CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 131/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier ConIGliere
dott. Sergio Carnimeo ConIGliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 131/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'8.4.2024 (lunedì) e iscritto a ruolo il 15.4.2024,
da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Trieste alla
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato;
- appellante -
contro
1) (13.01.1995 - ME - Brasil); Controparte_1
2) (01.12.1999 - ME - Brasil); CP_2
3) (25.01.2000 - Campinas - Brasil); Parte_2
4) (13.03.2003 - Campinas - Brasil); Parte_3
5) (08.07.1971 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di Controparte_3
esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_1 (13.06.1972 - Salvador - Brasil) – 6) della minore
[...] [...]
(25.05.2005 - ME - Brasil); Persona_2
7) (15.09.1998 - ME - Brasil); CP_4 Parte_4
8) (19.12.1999 - ME - Parte_5
Brasil);
9) (04.08.1972 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di CP_5
esercente la potestà genitoriale - unitamente a (01.11.1968 - Elmshorn Persona_3
- Germania) – 10) del minore (22.02.2008 - Caranguatatuba - Persona_4
Brasil);
11) (04.11.1973 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di Controparte_6
esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_5
(18.08.1974 – ME - Brasil) – 12) del minore Persona_6
(24.01.2011 -Campinas - Brasil);
13) (19.10.2004 - ME – Brasil); Parte_6
14) (10.04.1975 - ME - Brasil); Parte_7
15) (11.09.1996 - ME - Brasil); Parte_8
16) (27.12.1976 - ME - Brasil;
Parte_9
in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a
[...]
- dei minori 17) Per_7 Persona_8
(31.07.2008 - Curitiba - Brasil) e 18) (09.05.2017 - Parte_10
Curitiba - Brasil),
tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto, che indica per le notifiche l'indirizzo PEC
-appellati -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n.1299/2024 dd.
4.3.2024, pubblicata e comunicata il 7.3.2024, nella causa n. 3152/2022 R.G.
pag. 2/11 CONCLUSIONI
Per l'appellante , come in memoria depositata il 31.1.2025 Parte_1
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formula equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente RG 3152/2022 e registrata con n. cronol. 1299/2024 del 4.3/2/2024 e Repert. n. 426/2024 del 7/3/2024, comunicata in tale ultima data così:
accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma;
dichiarare l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento esperita, oltre che la carenza di interesse ad agire, di cui non si è dimostrata la sussistenza ed i cui presupposti sono da ricondurre ad inerzia od errori della controparte per l'attivazione delle procedure amministrative finalizzate alla trascrizione degli atti di stato civile che lo riguardano.
In ogni caso dichiarare l'inidoneità della documentazione anagrafica dimessa dai ricorrenti a prova del proprio status in quanto proveniente da ufficiali pubblici di nazione diversa dall'Italia ma priva di apostille e traduzione, in violazione della
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per parte appellata, come in comparsa di risposta richiamata dalle note scritte depositate il 20.1.2025:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, di voler procedere all'integrale rigetto della domanda, così come articolata, poiché infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste. Con riserva di formulare istanze istruttorie.
Con vittoria di spese ed onorari oltre spese generali ed oneri di legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
pag. 3/11 FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con ricorso depositato il 12.10.2022, gli odierni appellati hanno adito il Tribunale di
Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti di , nata a [...] il [...], riconosciuta Persona_9
cittadina italiana e richiamati i principi giurisprudenziali in materia (Cass. SU sent.
25317 del 24.8.2022).
2. Hanno allegato i ricorrenti che la predetta aveva, a sua volta, Persona_9
ricevuto la cittadinanza italiana in quanto nipote di , nato a [...] Persona_10
Pordenone l'8.1.1878 da genitori italiani ed emigrato in Brasile senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
3. Si riporta di seguito uno schema illustrativo dei rapporti di parentela allegati tra
[...]
e i predetti ricorrenti, di seguito sottolineati (in totale: 5 figli e 13 Persona_9
nipoti):
Figli Nipoti
Parte_11
4.11.1967 a Per_11
, CP_2 ME (Brasile)
Parte_12
[...]
8.6.1969
[...]
