TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del Giudice D.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 332/2022 del ruolo generale degli affari contenzioni dell'anno 2022, promossa da:
Avv. Paolo Novella (C.F. ) e Avv. Francesca Novella (C.F. C.F._1
), entrambi con studio in Tagliacozzo V.le A. Moro n. 19, che C.F._2
stanno personalmente in giudizio, nonché entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela
Novella C.F. come da procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
opposizione a decreto ingiuntivo del 07.03.2022, presente negli atti del fascicolo opponenti
contro in persona del procuratore speciale del rappresentante Controparte_1
generale per l'Italia legale rappresentante pro-tempore, C.F. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Nicolò Nadir Durzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Sandro Ranaldi in Via A. Diaz n. 13 – 67069 Avezzano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022, presente negli atti del fascicolo opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato il
07.03.2022, gli attori opponenti Avv.ti Paolo e Francesca Novella evocavano in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2022 Controparte_1
RG n. 1477/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in favore di Controparte_1
e con il quale si ingiungeva all'Avv. Paolo Novella il pagamento della
[...]
somma di euro 10.613,84 oltre interessi come da domanda e all'Avv. Francesca Novella il pagamento della somma di euro 8.772,00 oltre gli interessi come da domanda, nonché ad entrambi, in solido, si ingiungeva il pagamento delle spese di procedura liquidate in euro
540,00 per compensi, euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali, CA, IVA e spese successive occorrende.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 10.06.2022, con la quale contestava i motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Successivamente, con ordinanza del 15.05.2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione, rilevando che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione, considerato anche che dalla documentazione in atti, la sentenza d'appello risulta adempiuta;
inoltre, il Giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda, considerato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la procedura di mediazione di cui al
D.lsg. 28/2010, assegnava il termine di legge di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione che aveva luogo in data 01.08.2024, come da verbale in atti.
All'udienza del 31.10.2024 venivano precisate le rispettive conclusioni delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Preliminarmente è opportuno rilevare che la presente causa, come già evidenziato nella sopra richiamata ordinanza del 15.05.2024, ha ad oggetto una controversia per la quale l'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2010 prescrive, a pena di improcedibilità, l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La Suprema Corte ha stabilito che “nel procedimento di mediazione obbligatoria,
disciplinato dal d.lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità per le controversie indicate dell'art. 5, comma 1 bis del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. 2019 n. 8473). Dispone, inoltre, la predetta pronuncia “l'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti la mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato (sempre Cass. 2019 n. 8473). La presenza personale delle parti sarebbe posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina della mediazione;
tuttavia la Suprema Corte (sempre con la sentenza 8473/2019) ha riconosciuto alla parte anche la possibilità di non essere presente personalmente all'incontro di mediazione precisando, però, che il soggetto delegato a partecipare al suo posto (che può
essere anche il proprio difensore), deve essere munito di procura speciale sostanziale. Ne
consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può conferire tale potere con la procura rilasciata al difensore e da questi autenticata. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura speciale sostanziale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106/2024
con la quale ha affermato che la domanda è improcedibile se l'avvocato si presenta in mediazione senza una specifica procura sostanziale.
Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie di cui al presente giudizio, dal verbale negativo di mediazione del giorno 01.08.2024 in atti (prodotto da parte opponente in data 23.10.2024.) si evince che all'incontro effettuato davanti al mediatore il giorno 01.08.2024 hanno partecipato personalmente gli opponenti Avv.ti Paolo Novella e
Francesca Novella ed il loro difensore Avv. Manuela Novella, mentre parte opposta non è comparsa personalmente bensì a mezzo del proprio Controparte_1
difensore Avv. Nicolò Nadir Durzi che non risulta munito, né al momento dell'instaurazione della mediazione (vedi pag. 6 domanda di mediazione), né
successivamente, di procura speciale sostanziale che gli attribuisse la rappresentanza sostanziale della parte per il procedimento di mediazione, come richiesto dalle predette e tutte conformi sentenze della Suprema Corte (ex pluris: Cass. Sent. N. 8473/2019; Cass.
Sent. N. 20643/2023; Cass. sent. N. 18106/2024).
Tale mancanza è stata prontamente evidenziata ed eccepita da parte opponente alla prima udienza utile del giorno 31.10.2024.
