u.e.l., senza tenere conto che, tuttavia, affinché ciò si rendesse attuabile, sarebbe stato necessario che il avesse prima proceduto CP_1 all'approvazione del bilancio e, una volta emerso il disavanzo, quest'ultimo si sarebbe dovuto ripianare attraverso il conferimento in quota parte di tutti i consorziati. In mancanza di simile procedura, invece, sarebbe stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo un debito del per un servizio reso al e non, CP_1 Parte_2 invece, un titolo idoneo a legittimare il a rivendicare il credito nei confronti CP_1 dei consorziati, mancando qualsiasi provvedimento consortile – che presupporrebbe l'avvenuta approvazione del bilancio con emersione del disavanzo – che potesse costituire il fondamento della pretesa azionata.
Inoltre, a dire dell'appellante, il titolo in forza del quale il sarebbe stato CP_1 legittimato ad agire nei confronti dei consorziati non sarebbe stato ravvisabile – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – neppure nella deliberazione consortile n. 5 del 20.09.2016, che nulla avrebbe disposto in relazione al riparto del debito, né nella delibera n. 27 del 10.5.2017, che, nel richiedere agli enti consorziati di riconoscere il debito fuori bilancio, non avrebbe considerato che la procedura di riconoscimento in
6 parola è connotata da ampia discrezionalità in capo all'ente di fare proprio un debito estraneo alle previsioni di bilancio.
Inoltre, richiamati gli artt. 40 dello Statuto e 114 T.u.e.l., evidenziava: 1) che il disavanzo tecnicamente inteso non è tale fintanto che non emerga dal rendiconto;
2) che il D. Lgs. 118/2011 impone alle aziende speciali – alla cui disciplina sono soggetti anche i Consorzi – l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, prima del quale è necessario che la perdita emerga dal bilancio e che il ripiani il disavanzo, non CP_1 potendo chiudere l'esercizio in perdita;
3) l'insussistenza dell'obbligo in capo ai
Comuni consorziati di intervenire per ripianare le perdite accumulate e l'eventuale disavanzo finale di liquidazione del , stante il divieto del c.d. soccorso CP_1 finanziario, sancito dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010.
Con il motivo di argomento, il appellante reiterava, inoltre, l'eccezione relativa Pt_1 alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione creditoria del
, lamentando l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice CP_1 di primo grado non aveva accertato l'inefficacia del provvedimento monitorio n.
867/2018, considerata la mancanza della riconducibilità soggettiva del credito al e quindi della prova certa dell'effettività del rapporto Parte_1 obbligatorio, nonché la facoltà attribuita al di potere agire per la copertura del CP_1 disavanzo nei confronti del quale unico debitore, e quindi quale Parte_2 ente che aveva concorso a generarlo, in quanto non ottemperante al pagamento del servizio reso, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto consortile.
Assumeva, ancora, sotto il profilo specifico della prova del diritto di credito vantato dal
, che il creditore opposto non avesse offerto prova dell'esistenza e CP_1 determinabilità del credito azionato, non essendo, a tal fine, utile la tabella di riparto del debito, sulla base della quale era stato erroneamente emesso il decreto ingiuntivo.
A tal proposito, l'appellante censurava la conclusione cui era pervenuto il Giudice di prime cure sull'erroneo presupposto che i parametri oggettivi di distribuzione del debito tra i consorziati, così come indicati nella tabella A, non fossero stati, dal Pt_1 debitore, specificatamente contestati sotto il profilo della loro conformità alle previsioni statutarie.
Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, l'appellante asseriva di avere, invece, contestato i criteri posti a fondamento della quantificazione del credito azionato anche
7 sotto il profilo della loro conformità alle disposizioni statutarie;
di contro, alcuna dimostrazione della corretta applicazione dei criteri statutari e dell'esistenza, certezza e determinabilità del credito era stata offerta dall'allora opposto.
Evidenziava, infine, che il corretto accertamento di requisiti di legge avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dichiarare la nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 633 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un credito inesistente, inesigibile e incerto.
Si costituiva il il quale, in via preliminare, instava per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e di manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, sulla cui infondatezza ampiamente argomentava, invocando la conferma della sentenza impugnata.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito di taluni rinvii, all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 5.6.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita innanzitutto di essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del proposto appello, per come sollevata dall'appellato costituito, sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi.
Benché debba riscontrarsi che l'appello, per diversi tratti, si limita alla riproposizione delle argomentazioni già illustrate in primo grado e frequentemente – come si vedrà – non si confronta con la motivazione della sentenza gravata, tuttavia, nel complesso, esso non può dirsi integralmente inammissibile, potendo, detta inammissibilità, predicarsi con riferimento a specifici motivi, consentendo l'atto, comunque, un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle ragioni della critica e delle modifiche richieste alla decisione del giudice di prime cure.
Del resto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del
13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
8 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla
Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie.
Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Appare opportuno far precedere, allo scrutinio dei motivi di appello, alcune osservazioni utili a definire il contesto di fatto alla luce del quale, successivamente, saranno valutate le singole doglianze.