Parte_3 a ME (Brasile)
Parte_13 [...]
Persona_1
[...]
Parte_14 Parte_4 Pt_5
[...]
[...]
[...] Pt_5 Per_1
Persona_1
pag. 4/11 Controparte_7 Per_3 CP_2
CP_8 Persona_6
CP_2
Pt_6 Persona_6
Parte_7 Parte_8
CP_2
Parte_15
[...]
[...]
[...]
Hanno pure allegato, i ricorrenti, di avere integralmente documentato i suindicati presupposti e di avere inutilmente inoltrato richiesta di riconoscimento al Consolato italiano in Brasile, constatando che analoghe pratiche presso quell'ufficio erano in via di evasione con un inaccettabile ritardo di diversi anni (al momento solo le pratiche inviate fino al 2010).
4. A fronte della prima udienza fissata per il 2.5.2023, si è costituito, in primo grado, il
, con comparsa depositata il 28.4.2023, opponendosi e svolgendo Parte_1
esclusivamente le seguenti difese.
4.1. Ha eccepito, in primo luogo, la competenza territoriale del Tribunale di Roma in base alla regola generale del Foro del convenuto.
Non sarebbe, infatti, applicabile l'art.4 comma 5 del D.L. 17/02/2017, n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46 ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo il quale: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
E ciò in quanto, nel caso di specie, i ricorrenti avevano indicato quale loro avo cittadino italiano la IG.ra che non è nata in [...], ma in Brasile. Persona_9
pag. 5/11 Né potrebbe trovare applicazione la disposizione, desumibile dall'art.19 bis D.L.vo
150/11, per la quale la competenza si radica presso il Tribunale nel cui circondario il ricorrente ha dimora, avendo, nel nostro caso, i ricorrenti tutti dimora all'estero.
4.2. Ha rilevato, inoltre, che non risultava depositato l'atto di nascita della IG.ra
[...]
, pure indicato quale doc. 22 nel ricorso. Persona_9
5. Il giudice, con ordinanza dd. 24.5.2023, ha fissato ulteriore udienza rilevando che:
- parte ricorrente non aveva preso posizione sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal resistente;
Parte_1
- parte ricorrente, al n.22 delle proprie produzioni, non aveva allegato il certificato di nascita di , come rubricato, ma il certificato, rilasciato il Persona_9
12.12.1997, con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Pasiano di Pordenone aveva disposto l'iscrizione all'A.I.R.E. di , con decorrenza dal Persona_9
12.12.1997, documento, quest'ultimo, rilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire.
6. Successivamente il Tribunale non ha accolto le istanze dei ricorrenti di trattazione dell'udienza con sostituzione con note scritte.
7. Da ultimo, parte ricorrente, ha dedotto, con note depositate il 5.7.2023, che:
- non vi sarebbe carenza di interesse ad agire, non essendo la richiesta amministrativa una condizione di procedibilità (Cass. SS.UU., Sent. 28873/2008) ed avendo, comunque, i ricorrenti, depositato richiesta amministrativa, in tesi allegata;
- quanto alla prova della cittadinanza in capo alla IG.ra , tale prova Persona_9 sarebbe stata fornita già con la produzione del certificato di iscrizione all'AIRE, aggiungendo produzione anche di certificato di nascita;
- quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, ne ha contestata la fondatezza per essere, l'avo di riferimento, la IG.ra , ha comunque aggiunto che Persona_9
dalla documentazione dimessa si poteva agevolmente evincere chi fossero gli ascendenti maschi (nonno a padre) della IGnora . Persona_9
8. All'udienza del 12.7.2023 il ha insistito nell'eccezione di incompetenza per Parte_1 territorio e nella carenza di interesse ad agire “perché il con l'iscrizione Parte_1
pag. 6/11 all'AIRE dell'ava ha già riconosciuto la cittadinanza italiana a Persona_9 lei e ai suoi discendenti.”.
L'ordinanza impugnata
9. Con ordinanza depositata il 4.3.2024, il Tribunale di Trieste ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ed ha accolto il ricorso.
