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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2024, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minorenni, composta dai magistrati: dott.ssa Domenica Motta Presidente dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2024 R.G. promossa
DA
nato a [...] il 1° gennaio 1988, elettivamente Parte_1
domiciliato in Siracusa, V.le S. Panagia, 136/E, presso lo studio dell'Avv. Marzia
Capodieci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_2
tempore;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione umanitaria.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso il Parte_1
provvedimento del Tribunale di Catania, pubblicato in data 26 gennaio 2024, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.
Il , sebbene il ricorso e il decreto di fissazione udienza Controparte_1
gli siano stati regolarmente notificati, così come risulta dai documenti depositati dall'appellante, non si è costituito.
Deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con note in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante precisava le proprie conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione.
La Corte rileva, preliminarmente, che l'istante, nel corso dell'intervista individuale dinnanzi alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato e cresciuto in un villaggio della cittadina di , in Senegal, e di esservi rimasto Per_1
fino alla partenza per l'Italia.
Egli specificava come l'unica motivazione che lo aveva spinto ad abbandonare il suo Paese, ove vivono tuttora la madre, la sorella, la moglie e i figli, fosse di carattere economico, corrispondente alla necessità di poter mantenere l'intera famiglia (vista anche la morte del padre).
Anche il timore paventato, in caso di rientro, riguardava la difficoltà di far fronte al sostentamento della propria famiglia.
Preliminarmente, viste le doglianze rituali espresse dall'appellante, si premette che il ricorso introduttivo in primo grado è stato iscritto a ruolo in data 27 giugno
2018, e cioè dopo che era divenuta applicabile la disciplina processuale contemplata dal D.L. 17/2/2017 n. 13, conv. con mod. dalla L. n. 46/2017, che, in virtù della disciplina transitoria espressamente dettata dal legislatore – (cfr. art. 21 del D.L. n. 13/2017 citato che ha previsto l'applicabilità della nuova pag. 2/10 normativa alle cause instaurate dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L. avvenuta il 18/2/2021) – è diventato vigente dal 17 agosto 2017.
Com'è noto, invero, in virtù del D.L. n. 13/2017, nella formulazione applicabile ratione temporis, la competenza per tutte le controversie in materia di protezione internazionale è riservata alle sezioni specializzate del Tribunale.
Quanto al rito applicabile, invece, deve distinguersi tra: 1) le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e comma 4-bis, D.L. 2017 n. 13 e, cioè, quelle di riconoscimento delle forme di protezione internazionale di cui all'art. 35 D.Lgs.
25/2008, per le quali viene prevista la competenza del Tribunale in composizione collegiale, il rito camerale e l'inappellabilità della decisione;
2) e quelle aventi ad oggetto la protezione umanitaria per le quali viene prevista la competenza del
Tribunale in composizione monocratica ed il rito ordinario ovvero, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 e segg. c.p.c., per le quali restava ammissibile l'appello, fino alle modifiche apportate dal D.L. 2018, n. 113, convertito in l. 2018, n. 132, entrato in vigore in data 05.10.2018.
Pertanto, osservato che il ricorso in primo grado è stato depositato prima della modifica normativa da ultimo segnalata, il presente gravame deve ritenersi pienamente ammissibile.
Ciò posto, va esaminato nel merito il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Occorre preliminarmente osservare, a tal proposito, che, a seguito della novella introdotta dal citato D.L. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, D. lgs. 286/1998 relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento pag. 3/10 del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come quella che qui si analizza;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria
è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass., 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, da ultimo, dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, nella sentenza n. 29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di pag. 4/10 tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice, quindi, è tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Cass., S.U., sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al pag. 5/10 diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU;
al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche facendo riferimento alla cooperazione istruttoria, che nel paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Con riferimento al caso concreto, dalle fonti di informazioni più recenti di cui si dispone, non emerge che oggi il Senegal viva una situazione di emergenza umanitaria, tale da doversi ritenere che la vita in loco del richiedente scenda al di sotto del livello di salvaguardia della dignità umana.