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal creditore, emerge che il come da Statuto prodotto, è un ente Controparte_1 collettivo di natura strumentale avente – sin dalla sua costituzione con decreto del
Prefetto della Provincia di Cosenza del 10.9.1974 e, successivamente, in forza di Statuto allegato alla Convenzione consortile a rogito Notaio del 4.01.1993 (tutti Persona_1 documenti contenuti nel fascicolo di parte appellata della fase monitoria) – lo scopo di gestire, in forma associata e a beneficio dei Comuni consorziati “il risanamento, la difesa, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti”. Nel rispetto di tali principi il assume, come obiettivo prioritario, tra CP_1
l'altro, quello di “predisporre, attuare e gestire un piano complessivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi urbani e speciali”, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Già nel testo originario dello Statuto (art 10) era previsto che il provvedesse al raggiungimento dei propri obiettivi mediante il versamento, CP_1 da parte degli Enti consorziati, sia di contributi ordinari (determinati in una quota annua di uguale importo) e sia di contributi di servizio, determinati in ragione della
9 popolazione residente e dell'effettivo utilizzo degli impianti consortili e dei servizi prestati dal al singolo Comune. CP_1
Con la modifica dello Statuto, approvata con deliberazione del 15.6.2015, il tema del finanziamento del ha trovato disciplina nell'art. 40, il quale – per quanto CP_1 nella presente sede rileva – prevede “Gli Enti aderenti provvedono al finanziamento dell'attività corrente del attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione CP_1 comprensivo di:
- finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Ente consortile;
- finanziamenti specifici a carico dei singoli Comuni aderenti per la gestione di servizi di competenza degli Enti che gli stessi ritengano opportuno conferire al . CP_1
[...] I Comuni coprono eventuali perdite di bilancio in base alla quota di partecipazione come determinata all' articolo 17 del presente Statuto.
Tutti gli Enti aderenti sono responsabili dei pagamenti a favore del per i CP_1 servizi ricevuti. Essi ne rispondono in quota proporzionale all'utilizzo dei servizi stessi.
Nessun può sottrarsi al pagamento del servizio di cui ha fruito, anche in Pt_1 assenza di apposito contratto di servizio la cui mancata sottoscrizione non sia dipesa dalla volontà del ”. CP_1
Dunque, ciascun Comune consorziato è tenuto al pagamento: a) dei costi di gestione dell'ente, sia di quelli necessari per le spese generali sia quelli necessari per ripianare le perdite, che vanno ripartiti ai sensi dell'art. 17 (il quale prevede un meccanismo di determinazione del costo a carico del singolo consorziato proporzionale alla popolazione censita); b) dei costi di servizio, ossia della quota parte dei costi dei servizi ricevuti determinata in proporzione all'utilizzo del servizio.
Per l'esecuzione dei servizi ai consorziati, in conformità alle previsioni statutarie (art. 3), il , piuttosto che optare per la gestione diretta, si è, nel tempo, avvalso di CP_1 società esterne, alle quali ha, appunto, appaltato l'esecuzione dei servizi.
In particolare, per il periodo 1998-2000, il si è avvalso della Fisia Italimpianti CP_1
s.p.a. per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato di rifiuti solidi e liquidi urbani nella conurbazione Cosenza-Rende, concludendo, con la predetta società, contratto di appalto in data 14.10.1997.
10 Quindi, alla luce di quanto sin qui descritto, può pervenirsi ad una prima considerazione: possono enuclearsi due distinti rapporti negoziali rilevanti ai fini della risoluzione della controversia. L'uno esistente tra il e i singoli Comuni, tale CP_1 per cui l'ente è tenuto a garantire determinati servizi e i consorziati sono tenuti a sovvenzionare l'Ente, a ripianarne le perdite e a corrispondere il costo dello specifico servizio di cui abbiano usufruito;
l'altro, riconducibile ad un contratto di appalto, esistente tra il , quale soggetto di diritto autonomo rispetto ai consorizati, e la CP_1 società appaltatrice del servizio che ha diritto, eseguita la propria prestazione a favore del appaltante, ad ottenere il corrispettivo dell'appalto da parte del CP_1
. CP_1
Dunque, soggetto obbligato nei confronti dei terzi appaltatori è solo il , che è, CP_1 appunto, il contraente che assume il debito di pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Nei rapporti interni al , poi, quel debito viene ripartito tra i singoli consorziati CP_1
o secondo i criteri di cui all'art. 17 dello Statuto (e, quindi, in proporzione alla popolazione) se si tratta di debito di gestione ovvero secondo i criteri di cui all'art. 40 del medesimo Statuto se si tratta di costi di servizio, ossia del pagamento di un corrispettivo di un servizio di cui hanno usufruito determinati consorziati, tenuti, quindi,
a detto pagamento in proporzione all'utilizzo.
Nella fattispecie, non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo preteso in forza dell'appalto, la Fisia Italimpianti, con ricorso depositato nel 2006, avviò un giudizio arbitrale, che si concluse con il lodo dell'11.6.2007, con cui il venne CP_1 condannato al pagamento, in favore della citata società, dell'importo di euro
2.243.311,88, oltre interessi legali e maggior danno, quantificato nel 5% annuo a far data dal 4.7.2001 sino al soddisfo.