9.1. Quanto alla competenza, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art.4 co.5 DL n.12/2017 in considerazione del fatto che l'antenato dei ricorrenti, dal quale discendeva la cittadinanza italiana, era , il quale era nato l'[...] a Persona_10
Pasiano di Pordenone, e quindi in un Comune rientrante, ad oggi, nella competenza delle Sezioni Specializzate nella materia in esame, presso il Tribunale di Trieste.
9.2. Nel merito il Tribunale ha ritenuto provata documentalmente la discendenza iure sanguinis allegata dai ricorrenti. Ha evidenziato che l'avo italiano, a suo tempo emigrato in Brasile, non era stato naturalizzato cittadino brasiliano, come pure i suoi discendenti, tant'è che la IG.ra era stata riconosciuta Persona_9
pacificamente cittadina italiana.
9.3. E' stato, poi, riconosciuto l'interesse ad agire giudizialmente in presenza di una discendenza genealogica con passaggio per linea femminile in periodo anteriore alla
Costituzione italiana, richiamate: la previsione dell'art.10 della legge 555/1912, le successive declaratorie di incostituzionalità della norma (Corte Cost. sent. n.30 del 1983
e n. 87 del 1975) e l'approdo giurisprudenziale (Cass. SU sent. 4466 del 25.2.2009) favorevole ad un'estensione dell'interesse ad agire anche al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
L'atto di appello del Parte_1
10. Con l'atto di citazione sopraindicato, il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi.
10.1. In primo luogo, il , ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale CP_9
già sollevata in primo grado.
Ha sostenuto l'appellante che non sia applicabile al caso di specie il disposto dell'art..4 comma 5 del D.L. 17/02/2017, n.13, secondo il quale:
pag. 7/11 “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Secondo l'appellante tale previsione, nel caso di ascendenti cittadini italiani, indicherebbe due distinti criteri di collegamento per individuare la competenza territoriale: il Comune di nascita in Italia del genitore (padre o madre) o il Comune di nascita in Italia dell'avo. Si tratterebbe di criteri alternativi subordinati (il secondo al primo) applicabili solamente al genitore o all'ascendente che, nel ricorso, viene invocato come diretto trasmittente la cittadinanza.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie la cittadinanza italiana era stata invocata per discendenza da , rispettivamente madre e nonna dei vari Persona_9
ricorrenti, il criterio speciale della competenza non sarebbe applicabile, per mancanza del requisito della nascita in Italia della predetta . Per_9
10.2. In secondo luogo, l'appellante ha sostenuto la carenza di interesse all'azione in capo ai ricorrenti.
I ricorrenti avevano, infatti dimostrato l'acquisizione della cittadinanza italiana producendo il certificato di nascita della loro ascendente, la cui cittadinanza italiana è stata documentata con certificato di iscrizione all'AIRE e non è stata contestata.
Non vi sarebbe alcuna situazione di oggettiva incertezza a giustificare il ricorso all'AG.
Oltre a ciò, i ricorrenti, con la produzione documentale iniziale, non avevano provato di avere formulato richieste al Consolato italiano in Brasile, producendo solamente elementi in ordine alla possibile durata di un eventuale procedimento amministrativo. E, irritualmente, solo in data 28.4.2023, avevano prodotto una ricevuta amministrativa di istanza di tenore però sconosciuto.
In realtà i ricorrenti avrebbero potuto avvalersi direttamente delle norme che disciplinano le iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani all'estero (artt. 1 Legge
27.10.1988, n.470) e del fatto che i figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero, sono cittadini italiani e la loro nascita dev'essere trascritta in Italia.
pag. 8/11 L'Autorità consolare avrebbe potuto, ove opportunamente investita, con produzione dei documenti necessari, trasmettere alle autorità italiane atti di stato civile da trascrivere in
Italia.
Ancor più poteva operare parte ricorrente in via amministrativa, essendo, la propria ascendente, già accertata e iscritta anagraficamente come cittadina italiana.
10.3. Nel merito, infine, l'appellante ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti anagrafici prodotti, in quanto privi di traduzione in lingua italiana e senza apostille.
Le difese di parte ricorrente in appello
11. Con comparsa depositata il 2.9.2024 si sono costituiti in questa sede i ricorrenti di primo grado, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi.
