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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 59477/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 59477/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola
Di Tomassi, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Frosinone alla via
Isonzo n. 5, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c.
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...] il [...] nonché Controparte_1 C.F._2 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi CP_2 C.F._3 dall'Avv. Paolo De Persis, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Giulio Cesare n. 71, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte e documentate, dovute tutte le voci di credito richieste dal sig. attraverso il ricorso monitorio e nel successivo giudizio di Parte_1 opposizione, e conseguentemente, per gli effetti, condannare i sig.ri e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 (importo al netto della
[...] quota di 1/3 transatta con il sig. ) oltre interessi al tasso legale a far tempo dalle CP_3 singole scadenze mensili al soddisfo e rivalutazione monetaria;
ovvero della diversa o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi come sopra indicati fino al saldo;
Con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, di ragione ed accoglimento d'ogni motivo di cui in premessa, preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del
“riassunzione” ex adverso introdotta, ovvero anche della mutata domanda nella stessa dispiegata.
Si chiede che quanto da ultimo sia per sentenza che condanni controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e con ancora condanna di a rifondere gli esponenti del pregiudizio loro arrecato per la Parte_1 temerarietà di lite interposta.
Gradatamente, per la non creduta eventualità in cui non si dia corso ad esame delle improbabili ed incomprensibili richieste ex adverso spiegate, ovvero che non sia già stata accertata e dichiarata la nullità, inesistenza e/o estinzione, piuttosto che l'improcedibilità e/o inammissibilità della “riassunzione” per cui è la presente causa, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto ex adverso reclamato, ovvero l'assoluta assenza di fondamento della domanda di , per ogni ragione di fatto e di diritto dispiegata in premessa. Parte_1
Anche in questo caso con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e condanna di pagamento al disagio per lite temeraria ex art. 96 cpc, di valore almeno equivalente a quello in pretesa di controparte e/o da liquidarsi equitativamente.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 22.10.2020 il Tribunale di Tivoli emetteva il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1360/2020 - recante N.R.G. 3801/2020 - notificato unitamente all'atto di precetto rispettivamente in data 30.10.2020 ed in data 2.11.2020, su ricorso di
, con cui intimava a e il Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 40.000,00, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali, a titolo di mancato saldo del corrispettivo dovuto per la cessione delle quote sociali della di cui all'atto notarile CP_4 dell'11.2.2019, rep n. 24728, racc. n. 6960, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Roma 2 il 13.3.2019 al n. 7326 serie 1-T.
2.- Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020 e Controparte_1 CP_2 Parte_2
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Tivoli proponendo
[...] Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1360/2020 eccependo:
- la incompetenza funzionale per materia del Giudice adito per la procedura monitoria in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma;
- la insussistenza della pretesa creditoria azionata da controparte attesa la presenza di gravi inadempimenti da parte del . Pt_1
Tanto premesso, gli opponenti concludevano chiedendo preliminarmente la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del Giudice che lo ha emesso, con vittoria delle spese di lite, nonché, in via subordinata, di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Gli opponenti chiedevano, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la infondatezza della pretesa creditoria ivi contenuta.
3.- Si costituiva quindi in giudizio , il quale contestava la fondatezza della Parte_1
opposizione evidenziando:
- la infondatezza della rilevata incompetenza del Tribunale di Tivoli;
- la sussistenza della pretesa creditoria di cui al monitorio, attesa la intervenuta cessione delle quote sociali della per il prezzo complessivo di € 170.000,00, di cui € 110.000,00 CP_4
versati dai cessionari al momento della registrazione e pubblicità dell'atto ed ulteriori €
60.000,00 da corrispondersi mediante dodici rate mensili di € 5.000,00 da versarsi mediante assegni bancari con scadenza dal 30.4.2019 al 30.3.2020, di cui solamente € 20.000,00 erano stati effettivamente corrisposti;
- la insussistenza di valide ragioni per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00.
4.- Il Giudice dell'opposizione rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.