Il lodo, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Cosenza con decreto del 18.6.2008, venne impugnato dal ma la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 570 del CP_1
18.4.2014, rigettò l'impugnazione, sicché il lodo, passata in giudicato la sentenza, divenne definitivo.
Sulla scorta del lodo divenuto esecutivo la notificò dapprima Controparte_4 pignoramento presso terzi e, successivamente, introdusse giudizio di ottemperanza, conclusosi con sentenza del Tar n. 205/2016 depositata in data 02.02.2016, che CP_2 dichiarò l'obbligo del di adottare le determinazioni Controparte_1
11 amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sul citato lodo arbitrale, nominando, per il caso di inadempienza ulteriore, un
Commissario ad acta. Quest'ultimo, nella persona del dott. , con Controparte_5
Deliberazione del 7.03.2017 dispose il soddisfacimento della pretesa creditoria di Fisia
Italimpianti s.p.a. con le seguenti modalità: a) gli uffici del Controparte_1 avrebbero dovuto determinare, in ragione delle quote possedute dagli Enti consorziati,
l'entità del disavanzo che il mancato pagamento del debito aveva provocato, notificando il conseguente atto agli Enti aderenti al netto di quanto essi avessero già, eventualmente, erogato all'Ente consortile;
b) gli Enti consorziati, ciascuno per propria competenza, avrebbero dovuto verificare le somme impegnate in bilancio per far fronte al debito suddetto ovvero avrebbero dovuto procedere a riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000. La delibera commissariale venne impugnata innanzi al T.a.r. dal ma il giudizio si concluse con la declaratoria di inammissibilità Parte_1 del 31.10/02.11.2017.
In esecuzione della predetta delibera del Commissario ad acta, il Controparte_1 con provvedimento n. 27 del 10.05.2017, ripartì tra i Comuni consorziati l'importo di euro 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti di Fisia Italimpianti s.p.a. dal
2000 al 2015, secondo le modalità e per gli importi indicati nella Tabella Allegato A al medesimo provvedimento, che venne notificato a tutti i Comuni consorziati.
Nella pendenza della lite tra il e la Fisia Italimpianti sp.a., il , con CP_1 CP_1 citazione notificata il 28.2.2006 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, CP_ il stessa , chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_6 euro 4.421.853,89, oltre accessori, a titolo di contributi per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani per il periodo dal 1997 al 2000. Il Tribunale, con sentenza n. 306/2009, rigettò la domanda;
la sentenza venne confermata dalla Corte di Appello, con pronuncia n. 858/2011 pubblicata in data 1.9.2011, in ragione dell'insufficienza, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di pagamento dei costi di servizio, della sola adesione del al , in mancanza di un contratto di servizi concluso in forma Pt_1 CP_1 scritta e non essendo ravvisabili i presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. La pronuncia venne confermata anche in sede di legittimità con sentenza della
Suprema Corte depositata in data 3.4.2017.
12 Pertanto, i costi dei servizi cui usufruì, nel periodo 1997-2000, il Parte_2 sono rimasti, per così dire, “in pancia” al , unico soggetto tenuto a rispondere CP_1 dell'obbligazione nei confronti della Fisia Italimpianti s.p.a. non solo per quei servizi di cui aveva usufruito il citato ma, più in generale, per tutti i servizi resi dalla Pt_1
Fisia Italimpianti s.p.a. nel periodo 1998-2000 in favore di tutti i Comuni consorziati.
Simili costi, essendo passata in giudicato la sentenza di rigetto della domanda di pagamento spiegata nei confronti del sono divenuti perdite che i Parte_2 consorziati sono tenuti a ripianare secondo i criteri di distribuzione previsti per i costi di gestione dall'art. 17 dello Statuto, per come previsto nel successivo art. 40.
Ebbene sulla scorta di siffatte premesse può procedersi alla valutazione dei motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado e rigettata dal giudice in quanto il credito azionato dal “concerne CP_1 non il debito relativo ai servizi resi in favore del nel periodo 1998- Parte_2
2000, in forza del contratto di appalto del 14 ottobre 1997 stipulato con la società Fisia
Italimpianti S.p.A., bensì il debito di gestione maturato dal nei confronti CP_1 della predetta, per effetto del disavanzo conseguente all'esistenza di entrate inferiori alle uscite”.
Secondo l'ordito difensivo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il dies a quo della decorrenza della prescrizione corrisponderebbe alla data del lodo arbitrale
(11.7.2007) che ha sancito la titolarità del credito in capo alla Fisia Italimpianti s.p.a. e il suo esatto ammontare e, contestualmente, ha determinato l'insorgenza del disavanzo che il avrebbe dovuto fare emergere tramite l'iscrizione del relativo debito nel CP_1 bilancio consortile.