11.1. In merito alla competenza territoriale, hanno condiviso le ragioni già evidenziate dal Tribunale di Trieste e prodotto una recente pronuncia del Tribunale di Roma, in caso analogo, contenente declaratoria della propria incompetenza in favore, in quel caso, del
Tribunale di Venezia.
11.2. Quanto all'interesse ad agire i ricorrenti hanno evidenziato di avere documentato la richiesta formulata al Consolato italiano in Brasile, come pure i gravi ritardi in pratiche di tal genere. Hanno richiamato sia precedenti decisioni di Tribunali di merito in tal senso (Genova., Trieste), sia, a conferma della sostanziale paralisi delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana in Brasile, allegazioni dell'Avvocatura dello Stato di Roma in altri contenziosi.
11.3. Da ultimo hanno rimarcato l'infondatezza del motivo di appello relativo all'efficacia probatoria della documentazione, evidenziando di avere già prodotto in primo grado i certificati anagrafici corredati di traduzione e di apostille.
Il procedimento di appello
12. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Sia la prima udienza dell'8.10.2024, sia l'udienza di assunzione in decisione dell'1.4.2025 sono state sostituite dal deposito di note scritte e le parti hanno ottemperato depositando altresì le memorie ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 9/11 13. L'eccezione di incompetenza è stata tardivamente sollevata dal Parte_1
appellante, con la comparsa di costituzione in primo grado, depositata, però, solamente il 28.4.2022, a fronte della prima udienza fissata per il giorno 2.5.2022, e, quindi, oltre i termini previsti dall'art.702 bis co.3 c.p.c. (“non oltre 10 giorni prima dell'udienza”), a pena di decadenza (ex art. 702 bis co. 4 c.p.c.), norme, queste, applicabili ratione temporis.
14. Quanto all'interesse ad agire in giudizio, questione che, in primo grado, è stata dapprima sollevata e poi esclusa, quanto a fondatezza, dal Tribunale di Trieste, deve ritenersi che è già la condotta processuale del convenuto a portare alla Parte_1 conferma dell'ordinanza di primo grado.
Il , infatti, in primo grado ha resistito in giudizio, pur limitando le proprie Parte_1 difese all'eccezione (tardiva) di incompetenza per territorio e al rilievo della mancata produzione di un certificato di nascita. In grado di appello, promosso dal , poi, Parte_1
ha insistito per ottenere – evidentemente – un obiettivo meramente procedurale.
Vero è che solo in corso di causa, a seguito di rilievo del giudice di primo grado, i ricorrenti hanno focalizzato la circostanza che l'avo di riferimento, la IG.ra
[...]
essendo iscritta all'AIRE, era già, per l'autorità amministrativa del Persona_9
nostro Paese, cittadina italiana.
Tuttavia, sul punto, il giudice di primo grado ha formulato una legittima e sufficiente deduzione in punto permanenza dell'interesse alla pronuncia giudiziaria, e l'appellante non si è fatto carico di specificare l'errore nel quale il primo giudice sarebbe incorso.
15. Da ultimo, la contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti anagrafici prodotti, oltre che infondata, è tardiva, in quanto formulata dopo un'assenza di contestazione in primo grado.
16. Ne consegue il rigetto dell'appello, la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio
(mancando appello incidentale sulle spese del primo grado), liquidate secondo valori minimi del parametro di riferimento (indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto della trattazione in forma scritta, dell'assenza di istruttoria – al di là delle pag. 10/11 produzioni degli atti introduttivi - e della limitatezza, in fatto e in diritto, della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 131/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente l'ordinanza appellata, del Tribunale di Trieste n.1299/2024 pubblicata il 4/3/2024;
2 - condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida, in mancanza di nota spese, in complessivi
€.3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da pagare al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
ConIGliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 131/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier ConIGliere
dott. Sergio Carnimeo ConIGliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 131/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'8.4.2024 (lunedì) e iscritto a ruolo il 15.4.2024,
da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Trieste alla
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato;
- appellante -
contro
1) (13.01.1995 - ME - Brasil); Controparte_1
2) (01.12.1999 - ME - Brasil); CP_2
3) (25.01.2000 - Campinas - Brasil); Parte_2
4) (13.03.2003 - Campinas - Brasil); Parte_3
5) (08.07.1971 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di Controparte_3
esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_1 (13.06.1972 - Salvador - Brasil) – 6) della minore
[...] [...]