Nelle more del procedimento di opposizione , con note di trattazione scritta Parte_2
per le udienze del 4.5.2022 e del 25.5.2022, dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo pro quota con e chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio tra i due, attesa Parte_1
la intervenuta rinuncia agli atti e all'azione di opposizione, ritualmente accettata dal . Pt_1
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.5.2022 veniva pubblicata la sentenza n. 860/2022 con cui il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice dott. provvedeva come di seguito riportato: “Il Tribunale di Tivoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite tra Parte_2
e;
[...] Parte_1
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Tivoli in favore del Tribunale di Roma - sezione specializzata delle imprese - assegnando alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1360/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 22.10.2020 e ne dispone la revoca;
- condanna a corrispondere in favore degli opponenti e Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 286,00 per spese di lite, di euro 4.487,00, a titolo di compensi, CP_2
oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge”.
5.- Con comparsa di riassunzione notificata in data 26.9.2022 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale ed onde sentire accertata Controparte_1 CP_2
e dichiarata la sussistenza della pretesa creditoria di cui al monitorio e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze mensili al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
6.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022 si costituivano in giudizio ed i quali lamentavano: Controparte_1 CP_2
- la improcedibilità o inammissibilità della riassunzione in difetto della chiamata di uno dei litisconsorti necessari;
- inammissibilità della riassunzione per lo spirare del termine perentorio per la riassunzione;
- improcedibilità e inammissibilità della riassunzione stante la modifica delle conclusioni, ma in assenza di una nuova domanda;
- la volontà di ed di avvalersi ex art. 1304 c.c. della transazione Controparte_1 CP_2
raggiunta da nel corso del giudizio di opposizione, già espressa dinanzi al Parte_2
Tribunale di Tivoli.
Rappresentavano, inoltre, di aver introdotto un procedimento per sequestro conservativo nei confronti del in attesa di definizione e un giudizio di merito in danno di e Pt_1 Parte_1
delle persone giuridiche delle quali era amministratore unico, chiedendo la riunione dei due giudizi.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato. 7.- Esperiti gli incombenti preliminari ed acquisiti i fascicoli del giudizio di opposizione
(N.R.G. 4919/2020) e della relativa fase monitoria (N.R.G. 3801/2020) la causa veniva istruita in via documentale per poi essere trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Si deve dare atto che parte convenuta, dopo aver in comparsa richiesto la riunione con un separato giudizio successivamente introdotto nei confronti del , a seguito della Pt_1
contestazione dell'attore dei presupposti della riunione, non ha in udienza + reiterato la richiesta ed ha chiesto l'immediata decisione del giudizio.
8.- La domanda posta da è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
Occorre innanzitutto premettere che la eccepita inesistenza, nullità o inammissibilità della riassunzione, sollevata dai due convenuti ed non coglie nel Controparte_1 CP_2
segno.
Il Tribunale Ordinario di Tivoli con sentenza n. 860 del 25.5.2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato l'estinzione quanto ad una sola delle parti in causa, che aveva definito transattivamente il giudizio con il ed ha liquidato le spese di lite. Pt_1
ha ritualmente riassunto il giudizio mediante la notificazione della comparsa di Parte_1
riassunzione innanzi al giudice adito, proponendo la domanda limitatamente al proprio residuo credito nei confronti dei due acquirenti con i quali ancora pende la lite.
Invero, per costante giurisprudenza, come peraltro correttamente rilevato dall'attore, la sentenza con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la sua incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicitamente, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. civ. sez. 6, sent. 14 gennaio 2022, n. 1121).
Sicché, nel caso di specie, il presente giudizio ha ad oggetto la somma di € 26.666,66, corrispondente ai due terzi dell'originario credito di € 40.000,00 richiesto in sede monitoria, essendo stato oggetto di transazione la terza parte.
