Decreto cautelare 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 27 giugno 2023
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Cirino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Agrigento, Divisione -OMISSIS-/2023, notificato il 14 marzo 2023, di diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia e tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare presidenziale -OMISSIS-del 1° giugno 2023;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva del Ministero dell'Interno e della Questura di Agrigento;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS- del 27 giugno 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 12 maggio 2023 e depositato il 30 maggio seguente, il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, l’atto notificato il 14 marzo 2023, con il quale la Questura di Agrigento gli ha negato il rinnovo del porto di fucile per uso caccia e tiro a volo, perché:
- sussiste familiarità con soggetto controindicato, ossia il fratello, seppure non convivente, con precedenti di polizia per rissa, lesioni personali, rapina tentata e minaccia nonchè un arresto per rapina;
- è stato più volte controllato unitamente a persone con pregiudizi di polizia (anni 2014- 2016);
- in data 4 febbraio 2019, gli era stato già negato il rinnovo del porto di armi per uso caccia per le medesime ragioni adesso reiterate.
È dedotta l’illegittimità per i motivi di violazione degli artt. 3, 10 e 10- bis , L. n. 241 del 1990 a causa dell’asserita omessa confutazione delle osservazioni rese in fase endoprocedimentale dopo il preavviso di rigetto, e degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S. e 97, Cost., poiché la motivazione non sarebbe sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, peraltro incensurato, avuto riguardo sia al legame di parentela con il fratello pregiudicato ma con il quale non è intrattenuto alcun rapporto “personale”, sia alla frequentazione con soggetti con pregiudizi di polizia senza indicazione precisa di luogo e tempo, trattandosi di persone occasionalmente conosciute sul luogo di lavoro.
È chiesta anche la condanna al risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale, con riserva di documentare i “ danni patiti e patiendi sia di natura patrimoniale (…) che esistenziale ”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Con decreto monocratico presidenziale -OMISSIS-del 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e con ordinanza collegiale n. 331 del 27 giugno 2023, la domanda cautelare è stata respinta.
Con memoria del 20 gennaio 2025, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
B) Il ricorso è infondato.
È noto che in materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto a tutela della pubblica incolumità. L’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all'art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.
Il legislatore ha quindi affidato all’Autorità di Pubblica Sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell’arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Così come affermato dalla giurisprudenza pacifica sul punto, il divieto di porto e detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (Consiglio di Stato, III, 10 ottobre 2014, n. 5039; id . 31 marzo 2014, n. 1521; id . VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
Inoltre, il giudizio ampiamente discrezionale in ordine al requisito dell’affidabilità nel corretto uso delle armi - sottratto, in linea di principio, al sindacato del giudice, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (v. T.A.R. Emilia Romagna, I, 15 marzo 2010, n. 2224; Cons. Stato, V, 13 novembre 2009, n. 7107) - impone all’Autorità procedente non solo la ricognizione della personalità del richiedente, ma altresì l’accertamento di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sul corretto esercizio del dovere di custodia, onde evitare che le armi possano essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità.
Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento (articoli 11 e 43 del R.D. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, al fine di assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle armi deve anche trovarsi in condizioni tali da garantire che non vi sia pericolo che l’abuso possa essere commesso dai soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (T.A.R. Liguria, II, 23 ottobre 2009, n. 2969).
In altre parole, la valutazione dell’Amministrazione, si ribadisce, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha basato il proprio giudizio discrezionale ai fini della prognosi sfavorevole sull’affidabilità dell’istante alla stregua sia delle frequentazioni con soggetti attinti da precedenti di polizia che parte ricorrente non contesta nel loro accadimento materiale salvo a sminuirne solo labialmente la rilevanza, sia del rapporto di parentela con il fratello, seppure non convivente, gravato da precedenti di polizia e tratto in arresto per rapina (dati non contestati) su cui insiste specificamente il decreto impugnato nella parte motiva – donde l’infondatezza del motivo di carenza di adeguata motivazione e di omessa confutazione delle difese endoprocedimentali - con la precisazione che l’accertamento di tali frequentazioni era stato già ritenuto ostativo al rinnovo del medesimo titolo di polizia con decreto di rigetto del 14 febbraio 2019, non gravato in sede giurisdizionale illo tempore dal ricorrente.
Il provvedimento impugnato mira quindi nello specifico ad evitare abusi da parte di stretti familiari che potrebbero accedere con facilità alle armi, atteso il vincolo di parentela che lega i due fratelli e che, oggettivamente, può determinare ragionevoli preoccupazioni circa l’effettiva capacità del ricorrente di assicurare un corretto uso delle sue armi al di fuori di ogni condizionamento o interferenza illecita.
Invero, nella nozione di rischio di abuso delle armi, ai fini della formulazione del giudizio probabilistico, così come richiamato anche dalla condivisa giurisprudenza sulla questione, va inclusa anche l'ipotesi in cui i parenti pregiudicati possano ottenere dal congiunto titolare dell'autorizzazione di polizia, anche contro la sua volontà (o indipendentemente da essa), la disponibilità delle armi (TAR Palermo, I, 23 luglio 2021, n. 2319; id ., I, 4 febbraio 2021, n. 390).
D’altra parte, la motivazione del divieto di porto di armi risulta rafforzata dall’ulteriore circostanza della frequentazione con persone gravate da pregiudizi di polizia che il ricorrente stesso fa discendere dalla conoscenza avvenuta in ambiente lavorativo, circostanza questa che però sembra rafforzare la tesi a favore della non occasionalità dei predetti contatti; tali frequentazioni con soggetti pregiudicati, sono state valutate negativamente dall’Amministrazione perché oggettivamente foriere di ulteriori e ragionevoli dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di affidabilità del ricorrente.
La giurisprudenza, di recente, ha condivisibilmente evidenziato che “La frequentazione di persone gravate di procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest’ultimo. In merito, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni possano dar luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa” (Cons. Stato, Sez. III, 9 settembre 2022, n. 7871)” (cfr. T.A.R. Palermo, I, n. 2048 del 2023); ed ancora è stato sottolineato che “la frequentazione, anche saltuaria, di soggetti pregiudicati, segnalata da organi di polizia diuturnamente operanti sul territorio, può costituire un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa” (T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 giugno 2019, n. 3001).
In conclusione, nel caso in esame, l’Amministrazione resistente ha motivato adeguatamente il provvedimento di diniego, avendo dato conto dell’esistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione (artt. 11 e 43, r.d. n. 773/1931), in ragione del vincolo di parentela con un soggetto pregiudicato e delle frequentazioni con altri soggetti gravati da pregiudizi di polizia, non occorrendo uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento poiché ciò che conta è il pericolo in sé che l'arma sia appresa e impropriamente utilizzata da persone gravate da procedimenti penali e/o di polizia con cui il richiedente ha relazioni familiari o personali (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 ottobre 2016, n. 4242; id . 10 agosto 2016, n. 3612; id ., 5 luglio 2016, n. 2999).
C) Il ricorso perciò va rigettato con salvezza dell’atto impugnato.
D) Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.