(25.05.2005 - ME - Brasil); Persona_2
7) (15.09.1998 - ME - Brasil); CP_4 Parte_4
8) (19.12.1999 - ME - Parte_5
Brasil);
9) (04.08.1972 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di CP_5
esercente la potestà genitoriale - unitamente a (01.11.1968 - Elmshorn Persona_3
- Germania) – 10) del minore (22.02.2008 - Caranguatatuba - Persona_4
Brasil);
11) (04.11.1973 - ME - Brasil), in proprio ed in qualità di Controparte_6
esercente la potestà genitoriale - unitamente a Persona_5
(18.08.1974 – ME - Brasil) – 12) del minore Persona_6
(24.01.2011 -Campinas - Brasil);
13) (19.10.2004 - ME – Brasil); Parte_6
14) (10.04.1975 - ME - Brasil); Parte_7
15) (11.09.1996 - ME - Brasil); Parte_8
16) (27.12.1976 - ME - Brasil;
Parte_9
in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale - unitamente a
[...]
- dei minori 17) Per_7 Persona_8
(31.07.2008 - Curitiba - Brasil) e 18) (09.05.2017 - Parte_10
Curitiba - Brasil),
tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CAROSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto, che indica per le notifiche l'indirizzo PEC
-appellati -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n.1299/2024 dd.
4.3.2024, pubblicata e comunicata il 7.3.2024, nella causa n. 3152/2022 R.G.
pag. 2/11 CONCLUSIONI
Per l'appellante , come in memoria depositata il 31.1.2025 Parte_1
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formula equipollente dichiarata inefficace l'ordinanza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Trieste nel procedimento avente RG 3152/2022 e registrata con n. cronol. 1299/2024 del 4.3/2/2024 e Repert. n. 426/2024 del 7/3/2024, comunicata in tale ultima data così:
accertando e dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste in favore del Tribunale di Roma;
dichiarare l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento esperita, oltre che la carenza di interesse ad agire, di cui non si è dimostrata la sussistenza ed i cui presupposti sono da ricondurre ad inerzia od errori della controparte per l'attivazione delle procedure amministrative finalizzate alla trascrizione degli atti di stato civile che lo riguardano.
In ogni caso dichiarare l'inidoneità della documentazione anagrafica dimessa dai ricorrenti a prova del proprio status in quanto proveniente da ufficiali pubblici di nazione diversa dall'Italia ma priva di apostille e traduzione, in violazione della
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
Per parte appellata, come in comparsa di risposta richiamata dalle note scritte depositate il 20.1.2025:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, di voler procedere all'integrale rigetto della domanda, così come articolata, poiché infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste. Con riserva di formulare istanze istruttorie.
Con vittoria di spese ed onorari oltre spese generali ed oneri di legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
pag. 3/11 FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
1. Con ricorso depositato il 12.10.2022, gli odierni appellati hanno adito il Tribunale di
Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti di , nata a [...] il [...], riconosciuta Persona_9
cittadina italiana e richiamati i principi giurisprudenziali in materia (Cass. SU sent.
25317 del 24.8.2022).
2. Hanno allegato i ricorrenti che la predetta aveva, a sua volta, Persona_9
ricevuto la cittadinanza italiana in quanto nipote di , nato a [...] Persona_10
Pordenone l'8.1.1878 da genitori italiani ed emigrato in Brasile senza rinunciare alla cittadinanza italiana.
3. Si riporta di seguito uno schema illustrativo dei rapporti di parentela allegati tra
[...]
e i predetti ricorrenti, di seguito sottolineati (in totale: 5 figli e 13 Persona_9
nipoti):
Figli Nipoti
Parte_11
4.11.1967 a Per_11
, CP_2 ME (Brasile)
Parte_12
[...]