La tesi non è condivisibile. Il debito del riconosciuto nel lodo è rimasto sub CP_1 iudice, perché contestato, sino alla pronuncia della Corte di Appello del 18.4.2014: è solo da questa data che può ritenersi definitivamente cristallizzata, nel patrimonio del
, la posta passiva di cui si discorre ed è solo da questa data che è divenuto CP_1 certo e incontestabile il debito dell'ente, da ripartire tra i Comuni consorziati. Ne consegue che la richiesta di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione, trasmessa all'appellante via Pec in data 16.11.2017 (cfr. allegato al fascicolo monitorio),
è intervenuta prima del decorso del termine ordinario decennale di prescrizione e in ogni
13 caso anche l'azione giudiziale è tempestiva, giacché il ricorso per decreto ingiuntivo e il conseguente monitorio sono stati notificati in data 20.6.2018. D'altra parte, il credito della Fisia Italimpianti s.p.a. non si è prescritto e finché esso è esigibile non può ritenersi prescritto neppure il credito del verso i comuni che altro non è che la CP_1 ripartizione interna degli effetti di quell'obbligazione (appunto non prescritta ed esigibile) che il ha contratto all'esterno nell'interesse dei Comuni consorziati. CP_1
Per queste ragioni a diversa conclusione non si sarebbe pervenuti neppure se il
, come ritiene l'appellante, avesse iscritto in bilancio la passività sin CP_1 dall'epoca del lodo, facendo emergere la perdita e ciò in quanto la mera formale contabilizzazione del debito non incide né sull'insorgenza del diritto del né CP_1 sulla sua estinzione per prescrizione. In altri termini, l'appostazione contabile non condiziona né la genesi né la persistenza del diritto di credito del verso i CP_1
Comuni aderenti, in quanto non ne costituisce la fonte né determina la data a partire dalla quale decorre la prescrizione: elementi, questi, dipendenti da fatti sostanziali e non da fatti di rilievo meramente formale, nella stessa misura in cui se un debito o un credito non risulti regolarmente appostato in bilancio tanto non significa che non esista, posto che detta esistenza va ricercata in un titolo (fonte) generatore del rapporto sostanziale e non nel mero dato formale dell'appostazione contabile.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Catanzaro, quale
Tribunale dell'Impresa, eccezione rigettata dal giudice di prime cure in quanto il contezioso introdotto “ad oggetto posizioni soggettive di debito/credito nei confronti di enti pubblici originate dalla partecipazione dei predetti enti al ”. CP_1
L'appellante al riguardo richiama l'art. 3, 2 comma, del D.Lgs 168/03, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.L. 1/12, convertito, con modificazioni, nella
L. 27/12 (in particolare, nella parte in cui prevede la competenza delle sezioni specializzate nelle cause e procedimenti “relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al o al CP_1 raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”) e ne deduce l'applicabilità in quanto il
14 avrebbe agito “come ente di riferimento sovrastante gli interessi dei singoli CP_1 comuni consorziati i quali hanno goduto dei servizi di R.S.U. resi dalle imprese selezionate attraverso procedure di gara ed i cui crediti oggi vengono maldestramente rivendicati a titolo di copertura di un disavanzo”.
La censura, com'è evidente, non si confronta con la motivazione della sentenza gravata che, quindi, resiste ampiamente alle deduzioni contenute nell'appello. Può solo precisarsi, rispetto a quanto già rilevato dal Tribunale, che l'applicazione della norma invocata postula, all'evidenza, che la società sia parte del giudizio e che il contenzioso abbia ad oggetto, appunto, il contratto pubblico di appalto di cui la società sia parte. Nel caso di specie, il contenzioso non ha ad oggetto l'appalto e la società appaltatrice (nella specie la Fisia Italimpianti s.p.a.) non è parte del giudizio, il quale involge il rapporto tra il e i singoli consorziati: sul punto è sufficiente richiamare quanto Controparte_8 già chiarito in principio in relazione alla distinzione tra il rapporto negoziale (esterno)
terza e il rapporto negoziale (interno) aderenti, Controparte_9 Controparte_10 nell'ambito del quale la diversa soggettività giuridica dell'ente consortile rispetto ai
Comuni ad esso aderenti (art.1 dello Statuto nel testo modificato) comporta l'attribuzione all'uno della facoltà di agire nei confronti degli altri e viceversa, al fine di ottenere la tutela dei rispettivi diritti e interessi nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto o comunque connessi alla qualità di ente partecipante al . CP_1
Coerentemente alle sue prerogative, il ha, infatti, agito in giudizio per il CP_1 recupero, nei confronti del , in proporzione alla sua quota di Parte_1 partecipazione, dei costi di gestione e ripianamento delle passività ed è questo il rapporto negoziale in contesa.
Anche il motivo di argomento va, dunque, respinto.
Con il terzo, articolato, motivo di impugnazione – rubricato “Difetto di legittimazione passiva del – infondatezza delle pretesa fatta valere. Parte_1
Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento alla eccezione relativa al difetti dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.” – l'appellante ripropone una serie di questioni, già agitate innanzi al Tribunale, anche in tal caso molto spesso senza porsi in dialettico confronto con la sentenza impugnata e talvolta anche senza rigoroso ordine logico.