In una delle ultime pubblicazioni disponibili sul portale Freedomhouse, si legge che il Paese “è una delle democrazie elettorali più stabili dell'Africa e ha subito pacifici trasferimenti di potere tra partiti rivali dal 2000. Tuttavia, i procedimenti giudiziari motivati politicamente contro i leader dell'opposizione e le modifiche alle leggi elettorali hanno ridotto la competitività dell'opposizione negli ultimi anni. Il paese è noto per i suoi media relativamente indipendenti e la libertà di espressione, anche se le leggi sulla diffamazione continuano a limitare la libertà di stampa. Altre sfide in corso includono la corruzione nel governo, lo stato di diritto debole e le protezioni inadeguate per i diritti delle donne e delle persone LGBTQ+ […] A giugno, l'Assemblea nazionale ha rivisto diverse leggi, presumibilmente per combattere il terrorismo”
(https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom-world/2022).
Il Presidente in carica fino allo scorso anno, ha concentrato la Per_2
propria campagna elettorale sulla realizzazione di progetti infrastrutturali, stimolando la crescita economica di oltre il 6% annuo (uno dei tassi di crescita più alti in Africa), il che ha contribuito a dipingerlo come un modernizzatore (v.
Senegal election: President wins second term - BBC News in Per_2
https://www.bbc.com/news/world-africa-47400711).
Per ciò che concerne il conflitto di matrice indipendentista, che in passato ha coinvolto la regione Casamance, le medesime fonti aggiornate ne registrano, allo stato attuale, una progressiva perdita d'intensità.
pag. 6/10 In particolare, si rileva che, dal 2014 ad oggi, è in atto una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato (v. report del Dipartimento di Stato americano pubblicato il 20 marzo 2023, in https://www.state.gov/reports/2022- country-reports-on-human-rights-practices/senegal/; report di Freedom House
2021, in https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom-world/2021).
Tali circostanze sono confermate da fonti ufficiali, che evidenziano la ripresa delle trattative pacifiste già a partire dal 2020 (dalle notizie ricavabili sui siti internet di accreditate ONLUS e di quotidiani online, tra cui “La Stampa”, emerge che, tra il 28 e il 29 febbraio 2020, “si sono incontrati, presso la
Comunità di Sant'Egidio, alcuni rappresentanti del presidente del Senegal
Macky Sall e una delegazione del Movimento delle Forze Democratiche della
Casamance (Mfdc), guidato da . Dopo un'interruzione del negoziato Persona_3
di diversi mesi, le parti hanno riaffermato solennemente la volontà politica del
Presidente e del capo dell'Mfdc di trovare una soluzione Per_2 Persona_3
al conflitto in Casamance, che da più di 30 anni affligge la regione, attraverso negoziati”; https://www.santegidio.org/downloads/CommuniqueSantEgidioCasamance29Fe vrier2020.pdf; https://www.lastampa.it/vatican- insider/it/2020/03/02/news/senegal-sant-egidio-riprese-le-trattative-per-la-pace- in-casamance1.38541162/).
Come esposto nel rapporto pubblicato dalla Commissione Nazionale per il
Diritto di Asilo del settembre 2021, gli sforzi del governo senegalese e delle forze separatiste, per raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto, sono stati costanti e favoriti dalla mediazione di parti neutrali.
Nel marzo 2022, l'esercito senegalese ha anche lanciato l'operazione "Nord
Bignona" per smantellare le basi ribelli del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), vicino al confine con il Gambia, e per combattere il disboscamento illegale e il traffico di legname. Nell'agosto dello stesso anno, il governo senegalese ha firmato un accordo di pace preliminare con una fazione del MFDC, con il quale questi ultimi si impegnavano ad abbandonare le armi,
pag. 7/10 consentendo il rientro dei rifugiati
(https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and- centralafrica/senegal/report-senegal/).
