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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17842 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 9642 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa DA
numero di identificazione Parte_1 fiscale (INN) , numero di registrazione statale P.IVA_1
(OGRN) , ufficio di rappresentanza in Roma nella P.IVA_2 via Sardegna 28, (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra ( ), come da procura in C.F._1 atti;
- parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lo Presti (C.F.
), come da procura in atti;
C.F._3
- parte appellata -
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 10355/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma con cui veniva accolta la domanda formulata dall'odierno appellato e la compagnia aerea era condannata al pagamento in suo favore di € 400,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento CE 261/04 per la cancellazione del volo del 25.4.2018, da NO MA (MXP) a MO ER (SVO), codice volo SU2415, orario previsto di partenza 00:35, orario previsto di arrivo 05:00. L'appellante ha rassegnato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di “Contrariis reiectis, 2) In totale riforma della sentenza impugnata, assolvere dalla domanda formulata in primo Pt_1 grado. 3) Con vittoria di spese del doppio grado a favore del procuratore antistatario.”
ha contestato la fondatezza dell'appello ed ha Controparte_1 chiesto al Tribunale “Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato, l'appello proposto da con conseguente conferma della Controparte_2 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa o incompleta esposizione dei fatti rilevanti per la decisione della controversia e per omessa motivazione non merita accoglimento. Si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015). E' stato inoltre chiarito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza, tuttavia, solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale
2 verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019). La sentenza impugnata, sebbene in modo succinto, richiama gli elementi di fatto emergenti dagli atti di causa e dalla istruttoria svolta, descrive le ragioni in diritto della decisione e consente di ripercorrere l'iter logico-giuridico elaborato per la definizione della controversia. Sono inoltre presenti nel provvedimento impugnato tutti gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. L'eccezione di nullità è quindi infondata.
Non merita accoglimento il secondo motivo di appello secondo cui il giudice di pace avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l'art 5 n° 3 del Regolamento Ce 261/04. Secondo la tesi di parte appellante il volo SU 2415 era prossimo alla partenza, con passeggeri già imbarcati, ma durante le operazioni di spinta dell'aeromobile (cd. pushback) dal parcheggio al punto di rullaggio, si verificavano ritardi nelle manovre a terra che determinavano lo sblocco della partenza del veivolo. Secondo la tesi di parte appellante la causa della cancellazione del volo sarebbe integralmente addebitabile ad erronee manovre del servizio aeroportuale, con conseguente impossibilità per l'aeromobile di prendere il volo, sbarco dei passeggeri e loro riprotezione su un volo successivo. Premesso che l'onere di provare l'esonero di responsabilità grava sul vettore aereo, occorre verificare se nel caso in esame possa dirsi integrata una ipotesi di esonero di responsabilità per il vettore aereo disciplinata dall'art. 5 Reg. CE n. 261/2004. In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, nei confronti del viaggiatore il vettore contrattuale è responsabile anche della prestazione del cd. vettore operativo di cui si sia avvalso per i servizi di assistenza a terra. La prestazione di quest'ultimo non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto. Ne consegue che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21850 del 20/09/2017; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019). È stato da ultimo chiarito che n tema di trasporto aereo il soggetto obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, il "vettore operativo", cioè colui che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, così
3 assumendo la responsabilità della sua realizzazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025). Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, ritiene il Tribunale che non sia integrata nel caso di specie una ipotesi di esonero di responsabilità per il vettore aereo. Correttamente pertanto il giudice di pace ha accolto la domanda avanzata dal passeggero odierno appellato. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 10355/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Si attesta l'esistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Si attesta l'esistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. Roma, 18.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 9642 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa DA
numero di identificazione Parte_1 fiscale (INN) , numero di registrazione statale P.IVA_1
(OGRN) , ufficio di rappresentanza in Roma nella P.IVA_2 via Sardegna 28, (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra ( ), come da procura in C.F._1 atti;
- parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lo Presti (C.F.
), come da procura in atti;
C.F._3
- parte appellata -
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 10355/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma con cui veniva accolta la domanda formulata dall'odierno appellato e la compagnia aerea era condannata al pagamento in suo favore di € 400,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento CE 261/04 per la cancellazione del volo del 25.4.2018, da NO MA (MXP) a MO ER (SVO), codice volo SU2415, orario previsto di partenza 00:35, orario previsto di arrivo 05:00. L'appellante ha rassegnato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di “Contrariis reiectis, 2) In totale riforma della sentenza impugnata, assolvere dalla domanda formulata in primo Pt_1 grado. 3) Con vittoria di spese del doppio grado a favore del procuratore antistatario.”
ha contestato la fondatezza dell'appello ed ha Controparte_1 chiesto al Tribunale “Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato, l'appello proposto da con conseguente conferma della Controparte_2 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa o incompleta esposizione dei fatti rilevanti per la decisione della controversia e per omessa motivazione non merita accoglimento. Si richiama il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015). E' stato inoltre chiarito che in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza, tuttavia, solo quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale
2 verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019). La sentenza impugnata, sebbene in modo succinto, richiama gli elementi di fatto emergenti dagli atti di causa e dalla istruttoria svolta, descrive le ragioni in diritto della decisione e consente di ripercorrere l'iter logico-giuridico elaborato per la definizione della controversia. Sono inoltre presenti nel provvedimento impugnato tutti gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 132 c.p.c. L'eccezione di nullità è quindi infondata.
Non merita accoglimento il secondo motivo di appello secondo cui il giudice di pace avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l'art 5 n° 3 del Regolamento Ce 261/04. Secondo la tesi di parte appellante il volo SU 2415 era prossimo alla partenza, con passeggeri già imbarcati, ma durante le operazioni di spinta dell'aeromobile (cd. pushback) dal parcheggio al punto di rullaggio, si verificavano ritardi nelle manovre a terra che determinavano lo sblocco della partenza del veivolo. Secondo la tesi di parte appellante la causa della cancellazione del volo sarebbe integralmente addebitabile ad erronee manovre del servizio aeroportuale, con conseguente impossibilità per l'aeromobile di prendere il volo, sbarco dei passeggeri e loro riprotezione su un volo successivo. Premesso che l'onere di provare l'esonero di responsabilità grava sul vettore aereo, occorre verificare se nel caso in esame possa dirsi integrata una ipotesi di esonero di responsabilità per il vettore aereo disciplinata dall'art. 5 Reg. CE n. 261/2004. In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, nei confronti del viaggiatore il vettore contrattuale è responsabile anche della prestazione del cd. vettore operativo di cui si sia avvalso per i servizi di assistenza a terra. La prestazione di quest'ultimo non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto. Ne consegue che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21850 del 20/09/2017; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019). È stato da ultimo chiarito che n tema di trasporto aereo il soggetto obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, il "vettore operativo", cioè colui che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, così
3 assumendo la responsabilità della sua realizzazione (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25361 del 16/09/2025). Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, ritiene il Tribunale che non sia integrata nel caso di specie una ipotesi di esonero di responsabilità per il vettore aereo. Correttamente pertanto il giudice di pace ha accolto la domanda avanzata dal passeggero odierno appellato. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 10355/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Si attesta l'esistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Si attesta l'esistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. Roma, 18.12.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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