Non vi è mutamento della domanda, ma solo richiesta di accertamento del credito del , Pt_1
con condanna dei convenuti al pagamento del residuo prezzo pattuito. In ogni caso, il giudizio è stato correttamente incardinato e tempestivamente riassunto entro il termine di mesi tre ex art. 50 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini feriali e della scadenza nel giorno di domenica ex art. 155 c.p.c.
La sentenza n. 860/2022 del Tribunale Ordinario di Tivoli è stata infatti pubblicata in data
25.5.2022 mentre la notifica dell'atto di riassunzione è avvenuta in data 26.9.2022.
Quanto alla lamentata lesione dell'integrità del contraddittorio, attesa la mancata citazione in giudizio, da parte del , con la comparsa di riassunzione, di , basti Pt_1 Parte_2
rilevare che questo non è stato citato in giudizio quale conseguenza della dichiarazione di estinzione del processo tra quest'ultimo e , dichiarata dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Tivoli con la citata sentenza, per effetto della rinuncia agli atti ed all'azione del e CP_3
della relativa accettazione del a seguito di transazione. Pt_1
Si rileva, inoltre, che tra il e gli odierni convenuti sussisteva un'ipotesi di CP_3
litisconsorzio facoltativo e non necessario, stante l'oggetto di causa, attinente a più cessioni di quote della e la transazione tra il ed il ha sciolto la solidarietà passiva CP_4 CP_3 Pt_1
ove esistente.
I convenuti hanno affermato, altresì, di volersi avvalere dell'accordo transattivo raggiunto tra il ed il richiamando a tal fine il contenuto dispositivo dell'art. 1304 c.c. Pt_1 CP_3
Anche tale difesa non coglie nel segno, dal momento che per condivisibile orientamento “l'art.
1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (Cass. civ. sez. 1, ord. 3 marzo
2022 n. 7094).
Quanto alla pretesa creditoria vantata dal , giova premettere che in tema di prova Pt_1 dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. U., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533). È, quindi, onere del creditore dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito affermato.
Ciò posto, nel caso di specie, non è in contestazione che in data 11.2.2019 (atto notarile rep n.
24728, racc. n. 6960, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 13.3.2019 al n. 7326 serie 1-T) ha ceduto in favore di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché in favore di , per il prezzo complessivo di € 170.000,00 e che di Controparte_5 tale importo ha ricevuto in sede di stipula € 110.000,00 e € 20.000,00 successivamente, con mancato versamento del saldo del prezzo, che nell'atto di cessione è stato assunto, indistintamente, dalla “parte acquirente”, pur nella distinta acquisizione di quote separate per ciascun acquirente.
Dal canto loro i convenuti hanno genericamente affermato la sussistenza di presunti gravi inadempimenti da parte del , tali da giustificare il mancato pagamento del residuo del Pt_1
prezzo oggetto della presente domanda, ma non ne hanno fatto oggetto del presente giudizio ed
è pacifico che è stata adempiuta l'obbligazione principale da parte del , di trasferimento Pt_1
della titolarità delle quote, come emerge dall'atto di cessione e dalla visura della CP_4
In buona sostanza, parte convenuta ha ammesso di non aver adempiuto all'obbligazione assunta e non ha provato la sussistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria, né di un ritardo non imputabile, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.
Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di
€26.666,66 oltre interessi al tasso legale a far tempo dalle singole scadenze mensili al soddisfo, senza alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di un debito sin dall'origine di valuta e non di valore.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, in base al valore di causa, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio, mentre le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di Tivoli sono state già in tale sede liquidate.
Dalla soccombenza dei convenuti discende, inoltre, il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 59477/2022 tra e Parte_1
ed ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 CP_2 1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA ed in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili all'effettivo soddisfo;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
3) CONDANNA la ed in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
della controparte delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola
Di Tomassi, dichiaratosi antistatario dell'attore.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 59477/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola
Di Tomassi, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Frosinone alla via
Isonzo n. 5, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c.