In estrema sintesi, tentando di dare un ordine alle questioni poste, viene dedotto che:
15 1. il non avrebbe fatto emergere tempestivamente il disavanzo generato CP_1 dal debito attraverso una corretta appostazione in bilancio, sicché macherebbe il titolo in forza del quale i comuni consorziati., per come disposto dal
Commissario ad acta, possano riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194 T.u.e.l e in forza del quale il possa rivendicare la copertura del disavanzo;
CP_1 titolo non ravvisabile né nella delibera consortile n. 5 del 20.9.2016, citata dal
Tribunale, né nella delibera consortile n. 27 del 10.5.2017;
2. ne conseguirebbe il difetto di legittimazione passiva del appellante, Pt_1 posto che il debito di cui si chiede, pro quota, il pagamento resterebbe – in difetto dei presupposti per l'emersione contabile del disavanzo da ripianare e, quindi, per richiedere ai consorziati detto ripianamento – un debito direttamente riconducibile al per il quale l'appellante non sarebbe tenuto Parte_2
a rispondere in forza dell'art. 40 co. 5 dello Statuto del;
CP_1
3. ai sensi dell'art. 114 T.u.e.l., trovando applicazione al consorzio le disposizioni normative previste per le aziende speciali e, quindi, anche le disposizioni contabili, il disavanzo tecnicamente inteso non sarebbe qualificabile come tale fintanto che non emerga dal rendiconto;
vigerebbe, inoltre, il divieto di
“soccorso finanziario” previsto dall'art. 6 co. 19 D.l. 78/2010, alla luce del quale l'Ente locale partecipante non sarebbe tenuto a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal soggetto partecipato;
e ancora: il D. lgs.
118/2011 imporrebbe alle citate aziende speciali l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio, sicché la presenza di perdite “imporebbe al l'azione di CP_1 provvedimento con i quali ripianare il disavanzo che allo stato mancano, atteso che l'assemblea non ha mai assunto provvedimenti che andassero in questa direzione”;
4. non sarebbero adeguatamente indicati – e neppure sarebbero evincibili dalla sentenza gravata – i criteri di riparto, tra i Comuni aderenti, del debito del
, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbero stati CP_1 contestati dall'appellante sin dal primo grado e tanto avrebbe imposto al di dimostrare la loro corretta applicazione e la conformità alle CP_1 disposizioni statutarie, onere non assolto;
16 5. mancherebbero i presupposti perché il decreto ingiuntivo potesse essere emesso, in mancanza di ragioni di credito valide e in mancanza di certezza e determinatezza del credito e su tale contestazione il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi pronuncia, incorrendo nella violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c..
Le singole questioni vanno partitamente esaminate.
Il primo ordine di considerazioni muove da un presupposto errato, nella misura in cui attribuisce alla regolare appostazione contabile effetto, per così dire, costitutivo del diritto del a richiedere ai Comuni aderenti il ripianamento del debito maturato CP_1 nei confronti della Fisia Italimpianti s.p.a.. Il ragionamento non è condivisibile, come si
è già anticipato nell'esaminare il primo motivo di appello. Il credito del nei CP_1 confronti dei Comuni trova la sua fonte negli artt. 17 e 40 dello Statuto come modificato nel 2015 (e già nell'art. 10 del vecchio Statuto): la sola adesione del all'ente Pt_1 collettivo comporta l'assunzione dell'obbligo di pagarne, per quota parte, i costi di gestione e di ripianarne le perdite. Siffatto obbligo, nella fattispecie, poi, è divenuto attuale all'esito: del definitivo accertamento giudiziale del credito della Fisia
Italimpianti; della sentenza 205/2016 resa dal Tar per la all'esito del giudizio di CP_2 ottemperanza, che ha dichiarato l'obbligo del di adottare le determinazioni CP_1 amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato nel termine di 90 giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di pedurante inadempienza, non giustificata dalle difficoltà finanziarie manifestate;
della delibera del n. 5 del 20.9.2016, con cui l'ente, abdicando alla facoltà (e non adempiendo CP_1 all'obbligo) di determinare esso stesso (in quanto soggetto tenuto verso la Fiasia
Italimpianti s.p.a.) le modalità di attuazione di un dettato già imperativo, si è rimesso alle determinazioni del Commissario ad acta (nella delibera si puntualizzava anche che
“il è un ente strumentale dei Comuni consorziati e che qualsiasi debito o CP_1 disavanzo di gestione è a carico dei comuni aderenti che possono far fronte a tale disavanzo anche con i fondi previsti dall'art. 194 TUEL”); della delibera del commissario ad acta (titolare dei più ampi poteri, sul piano amministrativo e contabile, per dare attuazione al giudicato, per come chiarito dallo stesso T.a.r. su richiesta del commissario) del 7.3.2017, che ha dettato le prescrizioni rivolte dal e ai CP_1
Comuni per l'esecuzione coattiva del dictum giudiziale, sostituendosi all'ente (in
17 particolare, il provvedimento commissariale disponeva che venisse determinata “l'entità del disavanzo che il mancato pagamento ha provocato, in base alle quote possedute dagli Enti consorziati”, prescrivendo contestualmente a questi ultimi di verificare, ciascuno per propria competenza, “le somme impegnate al bilancio per far fronte al debito de quo ovvero di procedere al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194
TUEL”); del provvedimento del n. 27 del 10.5.2017 con cui, in attuazione CP_1 della delibera del Commissario, il ha ripartito il debito tra i Comuni CP_1 consorziati, secondo le direttive di cui alla delibera del Commissario ad acta del
7.3.2017, in ragione della loro quota di partecipazione all'ente consortile, attraverso le modalità indicate nella tabella A allegata al provvedimento stesso.