La condizione di procedibilità non è, pertanto, avverata con l'effetto che all'improcedibilità
della domanda conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
D'altra parte, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale e, quindi, la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, risultando così assorbiti, in ragione dell'improcedibilità della domanda, i restanti motivi di opposizione e le questioni di merito.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce delle disposizioni in materia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2022 RG n. 1477/2021 emesso da questo Tribunale in data
11.01.2022 e pubblicato in data 19.01.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore degli opponenti Avv.ti Paolo Novella e Francesca Novella che si liquidano per le sole fasi di giudizio spiegate (studio, introduttiva e decisionale) in euro 3.397,00 per compensi, euro 118,50 per spese di iscrizione causa, oltre spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del Giudice D.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 332/2022 del ruolo generale degli affari contenzioni dell'anno 2022, promossa da:
Avv. Paolo Novella (C.F. ) e Avv. Francesca Novella (C.F. C.F._1
), entrambi con studio in Tagliacozzo V.le A. Moro n. 19, che C.F._2
stanno personalmente in giudizio, nonché entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela
Novella C.F. come da procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
opposizione a decreto ingiuntivo del 07.03.2022, presente negli atti del fascicolo opponenti
contro in persona del procuratore speciale del rappresentante Controparte_1
generale per l'Italia legale rappresentante pro-tempore, C.F. , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Nicolò Nadir Durzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Sandro Ranaldi in Via A. Diaz n. 13 – 67069 Avezzano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022, presente negli atti del fascicolo opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato il
07.03.2022, gli attori opponenti Avv.ti Paolo e Francesca Novella evocavano in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 22/2022 Controparte_1
RG n. 1477/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in favore di Controparte_1
e con il quale si ingiungeva all'Avv. Paolo Novella il pagamento della
[...]
somma di euro 10.613,84 oltre interessi come da domanda e all'Avv. Francesca Novella il pagamento della somma di euro 8.772,00 oltre gli interessi come da domanda, nonché ad entrambi, in solido, si ingiungeva il pagamento delle spese di procedura liquidate in euro
540,00 per compensi, euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali, CA, IVA e spese successive occorrende.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 10.06.2022, con la quale contestava i motivi di opposizione, chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Successivamente, con ordinanza del 15.05.2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione, rilevando che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione, considerato anche che dalla documentazione in atti, la sentenza d'appello risulta adempiuta;
inoltre, il Giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda, considerato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la procedura di mediazione di cui al
D.lsg. 28/2010, assegnava il termine di legge di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione che aveva luogo in data 01.08.2024, come da verbale in atti.
All'udienza del 31.10.2024 venivano precisate le rispettive conclusioni delle parti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
Preliminarmente è opportuno rilevare che la presente causa, come già evidenziato nella sopra richiamata ordinanza del 15.05.2024, ha ad oggetto una controversia per la quale l'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2010 prescrive, a pena di improcedibilità, l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La Suprema Corte ha stabilito che “nel procedimento di mediazione obbligatoria,
disciplinato dal d.lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità per le controversie indicate dell'art. 5, comma 1 bis del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. 2019 n. 8473). Dispone, inoltre, la predetta pronuncia “l'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti la mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato (sempre Cass. 2019 n. 8473). La presenza personale delle parti sarebbe posta a garanzia della stessa finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina della mediazione;
tuttavia la Suprema Corte (sempre con la sentenza 8473/2019) ha riconosciuto alla parte anche la possibilità di non essere presente personalmente all'incontro di mediazione precisando, però, che il soggetto delegato a partecipare al suo posto (che può
essere anche il proprio difensore), deve essere munito di procura speciale sostanziale. Ne
consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può conferire tale potere con la procura rilasciata al difensore e da questi autenticata. Pertanto, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura speciale sostanziale,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106/2024
con la quale ha affermato che la domanda è improcedibile se l'avvocato si presenta in mediazione senza una specifica procura sostanziale.
Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie di cui al presente giudizio, dal verbale negativo di mediazione del giorno 01.08.2024 in atti (prodotto da parte opponente in data 23.10.2024.) si evince che all'incontro effettuato davanti al mediatore il giorno 01.08.2024 hanno partecipato personalmente gli opponenti Avv.ti Paolo Novella e
Francesca Novella ed il loro difensore Avv. Manuela Novella, mentre parte opposta non è comparsa personalmente bensì a mezzo del proprio Controparte_1
difensore Avv. Nicolò Nadir Durzi che non risulta munito, né al momento dell'instaurazione della mediazione (vedi pag. 6 domanda di mediazione), né
successivamente, di procura speciale sostanziale che gli attribuisse la rappresentanza sostanziale della parte per il procedimento di mediazione, come richiesto dalle predette e tutte conformi sentenze della Suprema Corte (ex pluris: Cass. Sent. N. 8473/2019; Cass.
Sent. N. 20643/2023; Cass. sent. N. 18106/2024).
Tale mancanza è stata prontamente evidenziata ed eccepita da parte opponente alla prima udienza utile del giorno 31.10.2024.
La condizione di procedibilità non è, pertanto, avverata con l'effetto che all'improcedibilità
della domanda conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
D'altra parte, le norme che fissano condizioni di procedibilità sono di ordine pubblico processuale e, quindi, la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, risultando così assorbiti, in ragione dell'improcedibilità della domanda, i restanti motivi di opposizione e le questioni di merito.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce delle disposizioni in materia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2022 RG n. 1477/2021 emesso da questo Tribunale in data
11.01.2022 e pubblicato in data 19.01.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore degli opponenti Avv.ti Paolo Novella e Francesca Novella che si liquidano per le sole fasi di giudizio spiegate (studio, introduttiva e decisionale) in euro 3.397,00 per compensi, euro 118,50 per spese di iscrizione causa, oltre spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5