ATTORE contro
, C.F. , nato a [...] il [...] nonché Controparte_1 C.F._2 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi CP_2 C.F._3 dall'Avv. Paolo De Persis, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Giulio Cesare n. 71, come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte e documentate, dovute tutte le voci di credito richieste dal sig. attraverso il ricorso monitorio e nel successivo giudizio di Parte_1 opposizione, e conseguentemente, per gli effetti, condannare i sig.ri e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 (importo al netto della
[...] quota di 1/3 transatta con il sig. ) oltre interessi al tasso legale a far tempo dalle CP_3 singole scadenze mensili al soddisfo e rivalutazione monetaria;
ovvero della diversa o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi come sopra indicati fino al saldo;
Con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario.”
PARTE CONVENUTA: precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, di ragione ed accoglimento d'ogni motivo di cui in premessa, preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità del
“riassunzione” ex adverso introdotta, ovvero anche della mutata domanda nella stessa dispiegata.
Si chiede che quanto da ultimo sia per sentenza che condanni controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e con ancora condanna di a rifondere gli esponenti del pregiudizio loro arrecato per la Parte_1 temerarietà di lite interposta.
Gradatamente, per la non creduta eventualità in cui non si dia corso ad esame delle improbabili ed incomprensibili richieste ex adverso spiegate, ovvero che non sia già stata accertata e dichiarata la nullità, inesistenza e/o estinzione, piuttosto che l'improcedibilità e/o inammissibilità della “riassunzione” per cui è la presente causa, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto ex adverso reclamato, ovvero l'assoluta assenza di fondamento della domanda di , per ogni ragione di fatto e di diritto dispiegata in premessa. Parte_1
Anche in questo caso con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e condanna di pagamento al disagio per lite temeraria ex art. 96 cpc, di valore almeno equivalente a quello in pretesa di controparte e/o da liquidarsi equitativamente.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 22.10.2020 il Tribunale di Tivoli emetteva il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1360/2020 - recante N.R.G. 3801/2020 - notificato unitamente all'atto di precetto rispettivamente in data 30.10.2020 ed in data 2.11.2020, su ricorso di
, con cui intimava a e il Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 40.000,00, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese processuali, a titolo di mancato saldo del corrispettivo dovuto per la cessione delle quote sociali della di cui all'atto notarile CP_4 dell'11.2.2019, rep n. 24728, racc. n. 6960, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Roma 2 il 13.3.2019 al n. 7326 serie 1-T.
2.- Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020 e Controparte_1 CP_2 Parte_2
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Tivoli proponendo
[...] Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1360/2020 eccependo:
- la incompetenza funzionale per materia del Giudice adito per la procedura monitoria in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma;
- la insussistenza della pretesa creditoria azionata da controparte attesa la presenza di gravi inadempimenti da parte del . Pt_1
Tanto premesso, gli opponenti concludevano chiedendo preliminarmente la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del Giudice che lo ha emesso, con vittoria delle spese di lite, nonché, in via subordinata, di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Gli opponenti chiedevano, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la infondatezza della pretesa creditoria ivi contenuta.
3.- Si costituiva quindi in giudizio , il quale contestava la fondatezza della Parte_1
opposizione evidenziando:
- la infondatezza della rilevata incompetenza del Tribunale di Tivoli;
- la sussistenza della pretesa creditoria di cui al monitorio, attesa la intervenuta cessione delle quote sociali della per il prezzo complessivo di € 170.000,00, di cui € 110.000,00 CP_4
versati dai cessionari al momento della registrazione e pubblicità dell'atto ed ulteriori €
60.000,00 da corrispondersi mediante dodici rate mensili di € 5.000,00 da versarsi mediante assegni bancari con scadenza dal 30.4.2019 al 30.3.2020, di cui solamente € 20.000,00 erano stati effettivamente corrisposti;
- la insussistenza di valide ragioni per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00.
4.- Il Giudice dell'opposizione rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c.