Il dipanarsi di siffatti atti ha reso concreto ed attuale l'obbligo di ripianamento da parte del Comuni, discendente dallo status di consorziati, soggetti alle disposizioni statutarie, di talché un'eventuale – dovuta o meno che sia – appostazione del debito in bilancio nulla avrebbe apportato in più in punto di esistenza e certezza del debito del CP_1 verso la Fisia Italimpianti s.p.a. e del debito conseguente dei Comuni verso il . CP_1
Indipendentemente dall'emersione contabile della perdita, in tutti i citati provvedimenti si dà atto della mancanza di fondi, nelle casse del , per poter adempiere al CP_1 comando giudiziale (tanto che, per come si legge nella delibera n. 5 del 20.9.2016, il ebbe anche a tentare la strada dei finanziamenti bancari e presso la Cassa CP_1
Depositi e Prestiti) e dell'obbligo dei Comuni consorziati di corrispondere, pro quota, la somma necessaria all'estinzione del debito.
In sintesi, coerentemente ai criteri (vincolanti) di finanziamento e partecipazione alle spese di cui all'art. 17 dello Statuto nel testo modificato con delibera di assemblea n.1 del 15.06.2015, nonché del principio stabilito dall'art. 40 dello stesso Statuto, in forza del quale, premessa la necessaria qualificazione del quale ente di natura CP_1 strumentale dei consorziati, qualsiasi debito o disavanzo di gestione è a carico dei comuni ad esso aderenti, è stata determinata, in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 205/2016 resa dal e della deliberazione del Controparte_2
Commissario ad acta del 7.03.2017, la ripartizione del suddetto debito.
Tanto costituisce idoneo “titolo” affinché possa dirsi esistente ed esigibile il debito dell'appellante, che ben può, quindi, avvalersi della procedura di riconoscimento del
18 debito fuori bilancio, previsto dall'art. 194 T.u.e.l., per come disposto dal Commissario ad acta.
Peraltro, con specifico riferimento all'efficacia cogente della delibera commissariale, sono opportune ulteriori considerazioni.
La giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sui ricorsi proposti da altri
Comuni aderenti al ha avuto occasione di precisare che, per Controparte_1
l'esecuzione di un giudicato nei confronti di un Consorzio di Comuni, il commissario ad acta, all'uopo nominato, può legittimamente disporre la ripartizione del debito tra i
Comuni consorziati quando, accertata l'impossibilità del di adempiere CP_1 direttamente con fondi propri, tale soluzione risulti l'unica praticabile per garantire l'effettività del giudicato (Cons. Stato, sez. V, 27/02/2023, n.2000).
Il medesimo Consiglio di Stato ha ulteriormente ribadito che nell'esercizio dei poteri sostitutivi finalizzati all'esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può legittimamente ordinare la ripartizione del debito tra i comuni consorziati quando il non disponga delle somme necessarie, purché tale determinazione sia CP_1 coerente con il giudicato formatosi e con la volontà espressa dall'assemblea consortile di rimettersi alle decisioni commissariali. (Cons. Stato, sez. V, sent. 30/04/2023,
n.3459).
Alla luce di ciò – aggiunge il Consiglio di Stato – non è configurabile il vizio di difetto di attribuzione quando il commissario esercita poteri propri del consorzio in via sostitutiva, essendo l'obbligo dei comuni di far fronte al debito una conseguenza diretta della loro qualità di enti consorziati.
La delibera adottata, nel caso di specie, rispetta perfettamente i criteri elaborati negli indirizzi giurisprudenziali richiamati: il commissario dopo aver “preso atto che il non dispone delle somme di cui trattasi, atteso che esso vanta Controparte_1 partite creditorie nei confronti di buona parte degli enti locali consorziati e ciò ha determinato gravi criticità di cassa, e che, inoltre le somme disponibili sono vincolate per spese di investimenti di natura obbligatoria , già peraltro giuridicamente impegnate” (cfr. pag. 2 delibera del 07.03.2017), ha adottato opportunamente le prescrizioni volte alla ripartizione del disavanzo di gestione maturato dall'ente consortile. La deliberazione commissariale, poi, è coerente con il giudicato e con la delibera consortile n. 5 del 20.09.2016, la quale, riconoscendo preliminarmente che il
19 debito di gestione andava posto a carico di tutti gli enti consorziati, si è rimessa alle determinazioni esecutive del commissario ad acta.
