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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4896/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4896/2024 promossa con ricorso depositato il 22/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] l'[...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Villa Guardia (CO), in data 11 luglio 1998 (anno 1998 atto n. 9 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 24.05.2011 omologato con decreto del Tribunale di Como del 24.06.2011 depositato il pagina 1 di 3 Per_ 28.06.2011; con le seguenti figlie maggiorenni: nata il [...] e nata il Per_1
16.07.2005.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/11/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Il signor provvederà a versare un assegno di mantenimento di euro Parte_1
300,00 rivalutabile ISTAT in via annuale, per ciascuna delle figlie, maggiorenni non autosufficienti economicamente e con la madre conviventi;
2. Le spese straordinarie tutte, come identificate dal Protocollo 1.2.2018 in uso presso il
Tribunale di Varese che si dà per qui ritrascritto, e preventivamente concordate, saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore.
3. I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale tra di essi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
[...]
, nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CA (CO) il 14.01.1979, contratto dai coniugi in data 11.07.1998, in Villa Guardia
(CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villa Guardia
(anno 1998 atto n. 9 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4896/2024 promossa con ricorso depositato il 22/11/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] l'[...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Antonella De Peri;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Villa Guardia (CO), in data 11 luglio 1998 (anno 1998 atto n. 9 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 24.05.2011 omologato con decreto del Tribunale di Como del 24.06.2011 depositato il pagina 1 di 3 Per_ 28.06.2011; con le seguenti figlie maggiorenni: nata il [...] e nata il Per_1
16.07.2005.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/11/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Il signor provvederà a versare un assegno di mantenimento di euro Parte_1
300,00 rivalutabile ISTAT in via annuale, per ciascuna delle figlie, maggiorenni non autosufficienti economicamente e con la madre conviventi;
2. Le spese straordinarie tutte, come identificate dal Protocollo 1.2.2018 in uso presso il
Tribunale di Varese che si dà per qui ritrascritto, e preventivamente concordate, saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore.
3. I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale tra di essi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra
[...]
, nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CA (CO) il 14.01.1979, contratto dai coniugi in data 11.07.1998, in Villa Guardia
(CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villa Guardia
(anno 1998 atto n. 9 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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