Nelle more del procedimento di opposizione , con note di trattazione scritta Parte_2
per le udienze del 4.5.2022 e del 25.5.2022, dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo pro quota con e chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio tra i due, attesa Parte_1
la intervenuta rinuncia agli atti e all'azione di opposizione, ritualmente accettata dal . Pt_1
All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.5.2022 veniva pubblicata la sentenza n. 860/2022 con cui il Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice dott. provvedeva come di seguito riportato: “Il Tribunale di Tivoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite tra Parte_2
e;
[...] Parte_1
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Tivoli in favore del Tribunale di Roma - sezione specializzata delle imprese - assegnando alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1360/2020 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 22.10.2020 e ne dispone la revoca;
- condanna a corrispondere in favore degli opponenti e Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 286,00 per spese di lite, di euro 4.487,00, a titolo di compensi, CP_2
oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge”.
5.- Con comparsa di riassunzione notificata in data 26.9.2022 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale ed onde sentire accertata Controparte_1 CP_2
e dichiarata la sussistenza della pretesa creditoria di cui al monitorio e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze mensili al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
6.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2022 si costituivano in giudizio ed i quali lamentavano: Controparte_1 CP_2
- la improcedibilità o inammissibilità della riassunzione in difetto della chiamata di uno dei litisconsorti necessari;
- inammissibilità della riassunzione per lo spirare del termine perentorio per la riassunzione;
- improcedibilità e inammissibilità della riassunzione stante la modifica delle conclusioni, ma in assenza di una nuova domanda;
- la volontà di ed di avvalersi ex art. 1304 c.c. della transazione Controparte_1 CP_2
raggiunta da nel corso del giudizio di opposizione, già espressa dinanzi al Parte_2
Tribunale di Tivoli.
Rappresentavano, inoltre, di aver introdotto un procedimento per sequestro conservativo nei confronti del in attesa di definizione e un giudizio di merito in danno di e Pt_1 Parte_1
delle persone giuridiche delle quali era amministratore unico, chiedendo la riunione dei due giudizi.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato. 7.- Esperiti gli incombenti preliminari ed acquisiti i fascicoli del giudizio di opposizione
(N.R.G. 4919/2020) e della relativa fase monitoria (N.R.G. 3801/2020) la causa veniva istruita in via documentale per poi essere trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Si deve dare atto che parte convenuta, dopo aver in comparsa richiesto la riunione con un separato giudizio successivamente introdotto nei confronti del , a seguito della Pt_1
contestazione dell'attore dei presupposti della riunione, non ha in udienza + reiterato la richiesta ed ha chiesto l'immediata decisione del giudizio.
8.- La domanda posta da è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
Occorre innanzitutto premettere che la eccepita inesistenza, nullità o inammissibilità della riassunzione, sollevata dai due convenuti ed non coglie nel Controparte_1 CP_2
segno.
Il Tribunale Ordinario di Tivoli con sentenza n. 860 del 25.5.2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato l'estinzione quanto ad una sola delle parti in causa, che aveva definito transattivamente il giudizio con il ed ha liquidato le spese di lite. Pt_1
ha ritualmente riassunto il giudizio mediante la notificazione della comparsa di Parte_1
riassunzione innanzi al giudice adito, proponendo la domanda limitatamente al proprio residuo credito nei confronti dei due acquirenti con i quali ancora pende la lite.
Invero, per costante giurisprudenza, come peraltro correttamente rilevato dall'attore, la sentenza con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la sua incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicitamente, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. civ. sez. 6, sent. 14 gennaio 2022, n. 1121).
Sicché, nel caso di specie, il presente giudizio ha ad oggetto la somma di € 26.666,66, corrispondente ai due terzi dell'originario credito di € 40.000,00 richiesto in sede monitoria, essendo stato oggetto di transazione la terza parte.