8.6.1969
[...]
Parte_3 a ME (Brasile)
Parte_13 [...]
Persona_1
[...]
Parte_14 Parte_4 Pt_5
[...]
[...]
[...] Pt_5 Per_1
Persona_1
pag. 4/11 Controparte_7 Per_3 CP_2
CP_8 Persona_6
CP_2
Pt_6 Persona_6
Parte_7 Parte_8
CP_2
Parte_15
[...]
[...]
[...]
Hanno pure allegato, i ricorrenti, di avere integralmente documentato i suindicati presupposti e di avere inutilmente inoltrato richiesta di riconoscimento al Consolato italiano in Brasile, constatando che analoghe pratiche presso quell'ufficio erano in via di evasione con un inaccettabile ritardo di diversi anni (al momento solo le pratiche inviate fino al 2010).
4. A fronte della prima udienza fissata per il 2.5.2023, si è costituito, in primo grado, il
, con comparsa depositata il 28.4.2023, opponendosi e svolgendo Parte_1
esclusivamente le seguenti difese.
4.1. Ha eccepito, in primo luogo, la competenza territoriale del Tribunale di Roma in base alla regola generale del Foro del convenuto.
Non sarebbe, infatti, applicabile l'art.4 comma 5 del D.L. 17/02/2017, n. 13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46 ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 36, L. 26 novembre 2021, n. 206, secondo il quale: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
E ciò in quanto, nel caso di specie, i ricorrenti avevano indicato quale loro avo cittadino italiano la IG.ra che non è nata in [...], ma in Brasile. Persona_9
pag. 5/11 Né potrebbe trovare applicazione la disposizione, desumibile dall'art.19 bis D.L.vo
150/11, per la quale la competenza si radica presso il Tribunale nel cui circondario il ricorrente ha dimora, avendo, nel nostro caso, i ricorrenti tutti dimora all'estero.
4.2. Ha rilevato, inoltre, che non risultava depositato l'atto di nascita della IG.ra
[...]
, pure indicato quale doc. 22 nel ricorso. Persona_9
5. Il giudice, con ordinanza dd. 24.5.2023, ha fissato ulteriore udienza rilevando che:
- parte ricorrente non aveva preso posizione sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal resistente;
Parte_1
- parte ricorrente, al n.22 delle proprie produzioni, non aveva allegato il certificato di nascita di , come rubricato, ma il certificato, rilasciato il Persona_9
12.12.1997, con cui l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Pasiano di Pordenone aveva disposto l'iscrizione all'A.I.R.E. di , con decorrenza dal Persona_9
12.12.1997, documento, quest'ultimo, rilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire.
6. Successivamente il Tribunale non ha accolto le istanze dei ricorrenti di trattazione dell'udienza con sostituzione con note scritte.
7. Da ultimo, parte ricorrente, ha dedotto, con note depositate il 5.7.2023, che:
- non vi sarebbe carenza di interesse ad agire, non essendo la richiesta amministrativa una condizione di procedibilità (Cass. SS.UU., Sent. 28873/2008) ed avendo, comunque, i ricorrenti, depositato richiesta amministrativa, in tesi allegata;
- quanto alla prova della cittadinanza in capo alla IG.ra , tale prova Persona_9 sarebbe stata fornita già con la produzione del certificato di iscrizione all'AIRE, aggiungendo produzione anche di certificato di nascita;
- quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, ne ha contestata la fondatezza per essere, l'avo di riferimento, la IG.ra , ha comunque aggiunto che Persona_9
dalla documentazione dimessa si poteva agevolmente evincere chi fossero gli ascendenti maschi (nonno a padre) della IGnora . Persona_9
8. All'udienza del 12.7.2023 il ha insistito nell'eccezione di incompetenza per Parte_1 territorio e nella carenza di interesse ad agire “perché il con l'iscrizione Parte_1
pag. 6/11 all'AIRE dell'ava ha già riconosciuto la cittadinanza italiana a Persona_9 lei e ai suoi discendenti.”.
L'ordinanza impugnata
9. Con ordinanza depositata il 4.3.2024, il Tribunale di Trieste ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ed ha accolto il ricorso.