Infine, si rammenta che il impugnò la deliberazione del Parte_1
Commissario ad acta del 7.03.2017 e il provvedimento consortile n. 27 del 10.05.2017 innanzi al Tar per la e il relativo giudizio si concluse con sentenza del CP_2
31.10.2017 (depositata il 2.11.2017) che dichiarò inammissibile il ricorso: tanto ha conferito ai provvedimenti commissariali (relativi alla ripartizione del debito di gestione) e, di riflesso, ai conseguenti provvedimenti consortili una certa irretrattabilità, consolidando, così, inevitabilmente la certezza del credito vantato dal verso il CP_1 qui appellante. Pt_1
Quanto al secondo ordine di censure, nella sentenza gravata ben si argomenta sul punto:
“il credito di € 163.217,58, azionato nei confronti del , in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 861/2018, oggetto di opposizione, costituisce la quota-parte del debito di gestione inerente il rapporto tra il debitore e la Controparte_1 creditrice società Fisia Italimpianti s.p.a., ontologicamente diverso dal debito di servizi relativo al rapporto tra il creditore e il debitore Controparte_1 Parte_2
per i servizi resi in favore di quest'ultimo. [...]. Il debito di gestione, poi, è
[...] stato ripartito tra i Comuni consorziati, in ragione del disavanzo del ed in CP_1 ossequio ai criteri di finanziamento e partecipazione alle spese dettati dagli artt. 17 e
40 dello Statuto consortile, vincolanti per tutti gli enti partecipanti al stesso”. CP_1
Nessuna specifica censura viene articolata in ordine al riportato argomentare, che l'appellante si limita ad ignorare, riproducendo, tal quali, le difese già illustrate innanzi al Tribunale.
Il motivo è, quindi, inammissibile e la sentenza gravata, anche alla luce delle premesse già illustrate in principio in relazione al giudicato formatosi sulla non esigibilità del credito vantato dal verso il e sulle conseguenze che ne CP_1 Parte_2 sono derivate in punto di stabilizzazione del debito nel patrimonio dell'ente collettivo, va, anche in parte qua, confermata, essendone pienamente condivisibile lo sviluppo argomentativo. D'altra parte, come già chiarito, l'emersione contabile del debito e del disavanzo determinato dall'assenza di risorse sufficienti per adempiere non costituisce – contrariamente a quanto sostenuto nell'appello – una condizione in assenza della quale quel disavanzo non può essere ripartito tra i consorziati (rimanendo, così, secondo
20 l'appellante, un debito vantato esclusivamente nei confronti del : Parte_2 sul punto è sufficiente fare rimando a quanto già in precedenza illustrato.
Anche il terzo ordine di osservazioni non merita sequela.
Sul punto è sufficiente ancora una volta rilevare, in primo luogo, che, come già ampiamente illustrato, la correttezza o meno delle appostazioni contabili non condiziona
(con effetto costitutivo) né l'esistenza del disavanzo né l'esistenza del debito del verso la Fisia Italimpianti s.p.a. e, quindi, dei singoli consorziati verso il CP_1
. Anche in assenza di iscrizione del debito in bilancio o di mancata emersione CP_1 del disavanzo, i provvedimenti giudiziali e amministrativi sopra riportati, vincolanti e imperativi, determinano ampiamente l'emersione del disavanzo o, comunque, del debito del che i Comuni devono ripianare. CP_1
D'altra parte, è lo stesso art. 194 T.u.e.l. che prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”. Nella fattispecie, è indubbio che il debito fuori bilancio derivi dalla necessità di copertura di disavanzo del che deriva da fatti di gestione, mentre, quanto al pareggio del CP_1 bilancio, trattasi di condizione che l'art. 114 (richiamato nell'art. 194) T.u.e.l. prevede esclusivamente per le istituzioni e non per i consorzi e per le aziende speciali e, d'altra parte, la riscossione dei contributi dovuti dai consorziati ha lo scopo proprio di acquisire le risorse per il riequilibrio finanziario al quale il è tenuto in forza del CP_1 richiamato art. 114 T.u.e.l.. Non vi è, quindi, ostacolo alcuno all'attuazione del meccanismo del riconoscimento del debito fuori bilancio, come previsto anche nella deliberazione del Commissario ad acta del 7.3.2017.
Va aggiunto, poi, che il finanziamento delle spese suddette avviene secondo la libera determinazione degli stessi enti locali, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo 194.
La discrezionalità, tuttavia – è bene chiarirlo – attiene alla scelta del quomodo (e non dell'an) del risanamento del debito fuori bilancio, per come si desume anche dall'art. 193, comma 3, T.u.e.l., il quale attribuisce agli enti locali la possibilità di ricorrere ai
21 mutui, qualora non possa provvedersi con risorse proprie dell'ente a norma dell'art. 193, comma 3 del medesimo testo normativo.
Non vi è, invece, discrezionalità in ordine all'an del ripianamento e del riconoscimento del debito fuori bilancio ove non siano impegnate in bilancio sufficienti somme per estinguere il debito del nei confronti del . Infatti, ferma restando la Pt_1 CP_1 libera scelta delle risorse economiche attraverso cui ripianare il debito, va precisato al contempo che, coerentemente con la qualità di ente strumentale rivestita dal CP_1
(a cui peraltro l'appellante fa riferimento), “i termini e le modalità con le quali i singoli
Comuni sono tenuti a contribuire al e, sotto altro profilo, i termini e le CP_1 modalità con cui il può rivolgersi ai suoi consociati per ottenere risorse CP_1 economiche, sono quelle previste e disciplinate dagli accordi degli associati e dallo
Statuto”; e, dunque, “è compito dell'ente locale fornire, in linea di massima, in proporzione alla quota consortile detenuta, le risorse al affinché lo stesso CP_1 possa portare avanti il servizio pubblico, coprendo i costi sostenuti e facendo fronte agli impegni finanziari assunti a tal fine, apparendo giustificato in tal senso il frazionamento del debito tra i membri del .” ( n. 3585 del CP_1 CP_11
30.05.2018).