Non vi è mutamento della domanda, ma solo richiesta di accertamento del credito del , Pt_1
con condanna dei convenuti al pagamento del residuo prezzo pattuito. In ogni caso, il giudizio è stato correttamente incardinato e tempestivamente riassunto entro il termine di mesi tre ex art. 50 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini feriali e della scadenza nel giorno di domenica ex art. 155 c.p.c.
La sentenza n. 860/2022 del Tribunale Ordinario di Tivoli è stata infatti pubblicata in data
25.5.2022 mentre la notifica dell'atto di riassunzione è avvenuta in data 26.9.2022.
Quanto alla lamentata lesione dell'integrità del contraddittorio, attesa la mancata citazione in giudizio, da parte del , con la comparsa di riassunzione, di , basti Pt_1 Parte_2
rilevare che questo non è stato citato in giudizio quale conseguenza della dichiarazione di estinzione del processo tra quest'ultimo e , dichiarata dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Tivoli con la citata sentenza, per effetto della rinuncia agli atti ed all'azione del e CP_3
della relativa accettazione del a seguito di transazione. Pt_1
Si rileva, inoltre, che tra il e gli odierni convenuti sussisteva un'ipotesi di CP_3
litisconsorzio facoltativo e non necessario, stante l'oggetto di causa, attinente a più cessioni di quote della e la transazione tra il ed il ha sciolto la solidarietà passiva CP_4 CP_3 Pt_1
ove esistente.
I convenuti hanno affermato, altresì, di volersi avvalere dell'accordo transattivo raggiunto tra il ed il richiamando a tal fine il contenuto dispositivo dell'art. 1304 c.c. Pt_1 CP_3
Anche tale difesa non coglie nel segno, dal momento che per condivisibile orientamento “l'art.
1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne” (Cass. civ. sez. 1, ord. 3 marzo
2022 n. 7094).
Quanto alla pretesa creditoria vantata dal , giova premettere che in tema di prova Pt_1 dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. sez. U., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533). È, quindi, onere del creditore dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito affermato.
Ciò posto, nel caso di specie, non è in contestazione che in data 11.2.2019 (atto notarile rep n.
24728, racc. n. 6960, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 13.3.2019 al n. 7326 serie 1-T) ha ceduto in favore di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché in favore di , per il prezzo complessivo di € 170.000,00 e che di Controparte_5 tale importo ha ricevuto in sede di stipula € 110.000,00 e € 20.000,00 successivamente, con mancato versamento del saldo del prezzo, che nell'atto di cessione è stato assunto, indistintamente, dalla “parte acquirente”, pur nella distinta acquisizione di quote separate per ciascun acquirente.
Dal canto loro i convenuti hanno genericamente affermato la sussistenza di presunti gravi inadempimenti da parte del , tali da giustificare il mancato pagamento del residuo del Pt_1
prezzo oggetto della presente domanda, ma non ne hanno fatto oggetto del presente giudizio ed
è pacifico che è stata adempiuta l'obbligazione principale da parte del , di trasferimento Pt_1
della titolarità delle quote, come emerge dall'atto di cessione e dalla visura della CP_4
In buona sostanza, parte convenuta ha ammesso di non aver adempiuto all'obbligazione assunta e non ha provato la sussistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria, né di un ritardo non imputabile, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.
Ne consegue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di
€26.666,66 oltre interessi al tasso legale a far tempo dalle singole scadenze mensili al soddisfo, senza alcuna rivalutazione monetaria trattandosi di un debito sin dall'origine di valuta e non di valore.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, in base al valore di causa, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio, mentre le spese del procedimento dinanzi al Tribunale di Tivoli sono state già in tale sede liquidate.
Dalla soccombenza dei convenuti discende, inoltre, il rigetto della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 59477/2022 tra e Parte_1
ed ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 CP_2 1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA ed in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento della somma di € 26.666,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili all'effettivo soddisfo;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
3) CONDANNA la ed in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
della controparte delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola
Di Tomassi, dichiaratosi antistatario dell'attore.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 marzo 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice
Enrica Ciocca