9.1. Quanto alla competenza, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art.4 co.5 DL n.12/2017 in considerazione del fatto che l'antenato dei ricorrenti, dal quale discendeva la cittadinanza italiana, era , il quale era nato l'[...] a Persona_10
Pasiano di Pordenone, e quindi in un Comune rientrante, ad oggi, nella competenza delle Sezioni Specializzate nella materia in esame, presso il Tribunale di Trieste.
9.2. Nel merito il Tribunale ha ritenuto provata documentalmente la discendenza iure sanguinis allegata dai ricorrenti. Ha evidenziato che l'avo italiano, a suo tempo emigrato in Brasile, non era stato naturalizzato cittadino brasiliano, come pure i suoi discendenti, tant'è che la IG.ra era stata riconosciuta Persona_9
pacificamente cittadina italiana.
9.3. E' stato, poi, riconosciuto l'interesse ad agire giudizialmente in presenza di una discendenza genealogica con passaggio per linea femminile in periodo anteriore alla
Costituzione italiana, richiamate: la previsione dell'art.10 della legge 555/1912, le successive declaratorie di incostituzionalità della norma (Corte Cost. sent. n.30 del 1983
e n. 87 del 1975) e l'approdo giurisprudenziale (Cass. SU sent. 4466 del 25.2.2009) favorevole ad un'estensione dell'interesse ad agire anche al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
L'atto di appello del Parte_1
10. Con l'atto di citazione sopraindicato, il ha impugnato Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Trieste per i seguenti motivi.
10.1. In primo luogo, il , ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale CP_9
già sollevata in primo grado.
Ha sostenuto l'appellante che non sia applicabile al caso di specie il disposto dell'art..4 comma 5 del D.L. 17/02/2017, n.13, secondo il quale:
pag. 7/11 “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Secondo l'appellante tale previsione, nel caso di ascendenti cittadini italiani, indicherebbe due distinti criteri di collegamento per individuare la competenza territoriale: il Comune di nascita in Italia del genitore (padre o madre) o il Comune di nascita in Italia dell'avo. Si tratterebbe di criteri alternativi subordinati (il secondo al primo) applicabili solamente al genitore o all'ascendente che, nel ricorso, viene invocato come diretto trasmittente la cittadinanza.
Conseguentemente, poiché nel caso di specie la cittadinanza italiana era stata invocata per discendenza da , rispettivamente madre e nonna dei vari Persona_9
ricorrenti, il criterio speciale della competenza non sarebbe applicabile, per mancanza del requisito della nascita in Italia della predetta . Per_9
10.2. In secondo luogo, l'appellante ha sostenuto la carenza di interesse all'azione in capo ai ricorrenti.
I ricorrenti avevano, infatti dimostrato l'acquisizione della cittadinanza italiana producendo il certificato di nascita della loro ascendente, la cui cittadinanza italiana è stata documentata con certificato di iscrizione all'AIRE e non è stata contestata.
Non vi sarebbe alcuna situazione di oggettiva incertezza a giustificare il ricorso all'AG.
Oltre a ciò, i ricorrenti, con la produzione documentale iniziale, non avevano provato di avere formulato richieste al Consolato italiano in Brasile, producendo solamente elementi in ordine alla possibile durata di un eventuale procedimento amministrativo. E, irritualmente, solo in data 28.4.2023, avevano prodotto una ricevuta amministrativa di istanza di tenore però sconosciuto.
In realtà i ricorrenti avrebbero potuto avvalersi direttamente delle norme che disciplinano le iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani all'estero (artt. 1 Legge
27.10.1988, n.470) e del fatto che i figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero, sono cittadini italiani e la loro nascita dev'essere trascritta in Italia.
pag. 8/11 L'Autorità consolare avrebbe potuto, ove opportunamente investita, con produzione dei documenti necessari, trasmettere alle autorità italiane atti di stato civile da trascrivere in
Italia.
Ancor più poteva operare parte ricorrente in via amministrativa, essendo, la propria ascendente, già accertata e iscritta anagraficamente come cittadina italiana.