All'esito delle elezioni del marzo 2024, dopo una lunga carica di è Per_2
stato invece eletto Presidente con circa il 54% dei voti. Persona_4
Gli osservatori ritengono che tale vittoria possa preannunciare un rilevante positivo cambiamento per il Paese, in quanto oltre ad essere il più giovane Per_4
Presidente in carica nella storia del Senegal, è un convinto sostenitore della necessità di rinegoziazione degli accordi internazionali, molto sensibile a tematiche quali il rafforzamento dell'indipendenza giudiziaria e la creazione di posti di lavoro, nonché la riappropriazione delle risorse naturali, l'indipendenza e l'investimento sulle misure di salvaguardia del sistema presidenziale.
La sua lotta contro la corruzione lo ha anche ribattezzato con l'appellativo
“ ”. CP_3
Egli, nel settembre 2024, preso atto della permanenza di una maggioranza parlamentare intimorita dal suo programma innovativo, ha persino sciolto l'Assemblea nazionale.
Successivamente alla sua elezione, si sono sedati gli sconti avviati dai sostenitori Per_ di (prova di una democrazia sempre più solida e resistente, se si tengono in considerazione anche tutti gli scontri esistenti nei limitrofi Niger, Nigeria e
Burkina Faso) e si sono ulteriormente ridotte le residue violenze persistenti Per_ durante il governo di
Il Senegal ha dunque intrapreso la strada verso una più spiccata impronta democratica, tanto da condurre il fondatore del Think Tank Afrikajom Center,
a dichiarare che “la democrazia del Senegal è stata in grado di Persona_5 produrre tutti gli anticorpi necessari per guarire e resistere”,
(https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/in-senegal-ha-vinto-la-democrazia-
168142 - Daily Focus - 27 marzo 2024).
pag. 8/10 Durante gli ultimi anni, infatti, l'indicatore teso a registrare il livello di violenza contro i civili da parte di organi e soggetti sia statali che non, ha registrato un andamento regressivo.
Ciò comporta che il livello di conflitto nel Paese sia da ritenere basso e non legato più in modo specifico al movimento indipendentista, bensì, al più, a comune criminalità. ( Controparte_4
( , Summary of recent Devolopments – Jan – June 2023 – CP_5
https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/--28838524/Deutschland.
Bundesamt f%C3%BCr Migration und Briefing Notes CodiceFiscale_1
Zusammenfassung %E2%80%93 bis Juni 2023%2C Per_6 Per_7
30.06.2023 ENG.pdf?nodeid=28862507&vernum=-2, pag.3).
Con riguardo alla situazione personale dell'appellante, dall'analisi dei documenti allegati emerge il raggiungimento, da parte sua, di un buon livello di integrazione in Italia, testimoniato dalla continuativa, seppur non stabile, occupazione lavorativa.
Egli, infatti, come si evince dalle Comunicazioni obbligatorie UniLav prodotte, ha lavorato presso una struttura operante nel settore alberghiero, per diversi mesi dell'anno 2023, con la qualifica di “uomo di fatica”, mentre negli ultimi sette mesi dell'anno in corso ha svolto il mestiere di inserviente nel settore della ristorazione.
La stagionalità è dovuta alla natura stessa delle mansioni svolte in due settori, quali quello alberghiero e della ristorazione, fondati proprio su tale caratteristica,
e pertanto non osta ad un giudizio positivo sulle competenze acquisite.
Pertanto, in ossequio al condivisibile orientamento giurisprudenziale sopracitato e dell'integrazione sociale raggiunta in Italia dal ricorrente, questa
Corte gli riconosce un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nulla sulle spese del giudizio, avuto riguardo alla contumacia del . CP_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 242/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
pag. 9/10 , in persona del Ministro pro tempore, avverso il decreto di rigetto CP_1
pubblicato in data 26 gennaio 2024 dal Tribunale di Catania, e in riforma dello stesso, dichiara il diritto del richiedente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nulla sulle spese.
Catania, 28 novembre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
pag. 10/10