In secondo luogo, è utile rammentare che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 - in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate - trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000
(T.U.E.L.), stante l'inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all'art. 2447 c.c.” (Cass. n. 6871 del 14/03/2024, che si è pronunciata proprio in una controversia avente ad oggetto l'obbligo dei Comuni aderenti ad un CP_1 affidatario della gestione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione, di ripianare le perdite del stesso). CP_1
Infine, a dispetto di quanto lamentato nell'appello, l'assemblea del ha emesso CP_1 gli opportuni provvedimenti secondo le direttive dettate dal Commissario ad acta,
22 provvedendo alla distribuzione del debito fra i Comuni e ad agire per la relativa riscossione.
In merito alle censure relative ai criteri di quantificazione della quota di debito richiesta al appellante, occorre previamente dare atto che, nella delibera n. 27 del Pt_1
10.5.2017, si chiarisce che il pagamento del debito è stato imputato a tutti i Comuni che hanno fatto parte del dall'anno 2000 all'anno 2015 e che nel calcolo si è CP_1 tenuto conto dell'anno di entrata e di quello di recesso dei Comuni consorziati, limitando l'imputazione del pagamento alla pemanenza dei Comuni in ambito consortile;
si riportano anche le direttive del Commissario ad acta secondo cui la ripartizione del debito sarebbe dovuta avvenire in base alle quote possedute da ciascun
Comune. Il riferimento, contenuto nelle varie delibere commissariali e consortili, all'esistenza di un disavanzo e al debito contratto dal verso la società CP_1 appaltatrice e lo stesso riferimento alla “quota di partecipazione” contenuto nella delibera del Commissario ad acta citata, richiamano chiaramente il disposto di cui all'art. 40 (che, a sua volta, richiama l'art. 17) dello Statuto, a mente del quale la quota di partecipazione al ripiano del disavanzo è determinata in base al peso demografico, ossia alla popolazione del Comune censita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il debito.
Ebbene, a fronte di siffatte indicazioni, va condivisa l'osservazione del Tribunale, secondo cui “il ha espressamente indicato i parametri oggettivi, utilizzati per CP_1 la distribuzione del debito tra gli enti consorziati, né è stata messa in discussione la conformità di tali criteri alle previsioni statutarie”.
Con l'atto di opposizione, invero, l'appellante si è limitato a sostenere che 1) “il decreto ingiuntivo non ha alcun fondamento logico, in quanto manca una prova certa che dimostri l'effettività del rapporto obbligatorio e del conseguente diritto di credito da esso nascente, non essendo a tal fine utile la tabella di riparto del debito allegata dal ricorrente” (cfr. pag. 11); che 2) “il piano di riparto costituisce una grave negligenza da parte del ”; (cfr. pag. 12) ed infine 3) che “la quota ripartita al CP_1 [...]
è stata determinata senza tenere in riferimento alcun criterio di riparto”. Parte_1
(cfr. pag.13).
Si rammenta che "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente
(sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore
23 sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass., 27/06/2022, n. 20597).
Nella fattispecie, a fronte della specifica indicazione dei criteri di riparto, come sopra riportati, evincibili tanto nelle delibere richiamate quanto nello Statuto, mai è stato contestato che il conteggio eseguito sia difforme rispetto alle previsioni statutarie. In mancanza di simile specifica contestazione, non sorge, in capo al , alcun CP_1 onere di più puntuale dimostrazione di siffatta (mai contestata) conformità.
Infine, in relazione alle osservazioni sviluppate circa l'assenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, come previsti dall'art. 633 ss c.p.c. – in ordine ai quali l'appellante lamenta un vizio di motivazione nella sentenza gravata – esse sono, all'evidenza, assorbite da quanto sin qui illustrato, oltre a palesarsi chiaramente superflue.
Infatti, per come diffusamente argomentato anche dall'appellante (e ribadito nella sentenza impugnata), il giudizio di cognizione piena che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il decreto o l'esistenza dei requisiti normativamente richiesti per la sua emissione, bensì la fondatezza o meno della pretesa sostanziale sottesa al ricorso originario. Ne consegue che, se all'esito del giudizio – con il contraddittorio pieno e l'istruttoria che lo connotatno – la pretesa, come nel caso di specie, risulta integralmente fondata, allora l'opposizione non potrà che essere rigettata, con conferma del decreto opposto, quand'anche, per avventura, nella fase monitoria la pretesa non fosse adeguatamente assistita dalla prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile. Peraltro, considerato che tutta la documentazione utile alla definizione della controversia – e sulla quale sia il Tribunale sia questa Corte hanno fondato il proprio convincimento – era già contenuta nel fascicolo monitorio, tanto dimostra che, già in quella fase, il credito era ampiamente dimostrato nell'an e nel quantum.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (scaglione ricompreso tra euro 52.001 ad euro 260.000, in ragione della
24 domanda), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado), con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2302/2019, emessa in data
[...]
12.11.2019, pubblicata in data 15.11.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in euro 7.160,00, per compensi, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, avv.
GO Barba;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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