10.3. Nel merito, infine, l'appellante ha contestato l'efficacia probatoria dei documenti anagrafici prodotti, in quanto privi di traduzione in lingua italiana e senza apostille.
Le difese di parte ricorrente in appello
11. Con comparsa depositata il 2.9.2024 si sono costituiti in questa sede i ricorrenti di primo grado, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi.
11.1. In merito alla competenza territoriale, hanno condiviso le ragioni già evidenziate dal Tribunale di Trieste e prodotto una recente pronuncia del Tribunale di Roma, in caso analogo, contenente declaratoria della propria incompetenza in favore, in quel caso, del
Tribunale di Venezia.
11.2. Quanto all'interesse ad agire i ricorrenti hanno evidenziato di avere documentato la richiesta formulata al Consolato italiano in Brasile, come pure i gravi ritardi in pratiche di tal genere. Hanno richiamato sia precedenti decisioni di Tribunali di merito in tal senso (Genova., Trieste), sia, a conferma della sostanziale paralisi delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana in Brasile, allegazioni dell'Avvocatura dello Stato di Roma in altri contenziosi.
11.3. Da ultimo hanno rimarcato l'infondatezza del motivo di appello relativo all'efficacia probatoria della documentazione, evidenziando di avere già prodotto in primo grado i certificati anagrafici corredati di traduzione e di apostille.
Il procedimento di appello
12. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Sia la prima udienza dell'8.10.2024, sia l'udienza di assunzione in decisione dell'1.4.2025 sono state sostituite dal deposito di note scritte e le parti hanno ottemperato depositando altresì le memorie ex art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 9/11 13. L'eccezione di incompetenza è stata tardivamente sollevata dal Parte_1
appellante, con la comparsa di costituzione in primo grado, depositata, però, solamente il 28.4.2022, a fronte della prima udienza fissata per il giorno 2.5.2022, e, quindi, oltre i termini previsti dall'art.702 bis co.3 c.p.c. (“non oltre 10 giorni prima dell'udienza”), a pena di decadenza (ex art. 702 bis co. 4 c.p.c.), norme, queste, applicabili ratione temporis.
14. Quanto all'interesse ad agire in giudizio, questione che, in primo grado, è stata dapprima sollevata e poi esclusa, quanto a fondatezza, dal Tribunale di Trieste, deve ritenersi che è già la condotta processuale del convenuto a portare alla Parte_1 conferma dell'ordinanza di primo grado.
Il , infatti, in primo grado ha resistito in giudizio, pur limitando le proprie Parte_1 difese all'eccezione (tardiva) di incompetenza per territorio e al rilievo della mancata produzione di un certificato di nascita. In grado di appello, promosso dal , poi, Parte_1
ha insistito per ottenere – evidentemente – un obiettivo meramente procedurale.
Vero è che solo in corso di causa, a seguito di rilievo del giudice di primo grado, i ricorrenti hanno focalizzato la circostanza che l'avo di riferimento, la IG.ra
[...]
essendo iscritta all'AIRE, era già, per l'autorità amministrativa del Persona_9
nostro Paese, cittadina italiana.
Tuttavia, sul punto, il giudice di primo grado ha formulato una legittima e sufficiente deduzione in punto permanenza dell'interesse alla pronuncia giudiziaria, e l'appellante non si è fatto carico di specificare l'errore nel quale il primo giudice sarebbe incorso.
15. Da ultimo, la contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti anagrafici prodotti, oltre che infondata, è tardiva, in quanto formulata dopo un'assenza di contestazione in primo grado.
16. Ne consegue il rigetto dell'appello, la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio
(mancando appello incidentale sulle spese del primo grado), liquidate secondo valori minimi del parametro di riferimento (indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto della trattazione in forma scritta, dell'assenza di istruttoria – al di là delle pag. 10/11 produzioni degli atti introduttivi - e della limitatezza, in fatto e in diritto, della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 131/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente l'ordinanza appellata, del Tribunale di Trieste n.1299/2024 pubblicata il 4/3/2024;
2 - condanna il a rifondere agli appellati le spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida, in mancanza di nota spese, in complessivi
€.3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da pagare al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 3.6.2025.
ConIGliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 11/11